Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Annalisa Boccuni e Valentina Lisi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.03.2024 la ricorrente, premesso di percepire prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07070929 a decorrere dal 01.07.2020 e di aver percepito dall' maggiorazione sociale per il periodo dal 01.07.2020 al CP_1
31.03.2022, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' in data 25.03.2022 per l'ammontare di € 2.331,64 in relazione CP_1 alle somme percepite nel periodo dal 01.07.2020 al 31.03.2022. L'indebito veniva giustificato dall' con la seguente motivazione: “maggiorazione sociale spettante CP_1 in misura inferiore a quella corrisposta per l'anno 2020. Da aprile 2021 maggiorazione sociale non spettante su assegno mensile per gli invalidi civili parziali”.
Alla luce di ciò la ricorrente agiva in giudizio sostenendo la propria buona fede e l'assenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito e, pertanto, chiedeva di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale, precisava che l'indebito nasceva dalla CP_1 ricostituzione del 4.3. 2022 per applicazione del verbale di revisione del 19.03.2021 che, riconoscendo il 75% di invalidità, revocava la maggiorazione sociale da Aprile
Pertanto, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso sulla base dell'applicazione dell'art. 2033 c.c..
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di maggiorazione sociale.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella CP_2 relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò, in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art. 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art. 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Si è, dunque, sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza del requisito reddituale per superamento delle soglie di legge troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè, dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio è stato adottato in data
25.03.2022.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l' poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme erogate CP_1 successivamente alla contestazione dell'indebito, con esclusione di quelle erogate nel periodo precedente (dal luglio 2020 al marzo 2022).
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, la maggiorazione sociale è stata erogata d'ufficio in favore della ricorrente e la stessa ed il proprio coniuge sono titolari unicamente di prestazioni di invalidità civile, in assenza di ulteriori redditi, come espressamente ammesso in sede di costituzione dallo stesso convenuto. CP_2
Alla luce di ciò, il dato reddituale familiare era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico. La giurisprudenza ha, infatti, escluso la sussistenza del dolo in capo al percipiente e, di conseguenza, la ripetibilità delle somme già erogate nell'ipotesi in cui l'accipiens ha regolarmente dichiarato i propri redditi alla PA ovvero quando i redditi percepiti sono erogati dallo stesso Istituto previdenziale;
quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico erogatore della sua prestazione, ancorché il percipiente sia in malafede in quanto non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Da ciò, si evince che tanto i dati reddituali della ricorrente e del proprio nucleo familiare, quanto il mutamento della percentuale invalidante (dal 100% al 75% a seguito di revisione del 19.03.2021con conseguente mutamento del beneficio erogato) potevano essere conosciuti dall che ben avrebbe potuto compiere i CP_1 relativi controlli così da attivarsi tempestivamente per la dichiarazione di indebito.
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con conseguente irripetibilità della somma di € 2.331,64 di cui al provvedimento emesso dall' in data 25.03.2022. CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da PT
, nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 2.331,64 di cui al provvedimento emesso dall' in data 25.03.2022; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute, CP_1 nelle more del giudizio, a soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 28.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli