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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2056 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.7.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti EMILIO SPADOLA e MASSIMO GIANNOTTI ed Parte_1 elettivamente domiciliato in LARGO ALDO MORO, 28 - MODENA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti LUCA ZITIELLO e BENEDETTA MUSCO CARBONARO CP_1 ed elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 - MILANO
-Appellata/Appellante incidentale-
AVVERSO
l'Ordinanza n. 11053/2022, del 18/11/2022, Rep. 3583/2022 (R.G. n. 2021/6928), emessa ex art. 702-ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di Modena, comunicata in data 22 novembre 2022;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale o a titolo di responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei doveri di informazione e correttezza.
L'attore deduceva che, nell'ambito degli investimenti proposti dall'istituto di credito di cui era cliente, nell'anno 2011, aveva concluso due contratti di acquisto di diamanti da investimento della società per un valore di € 15.000, cui erano seguiti altri Controparte_3 due acquisti per identico importo nell'anno successivo.
Tuttavia, nel 2018, veniva a conoscenza di un provvedimento sanzionatorio AGCOM che Con sanzionava la resistente ed per l'attività di vendita diamanti che avevano un valore notevolmente inferiore rispetto a quanto corrisposto per l'acquisto.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccependo la prescrizione del diritto azionato, posto che i contratti di compravendita erano stati conclusi nel 2010-2011, mentre la domanda era stata introdotta solo nel novembre 2021, quindi ben oltre il termine prescrizionale quinquennale.
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata CTU gemmologica per la determinazione del valore di mercato dei preziosi, il Tribunale rigettava la domanda attrice, ritenendola infondata.
Preliminarmente veniva respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto l'attore aveva dedotto di avere scoperto solo nel 2018 che i diamanti non avevano la quotazione di mercato indicata nei report, apprendendo da notizie giornalistiche il provvedimento sanzionatorio adottato da AGCOM Con contro , con scoperta in quel momento del danno che stava subendo, cui faceva seguito richiesta di rimborso all'ufficio reclami del banco in data 16 novembre 2018. Cont Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata da risultava priva di pregio, posto che la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ex art. 2935
c.c., nella specie, il mese di novembre 2018, momento in cui l'attore si era reso conto delle pratiche Con scorrette poste in essere da (in forza del provvedimento sanzionatorio AGCOM) e poi dell'impossibilità di rivendere i preziosi, in seguito al fallimento della venditrice, al prezzo effettivamente pagato e secondo valori di mercato.
Nel merito, il Tribunale rilevava che, nell'ambito delle attività connesse alla attività creditizia, al cliente che desiderava investire liquidità in prodotti alternativi rispetto a quelli del tradizionale canale bancario, aveva prospettato investimenti in diamanti e, come CP_1 emerso per tabulas, l'attore aveva deciso di accettare la segnalazione della banca, acquistando diamanti da investimento per un valore complessivo di circa € 30.000.
In tale operazione la convenuta si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che il cliente aveva acquistato direttamente da di talchè il rapporto CP_4 Con contrattuale si era instaurato unicamente tra cliente ed , mentre la rimaneva estranea alla CP_5 negoziazione.
Con Infatti, nei due moduli di “proposta di acquisto” sottoscritti dal cliente con veniva
Con chiaramente precisato che i diamanti erano compravenduti da parte di che si impegnava, in caso di “disinvestimento”, a “ricollocarli in tempi reali di mercato” (clausola n. 6).
Con Dal canto suo la banca aveva concluso un “accordo di collaborazione” con ,
Con dichiarandosi disponibile a “collaborare con informando i propri clienti sulla possibilità di
Con acquistare diamanti dalla medesima ”.
In forza di tale accordo, la espletava attività di mera intermediazione nell'acquisto di CP_5 diamanti da parte dei propri clienti, procedendo alla “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.) e, per tale attività di “segnalazione”, le parti avevano previsto un preciso compenso (commissione) a favore della Banca (art. 2).
L'accordo precisava che la non avrebbe partecipato agli affari ed alle trattative che CP_5 Con sarebbe state “eseguite direttamente tra e gli acquirenti”, con specifica previsione di esclusione della banca da “qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati” (art. 1.1.).
Ciò premesso il Tribunale riteneva che l'attore, cliente che da più di un decennio intratteneva rapporti con la banca, non poteva ignorare di avere acquistato diamanti (non dalla che si era CP_5 Con limitata ad intermediare e “segnalare” la compravendita), ma da , con la quale il aveva Parte_1 concluso i contratti di acquisto dei diamanti in oggetto.
Non era, quindi, credibile che solo a seguito della diffusione di allarmanti notizie televisive Con sulla scarsa trasparenza della gestione dei diamanti da investimento da parte di (e del provvedimento sanzionatorio AGCOM) lo stesso avesse acquisito contezza della reale situazione.
In realtà, l'effettiva situazione era sin da subito agevolmente conoscibile da parte del cliente, laddove lo stesso avesse mantenuto l'ordinaria attenzione al momento della sottoscrizione dei Con moduli di acquisto di diamanti, moduli redatti, compilati e sottoscritti dalla stessa , come pure in seguito.
Da qui la completa estraneità della dal rapporto instauratosi, che rendeva CP_5 inconfigurabile un inadempimento da parte di essa, non essendo neppure emerso un contegno scorretto della convenuta, per violazione dei doveri di buona fede ex art. 1337 c.c. (ovvero, ex art. 1375 c.c.), tenuto conto del ruolo di mero “segnalatore di potenziale clientela” mantenuto da parte Con della convenuta rispetto ad , in base al quale la in attuazione alla convenzione di CP_5 Con segnalazione sottoscritta con , si era limitata a prospettare un investimento non bancario al cliente, ovvero l'acquisto di diamanti da investimento.
Viceversa, rientrava nei doveri del buon padre di famiglia del mantenere una Parte_1 condotta attenta e vigile nell'esplicazione dell'autonomia contrattuale e dei rapporti obbligatori, diligenza ordinaria che si concretava nella lettura e nell'esame attento del contratto e delle singole clausole che lo componevano e che egli sottoscriveva;
senza potere addurre (poco plausibili) giustificazioni successive, avendo in tal modo accettato, fatto proprio e sottoscritto in piena libertà ed autonomia, l'impegno negoziale.
Da qui il rigetto della domanda e la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e CP_1 svolgendo appello incidentale insistendo per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ovvie ragioni va preliminarmente scrutinata l'eccezione di prescrizione riproposta da in sede di appello incidentale, secondo cui è all'atto dell'acquisto che sarebbe maturato CP_1 un danno nella sfera giuridica del conseguente all'aver comprato un bene di valore Parte_1 inferiore rispetto al prezzo versato.
Il danno era già percepibile a quella data, considerato che sarebbe stato sufficiente per il cliente operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali pubblicati su Con quotidiani ad ampia diffusione nazionale e il prezzo corrisposto alla , per avvedersi che la somma versata divergeva da quanto indicato dalle testate giornalistiche. Sarebbe dunque bastato che la controparte utilizzasse l'ordinaria diligenza per avere piena contezza del danno di cui lamentava l'esistenza.
Pertanto, anche a voler ritenere provato, ma non è così, la sussistenza di un comportamento illecito della in ogni caso questa non potrebbe essere condannata a risarcire alcunché alla CP_5 controparte, stante l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto è ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale cui è soggetta l'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c.
La predetta eccezione riguarda anche il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, posto che la prevalente giurisprudenza la riconduce nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
L'eccezione è infondata.
Per Giurisprudenza consolidata il dies a quo prescrizionale va individuato nel momento in cui il danno si è reso percepibile da parte del cliente, ovvero, dalla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della AGCM del 20/09/17 nei confronti del quale Controparte_1 primo momento in cui sono emerse criticità sul “sistema” di investimento in diamanti e nella formazione dei loro prezzi, oppure dal momento della dichiarazione del fallimento di IDB S.p.a., ossia agli inizi del 2019 (in tal senso Corte d'Appello Milano, Sentenza n. 3015/2023), entrambe date che determinano il momento in cui il danno è divenuto non solo reale ma anche oggettivamente percepibile e riconoscibile dall'appellante e, quindi, il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, come previsto dall'art. 2935 c.c. (Cass. nn. 5913 e 9927 del 2000; Cass. 2645 e 12666 del
2003; Cass. 10493/2006; Cass. S.U. 576 e 27337/2008; Cass. 11119 e 21255 del 2013).
Passando all'esame dell'appello principale, con i primi due motivi si lamenta erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa, omessa pronuncia sulle doglianze del ricorrente, omessa e/o apparente motivazione sulla esclusione di responsabilità del ed errata valutazione CP_1 della diligenza delle parti ex art. 1176 c.c. Sostiene l'appellante che la scarsa conoscenza del mondo finanziario da parte del Parte_1 unitamente al rapporto consolidato con i dipendenti del , lo hanno portato a fare totale CP_1 affidamento nelle proposte formulate dai consulenti finanziari della filiale di Frassinoro, i quali, ogni qualvolta scadeva un investimento o vi era giacenza sul conto corrente, chiamavano il cliente e proponevano l'investimento da fare per non lasciare troppa liquidità sul conto ed avere un sicuro profitto.
