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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12231 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13150/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad OGGETTO: “responsabilità extracontrattuale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIANO MARCO e GIANNONI C.F._1
LUIGI, presso i quali è elettivamente domiciliato con p.e.c.
e come da Email_1 Email_2
procura in atti;
E
NELLA QUALITA' F.G.V.S., nella persona dei legali Controparte_1
rappresentanti e , P. IVA , rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
difeso dall'Avv. OTTOMANO MICAELA presos cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHE'
, nata a [...] il [...], COD. FISC. , CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti APPELLA ALDO e CARDONE LUIGI, presso i quali elettivamente domicilia con p.e.c. e Email_4
come da procura in atti. Email_5
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione del Parte_1
sinistro verificatosi il 28/04/2018, alle ore 02,30 circa, in Napoli la via Nuova Bagnoli,
allorquando, alla guida del proprio motociclo targato BJ99247 veniva colliso e fatto rovinare al suolo dal motociclo targato DZ03902, di proprietà di e condotto da . CP_4 Parte_2
L'attore ha dedotto:“l'istante, Sig. è proprietario del motoveicolo modello Parte_1
“GG LY” tg. BJ99247; il giorno 25.04.2018 alle ore 02.30 circa, il motoveicolo
modello “GG LY” tg. BJ99247, di proprietà del Sig. e dallo stesso Parte_1
condotto, si trovava fermo sul margine destro della carreggiata, all'altezza della pasticceria
“Eden”, in Napoli la via Nuova Bagnoli, in attesa di poter ripartire da una sosta, per proseguire
in direzione via Diocleziano, allorquando, il conducente del motoveicolo modello “Honda SH”
tg. DZ03902, Sig. , che nell'occasione percorreva la suddetta via con direzione Parte_2
Pozzuoli, nell'intento di eseguire una manovra di sorpasso ad alta velocità di una autovettura
sul lato destro, impattava frontalmente il motoveicolo condotto dal nostro assistito nella parte
anteriore laterale sinistra facendolo rovinare al suolo in uno al suo conducente con la parte
destra; il motoveicolo modello “GG LY” tg. BJ99247 subiva danni di natura diretti i
indiretti per la cui riparazione è stata preventivata una spesa pari ad € 1.819,36 Iva inclusa;
a
seguito di tanto il nostro assistito rovinava al suolo in uno al motoveicolo da lui condotto,
riportando lesioni personali alla caviglia destra, per le cui cure si rese necessario il trasporto
presso il Presidio Ospedaliero A. LI di Napoli, laddove i sanitari di turno gli
diagnosticavano: “frattura orbitaria sx con emoseno mascellare”, con prognosi di trenta
giorni”.
Si è costituita che, pur non contestando i fatti di causa, ha chiesto di rigettarsi la CP_4
domanda in quanto improponibile, improcedibile e/o inammissibile e condannarsi la
[...]
a manlevarla in caso di un eventuale soccombenza. CP_1
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in quanto inondata in fatto Controparte_1 ed in diritto chiedendone il rigetto.
2. questioni pregiudiziali e/o preliminari
Riguardo le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute, deve in contrario osservarsi che:
- a) l'attore si è tempestivamente costituito mediante l'iscrizione a ruolo della causa in data
19/06/2020, dopo la notifica dell'atto introduttivo regolarmente perfezionatasi il 17/06/2020 per la convenuta compagnia ed il 22/06/2020 per il responsabile civile;
- b) l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti;
- c) sussiste la condizione di proponibilità di cui agli artt. 283 e 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 17/06/2020 alla convenuta compagnia ed il 22/06/2020 al responsabile civile, dopo il decorso del termine di legge dalla richiesta di risarcimento del danno pervenuta in data 08/06/2018.
Va pure aggiunto che, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n. 15445 del 03/06/2021; Cass. Civ. 30/09/2016, n. 19354).
Ebbene, nel caso di specie, con la richiesta di integrazione documentale (vedi doc. 2 produzione
), la convenuta richiedeva all'attore di trasmettere il verbale d'incidente delle Controparte_1
autorità, le dichiarazioni testimoniali e la documentazione attestante la scopertura assicurativa del veicolo convenuto, elementi, questi, che ben potevano essere autonomamente acquisiti dalla detta compagnia o che, comunque, non sono previsti a pena di improcedibilità, come requisiti essenziali di validità della lettera di costituzione in mora così come dettato dall'art. 148 C.d.A.;
- c) la legittimazione passiva della convenuta compagnia è provata per tabulas (vedi all.
“Comunicazione_Consap_Scopertura_Assicurativa_TG_DZ03902” produzione attorea).
3. merito
La domanda attorea va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Alla luce della prova testimoniale raccolta va rilevato che i testi hanno confermato che il sinistro si verificava il 25/04/2018 alle ore 02,30 circa, in Napoli alla Via Nuova Bagnoli, tra il motociclo GG LY e quello Honda SH ma, al contempo, hanno fornito una contrapposta descrizione delle modalità di accadimento dell'evento per cui è causa.
Il teste di parte attorea, , ha dichiarato: “Io ero insieme all'attore che è un mio Testimone_1
amico, eravamo lì per mangiare un cornetto alla cornetteria Eden, quindi ho assistito
all'incidente. Preciso che io mi trovavo sul marciapiede, che in quel punto è abbastanza stretto,
a non più di cinque metri dal luogo dell'incidente. Stavamo per andare via, l'attore era fermo
sul motorino pronto a ripartire, allorquando un Sh bianco proveniente dal lato del passaggio a
livello, in direzione Pozzuoli, colpiva in pieno il motoveicolo dell'attore sul lato sinistro. Preciso
che ho assistito frontalmente all'incidente e l'SH procedeva ad alta velocità.
Ricordo che c'era sangue per terra a causa delle ferite riportate dall'attore. Il motorino era
distrutto sul lato sinistro in corrispondenza del punto d'impatto, mentre sul lato destro vi erano
danni alla marmitta e al pedalino, come effetto dell'impatto sul lato sinistro. […] Preciso che
lamentava danni soprattutto al viso e alla bocca. Preciso che il motoveicolo Honda prima
dell'incidente effettuava un sorpasso a destra nei confronti di un'altra auto ed in quel momento
dava gas, aumentando la propria velocità. Preciso che l'impatto avveniva sul lato sinistro ed il
motoveicolo dell'attore cadeva sul lato destro. L'attore fu soccorso da un'ambulanza. Quasi
nello stesso momento venne sui luoghi anche la Polizia Municipale. Io rimasi ivi fino all'arrivo dei soccorsi. Non ho reso dichiarazioni. L'attore in seguito all'incidente era rimasto a terra
semi-cosciente. Ricordo che il motore del LY era accesso e l'impatto avvenne pochi attimi
dopo la detta accensione nonostante alcuni astanti avessero cercato di attirare l'attenzione del
conducente il veicolo investitore”.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: “Ero fuori con degli amici (mio cugino Tes_2
e il mio amico , poco prima dell'Eden, quando mio fratello mi Persona_1 Persona_2
ha chiamato. Lo aspettavo guardando in quella direzione. C'era un locale “Un posto al sole”
dinanzi al quale era parcheggiato il motorino GG. Ho visto detto motociclo uscire dalle due
macchine parcheggiate ai suoi lati e impattare il lato anteriore del motorino Honda SH di mio
fratello. Il LY ha colpito mio fratello sul braccio destro e sul lato destro del veicolo. Il
motorino GG non aveva l'indicatore direzionale acceso.
Il teste ha, altresì, confermato la circostanza che il GG LY intersecava improvvisamente la direzione del motociclo Honda SH ed ha, ancora, riferito: “Mio fratello non ha avuto il tempo
di operare manovre di emergenza per scansare il motociclo. Dopo l'impatto, il motociclo di mio
fratello è caduto sul lato sinistro. Non ricordo se l'altro motorino è caduto, e quindi neppure se i
due ragazzi sullo stesso siano caduti. Preciso che mi trovavo nella direzione del senso di marcia,
poco più avanti rispetto al punto in cui è avvenuto l'impatto. Le macchine erano parcheggiate in
senso parallelo al marciapiede, mentre il motorino era parcheggiato a spina di pesce tra le due
quando è uscito dalle stesse per immettersi sulla strada ed ha poi impattato il motociclo di mio
fratello. Il motorino di mio fratello è di colore bianco, il GG era di colore bourdeaux/rosso.
A bordo dell'SH c'era solo mio fratello, mentre a bordo del GG c'erano due persone. Mio
fratello ha perso conoscenza dopo l'impatto. È arrivata prima l'ambulanza che ha soccorso mio
fratello. Mia madre, che nel frattempo avevo avvisato, è venuta sul luogo dell'incidente ed è
andata nell'ambulanza con mio fratello all'Ospedale LI. Una volta arrivato al
LI ho visto arrivare anche l'altro ragazzo “con le sue gambe”, circa due ore dopo, ma
non so da chi è stato soccorso. So che è arrivata la Polizia Municipale, ma ero già andato via quando è arrivata”.
Dalle dichiarazioni testioniali, quindi, non può effettuarsi un'univoca ricostruzione degli eventi di sinistro e, quindi, neppure si può giungere a comprendere il grado di responsabilità da attribuirsi in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente.
Ulteriore elemento probatorio è costituito dalla CTU cinematica redatta dal perito Per_3
, nella sua qualità di consulente d'ufficio.
[...]
Il CTU, descritti i veicoli ed i luoghi per cui è causa, esaminata la morfologia e l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti, ha accertato che “i rappresentati siti collisivi sono
coerentemente associabili ad un'avvenuta collisione obliqua inflitta dall'anteriore – destro del
motociclo SH all'anteriore sinistro del motociclo BE”.
Il consulente ha, poi, riferito: “dalla descritta rappresentazione grafica dell'avvenimento, la
traiettoria associata al veicolo SH nell'istante immediatamente prima dell'urto conferma la
totale ed azzardata mancanza di controllo di detto veicolo da parte dell'allora conducente - Sig.
