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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5683 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 (cui sono state riunite le cause iscritte al n. rg
5864/2021 e n. rg 5924/2021 del Ruolo generale affari contenziosi), posta in decisione a seguito dell'udienza del 26/09/2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
e vertente
nella causa rg n. 5683/2021
TRA
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Caratelli
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
nella causa rg n. 5864/2021
TRA
( ), Parte_2 C.F._2 Controparte_5
r.g. n. 1 ( ), ( ) C.F._3 CP_6 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Amoruso
Appellanti
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
nella causa rg n. 5924/2021
TRA
( ), Parte_3 C.F._5 Parte_4
( ), ( ), C.F._6 Parte_5 C.F._7
( ), Parte_6 C.F._8 Parte_7
( ), C.F._9 Parte_8
( , ( ), C.F._10 Parte_9 C.F._11
( , Parte_10 C.F._12 Controparte_7
( ), ( , C.F._13 Controparte_8 C.F._14
( ), Controparte_9 C.F._15 CP_10
( ), ( ), C.F._16 CP_11 C.F._17 [...]
( ), CP_12 C.F._18 Controparte_13
( , ( ), C.F._19 CP_14 C.F._20 [...]
( ), CP_15 C.F._21 CP_16
( ), ( ), C.F._22 CP_17 C.F._23 [...]
( , CP_18 C.F._24 Controparte_19
( , C.F._25 Controparte_20
( , ( ), C.F._26 Parte_11 C.F._27 [...]
( , Pt_12 C.F._28 Parte_13
( ), ( ), C.F._29 Parte_14 C.F._30
( ) Parte_15 C.F._31 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellanti
r.g. n. 2 E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3706/2021 del Tribunale civile di
Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo
Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n.
368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Domandavano, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive, nonchè al pagamento della differenza tra quanto percepito per la borsa di studio e il trattamento riconosciuto dal D.P.C.M. del 7/3/2007 e del
6/7/2007, asseritamente spettante a titolo di adeguata remunerazione, nonché
l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale delle borse di studio.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dei e la prescrizione delle CP_21 avverse pretese e, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3706/2021, accoglieva l'eccezione di prescrizione e per l'effetto rigettava le domande attoree.
r.g. n. 3 Gli odierni appellanti (nei giudizi riuniti r.g. n. 5683/2021, n. 5864/2021 e n.
5924/2021), hanno proposto appello nei confronti della sentenza in oggetto ritenendo che il tribunale ha errato ad accogliere l'eccezione di prescrizione e chiedendo (nel giudizio riunito rg n. 5924/2021 previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale)
l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado. Nel procedimento iscritto al n. rg 5864/2021, gli appellanti hanno altresì rilevato che il giudice ha errato laddove ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancanza di legittimazione passiva dei CP_21
convenuti.
Le amministrazioni appellate (nei procedimenti recanti rg n. 5683/2021, rg n.
5864/2021 e rg n. 5924/2021), si sono costituite in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e il difetto di legittimazione passiva dei ribadendo nel merito l'infondatezza delle domande ed instando CP_21 per il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese di lite, nonché per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.
A seguito dell'udienza del 22.06.2022, veniva disposta la riunione alla causa n.
5683/2021 del giudizio rg n. 5864/2021. A seguito dell'udienza del 26.09.2024 veniva disposta la riunione alla presente causa del giudizio rg n. 5924/2021. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Gli appelli, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto basati sulle medesime argomentazioni, sono infondati alla luce delle motivazioni che seguono.
In via preliminare, quanto alla richiesta di interpello, si deve osservare che la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Sempre preliminarmente, con riferimento alla questione della legittimazione passiva dei va rilevato, con Cass. Civ. sez. III, 15/04/2024, n.10074, che CP_21
“Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla ”. Controparte_1
r.g. n. 4 In ordine alla prescrizione del diritto la sentenza impugnata è condivisibile.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la
Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza
35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il diritto degli appellanti deve ritenersi prescritto, in assenza di atti interruttivi.
Sotto altro autonomo profilo, nel merito, alla luce dei consolidati arresti della
Suprema Corte, rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing deve escludersi che, il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico
2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive indicate.
r.g. n. 5 Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della
Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata. Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n.
257/91;3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa. Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n.
368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole
r.g. n. 6 di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme Cass. 13445/2018
e 14168/2019).
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte di Cassazione con sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art.
6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del
1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.13572/2019, Cass. n. 12702/2023; 23810/2021; 26923, 18106, 13283,
8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la
Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del
1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto
r.g. n. 7 dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.” Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Per quanto sopra l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Non sono invece emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti (procedimenti recanti rg n.
5683/2021, rg n. 5864/2021 e rg n. 5924/2021) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto agli appelli proposti avverso la sentenza n. 3706/2021 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) condanna gli appellanti di tutti i giudizi al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in € 40.000,00 oltre alle spese generali.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 7.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8