Non stupisce dunque che il si sia determinato a seguire ancora una volta i consigli Parte_1 dei consulenti del nel momento in cui questi gli hanno proposto di acquistare e di continuare CP_1 ad acquistare i diamanti della quale forma d'investimento, Controparte_3 descritto dai consulenti del come "sicuro" e “redditizio” con " facile e pronta rivendibilità" CP_1 delle pietre, nell'ottica di rivenderli successivamente, dopo un periodo non inferiore a 7 anni, e lucrarci.
Le informazioni ingannevoli e idonee a trarre in errore il ricevute dal personale Parte_1 della sia verbalmente, che tramite la brochure informativa e i grafici dei rendimenti, sono CP_5 state determinanti per la conclusione dell'acquisto delle pietre per cui è causa, ed è esclusivamente alla luce delle caratteristiche dell'investimento prospettate dalla che il accettava di CP_5 Parte_1 acquistare i diamanti.
Le trattative per la vendita si sono svolte presso la Filiale della e sono Controparte_6 state condotte dai dipendenti della stessa, e Testimone_1 Parte_2
Mai il ha incontrato un referente della società venditrice delle pietre e tantomeno, Parte_1 come erroneamente e infondatamente affermato dal Giudice di prime cure, ha ricevuto la consegna Con delle pietre per darle poi in custodia ad .
Il Tribunale, quindi, non ha colto che il ha presentato e decantato le CP_1 caratteristiche dell'investimento proposto, esibendo e illustrando il materiale “informativo” Con predisposto da , ha compilato i moduli di acquisto e stampato e consegnato le SIT al Parte_1 nel corso del rapporto: tutto ciò concretizza un'attività di consulenza ed intermediazione nell'ambito dell'investimento proposto, e non un “ruolo di mero “segnalatore di potenziale clientela” come, peraltro, accertato dal Consiglio di Stato (Sent. n. 2082/2021).
In sostanza, la ha proposto al cliente come ad altri, l'investimento in CP_5 Parte_1 Con diamanti della società , spacciandolo come investimento finanziario sicuro e altamente redditizio, senza mai specificare che si trattava di prodotto alternativo rispetto a quelli del tradizionale canale bancario (secondo l'esposizione dei consulenti bancari di “bene rifugio” meglio dell'oro) e senza fornire ulteriori informazioni su ciò che il cliente acquistava (prezzo, iva, assicurazione, provvigione, eccetera), contrariamente a quanto eccepito dalla secondo cui CP_5 dal prezzo dei diamanti dell'eventuale risarcimento dovrebbe essere scorporata l'IVA, posto che i documenti d'acquisto dei diamanti, dalla stessa consegnati al cliente, mai fanno riferimento CP_5 alcuno all'imposta.
Ad ulteriore riprova della circostanza, basti visionare le SIT consegnate dal al cliente, CP_1 denominate “Situazione Cliente”, e riferite ad ogni “Posizione Investimento”, in cui veniva ingannevolmente rappresentato al ricorrente un incremento di valore sul prezzo pagato. E' quindi da ritenersi pacifico che la “ha fornito una rappresentazione parziale, CP_5 ingannevole e fuorviante: 1) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; 2) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
3) dell'andamento del mercato dei diamanti;
4) della qualifica di “Leader di mercato”, come evidenziato al paragrafo 177 del provvedimento dell'AGCOM 30 ottobre 2017.
Emerge per tabulas, che il ricorrente aveva deciso di accettare l'investimento proposto dal in ragione della sua qualità di operatore professionale e dell'affidamento in esso riposto e CP_1 che la ha compilato i moduli di acquisto inserendo anche in questi ultimi il nominativo del CP_5 dipendente che ha espletato tale attività.
Non potevano sorgere dubbi in capo all'appellante neppure sulla affidabilità delle SIT, dato Con che le stesse venivano stampate e consegnate al cliente dalla propria Banca (e non da come indicato erroneamente dal giudicante), con la quale peraltro il cliente ha intrattenuto tutto il rapporto riguardante i diamanti. Con Ed anche la riconsegna materiale dei diamanti dopo il Fallimento di è stata eseguita dal infatti i diamanti non sono mai stati consegnati materialmente al cliente all'epoca CP_1 dell'acquisto (il cliente ha solo sottoscritto i moduli di custodia esibiti dalla senza mai entrare CP_5 in possesso delle pietre).
La ha gestito integralmente il rapporto con il della quale quest'ultimo CP_5 Parte_1 nutriva piena fiducia essendo l'operatore professionale sul territorio con cui aveva rapporti da oltre
10 anni ed a cui aveva affidato i propri risparmi.
Ergo, il ha svolto una vera e propria attività di promozione, intermediazione e CP_1 sollecito della compravendita di pietre preziose, rappresentata, artificiosamente, come equivalente o sostitutivo di un tradizionale servizio di investimento.
Il rapporto intercorso tra le parti ha generato a carico del un obbligo di informazione CP_1
e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell'affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato nel disposto dell'art. 1173 c.c e dell'art. 5, commi 2 e
3, del Codice del Consumo, e nell'ambito di tale rapporto si innesta, non solo il dovere di comportamento in base a diligenza qualificata, ma anche la specifica disciplina di ripartizione dell'onere probatorio. Con E' evidente che, proponendo e sottoponendo al gli ordini di acquisto di , Parte_1 nonché le contabili, denominate “Situazione Cliente” e riferite ad ogni “Posizione Investimento”, la avesse uno specifico onere di protezione e trasparenza verso il proprio cliente;
onere, invero, CP_5 completamente trascurato.
Orbene, posto che il non aveva ragione di dubitare dell'operato della propria Parte_1 banca, comunque ciò non potrebbe certo valere a legittimare la condotta omissiva e ingannevole dell' bancario, il quale, rispetto ai suindicati rilievi (così come a più riprese dedotti dalla CP_7 scrivente difesa nel giudizio di primo grado), non risulta aver allegato alcuna prova contraria.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la ha espletato attività di vera e CP_5 propria intermediazione nell'acquisto di diamanti da parte dei propri clienti, procedendo non ad una semplice “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.), ma ad una vera e propria attività di Con collocazione dei diamanti di sul mercato, dietro ad un compenso nell'ordine del 20%, circostanza sottaciuta al cliente, al quale da parte dell'operatore della Banca veniva soltanto decantato l'alto margine di profitto di un investimento sicuro “meglio dell'oro” e privo di imposte.
Il è un meccanico e si occupa di motori non certo di investimenti e strumenti Parte_1 finanziari, perciò pensava di essersi affidato ad un operatore professionale, serio e capace, cioè la sua banca da una vita. Ed il fatto di avere investito i suoi risparmi (€ 30.000) non lo rende cliente esperto, né tantomeno lo rende tale il fatto di aver mantenuto un rapporto bancario da oltre 10 anni, circostanza che invero dimostra la fiducia e fedeltà riposta nella “propria” Banca, la quale, invece, stava proponendogli di acquistare delle pietre ad un prezzo 4 volte superiore al loro reale valore, esibendogli dei grafici di rendimento e quotazioni delle pietre sul Sole 24 Ore, che qualche anno più tardi si sono rilevate false.
Non era certo il che doveva considerare anche non veritiere le quotazioni e i Parte_1 grafici di rendimento, ma era la che doveva verificare cosa proponeva al suo cliente. CP_5
Quindi non al va imputata la mancanza di diligenza, bensì all'Istituto bancario, Parte_1 secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.
La inoltre, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente informato il CP_5 cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, la stessa CP_5 ammette di non aver fornito al cliente alcuna informazione di sorta proprio laddove riferisce di Con essersi solo limitata ad inoltrare la proposta di acquisto ad e disposto il pagamento per ordine del cliente. Il allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge a CP_1 suo carico ed, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite.
Con il terzo motivo si lamenta omessa valutazione del cd. contatto sociale e del concorso della Banca nel fatto illecito.
La ha operato sulla scorta di un particolare affidamento a cui deve corrispondere una CP_5 condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e diligenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. E' per tali ragioni che il rapporto che si è instaurato con il ricorrente risparmiatore può considerarsi come contatto sociale qualificato, ovvero fondato sull'affidamento che il cliente ripone sul personale degli istituti di credito, cui vengono naturalmente attribuite specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali, in quanto esercente una professione protetta e vigilata.
Si tratta di una responsabilità che prescinde dall'esistenza di un contratto in senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione, volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere all'altrui sfera giuridica. L'appello è fondato. Con La vicenda della vendita dei diamanti a fini di investimento e del fallimento della ha avuto risonanza e diffusione nazionale, portando a numerosi provvedimenti, amministrativi e giudiziali, a cominciare dalla Comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013 della
Commissione nazionale per le società e la Borsa ( , avente ad oggetto la “Vendita di CP_8 diamanti tramite intermediazione di istituti di credito – richiesta di chiarimenti e formulazione di quesiti”, cui faceva seguito l'ulteriore Comunicazione del 6 febbraio 2017, avente ad CP_8 oggetto la “Tutela dei risparmiatori sulla compravendita di diamanti”, nella quale, per la prima volta, veniva affermato che i prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, risultavano essere superiori al loro valore di mercato e che, comunque, la scarsa trasparenza delle proposte faceva sì che non risultasse chiaro quale fosse il costo effettivo del diamante, attesa l'incidenza delle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione.
In ogni caso, affermava la era di fondamentale importanza “che i potenziali CP_8 acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili”.