. In merito risultano vere e proprie aggravanti il rilevato stato di ebbrezza e la Parte_2
velocità eccessiva (sicuramente superiore agli imposti limiti di velocità di 30 km/h). Di contro il
Sig. , alla guida del veicolo BE, pur avendo erroneamente iniziato una manovra Pt_1
di cambio corsia altrettanto azzardata per la presenza di linea continua di demarcazione,
evidenzia nella possibile e ricercata via di fuga una non totale perdita di controllo del
menzionato veicolo”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “dovendo soppesare le condotte di guida dei due centauri, è
parere di chi scrive che è equo corrispondere in capo al conducente del veicolo SH una
responsabilità pari al 75%, mentre sul conducente del veicolo BE la restante
corresponsabilità del 25%”.
Pertanto, alla luce degli accertamenti peritali, considerata la condotta di guida tenuta da Pt_2
, che viaggiava ad una velocità inappropriata rispetto al contesto urbano e di molto
[...]
superiore al limite consentito, aggravata dal riscontrato stato d'ebrezza in cui versava ed a causa del quale veniva sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis C.d.S. (vedi sezione “infrazioni contestate e
segnalazioni” del verbale di incidente stradale), la responsabilità non può essere equamente ripartita tra i due soggetti coinvolti nel sinistro, ma va attribuita in misura maggioritaria in capo al conducente del veicolo convenuto.
Conseguentemente, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2
dell'art. 2054 c.c.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, è pure emersa la negligente condotta di guida dell'attore che,
se non si fosse imprudentemente immesso nel flusso veicolare, avrebbe potuto prevedere l'arrivo del motociclo convenuto evitandone la collisione.
Dunque, non potendosi accertare l'esclusiva responsabilità di uno solo dei due motociclisti, va ritenuto di doversi attribuire a questi un diversificato grado di responsabilità nella causazione dell'evento di danno.
Tale grado di responsabilità può essere valutato, come pure stimato dal CTU, nella misura del
25% in capo a e del 75% in capo al conducente del veicolo convenuto. Parte_1
Infine, neppure può rilevare il verbale d'incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul posto, in quanto la dinamica ivi contenuta è stata smentita prima dai testimoni e poi dal CTU.
Sul punto, è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del
2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. Civ. n. 38/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può essere presa in considerazione la dinamica dell'incidente come presuntivamente descritta dalle autorità giunte sui luoghi nelle immediatezze del sinistro,
poiché gli agenti della Polizia Municipale non erano presenti al momento d'accadimento dei fatti.
Oltretutto, le modalità del sinistro così come descritte all'interno del verbale d'incidente stradale sono state smentite prima dalle dichiarazioni dei testi e poi dal CTU, motivo per cui, esaminato il complessivo quadro probatorio, deve ritenersi non costituire elemento determinante nel giudizio de quo.
In definitiva, va ritenuto che nella causazione del sinistro abbiano concorso entrambe le parti coinvolte, l'attore nella misura del 25% in capo all'attore e il convenuto per il restante 75%.
4. risarcimento per i danni al veicolo attoreo
Venendo al quantum debeatur deve farsi ancora riferimento alla espletata CTU tecnica.
Invero, il consulente ha analiticamente descritto i danni subiti dal motociclo attoreo consistenti in: “rottura plastiche laterale destro parte anteriore - targa posteriore parzialmente divelta.
Rottura pedale poggiapiedi destro per passeggero”.
Il CTU ha poi stimato la spesa necessaria alla riparazione di tali danni, quantificandola nella complessiva somma di € 2.338,60 comprensivi d'Iva.
Tuttavia, il CTU ha pure riferito che il motoveicolo attoreo aveva un valore commerciale di €
1.000,00 prima del sinistro e che, dunque, si rileverebbe antieconomico procedere alla sua riparazione.
Sul punto, la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (cfr. co. 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Quanto all'eccessiva onerosità, difatti, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
“allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”
(Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica “supera notevolmente il valore
di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore
danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato” (cfr. Cass.
n. 24718/2013).
Dunque, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale arricchimento del danneggiato costituisce un elemento idoneo ad orientare la scelta della modalità liquidatoria.
In ogni caso, anche qualora il giudice opti in favore del criterio per equivalente, non può
comunque esimersi dal riconoscere “tutte le voci di danni che sarebbero spettate al danneggiato
se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati
effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una
liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti
per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass. Civ. n.
10686/2023).
Nel caso di specie, alla luce della significativa divergenza tra i costi di riparazione quantificati nella misura di € 2.338,60 ed il valore del veicolo alla data del sinistro pari ad € 1.000,00, va ritenuto, in un'ottica di contemperamento dei contrapposti interessi, che la riparazione del veicolo sia eccessivamente onerosa per il debitore.
L'accertata antieconomicità della riparazione del veicolo, quindi, conduce a ritenere preferibile il ristoro del danno patito per equivalente, onde scongiurare il rischio di un ingiustificato arricchimento dell'attore ai danni del responsabile.
Orbene, a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che il danneggiato avrebbe ottenuto in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, quali a titolo esemplificativo, le spese di demolizione, il bollo non goduto, le spese di immatricolazione e il fermo tecnico (in tal senso, come detto, cfr. Cass. Civ. n. 10686/2023)
Pertanto, posto quanto precede, deve riconoscersi in favore dell'attore la complessiva somma di
€ 1.800,00 a titolo di risarcimento peri il danno patito al proprio veicolo. Tale importo (superiore al valore commerciale stimato dal CTU, ma inferiore al costo di riparazione) è calcolato comprendendo anche le voci accessorie (immatricolazione nuovo veicolo, bollo, etc.) e non solo il valore del veicolo danneggiato.
5. risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
In relazione al c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n.
209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico - legale redatta dal dott. nella Persona_4
qualità di CTU.
Questi, in particolare, ha accertato che di anni 25 all'epoca del fatto, in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa riportava “Frattura del complesso orbito-malare di
sinistra”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 9%,
consistenti in “Postumi di politrauma craniofacciale con frattura del complesso orbito-malare di
sinistra”. Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che,
in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura del 9%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 21.536,60, così
determinata:
- € 18.446,70 a titolo di invalidità permanente,
- € 1.685,40 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 842,70 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 561,80 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass.
9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può
formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Analogamente, difetta la prova per il riconoscimento della c.d. “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute, che comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore “standard” del risarcimento.
Tale “personalizzazione” deve seguire alla prova dell'incidenza dell'accertata menomazione “in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (artt. 138 e 139 cod. ass.,
come modificati dalla legge n. 124/2017, c.d. “Legge Concorrenza”). Tali aspetti vanno allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e affatto diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno (si veda Cass. Civ., sent. n. 7513/2018, Cass.
civ., n. 10912/2018, Cass. civ., n. 23469/2018, Cass. civ., n. 27482/2018 e Cass. civ., n.
28988/2019).
Pertanto, in difetto di specifica prova nulla può essergli riconosciuto a tale titolo.
5.1. In ordine al danno patrimoniale per danno emergente può riconoscersi esclusivamente, alla luce della documentazione versata in atti, il rimborso delle spese sanitarie, che si liquidano all'attualità nella misura di € 10,00.
5.2. Va disattesa, infine, la contestazione della convenuta compagnia che ha chiesto di ridursi il risarcimento nella misura in cui il danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, ovvero,
all'aggravamento delle sue conseguenze, per non aver indossato il casco in occasione del sinistro.
In prim'ordine, tale circostanza non risulta essere provata e non può ritenersi decisiva ai fini di un eventuale concorso del danneggiato, in quanto, la frattura del complesso orbito - malare subita dall'attore non è idonea ad escludere aprioristicamente che questi indossasse il casco.
Invero, va osservato che, sebbene i caschi omologati siano progettati per assorbire e distribuire l'energia d'urto - riducendo il rischio di danni al capo o al volto – questi, non garantiscono una protezione assoluta contro ogni evento, ciò in particolar modo, se l'impatto è molto violento, la zona colpita è al limite o al di fuori della calotta protettiva (come potrebbe essere per i caschi jet e/o demi-jet) o se si verifichi l'indiretta trasmissione dell'energia sprigionata dall'urto.
Ebbene, nel caso di specie, considerata la dinamica del sinistro, la sua intensità e la natura delle lesioni subite dall'attore, non può escludersi che questi indossasse il casco al momento del sinistro.
Dunque, in definitiva, spetta a a titolo di risarcimento dei danni di cui sopra, la Parte_1
complessiva somma di € 21.546,60.
6. risarcimento alla luce del concorso e interessi
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi motivato, spetta all'attore la complessiva somma di € 23.346,60 per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro.
Tale importo, tuttavia, deve essere ridotto del 25% e, dunque, nella misura pari all'accertato concorso del danneggiato nella causazione del sinistro (vedi paragrafo n. 3)
Pertanto, spetta definitivamente a la somma complessiva di € 17.509,95, a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questo subiti.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che,
se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro pari ad € 14.664,95 e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 1.952,04. Sull'importo complessivo di € 19.461,99 (€ 17.509,95 + € 1.952,04) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
7. spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 25% per il parziale accoglimento e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG RE,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie parzialmente la domanda;
- b) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 19.461,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- c) compensa le spese di lite tra le parti per il 25% e per il resto condanna i convenuti, in solido,
al pagamento in favore di delle spese di lite che, si liquidano complessivamente Parte_1
in euro 4.600,00, di cui euro 600,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni dichiaratisi procuratori anticipatari;
- d) dispone che le spese inerenti alle espletate CTU come già determinate con i provvedimenti dell'08/05/2025, oltre accessori di legge, siano poste nella misura del 75% a carico delle parti soccombenti e per il restante 25% a carico dell'attore, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice
Dott.ssa NG RE
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13150/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad OGGETTO: “responsabilità extracontrattuale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIANO MARCO e GIANNONI C.F._1
LUIGI, presso i quali è elettivamente domiciliato con p.e.c.
