Articolo 54 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 53Articolo 55
Versione
23 maggio 1958
Art. 54.
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.
Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958