A tale Comunicazione della si affiancava, immediatamente, una prima CP_8
Comunicazione di Banca d'Italia del 14 aprile 2017 avente ad oggetto la “Segnalazione presso gli sportelli bancari di attività di vendita di diamanti da parte di società terze”, nella quale veniva stigmatizzato che l'acquisto delle pietre preziose, così come presentato dagli Istituti di credito, veniva percepito dai clienti come strumento alternativo all'investimento in prodotti finanziari, mancando una chiara rappresentazione della rischiosità dell'operazione e dei relativi costi.
Seguivano ulteriori tre Comunicazioni della Banca d'Italia, tutte relative alla compravendita di diamanti tramite i canali bancari.
In particolare, in quella del 14 marzo 2018 avente ad oggetto “Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, la Banca d'Italia specificava che, qualora le banche avessero inteso continuare nel commercio dei diamanti, sarebbe stato necessario da parte loro fornire una completa informazione ai clienti. In particolare, le banche avrebbero dovuto garantire adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e specificare: le commissioni applicate,
l'effettivo valore commerciale delle pietre preziose e la concreta possibilità di rivendita.
Nel frattempo veniva resa nota l'esistenza di due istruttorie dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), sfociate nei provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre
2017 a danno delle società venditrici di diamanti e delle banche collocatrici per responsabilità concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, consistenti nel fornire informazioni ingannevoli ed omissive attraverso il sito internet ed il materiale promozionale distribuito tramite gli Istituti bancari che si occupavano di questo tipo di commercio, comportando la violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lett. b), c), d) e f), nonché 23, comma 1, lett. t) del D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in quanto pratiche contrarie alla diligenza professionale ed idonee ad indurre in errore i consumatori.
All'esito delle predette istruttorie l'Antitrust irrogava sanzioni per complessivi € 15.350.000 in capo alle società venditrici dei diamanti ed alle banche proponenti, sanzioni che, impugnate dai soggetti interessati, venivano confermate da parte del TAR del Lazio, con cinque sentenze del 17 ottobre 2018 (dalla n. 10965 alla n. 10969), pubblicate il successivo 14 novembre.
Scrivono, in proposito, i Giudici Amministrativi, relativamente alla specifica posizione dei soggetti coinvolti nel presente procedimento: “…in forza dell'accordo di collaborazione Con sottoscritto tra e , la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri CP_1 Con locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, Pt_3 dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione.
La delibera rappresenta inoltre come, per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico “indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo Con con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del cliente.
Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative ad uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell' “assistere” il cliente nell'eventuale acquisto.
Già tali evidenze dimostrano come l'attività di “segnalazione” di , al di là della sua CP_1 formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto.
Il ruolo attivo della ricorrente è poi confermato dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, tali, nel loro complesso, da giustificare la conclusione, rassegnata nei paragrafi
179 e seguenti, secondo cui la pratica commerciale sanzionata “si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria” e che il quadro probatorio complessivamente raccolto faceva emergere il fatto che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa.
La logica linearità della ricostruzione e il suo essere supportata da puntuali riscontri probatori non viene dunque scalfita, come sostenuto dalla ricorrente, dall'atomistico riferimento ad alcune clausole contrattuali o circolari interne che escludevano, formalmente, lo svolgimento, da parte della banca, di un'attività promozionale.
Al fine di valutare la ricorrenza di una “pratica commerciale scorretta”, infatti, le espressioni contenute nelle singole clausole vanno valutate alla luce del complesso degli accordi negoziali esistenti e, ancor di più, della pratica attuazione degli stessi.
Sotto tale profilo appare di estremo rilievo il contenuto dei numerosi reclami, nei quali, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, appare chiara l'attività di promozione e consiglio svolta dai funzionari della ricorrente (cfr. paragrafo 137 e documenti da questo richiamati, che riportano il contenuto di segnalazioni pervenute all'Autorità, dalle quali emerge che alcuni consumatori hanno riferito di essere stati “indotti” dai funzionari all'acquisto di diamanti, previo disinvestimento di parte delle proprie attività e, ancora i paragrafi 138 e seguenti, che riportano il contenuto di reclami indirizzati alla banca e riferiscono di un'attività promozionale particolarmente intensa e insistente dei funzionari della banca per convincere i clienti all'acquisto Con dei diamanti ).
Si tratta di documenti di inequivoca valenza probatoria e intrinseca credibilità, la cui rilevanza non può essere elisa dal fatto di non essere stati gli stessi assunti in contraddittorio, tanto più che la maggior parte dei reclami era indirizzata alla banca stessa che non è stata in grado di smentirne efficacemente il contenuto, essendosi essa limitata, come pure riferito in ricorso, a Con indicare nelle risposte come fosse l'unico soggetto responsabile.
La genuinità del contenuto dei reclami non viene poi meno alla luce della pretestuosa spiegazione che ha inteso darne la ricorrente (secondo cui le proteste sarebbero state finalizzate, prima ancora dell'inizio del procedimento antitrust, alla predisposizione di una ragione risarcitoria autonoma e aggiuntiva rispetto a quella da azionare nei confronti della società che curava la commercializzazione), che presuppone nei clienti della banca una particolarmente avveduta competenza giuridica, in concreto non sussistente.
La responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta poi puntualmente correlata anche al significativo ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento (i cui importi ammontano, giusta quanto riferito nel paragrafo 112, a oltre 100 milioni di euro nel periodo 2011 – 2016), nonché al, dichiaratamente perseguito, effetto di vendita di servizi bancari di custodia e di fidelizzazione della clientela, che aveva la sensazione di avere a disposizione un più ampio servizio consulenziale in materia di investimenti. Con
(…) non è contestato, nemmeno da , il fatto che i prezzi di vendita dei diamanti erano determinati dal professionista in via autonoma, in modo tale da far confluire nella cifra finale, oltre il prezzo di acquisto e alcuni servizi accessori, un margine di guadagno estremamente alto e tale da superare significativamente i costi sostenuti. Con Neppure è controverso che quelle che definiva quotazioni corrispondevano, in realtà, ai prezzi dalla stessa di volta in volta determinati.
Ciò posto appare evidente come la valutazione di ingannevolezza sia stata correttamente correlata dall'Autorità all'utilizzo del termine “quotazione” il cui primo e più diffuso significato, specie se riferito ad un prodotto di investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato, ciò che invece non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Il provvedimento, riproducendo i grafici pubblicati sui quotidiani economici e quelli Con presenti nel materiale pubblicitario diffuso dalla , ha pure efficacemente evidenziato come la natura autoreferenziale e pubblicitaria dei dati non fosse resa conoscibile al consumatore, potenziale acquirente, atteso che tale natura non era espressamente dichiarata, non era univocamente deducibile dall'utilizzo del logo e di espressioni quali “a cura di” (a sua volta equivoca, perché tale da evocare più un'attività di ricerca che di autovalutazione), si accreditava di un crisma di ufficialità perché effettuata su un giornale economico di primaria importanza ed aveva una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali (e perciò era ulteriormente ingannevole). La possibile polisemanticità del termine quotazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato, espressamente rinvenuto nel provvedimento nell'idoneità della parola “ad indurre in fraintendimento i consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento dei prezzi”.
…La falsa rappresentazione, tale da disegnare un andamento dei prezzi in costante crescita, era infatti logicamente dipendente dalla modalità di individuazione dei prezzi, determinati, come visto, in piena autonomia dal professionista, che in tal modo non aveva necessità di rappresentare le oscillazioni di prezzo, che invece venivano oggettivamente registrate dai diversi indici basati sulle rilevazioni di contrattazioni” (Tar Lazio, Sent. n. 10967/2018).
Le conclusioni prese dal TAR Lazio venivano, successivamente, confermate dal Consiglio di Stato, che così motivava il proprio provvedimento: <Deve, invero, escludersi che il ruolo della
Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri … né rileva che
l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto.
La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. CP_9
…Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto … Con Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di CP_5 acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo Con dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse Con richiesto la custodia presso i caveaux di .
…E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni
e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca - e dal proprio referente di fiducia - emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza.
… ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di ca-autore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato una agevolazione dell'altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico.
…Non può, inoltre, trascurarsi che la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta correlata anche al ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento… Appaiono, invero, ragionevoli gli assunti su cui si basa il provvedimento ed in particolare la valutazione che l'attenzione dei consumatori sia stata condizionata: a) dalla enfatizzazione della estrema convenienza all'investimento in diamanti (reclamizzati quali beni rifugio); b) dall'asserita costante crescita della loro quotazione sul mercato, tale da assicurarne la realizzazione di cospicue plusvalenze in caso di rivendita.
A tale scopo - ed in tale pratica risiede l'aspetto maggiormente censurabile - la società, a garanzia della sicurezza e della monitorabilità dell'investimento e a sostegno della trasparenza dell'operazione proclamava l'impegno di pubblicare trimestralmente sui principali giornali economici i dati relativi all'andamento dei prezzi dei diamanti.
Ad imprimere il connotato illecito della condotta censurata, risulta dirimente il fatto che
l'aggiornamento delle "quotazioni" pubblicate sui citati quotidiani, ancorché rappresentata come un servizio prestato dal venditore, consisteva, in realtà, nella pubblicazione a pagamento del suo listino-prezzi. E tale circostanza non era immediatamente percepibile dal consumatore.