e come da Email_1 Email_2
procura in atti;
E
NELLA QUALITA' F.G.V.S., nella persona dei legali Controparte_1
rappresentanti e , P. IVA , rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
difeso dall'Avv. OTTOMANO MICAELA presos cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHE'
, nata a [...] il [...], COD. FISC. , CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti APPELLA ALDO e CARDONE LUIGI, presso i quali elettivamente domicilia con p.e.c. e Email_4
come da procura in atti. Email_5
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione del Parte_1
sinistro verificatosi il 28/04/2018, alle ore 02,30 circa, in Napoli la via Nuova Bagnoli,
allorquando, alla guida del proprio motociclo targato BJ99247 veniva colliso e fatto rovinare al suolo dal motociclo targato DZ03902, di proprietà di e condotto da . CP_4 Parte_2
L'attore ha dedotto:“l'istante, Sig. è proprietario del motoveicolo modello Parte_1
“GG LY” tg. BJ99247; il giorno 25.04.2018 alle ore 02.30 circa, il motoveicolo
modello “GG LY” tg. BJ99247, di proprietà del Sig. e dallo stesso Parte_1
condotto, si trovava fermo sul margine destro della carreggiata, all'altezza della pasticceria
“Eden”, in Napoli la via Nuova Bagnoli, in attesa di poter ripartire da una sosta, per proseguire
in direzione via Diocleziano, allorquando, il conducente del motoveicolo modello “Honda SH”
tg. DZ03902, Sig. , che nell'occasione percorreva la suddetta via con direzione Parte_2
Pozzuoli, nell'intento di eseguire una manovra di sorpasso ad alta velocità di una autovettura
sul lato destro, impattava frontalmente il motoveicolo condotto dal nostro assistito nella parte
anteriore laterale sinistra facendolo rovinare al suolo in uno al suo conducente con la parte
destra; il motoveicolo modello “GG LY” tg. BJ99247 subiva danni di natura diretti i
indiretti per la cui riparazione è stata preventivata una spesa pari ad € 1.819,36 Iva inclusa;
a
seguito di tanto il nostro assistito rovinava al suolo in uno al motoveicolo da lui condotto,
riportando lesioni personali alla caviglia destra, per le cui cure si rese necessario il trasporto
presso il Presidio Ospedaliero A. LI di Napoli, laddove i sanitari di turno gli
diagnosticavano: “frattura orbitaria sx con emoseno mascellare”, con prognosi di trenta
giorni”.
Si è costituita che, pur non contestando i fatti di causa, ha chiesto di rigettarsi la CP_4
domanda in quanto improponibile, improcedibile e/o inammissibile e condannarsi la
[...]
a manlevarla in caso di un eventuale soccombenza. CP_1
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in quanto inondata in fatto Controparte_1 ed in diritto chiedendone il rigetto.
2. questioni pregiudiziali e/o preliminari
Riguardo le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute, deve in contrario osservarsi che:
- a) l'attore si è tempestivamente costituito mediante l'iscrizione a ruolo della causa in data
19/06/2020, dopo la notifica dell'atto introduttivo regolarmente perfezionatasi il 17/06/2020 per la convenuta compagnia ed il 22/06/2020 per il responsabile civile;
- b) l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti;
- c) sussiste la condizione di proponibilità di cui agli artt. 283 e 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 17/06/2020 alla convenuta compagnia ed il 22/06/2020 al responsabile civile, dopo il decorso del termine di legge dalla richiesta di risarcimento del danno pervenuta in data 08/06/2018.
Va pure aggiunto che, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n. 15445 del 03/06/2021; Cass. Civ. 30/09/2016, n. 19354).
Ebbene, nel caso di specie, con la richiesta di integrazione documentale (vedi doc. 2 produzione
), la convenuta richiedeva all'attore di trasmettere il verbale d'incidente delle Controparte_1
autorità, le dichiarazioni testimoniali e la documentazione attestante la scopertura assicurativa del veicolo convenuto, elementi, questi, che ben potevano essere autonomamente acquisiti dalla detta compagnia o che, comunque, non sono previsti a pena di improcedibilità, come requisiti essenziali di validità della lettera di costituzione in mora così come dettato dall'art. 148 C.d.A.;
- c) la legittimazione passiva della convenuta compagnia è provata per tabulas (vedi all.
“Comunicazione_Consap_Scopertura_Assicurativa_TG_DZ03902” produzione attorea).
3. merito
La domanda attorea va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Alla luce della prova testimoniale raccolta va rilevato che i testi hanno confermato che il sinistro si verificava il 25/04/2018 alle ore 02,30 circa, in Napoli alla Via Nuova Bagnoli, tra il motociclo GG LY e quello Honda SH ma, al contempo, hanno fornito una contrapposta descrizione delle modalità di accadimento dell'evento per cui è causa.
Il teste di parte attorea, , ha dichiarato: “Io ero insieme all'attore che è un mio Testimone_1
amico, eravamo lì per mangiare un cornetto alla cornetteria Eden, quindi ho assistito
all'incidente. Preciso che io mi trovavo sul marciapiede, che in quel punto è abbastanza stretto,
a non più di cinque metri dal luogo dell'incidente. Stavamo per andare via, l'attore era fermo
sul motorino pronto a ripartire, allorquando un Sh bianco proveniente dal lato del passaggio a
livello, in direzione Pozzuoli, colpiva in pieno il motoveicolo dell'attore sul lato sinistro. Preciso
che ho assistito frontalmente all'incidente e l'SH procedeva ad alta velocità.
Ricordo che c'era sangue per terra a causa delle ferite riportate dall'attore. Il motorino era
distrutto sul lato sinistro in corrispondenza del punto d'impatto, mentre sul lato destro vi erano
danni alla marmitta e al pedalino, come effetto dell'impatto sul lato sinistro. […] Preciso che
lamentava danni soprattutto al viso e alla bocca. Preciso che il motoveicolo Honda prima
dell'incidente effettuava un sorpasso a destra nei confronti di un'altra auto ed in quel momento
dava gas, aumentando la propria velocità. Preciso che l'impatto avveniva sul lato sinistro ed il
motoveicolo dell'attore cadeva sul lato destro. L'attore fu soccorso da un'ambulanza. Quasi
nello stesso momento venne sui luoghi anche la Polizia Municipale. Io rimasi ivi fino all'arrivo dei soccorsi. Non ho reso dichiarazioni. L'attore in seguito all'incidente era rimasto a terra
semi-cosciente. Ricordo che il motore del LY era accesso e l'impatto avvenne pochi attimi
dopo la detta accensione nonostante alcuni astanti avessero cercato di attirare l'attenzione del
conducente il veicolo investitore”.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: “Ero fuori con degli amici (mio cugino Tes_2
e il mio amico , poco prima dell'Eden, quando mio fratello mi Persona_1 Persona_2
ha chiamato. Lo aspettavo guardando in quella direzione. C'era un locale “Un posto al sole”
dinanzi al quale era parcheggiato il motorino GG. Ho visto detto motociclo uscire dalle due
macchine parcheggiate ai suoi lati e impattare il lato anteriore del motorino Honda SH di mio
fratello. Il LY ha colpito mio fratello sul braccio destro e sul lato destro del veicolo. Il
motorino GG non aveva l'indicatore direzionale acceso.
Il teste ha, altresì, confermato la circostanza che il GG LY intersecava improvvisamente la direzione del motociclo Honda SH ed ha, ancora, riferito: “Mio fratello non ha avuto il tempo
di operare manovre di emergenza per scansare il motociclo. Dopo l'impatto, il motociclo di mio
fratello è caduto sul lato sinistro. Non ricordo se l'altro motorino è caduto, e quindi neppure se i
due ragazzi sullo stesso siano caduti. Preciso che mi trovavo nella direzione del senso di marcia,
poco più avanti rispetto al punto in cui è avvenuto l'impatto. Le macchine erano parcheggiate in
senso parallelo al marciapiede, mentre il motorino era parcheggiato a spina di pesce tra le due
quando è uscito dalle stesse per immettersi sulla strada ed ha poi impattato il motociclo di mio
fratello. Il motorino di mio fratello è di colore bianco, il GG era di colore bourdeaux/rosso.
A bordo dell'SH c'era solo mio fratello, mentre a bordo del GG c'erano due persone. Mio
fratello ha perso conoscenza dopo l'impatto. È arrivata prima l'ambulanza che ha soccorso mio
fratello. Mia madre, che nel frattempo avevo avvisato, è venuta sul luogo dell'incidente ed è
andata nell'ambulanza con mio fratello all'Ospedale LI. Una volta arrivato al
LI ho visto arrivare anche l'altro ragazzo “con le sue gambe”, circa due ore dopo, ma
non so da chi è stato soccorso. So che è arrivata la Polizia Municipale, ma ero già andato via quando è arrivata”.
Dalle dichiarazioni testioniali, quindi, non può effettuarsi un'univoca ricostruzione degli eventi di sinistro e, quindi, neppure si può giungere a comprendere il grado di responsabilità da attribuirsi in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente.
Ulteriore elemento probatorio è costituito dalla CTU cinematica redatta dal perito Per_3
, nella sua qualità di consulente d'ufficio.
[...]
Il CTU, descritti i veicoli ed i luoghi per cui è causa, esaminata la morfologia e l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti, ha accertato che “i rappresentati siti collisivi sono
coerentemente associabili ad un'avvenuta collisione obliqua inflitta dall'anteriore – destro del
motociclo SH all'anteriore sinistro del motociclo BE”.
Il consulente ha, poi, riferito: “dalla descritta rappresentazione grafica dell'avvenimento, la
traiettoria associata al veicolo SH nell'istante immediatamente prima dell'urto conferma la
totale ed azzardata mancanza di controllo di detto veicolo da parte dell'allora conducente - Sig.