Da un altro punto di vista, la mancanza di qualsiasi attività di rilevazione preventiva e
l'assoluta autoreferenzialità delle fonti di determinazione dei prezzi proposti ai consumatori privano di ogni attendibilità le assicurazioni fornite in merito alla "costante crescita" dei valori di mercato dei preziosi, disvelando in tutta la sua gravità distorsiva il carattere decettivo della pratica commerciale posta in atto… l' oggettiva assenza di una quotazione ufficiale del valore dei diamanti, rilevata dall'appellante, avvalora come l'enfatizzata pubblicazione trimestrale delle "quotazioni" - che in realtà rappresentavano un prezzo determinato in maniera autonoma dal professionista - lasciava intendere al potenziale acquirente di essere in presenza di rilevazioni oggettive di mercato raccolte ed elaborate dal professionista a beneficio degli acquirenti.
…l'indagine dell'Autorità ha, invece, appurato che la rivendibilità e redditività del bene erano subordinate alla permanenza di condizioni del tutto particolari, tra cui la scelta di ricollocare i diamanti utilizzando il medesimo canale di acquisto e la circostanza di chiedere il disinvestimento in un momento nel quale vi fosse una scarsa domanda di smobilizzo, la cui necessaria ricorrenza non era in alcun modo resa nota al consumatore.
In particolare, l'istruttoria procedimentale ha permesso di appurare che la possibilità di recuperare il capitale investito dipendeva da diversi fattori quali, principalmente, il prezzo al quale si rivende il diamante sul mercato e la facilità di trovare una controparte disposta ad acquistare il diamante stesso.
… In riferimento al prezzo dei diamanti ed in particolare quanto alla rivendicata fornitura di servizi ulteriori da parte dell'appellante incidenti sul prezzo dei diamanti, a differenza di quanto prospettato dalla società, deve evidenziarsi come di tale circostanza i consumatori non fossero edotti;
invero, la società nel proprio materiale informativo non forniva alcuna indicazione circa
l'incidenza delle singole voci di costo.
… è indubbia la sussistenza della responsabilità della che non ha svolto il ruolo di CP_5 mero segnalatore>> (Consiglio di Stato, Sent. n. 2081/21).
Negli anni sono seguite centinaia di sentenze di condanna da parte di numerosissimi Giudici di merito da tutta Italia. Questa Corte non intravede ragione alcuna per discostarsi dalle logiche, coerenti e fondate motivazioni espresse dal Giudice Amministrativo.
In tal senso, peraltro, si rammenta che la pronuncia sanzionatoria dell'AGCM riveste carattere di prova privilegiata nel procedimento avanti al giudice ordinario relativo alle conseguenze della condotta accertata, anche in ordine alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione, ovviamente restando a carico del giudice ordinario la valutazione di tutti gli ulteriori elementi, in particolare il nesso causale, la quantificazione dell'eventuale danno, la nullità delle clausole contrattuali frutto di abuso (ex multis Cass. Civ. n. 37950/2022; Cass. n. 18176/2019; Cass.
n. 11904/2014). Con Posta, quindi, l'innegabile responsabilità di , il ruolo attivo dell' Controparte_10 convenuto risulta inequivocabilmente dai seguenti riscontri:
- la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltrare alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione;
- la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, tra il 10 ed il
20%, cui si accompagnava l'obiettivo non secondario dell'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
- la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché l'organizzazione relativa alla Con consegna dei diamanti che avveniva esclusivamente fra e . CP_1
Non è, allora, seriamente negabile che il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e garantite dalla banca e, di conseguenza, che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti da investimento presentata al cliente dalla propria banca di fiducia, in persona del proprio referente investimenti, ingenerava un particolare affidamento nel destinatario delle informazioni, amplificato dalla particolare competenza che egli riconosceva al personale della banca.
Evidente, quindi, è la responsabilità di per la violazione degli obblighi CP_1 informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente, odierno appellante, nascenti da un contatto sociale qualificato.
Invero, al , di professione meccanico, non può certo muoversi alcuna Parte_1 censura in termini di negligenza, atteso che lo stesso, quale cliente del da oltre un CP_1 decennio, in conformità alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, da lui concretamente esigibile, si era legittimamente ed incolpevolmente affidato alla propria banca, fidandosi dei consulenti che già in altre occasioni lo avevano assistito e consigliato, credendo nella correttezza, completezza, veridicità e trasparenza delle informazioni da questi provenienti, non avendo fondate ragioni per dubitare della correttezza dell'operato della propria banca e del buon andamento del Con proprio investimento, almeno fino a quando è sopravvenuto il fallimento di , ovvero fino a quando è stato emesso il provvedimento sanzionatorio AGCM, rendendosi conto del reale valore del proprio investimento. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, deve senz'altro affermarsi la responsabilità del per i fatti oggetto CP_1 di causa e per i titoli sopra enunciati.
Riguardo al risarcimento del danno non può che farsi riferimento alla CTU svolta in corso di causa.
Nel proprio elaborato il Consulente d'Ufficio opera una prima distinzione fra:
Valore storico: valore dei diamanti al momento del perfezionamento dell'acquisto.
Valore attuale: valore dei diamanti al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Valore di realizzo: valore dei diamanti per la vendita presso operatore professionale.
Poi specifica: “Chi compra, compra a prezzo di mercato: Rapaport+IVA; chi vende, vende a valore di realizzo: Rapaport-60% senza IVA.
Ho seguito personalmente la quotazione su Milano di un pacchetto di 10 pietre che un privato ha provato a rivendere presso un grossista. Malgrado fossero tutte di qualità alta e con certificato internazionale l'offerta era attorno al Rapaport-60%.
Inoltre l'eccessivo clamore dell'inchiesta di Report ha generato una richiesta di rimborso di migliaia di diamanti che immessi tutti nel mercato hanno indebolito la posizione del privato venditore che non riesce a spuntare un prezzo migliore.
Dunque il valore di realizzo è quel valore che permette l'effettivo smobilizzo dell'investimento.
Il valore di mercato è quello che il privato trova quando si accosta all'acquisto presso un operatore professionale” (pag. 6 CTU).
Ciò premesso, il CTU così esprime le proprie valutazioni: acquisto 4/10/2010
0.53 colore F purezza IF certificato HRD n.10020894005 Parte_4
Valore storico:
0.53x5500 usd/kt = 2915 usd=2126.96 Euro+IVA 20% (al cambio di 1,3705)
Valore attuale:
0.53x4800 usd/kt = 2544 usd=2198.98 Euro+IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 879.59 Euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7435.90 - 2552.35 = Euro 4883.55 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7435.90 – 2660.76 = Euro 4775.14 minusvalenza
0.54 colore F purezza IF certificato HRD n.10021021011 Parte_4
Valore storico:
0.54x5500 usd/kt = 2970 usd=2167.09 Euro+IVA 20% (al cambio di 1,3705)
Valore attuale:
0.54x4800 usd/kt =2592 usd =2240.47 Euro+IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 896.18 Euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7576.20 – 2600.51 = Euro 4975.69 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7576.20 – 2733.37 = Euro 4842.83 minusvalenza acquisto 17/11/2011
0.55 colore G purezza IF certificato HRD n. 11029148021 Parte_4
Valore storico:
0.55x6000 usd/kt = 3300 usd=2448.07 euro+IVA 21% (al cambio di 1,3480)
Valore attuale:
0.55x4400 usd/kt =2420 usd =2091.80 euro+ IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 836.72 euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7713.20– 2962.16 = Euro 4751.04 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7713.20 – 2552= Euro 5161.20 minusvalenza
KT 0.51 colore F purezza IF certificato IGI n. F6B72891 Pt_4
Valore storico:
0.51x6300 usd/kt=3213 usd =2383.53 Euro+ IVA 21 %(al cambio di 1,3480)
Valore attuale:
0.51x4800 usd/kt =2448 usd =2116 Euro + IVA 22 % (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 846.40 euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7565.34 – 2884.07 = Euro 4681.27 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7565.34 - 2581.52= Euro 4983.82 minusvalenza
In definitiva, il valore storico delle pietre in base ai listini ammontava, IVA CP_11 compresa, ad € 10.999,09, mentre l'effettivo valore di realizzo è pari ad € 3.458,89, con la matematica conseguenza che il differenziale fra l'importo complessivo pagato dall'appellante per le pietre (€ 30.290,64) e l'effettivo valore di realizzo sarebbe pari ad € 26.831,75.
Tuttavia, tenuto conto delle oscillazioni del mercato e del fatto che il CTU parla di un parametro di vendita “attorno al Rapaport-60%”, in via prudenziale ed equitativa il danno può essere stimato nella somma di € 25.000.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, il suddetto importo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti fino a quella della presente decisione, cui vanno sommati gli interessi legali maturati, nel medesimo periodo temporale, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata.
Sull'importo così complessivamente determinato, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
Le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della banca appellata.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso l'Ordinanza n. 11053/2022, del 18/11/2022, Rep. CP_1 3583/2022 (R.G. n. 2021/6928), emessa ex art. 702-ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di
Modena, così dispone:
A) In accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 25.000, rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti fino a quella della presente decisione, oltre gli interessi legali maturati, nel medesimo periodo temporale, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 4.500 e, quanto al presente grado, in € 5.500, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
D) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Bologna il 5.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2056 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.7.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti EMILIO SPADOLA e MASSIMO GIANNOTTI ed Parte_1 elettivamente domiciliato in LARGO ALDO MORO, 28 - MODENA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti LUCA ZITIELLO e BENEDETTA MUSCO CARBONARO CP_1 ed elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 - MILANO
-Appellata/Appellante incidentale-
AVVERSO
l'Ordinanza n. 11053/2022, del 18/11/2022, Rep. 3583/2022 (R.G. n. 2021/6928), emessa ex art. 702-ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di Modena, comunicata in data 22 novembre 2022;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale o a titolo di responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei doveri di informazione e correttezza.
L'attore deduceva che, nell'ambito degli investimenti proposti dall'istituto di credito di cui era cliente, nell'anno 2011, aveva concluso due contratti di acquisto di diamanti da investimento della società per un valore di € 15.000, cui erano seguiti altri Controparte_3 due acquisti per identico importo nell'anno successivo.
Tuttavia, nel 2018, veniva a conoscenza di un provvedimento sanzionatorio AGCOM che Con sanzionava la resistente ed per l'attività di vendita diamanti che avevano un valore notevolmente inferiore rispetto a quanto corrisposto per l'acquisto.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccependo la prescrizione del diritto azionato, posto che i contratti di compravendita erano stati conclusi nel 2010-2011, mentre la domanda era stata introdotta solo nel novembre 2021, quindi ben oltre il termine prescrizionale quinquennale.
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata CTU gemmologica per la determinazione del valore di mercato dei preziosi, il Tribunale rigettava la domanda attrice, ritenendola infondata.
Preliminarmente veniva respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto l'attore aveva dedotto di avere scoperto solo nel 2018 che i diamanti non avevano la quotazione di mercato indicata nei report, apprendendo da notizie giornalistiche il provvedimento sanzionatorio adottato da AGCOM Con contro , con scoperta in quel momento del danno che stava subendo, cui faceva seguito richiesta di rimborso all'ufficio reclami del banco in data 16 novembre 2018. Cont Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata da risultava priva di pregio, posto che la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ex art. 2935
c.c., nella specie, il mese di novembre 2018, momento in cui l'attore si era reso conto delle pratiche Con scorrette poste in essere da (in forza del provvedimento sanzionatorio AGCOM) e poi dell'impossibilità di rivendere i preziosi, in seguito al fallimento della venditrice, al prezzo effettivamente pagato e secondo valori di mercato.
Nel merito, il Tribunale rilevava che, nell'ambito delle attività connesse alla attività creditizia, al cliente che desiderava investire liquidità in prodotti alternativi rispetto a quelli del tradizionale canale bancario, aveva prospettato investimenti in diamanti e, come CP_1 emerso per tabulas, l'attore aveva deciso di accettare la segnalazione della banca, acquistando diamanti da investimento per un valore complessivo di circa € 30.000.
In tale operazione la convenuta si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che il cliente aveva acquistato direttamente da di talchè il rapporto CP_4 Con contrattuale si era instaurato unicamente tra cliente ed , mentre la rimaneva estranea alla CP_5 negoziazione.
Con Infatti, nei due moduli di “proposta di acquisto” sottoscritti dal cliente con veniva
Con chiaramente precisato che i diamanti erano compravenduti da parte di che si impegnava, in caso di “disinvestimento”, a “ricollocarli in tempi reali di mercato” (clausola n. 6).
Con Dal canto suo la banca aveva concluso un “accordo di collaborazione” con ,
Con dichiarandosi disponibile a “collaborare con informando i propri clienti sulla possibilità di
Con acquistare diamanti dalla medesima ”.
In forza di tale accordo, la espletava attività di mera intermediazione nell'acquisto di CP_5 diamanti da parte dei propri clienti, procedendo alla “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.) e, per tale attività di “segnalazione”, le parti avevano previsto un preciso compenso (commissione) a favore della Banca (art. 2).
L'accordo precisava che la non avrebbe partecipato agli affari ed alle trattative che CP_5 Con sarebbe state “eseguite direttamente tra e gli acquirenti”, con specifica previsione di esclusione della banca da “qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati” (art. 1.1.).
Ciò premesso il Tribunale riteneva che l'attore, cliente che da più di un decennio intratteneva rapporti con la banca, non poteva ignorare di avere acquistato diamanti (non dalla che si era CP_5 Con limitata ad intermediare e “segnalare” la compravendita), ma da , con la quale il aveva Parte_1 concluso i contratti di acquisto dei diamanti in oggetto.
Non era, quindi, credibile che solo a seguito della diffusione di allarmanti notizie televisive Con sulla scarsa trasparenza della gestione dei diamanti da investimento da parte di (e del provvedimento sanzionatorio AGCOM) lo stesso avesse acquisito contezza della reale situazione.
In realtà, l'effettiva situazione era sin da subito agevolmente conoscibile da parte del cliente, laddove lo stesso avesse mantenuto l'ordinaria attenzione al momento della sottoscrizione dei Con moduli di acquisto di diamanti, moduli redatti, compilati e sottoscritti dalla stessa , come pure in seguito.
Da qui la completa estraneità della dal rapporto instauratosi, che rendeva CP_5 inconfigurabile un inadempimento da parte di essa, non essendo neppure emerso un contegno scorretto della convenuta, per violazione dei doveri di buona fede ex art. 1337 c.c. (ovvero, ex art. 1375 c.c.), tenuto conto del ruolo di mero “segnalatore di potenziale clientela” mantenuto da parte Con della convenuta rispetto ad , in base al quale la in attuazione alla convenzione di CP_5 Con segnalazione sottoscritta con , si era limitata a prospettare un investimento non bancario al cliente, ovvero l'acquisto di diamanti da investimento.
Viceversa, rientrava nei doveri del buon padre di famiglia del mantenere una Parte_1 condotta attenta e vigile nell'esplicazione dell'autonomia contrattuale e dei rapporti obbligatori, diligenza ordinaria che si concretava nella lettura e nell'esame attento del contratto e delle singole clausole che lo componevano e che egli sottoscriveva;
senza potere addurre (poco plausibili) giustificazioni successive, avendo in tal modo accettato, fatto proprio e sottoscritto in piena libertà ed autonomia, l'impegno negoziale.
Da qui il rigetto della domanda e la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e CP_1 svolgendo appello incidentale insistendo per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ovvie ragioni va preliminarmente scrutinata l'eccezione di prescrizione riproposta da in sede di appello incidentale, secondo cui è all'atto dell'acquisto che sarebbe maturato CP_1 un danno nella sfera giuridica del conseguente all'aver comprato un bene di valore Parte_1 inferiore rispetto al prezzo versato.
Il danno era già percepibile a quella data, considerato che sarebbe stato sufficiente per il cliente operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali pubblicati su Con quotidiani ad ampia diffusione nazionale e il prezzo corrisposto alla , per avvedersi che la somma versata divergeva da quanto indicato dalle testate giornalistiche. Sarebbe dunque bastato che la controparte utilizzasse l'ordinaria diligenza per avere piena contezza del danno di cui lamentava l'esistenza.
Pertanto, anche a voler ritenere provato, ma non è così, la sussistenza di un comportamento illecito della in ogni caso questa non potrebbe essere condannata a risarcire alcunché alla CP_5 controparte, stante l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto è ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale cui è soggetta l'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c.
La predetta eccezione riguarda anche il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, posto che la prevalente giurisprudenza la riconduce nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
L'eccezione è infondata.
Per Giurisprudenza consolidata il dies a quo prescrizionale va individuato nel momento in cui il danno si è reso percepibile da parte del cliente, ovvero, dalla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della AGCM del 20/09/17 nei confronti del quale Controparte_1 primo momento in cui sono emerse criticità sul “sistema” di investimento in diamanti e nella formazione dei loro prezzi, oppure dal momento della dichiarazione del fallimento di IDB S.p.a., ossia agli inizi del 2019 (in tal senso Corte d'Appello Milano, Sentenza n. 3015/2023), entrambe date che determinano il momento in cui il danno è divenuto non solo reale ma anche oggettivamente percepibile e riconoscibile dall'appellante e, quindi, il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, come previsto dall'art. 2935 c.c. (Cass. nn. 5913 e 9927 del 2000; Cass. 2645 e 12666 del
2003; Cass. 10493/2006; Cass. S.U. 576 e 27337/2008; Cass. 11119 e 21255 del 2013).
Passando all'esame dell'appello principale, con i primi due motivi si lamenta erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa, omessa pronuncia sulle doglianze del ricorrente, omessa e/o apparente motivazione sulla esclusione di responsabilità del ed errata valutazione CP_1 della diligenza delle parti ex art. 1176 c.c. Sostiene l'appellante che la scarsa conoscenza del mondo finanziario da parte del Parte_1 unitamente al rapporto consolidato con i dipendenti del , lo hanno portato a fare totale CP_1 affidamento nelle proposte formulate dai consulenti finanziari della filiale di Frassinoro, i quali, ogni qualvolta scadeva un investimento o vi era giacenza sul conto corrente, chiamavano il cliente e proponevano l'investimento da fare per non lasciare troppa liquidità sul conto ed avere un sicuro profitto.
Non stupisce dunque che il si sia determinato a seguire ancora una volta i consigli Parte_1 dei consulenti del nel momento in cui questi gli hanno proposto di acquistare e di continuare CP_1 ad acquistare i diamanti della quale forma d'investimento, Controparte_3 descritto dai consulenti del come "sicuro" e “redditizio” con " facile e pronta rivendibilità" CP_1 delle pietre, nell'ottica di rivenderli successivamente, dopo un periodo non inferiore a 7 anni, e lucrarci.