. In merito risultano vere e proprie aggravanti il rilevato stato di ebbrezza e la Parte_2
velocità eccessiva (sicuramente superiore agli imposti limiti di velocità di 30 km/h). Di contro il
Sig. , alla guida del veicolo BE, pur avendo erroneamente iniziato una manovra Pt_1
di cambio corsia altrettanto azzardata per la presenza di linea continua di demarcazione,
evidenzia nella possibile e ricercata via di fuga una non totale perdita di controllo del
menzionato veicolo”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “dovendo soppesare le condotte di guida dei due centauri, è
parere di chi scrive che è equo corrispondere in capo al conducente del veicolo SH una
responsabilità pari al 75%, mentre sul conducente del veicolo BE la restante
corresponsabilità del 25%”.
Pertanto, alla luce degli accertamenti peritali, considerata la condotta di guida tenuta da Pt_2
, che viaggiava ad una velocità inappropriata rispetto al contesto urbano e di molto
[...]
superiore al limite consentito, aggravata dal riscontrato stato d'ebrezza in cui versava ed a causa del quale veniva sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis C.d.S. (vedi sezione “infrazioni contestate e
segnalazioni” del verbale di incidente stradale), la responsabilità non può essere equamente ripartita tra i due soggetti coinvolti nel sinistro, ma va attribuita in misura maggioritaria in capo al conducente del veicolo convenuto.
Conseguentemente, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2
dell'art. 2054 c.c.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, è pure emersa la negligente condotta di guida dell'attore che,
se non si fosse imprudentemente immesso nel flusso veicolare, avrebbe potuto prevedere l'arrivo del motociclo convenuto evitandone la collisione.
Dunque, non potendosi accertare l'esclusiva responsabilità di uno solo dei due motociclisti, va ritenuto di doversi attribuire a questi un diversificato grado di responsabilità nella causazione dell'evento di danno.
Tale grado di responsabilità può essere valutato, come pure stimato dal CTU, nella misura del
25% in capo a e del 75% in capo al conducente del veicolo convenuto. Parte_1
Infine, neppure può rilevare il verbale d'incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul posto, in quanto la dinamica ivi contenuta è stata smentita prima dai testimoni e poi dal CTU.
Sul punto, è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del
2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. Civ. n. 38/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può essere presa in considerazione la dinamica dell'incidente come presuntivamente descritta dalle autorità giunte sui luoghi nelle immediatezze del sinistro,
poiché gli agenti della Polizia Municipale non erano presenti al momento d'accadimento dei fatti.
Oltretutto, le modalità del sinistro così come descritte all'interno del verbale d'incidente stradale sono state smentite prima dalle dichiarazioni dei testi e poi dal CTU, motivo per cui, esaminato il complessivo quadro probatorio, deve ritenersi non costituire elemento determinante nel giudizio de quo.
In definitiva, va ritenuto che nella causazione del sinistro abbiano concorso entrambe le parti coinvolte, l'attore nella misura del 25% in capo all'attore e il convenuto per il restante 75%.
4. risarcimento per i danni al veicolo attoreo
Venendo al quantum debeatur deve farsi ancora riferimento alla espletata CTU tecnica.
Invero, il consulente ha analiticamente descritto i danni subiti dal motociclo attoreo consistenti in: “rottura plastiche laterale destro parte anteriore - targa posteriore parzialmente divelta.
Rottura pedale poggiapiedi destro per passeggero”.
Il CTU ha poi stimato la spesa necessaria alla riparazione di tali danni, quantificandola nella complessiva somma di € 2.338,60 comprensivi d'Iva.
Tuttavia, il CTU ha pure riferito che il motoveicolo attoreo aveva un valore commerciale di €
1.000,00 prima del sinistro e che, dunque, si rileverebbe antieconomico procedere alla sua riparazione.
Sul punto, la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (cfr. co. 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Quanto all'eccessiva onerosità, difatti, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
“allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”
(Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica “supera notevolmente il valore
di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore
danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato” (cfr. Cass.
n. 24718/2013).
Dunque, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale arricchimento del danneggiato costituisce un elemento idoneo ad orientare la scelta della modalità liquidatoria.
In ogni caso, anche qualora il giudice opti in favore del criterio per equivalente, non può
comunque esimersi dal riconoscere “tutte le voci di danni che sarebbero spettate al danneggiato
se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati
effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una
liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti
per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass. Civ. n.
10686/2023).
Nel caso di specie, alla luce della significativa divergenza tra i costi di riparazione quantificati nella misura di € 2.338,60 ed il valore del veicolo alla data del sinistro pari ad € 1.000,00, va ritenuto, in un'ottica di contemperamento dei contrapposti interessi, che la riparazione del veicolo sia eccessivamente onerosa per il debitore.
L'accertata antieconomicità della riparazione del veicolo, quindi, conduce a ritenere preferibile il ristoro del danno patito per equivalente, onde scongiurare il rischio di un ingiustificato arricchimento dell'attore ai danni del responsabile.
Orbene, a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che il danneggiato avrebbe ottenuto in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, quali a titolo esemplificativo, le spese di demolizione, il bollo non goduto, le spese di immatricolazione e il fermo tecnico (in tal senso, come detto, cfr. Cass. Civ. n. 10686/2023)
Pertanto, posto quanto precede, deve riconoscersi in favore dell'attore la complessiva somma di
€ 1.800,00 a titolo di risarcimento peri il danno patito al proprio veicolo. Tale importo (superiore al valore commerciale stimato dal CTU, ma inferiore al costo di riparazione) è calcolato comprendendo anche le voci accessorie (immatricolazione nuovo veicolo, bollo, etc.) e non solo il valore del veicolo danneggiato.
5. risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
In relazione al c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n.
209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico - legale redatta dal dott. nella Persona_4
qualità di CTU.
Questi, in particolare, ha accertato che di anni 25 all'epoca del fatto, in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa riportava “Frattura del complesso orbito-malare di
sinistra”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 9%,
consistenti in “Postumi di politrauma craniofacciale con frattura del complesso orbito-malare di
sinistra”. Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che,
in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura del 9%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 21.536,60, così
determinata:
- € 18.446,70 a titolo di invalidità permanente,
- € 1.685,40 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 842,70 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 561,80 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass.
9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può
formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Analogamente, difetta la prova per il riconoscimento della c.d. “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute, che comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore “standard” del risarcimento.
Tale “personalizzazione” deve seguire alla prova dell'incidenza dell'accertata menomazione “in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (artt. 138 e 139 cod. ass.,
come modificati dalla legge n. 124/2017, c.d. “Legge Concorrenza”). Tali aspetti vanno allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e affatto diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno (si veda Cass. Civ., sent. n. 7513/2018, Cass.
civ., n. 10912/2018, Cass. civ., n. 23469/2018, Cass. civ., n. 27482/2018 e Cass. civ., n.
28988/2019).
Pertanto, in difetto di specifica prova nulla può essergli riconosciuto a tale titolo.
5.1. In ordine al danno patrimoniale per danno emergente può riconoscersi esclusivamente, alla luce della documentazione versata in atti, il rimborso delle spese sanitarie, che si liquidano all'attualità nella misura di € 10,00.
5.2. Va disattesa, infine, la contestazione della convenuta compagnia che ha chiesto di ridursi il risarcimento nella misura in cui il danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, ovvero,
all'aggravamento delle sue conseguenze, per non aver indossato il casco in occasione del sinistro.
In prim'ordine, tale circostanza non risulta essere provata e non può ritenersi decisiva ai fini di un eventuale concorso del danneggiato, in quanto, la frattura del complesso orbito - malare subita dall'attore non è idonea ad escludere aprioristicamente che questi indossasse il casco.
Invero, va osservato che, sebbene i caschi omologati siano progettati per assorbire e distribuire l'energia d'urto - riducendo il rischio di danni al capo o al volto – questi, non garantiscono una protezione assoluta contro ogni evento, ciò in particolar modo, se l'impatto è molto violento, la zona colpita è al limite o al di fuori della calotta protettiva (come potrebbe essere per i caschi jet e/o demi-jet) o se si verifichi l'indiretta trasmissione dell'energia sprigionata dall'urto.
Ebbene, nel caso di specie, considerata la dinamica del sinistro, la sua intensità e la natura delle lesioni subite dall'attore, non può escludersi che questi indossasse il casco al momento del sinistro.
Dunque, in definitiva, spetta a a titolo di risarcimento dei danni di cui sopra, la Parte_1
complessiva somma di € 21.546,60.
6. risarcimento alla luce del concorso e interessi
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi motivato, spetta all'attore la complessiva somma di € 23.346,60 per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro.
Tale importo, tuttavia, deve essere ridotto del 25% e, dunque, nella misura pari all'accertato concorso del danneggiato nella causazione del sinistro (vedi paragrafo n. 3)
Pertanto, spetta definitivamente a la somma complessiva di € 17.509,95, a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questo subiti.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che,
se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro pari ad € 14.664,95 e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 1.952,04. Sull'importo complessivo di € 19.461,99 (€ 17.509,95 + € 1.952,04) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
7. spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 25% per il parziale accoglimento e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG RE,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie parzialmente la domanda;
- b) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 19.461,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- c) compensa le spese di lite tra le parti per il 25% e per il resto condanna i convenuti, in solido,
al pagamento in favore di delle spese di lite che, si liquidano complessivamente Parte_1
in euro 4.600,00, di cui euro 600,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni dichiaratisi procuratori anticipatari;
- d) dispone che le spese inerenti alle espletate CTU come già determinate con i provvedimenti dell'08/05/2025, oltre accessori di legge, siano poste nella misura del 75% a carico delle parti soccombenti e per il restante 25% a carico dell'attore, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice
Dott.ssa NG RE