Le informazioni ingannevoli e idonee a trarre in errore il ricevute dal personale Parte_1 della sia verbalmente, che tramite la brochure informativa e i grafici dei rendimenti, sono CP_5 state determinanti per la conclusione dell'acquisto delle pietre per cui è causa, ed è esclusivamente alla luce delle caratteristiche dell'investimento prospettate dalla che il accettava di CP_5 Parte_1 acquistare i diamanti.
Le trattative per la vendita si sono svolte presso la Filiale della e sono Controparte_6 state condotte dai dipendenti della stessa, e Testimone_1 Parte_2
Mai il ha incontrato un referente della società venditrice delle pietre e tantomeno, Parte_1 come erroneamente e infondatamente affermato dal Giudice di prime cure, ha ricevuto la consegna Con delle pietre per darle poi in custodia ad .
Il Tribunale, quindi, non ha colto che il ha presentato e decantato le CP_1 caratteristiche dell'investimento proposto, esibendo e illustrando il materiale “informativo” Con predisposto da , ha compilato i moduli di acquisto e stampato e consegnato le SIT al Parte_1 nel corso del rapporto: tutto ciò concretizza un'attività di consulenza ed intermediazione nell'ambito dell'investimento proposto, e non un “ruolo di mero “segnalatore di potenziale clientela” come, peraltro, accertato dal Consiglio di Stato (Sent. n. 2082/2021).
In sostanza, la ha proposto al cliente come ad altri, l'investimento in CP_5 Parte_1 Con diamanti della società , spacciandolo come investimento finanziario sicuro e altamente redditizio, senza mai specificare che si trattava di prodotto alternativo rispetto a quelli del tradizionale canale bancario (secondo l'esposizione dei consulenti bancari di “bene rifugio” meglio dell'oro) e senza fornire ulteriori informazioni su ciò che il cliente acquistava (prezzo, iva, assicurazione, provvigione, eccetera), contrariamente a quanto eccepito dalla secondo cui CP_5 dal prezzo dei diamanti dell'eventuale risarcimento dovrebbe essere scorporata l'IVA, posto che i documenti d'acquisto dei diamanti, dalla stessa consegnati al cliente, mai fanno riferimento CP_5 alcuno all'imposta.
Ad ulteriore riprova della circostanza, basti visionare le SIT consegnate dal al cliente, CP_1 denominate “Situazione Cliente”, e riferite ad ogni “Posizione Investimento”, in cui veniva ingannevolmente rappresentato al ricorrente un incremento di valore sul prezzo pagato. E' quindi da ritenersi pacifico che la “ha fornito una rappresentazione parziale, CP_5 ingannevole e fuorviante: 1) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; 2) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
3) dell'andamento del mercato dei diamanti;
4) della qualifica di “Leader di mercato”, come evidenziato al paragrafo 177 del provvedimento dell'AGCOM 30 ottobre 2017.
Emerge per tabulas, che il ricorrente aveva deciso di accettare l'investimento proposto dal in ragione della sua qualità di operatore professionale e dell'affidamento in esso riposto e CP_1 che la ha compilato i moduli di acquisto inserendo anche in questi ultimi il nominativo del CP_5 dipendente che ha espletato tale attività.
Non potevano sorgere dubbi in capo all'appellante neppure sulla affidabilità delle SIT, dato Con che le stesse venivano stampate e consegnate al cliente dalla propria Banca (e non da come indicato erroneamente dal giudicante), con la quale peraltro il cliente ha intrattenuto tutto il rapporto riguardante i diamanti. Con Ed anche la riconsegna materiale dei diamanti dopo il Fallimento di è stata eseguita dal infatti i diamanti non sono mai stati consegnati materialmente al cliente all'epoca CP_1 dell'acquisto (il cliente ha solo sottoscritto i moduli di custodia esibiti dalla senza mai entrare CP_5 in possesso delle pietre).
La ha gestito integralmente il rapporto con il della quale quest'ultimo CP_5 Parte_1 nutriva piena fiducia essendo l'operatore professionale sul territorio con cui aveva rapporti da oltre
10 anni ed a cui aveva affidato i propri risparmi.
Ergo, il ha svolto una vera e propria attività di promozione, intermediazione e CP_1 sollecito della compravendita di pietre preziose, rappresentata, artificiosamente, come equivalente o sostitutivo di un tradizionale servizio di investimento.
Il rapporto intercorso tra le parti ha generato a carico del un obbligo di informazione CP_1
e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell'affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato nel disposto dell'art. 1173 c.c e dell'art. 5, commi 2 e
3, del Codice del Consumo, e nell'ambito di tale rapporto si innesta, non solo il dovere di comportamento in base a diligenza qualificata, ma anche la specifica disciplina di ripartizione dell'onere probatorio. Con E' evidente che, proponendo e sottoponendo al gli ordini di acquisto di , Parte_1 nonché le contabili, denominate “Situazione Cliente” e riferite ad ogni “Posizione Investimento”, la avesse uno specifico onere di protezione e trasparenza verso il proprio cliente;
onere, invero, CP_5 completamente trascurato.
Orbene, posto che il non aveva ragione di dubitare dell'operato della propria Parte_1 banca, comunque ciò non potrebbe certo valere a legittimare la condotta omissiva e ingannevole dell' bancario, il quale, rispetto ai suindicati rilievi (così come a più riprese dedotti dalla CP_7 scrivente difesa nel giudizio di primo grado), non risulta aver allegato alcuna prova contraria.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la ha espletato attività di vera e CP_5 propria intermediazione nell'acquisto di diamanti da parte dei propri clienti, procedendo non ad una semplice “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.), ma ad una vera e propria attività di Con collocazione dei diamanti di sul mercato, dietro ad un compenso nell'ordine del 20%, circostanza sottaciuta al cliente, al quale da parte dell'operatore della Banca veniva soltanto decantato l'alto margine di profitto di un investimento sicuro “meglio dell'oro” e privo di imposte.
Il è un meccanico e si occupa di motori non certo di investimenti e strumenti Parte_1 finanziari, perciò pensava di essersi affidato ad un operatore professionale, serio e capace, cioè la sua banca da una vita. Ed il fatto di avere investito i suoi risparmi (€ 30.000) non lo rende cliente esperto, né tantomeno lo rende tale il fatto di aver mantenuto un rapporto bancario da oltre 10 anni, circostanza che invero dimostra la fiducia e fedeltà riposta nella “propria” Banca, la quale, invece, stava proponendogli di acquistare delle pietre ad un prezzo 4 volte superiore al loro reale valore, esibendogli dei grafici di rendimento e quotazioni delle pietre sul Sole 24 Ore, che qualche anno più tardi si sono rilevate false.
Non era certo il che doveva considerare anche non veritiere le quotazioni e i Parte_1 grafici di rendimento, ma era la che doveva verificare cosa proponeva al suo cliente. CP_5
Quindi non al va imputata la mancanza di diligenza, bensì all'Istituto bancario, Parte_1 secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.
La inoltre, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente informato il CP_5 cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, la stessa CP_5 ammette di non aver fornito al cliente alcuna informazione di sorta proprio laddove riferisce di Con essersi solo limitata ad inoltrare la proposta di acquisto ad e disposto il pagamento per ordine del cliente. Il allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge a CP_1 suo carico ed, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite.
Con il terzo motivo si lamenta omessa valutazione del cd. contatto sociale e del concorso della Banca nel fatto illecito.
La ha operato sulla scorta di un particolare affidamento a cui deve corrispondere una CP_5 condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e diligenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. E' per tali ragioni che il rapporto che si è instaurato con il ricorrente risparmiatore può considerarsi come contatto sociale qualificato, ovvero fondato sull'affidamento che il cliente ripone sul personale degli istituti di credito, cui vengono naturalmente attribuite specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali, in quanto esercente una professione protetta e vigilata.
Si tratta di una responsabilità che prescinde dall'esistenza di un contratto in senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione, volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere all'altrui sfera giuridica. L'appello è fondato. Con La vicenda della vendita dei diamanti a fini di investimento e del fallimento della ha avuto risonanza e diffusione nazionale, portando a numerosi provvedimenti, amministrativi e giudiziali, a cominciare dalla Comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013 della
Commissione nazionale per le società e la Borsa ( , avente ad oggetto la “Vendita di CP_8 diamanti tramite intermediazione di istituti di credito – richiesta di chiarimenti e formulazione di quesiti”, cui faceva seguito l'ulteriore Comunicazione del 6 febbraio 2017, avente ad CP_8 oggetto la “Tutela dei risparmiatori sulla compravendita di diamanti”, nella quale, per la prima volta, veniva affermato che i prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, risultavano essere superiori al loro valore di mercato e che, comunque, la scarsa trasparenza delle proposte faceva sì che non risultasse chiaro quale fosse il costo effettivo del diamante, attesa l'incidenza delle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione.
In ogni caso, affermava la era di fondamentale importanza “che i potenziali CP_8 acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili”.
A tale Comunicazione della si affiancava, immediatamente, una prima CP_8
Comunicazione di Banca d'Italia del 14 aprile 2017 avente ad oggetto la “Segnalazione presso gli sportelli bancari di attività di vendita di diamanti da parte di società terze”, nella quale veniva stigmatizzato che l'acquisto delle pietre preziose, così come presentato dagli Istituti di credito, veniva percepito dai clienti come strumento alternativo all'investimento in prodotti finanziari, mancando una chiara rappresentazione della rischiosità dell'operazione e dei relativi costi.
Seguivano ulteriori tre Comunicazioni della Banca d'Italia, tutte relative alla compravendita di diamanti tramite i canali bancari.
In particolare, in quella del 14 marzo 2018 avente ad oggetto “Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, la Banca d'Italia specificava che, qualora le banche avessero inteso continuare nel commercio dei diamanti, sarebbe stato necessario da parte loro fornire una completa informazione ai clienti. In particolare, le banche avrebbero dovuto garantire adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e specificare: le commissioni applicate,
l'effettivo valore commerciale delle pietre preziose e la concreta possibilità di rivendita.
Nel frattempo veniva resa nota l'esistenza di due istruttorie dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), sfociate nei provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre
2017 a danno delle società venditrici di diamanti e delle banche collocatrici per responsabilità concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, consistenti nel fornire informazioni ingannevoli ed omissive attraverso il sito internet ed il materiale promozionale distribuito tramite gli Istituti bancari che si occupavano di questo tipo di commercio, comportando la violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lett. b), c), d) e f), nonché 23, comma 1, lett. t) del D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in quanto pratiche contrarie alla diligenza professionale ed idonee ad indurre in errore i consumatori.
All'esito delle predette istruttorie l'Antitrust irrogava sanzioni per complessivi € 15.350.000 in capo alle società venditrici dei diamanti ed alle banche proponenti, sanzioni che, impugnate dai soggetti interessati, venivano confermate da parte del TAR del Lazio, con cinque sentenze del 17 ottobre 2018 (dalla n. 10965 alla n. 10969), pubblicate il successivo 14 novembre.
Scrivono, in proposito, i Giudici Amministrativi, relativamente alla specifica posizione dei soggetti coinvolti nel presente procedimento: “…in forza dell'accordo di collaborazione Con sottoscritto tra e , la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri CP_1 Con locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, Pt_3 dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione.
La delibera rappresenta inoltre come, per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico “indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo Con con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del cliente.
Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative ad uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell' “assistere” il cliente nell'eventuale acquisto.
Già tali evidenze dimostrano come l'attività di “segnalazione” di , al di là della sua CP_1 formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto.
Il ruolo attivo della ricorrente è poi confermato dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, tali, nel loro complesso, da giustificare la conclusione, rassegnata nei paragrafi
179 e seguenti, secondo cui la pratica commerciale sanzionata “si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria” e che il quadro probatorio complessivamente raccolto faceva emergere il fatto che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa.
La logica linearità della ricostruzione e il suo essere supportata da puntuali riscontri probatori non viene dunque scalfita, come sostenuto dalla ricorrente, dall'atomistico riferimento ad alcune clausole contrattuali o circolari interne che escludevano, formalmente, lo svolgimento, da parte della banca, di un'attività promozionale.
Al fine di valutare la ricorrenza di una “pratica commerciale scorretta”, infatti, le espressioni contenute nelle singole clausole vanno valutate alla luce del complesso degli accordi negoziali esistenti e, ancor di più, della pratica attuazione degli stessi.
Sotto tale profilo appare di estremo rilievo il contenuto dei numerosi reclami, nei quali, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, appare chiara l'attività di promozione e consiglio svolta dai funzionari della ricorrente (cfr. paragrafo 137 e documenti da questo richiamati, che riportano il contenuto di segnalazioni pervenute all'Autorità, dalle quali emerge che alcuni consumatori hanno riferito di essere stati “indotti” dai funzionari all'acquisto di diamanti, previo disinvestimento di parte delle proprie attività e, ancora i paragrafi 138 e seguenti, che riportano il contenuto di reclami indirizzati alla banca e riferiscono di un'attività promozionale particolarmente intensa e insistente dei funzionari della banca per convincere i clienti all'acquisto Con dei diamanti ).
Si tratta di documenti di inequivoca valenza probatoria e intrinseca credibilità, la cui rilevanza non può essere elisa dal fatto di non essere stati gli stessi assunti in contraddittorio, tanto più che la maggior parte dei reclami era indirizzata alla banca stessa che non è stata in grado di smentirne efficacemente il contenuto, essendosi essa limitata, come pure riferito in ricorso, a Con indicare nelle risposte come fosse l'unico soggetto responsabile.
La genuinità del contenuto dei reclami non viene poi meno alla luce della pretestuosa spiegazione che ha inteso darne la ricorrente (secondo cui le proteste sarebbero state finalizzate, prima ancora dell'inizio del procedimento antitrust, alla predisposizione di una ragione risarcitoria autonoma e aggiuntiva rispetto a quella da azionare nei confronti della società che curava la commercializzazione), che presuppone nei clienti della banca una particolarmente avveduta competenza giuridica, in concreto non sussistente.
La responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta poi puntualmente correlata anche al significativo ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento (i cui importi ammontano, giusta quanto riferito nel paragrafo 112, a oltre 100 milioni di euro nel periodo 2011 – 2016), nonché al, dichiaratamente perseguito, effetto di vendita di servizi bancari di custodia e di fidelizzazione della clientela, che aveva la sensazione di avere a disposizione un più ampio servizio consulenziale in materia di investimenti. Con
(…) non è contestato, nemmeno da , il fatto che i prezzi di vendita dei diamanti erano determinati dal professionista in via autonoma, in modo tale da far confluire nella cifra finale, oltre il prezzo di acquisto e alcuni servizi accessori, un margine di guadagno estremamente alto e tale da superare significativamente i costi sostenuti. Con Neppure è controverso che quelle che definiva quotazioni corrispondevano, in realtà, ai prezzi dalla stessa di volta in volta determinati.
Ciò posto appare evidente come la valutazione di ingannevolezza sia stata correttamente correlata dall'Autorità all'utilizzo del termine “quotazione” il cui primo e più diffuso significato, specie se riferito ad un prodotto di investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato, ciò che invece non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Il provvedimento, riproducendo i grafici pubblicati sui quotidiani economici e quelli Con presenti nel materiale pubblicitario diffuso dalla , ha pure efficacemente evidenziato come la natura autoreferenziale e pubblicitaria dei dati non fosse resa conoscibile al consumatore, potenziale acquirente, atteso che tale natura non era espressamente dichiarata, non era univocamente deducibile dall'utilizzo del logo e di espressioni quali “a cura di” (a sua volta equivoca, perché tale da evocare più un'attività di ricerca che di autovalutazione), si accreditava di un crisma di ufficialità perché effettuata su un giornale economico di primaria importanza ed aveva una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali (e perciò era ulteriormente ingannevole). La possibile polisemanticità del termine quotazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato, espressamente rinvenuto nel provvedimento nell'idoneità della parola “ad indurre in fraintendimento i consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento dei prezzi”.
…La falsa rappresentazione, tale da disegnare un andamento dei prezzi in costante crescita, era infatti logicamente dipendente dalla modalità di individuazione dei prezzi, determinati, come visto, in piena autonomia dal professionista, che in tal modo non aveva necessità di rappresentare le oscillazioni di prezzo, che invece venivano oggettivamente registrate dai diversi indici basati sulle rilevazioni di contrattazioni” (Tar Lazio, Sent. n. 10967/2018).
Le conclusioni prese dal TAR Lazio venivano, successivamente, confermate dal Consiglio di Stato, che così motivava il proprio provvedimento: <Deve, invero, escludersi che il ruolo della
Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri … né rileva che
l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto.
La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. CP_9
…Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto … Con Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di CP_5 acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo Con dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse Con richiesto la custodia presso i caveaux di .
…E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni
e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca - e dal proprio referente di fiducia - emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza.
… ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di ca-autore, alla realizzazione dell'illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato una agevolazione dell'altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico.
…Non può, inoltre, trascurarsi che la responsabilità della ricorrente per i fatti oggetto del provvedimento risulta correlata anche al ritorno economico da questa conseguito a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento… Appaiono, invero, ragionevoli gli assunti su cui si basa il provvedimento ed in particolare la valutazione che l'attenzione dei consumatori sia stata condizionata: a) dalla enfatizzazione della estrema convenienza all'investimento in diamanti (reclamizzati quali beni rifugio); b) dall'asserita costante crescita della loro quotazione sul mercato, tale da assicurarne la realizzazione di cospicue plusvalenze in caso di rivendita.
A tale scopo - ed in tale pratica risiede l'aspetto maggiormente censurabile - la società, a garanzia della sicurezza e della monitorabilità dell'investimento e a sostegno della trasparenza dell'operazione proclamava l'impegno di pubblicare trimestralmente sui principali giornali economici i dati relativi all'andamento dei prezzi dei diamanti.
Ad imprimere il connotato illecito della condotta censurata, risulta dirimente il fatto che
l'aggiornamento delle "quotazioni" pubblicate sui citati quotidiani, ancorché rappresentata come un servizio prestato dal venditore, consisteva, in realtà, nella pubblicazione a pagamento del suo listino-prezzi. E tale circostanza non era immediatamente percepibile dal consumatore.
Da un altro punto di vista, la mancanza di qualsiasi attività di rilevazione preventiva e
l'assoluta autoreferenzialità delle fonti di determinazione dei prezzi proposti ai consumatori privano di ogni attendibilità le assicurazioni fornite in merito alla "costante crescita" dei valori di mercato dei preziosi, disvelando in tutta la sua gravità distorsiva il carattere decettivo della pratica commerciale posta in atto… l' oggettiva assenza di una quotazione ufficiale del valore dei diamanti, rilevata dall'appellante, avvalora come l'enfatizzata pubblicazione trimestrale delle "quotazioni" - che in realtà rappresentavano un prezzo determinato in maniera autonoma dal professionista - lasciava intendere al potenziale acquirente di essere in presenza di rilevazioni oggettive di mercato raccolte ed elaborate dal professionista a beneficio degli acquirenti.
…l'indagine dell'Autorità ha, invece, appurato che la rivendibilità e redditività del bene erano subordinate alla permanenza di condizioni del tutto particolari, tra cui la scelta di ricollocare i diamanti utilizzando il medesimo canale di acquisto e la circostanza di chiedere il disinvestimento in un momento nel quale vi fosse una scarsa domanda di smobilizzo, la cui necessaria ricorrenza non era in alcun modo resa nota al consumatore.
In particolare, l'istruttoria procedimentale ha permesso di appurare che la possibilità di recuperare il capitale investito dipendeva da diversi fattori quali, principalmente, il prezzo al quale si rivende il diamante sul mercato e la facilità di trovare una controparte disposta ad acquistare il diamante stesso.
… In riferimento al prezzo dei diamanti ed in particolare quanto alla rivendicata fornitura di servizi ulteriori da parte dell'appellante incidenti sul prezzo dei diamanti, a differenza di quanto prospettato dalla società, deve evidenziarsi come di tale circostanza i consumatori non fossero edotti;
invero, la società nel proprio materiale informativo non forniva alcuna indicazione circa
l'incidenza delle singole voci di costo.
… è indubbia la sussistenza della responsabilità della che non ha svolto il ruolo di CP_5 mero segnalatore>> (Consiglio di Stato, Sent. n. 2081/21).
Negli anni sono seguite centinaia di sentenze di condanna da parte di numerosissimi Giudici di merito da tutta Italia. Questa Corte non intravede ragione alcuna per discostarsi dalle logiche, coerenti e fondate motivazioni espresse dal Giudice Amministrativo.
In tal senso, peraltro, si rammenta che la pronuncia sanzionatoria dell'AGCM riveste carattere di prova privilegiata nel procedimento avanti al giudice ordinario relativo alle conseguenze della condotta accertata, anche in ordine alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione, ovviamente restando a carico del giudice ordinario la valutazione di tutti gli ulteriori elementi, in particolare il nesso causale, la quantificazione dell'eventuale danno, la nullità delle clausole contrattuali frutto di abuso (ex multis Cass. Civ. n. 37950/2022; Cass. n. 18176/2019; Cass.
n. 11904/2014). Con Posta, quindi, l'innegabile responsabilità di , il ruolo attivo dell' Controparte_10 convenuto risulta inequivocabilmente dai seguenti riscontri:
- la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltrare alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione;
- la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, tra il 10 ed il
20%, cui si accompagnava l'obiettivo non secondario dell'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
- la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché l'organizzazione relativa alla Con consegna dei diamanti che avveniva esclusivamente fra e . CP_1
Non è, allora, seriamente negabile che il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e garantite dalla banca e, di conseguenza, che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti da investimento presentata al cliente dalla propria banca di fiducia, in persona del proprio referente investimenti, ingenerava un particolare affidamento nel destinatario delle informazioni, amplificato dalla particolare competenza che egli riconosceva al personale della banca.
Evidente, quindi, è la responsabilità di per la violazione degli obblighi CP_1 informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente, odierno appellante, nascenti da un contatto sociale qualificato.
Invero, al , di professione meccanico, non può certo muoversi alcuna Parte_1 censura in termini di negligenza, atteso che lo stesso, quale cliente del da oltre un CP_1 decennio, in conformità alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, da lui concretamente esigibile, si era legittimamente ed incolpevolmente affidato alla propria banca, fidandosi dei consulenti che già in altre occasioni lo avevano assistito e consigliato, credendo nella correttezza, completezza, veridicità e trasparenza delle informazioni da questi provenienti, non avendo fondate ragioni per dubitare della correttezza dell'operato della propria banca e del buon andamento del Con proprio investimento, almeno fino a quando è sopravvenuto il fallimento di , ovvero fino a quando è stato emesso il provvedimento sanzionatorio AGCM, rendendosi conto del reale valore del proprio investimento. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, deve senz'altro affermarsi la responsabilità del per i fatti oggetto CP_1 di causa e per i titoli sopra enunciati.
Riguardo al risarcimento del danno non può che farsi riferimento alla CTU svolta in corso di causa.
Nel proprio elaborato il Consulente d'Ufficio opera una prima distinzione fra:
Valore storico: valore dei diamanti al momento del perfezionamento dell'acquisto.
Valore attuale: valore dei diamanti al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Valore di realizzo: valore dei diamanti per la vendita presso operatore professionale.
Poi specifica: “Chi compra, compra a prezzo di mercato: Rapaport+IVA; chi vende, vende a valore di realizzo: Rapaport-60% senza IVA.
Ho seguito personalmente la quotazione su Milano di un pacchetto di 10 pietre che un privato ha provato a rivendere presso un grossista. Malgrado fossero tutte di qualità alta e con certificato internazionale l'offerta era attorno al Rapaport-60%.
Inoltre l'eccessivo clamore dell'inchiesta di Report ha generato una richiesta di rimborso di migliaia di diamanti che immessi tutti nel mercato hanno indebolito la posizione del privato venditore che non riesce a spuntare un prezzo migliore.
Dunque il valore di realizzo è quel valore che permette l'effettivo smobilizzo dell'investimento.
Il valore di mercato è quello che il privato trova quando si accosta all'acquisto presso un operatore professionale” (pag. 6 CTU).
Ciò premesso, il CTU così esprime le proprie valutazioni: acquisto 4/10/2010
0.53 colore F purezza IF certificato HRD n.10020894005 Parte_4
Valore storico:
0.53x5500 usd/kt = 2915 usd=2126.96 Euro+IVA 20% (al cambio di 1,3705)
Valore attuale:
0.53x4800 usd/kt = 2544 usd=2198.98 Euro+IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 879.59 Euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7435.90 - 2552.35 = Euro 4883.55 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7435.90 – 2660.76 = Euro 4775.14 minusvalenza
0.54 colore F purezza IF certificato HRD n.10021021011 Parte_4
Valore storico:
0.54x5500 usd/kt = 2970 usd=2167.09 Euro+IVA 20% (al cambio di 1,3705)
Valore attuale:
0.54x4800 usd/kt =2592 usd =2240.47 Euro+IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 896.18 Euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7576.20 – 2600.51 = Euro 4975.69 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7576.20 – 2733.37 = Euro 4842.83 minusvalenza acquisto 17/11/2011
0.55 colore G purezza IF certificato HRD n. 11029148021 Parte_4
Valore storico:
0.55x6000 usd/kt = 3300 usd=2448.07 euro+IVA 21% (al cambio di 1,3480)
Valore attuale:
0.55x4400 usd/kt =2420 usd =2091.80 euro+ IVA 22% (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 836.72 euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7713.20– 2962.16 = Euro 4751.04 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7713.20 – 2552= Euro 5161.20 minusvalenza
KT 0.51 colore F purezza IF certificato IGI n. F6B72891 Pt_4
Valore storico:
0.51x6300 usd/kt=3213 usd =2383.53 Euro+ IVA 21 %(al cambio di 1,3480)
Valore attuale:
0.51x4800 usd/kt =2448 usd =2116 Euro + IVA 22 % (al cambio di 1.1569)
Valore di realizzo (Rapaport-60%) 846.40 euro
Differenza tra valore di acquisto e valore storico di mercato (con IVA)
Euro 7565.34 – 2884.07 = Euro 4681.27 minusvalenza
Differenza tra valore di acquisto e valore attuale di mercato (con IVA)
Euro 7565.34 - 2581.52= Euro 4983.82 minusvalenza
In definitiva, il valore storico delle pietre in base ai listini ammontava, IVA CP_11 compresa, ad € 10.999,09, mentre l'effettivo valore di realizzo è pari ad € 3.458,89, con la matematica conseguenza che il differenziale fra l'importo complessivo pagato dall'appellante per le pietre (€ 30.290,64) e l'effettivo valore di realizzo sarebbe pari ad € 26.831,75.
Tuttavia, tenuto conto delle oscillazioni del mercato e del fatto che il CTU parla di un parametro di vendita “attorno al Rapaport-60%”, in via prudenziale ed equitativa il danno può essere stimato nella somma di € 25.000.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, il suddetto importo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti fino a quella della presente decisione, cui vanno sommati gli interessi legali maturati, nel medesimo periodo temporale, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata.
Sull'importo così complessivamente determinato, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
Le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della banca appellata.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso l'Ordinanza n. 11053/2022, del 18/11/2022, Rep. CP_1 3583/2022 (R.G. n. 2021/6928), emessa ex art. 702-ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di
Modena, così dispone:
A) In accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 25.000, rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti fino a quella della presente decisione, oltre gli interessi legali maturati, nel medesimo periodo temporale, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 4.500 e, quanto al presente grado, in € 5.500, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
D) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Bologna il 5.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei