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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 932/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. ), e da (C.F. ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. CAPUZZO SUSI (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA NAZIONALE, 154 STANGHELLA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) La figlia minore della coppia, , viene affidata congiuntamente Persona_1
a entrambi i genitori, con abitazione prevalente con la madre presso la casa famigliare sita in
Stanghella (PD) via Delle Libertà 27, che, in ragione della prevalenza di abitazione, viene assegnata alla signora completa di suppellettili e arredo fino alla maggiore età e autosufficienza Parte_2
economica della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto di capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia, mentre ciascuno dei genitori potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. 2) Salvi accordi tra i genitori più favorevoli alla minore quest'ultima abiterà con la madre e starà con il padre secondo accordi che prevedono che stia con il Per_1
papà: -nel pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena con rientro a casa alle 21.00 durante il periodo scolastico e 22.30/23.00 durante le vacanze scolastiche nella settimana in cui il papà lavora
1 la mattina;
- la mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui il papà lavora di pomeriggio o la notte. Il pranzo verrà gestito dai genitori secondo i loro turni lavorativi;
I fine settimana vengono così suddivisi tra i genitori: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alla domenica sera, prevedendosi che la suddivisione dei fine settimana venga definita considerando i turni di lavoro dei genitori così che il fine settimana rimarrà con la mamma quando questa abbia lavorato nella settimana che precede di pomeriggio. Le vacanze poi verranno ripartite tra i genitori come segue: durante il periodo di Natale: 5 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno. vacanze pasquali: due giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno. vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo) che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna. I periodi di vacanza estivo dovranno essere reciprocamente comunicati tra genitori entro il 15.06, precisandosi che, se le ferie dei genitori si accavallassero, dovranno essere ripartite. Le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. I genitori trascorreranno con la figlia il giorno del compleanno del genitore e entrambi trascorreranno con la figlia il giorno del loro compleanno (suddividendo pranzo o cena o congiuntamente). Fin d' ora durante i periodi di vacanza con i genitori come dianzi determinati il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso. 3)
Contributo al mantenimento della prole In considerazione del tempo che viene di fatto equamente suddiviso durante il giorno tra i genitori, il sig. concorrerà al mantenimento ordinario Parte_1
della figlia mediante corresponsione di una somma mensile pari ad euro 350,00
(trecentocinquanta/00) a figlia, da corrispondersi alla signora entro il giorno 15 di Parte_2
ogni mese con decorrenza aprile 2025. Il mantenimento inizierà a decorrerà da quando il sig. Pt_1
troverà altro alloggio e sposterà la propria residenza o dimora, prevedendosi comunque che fino ad allora ogni spesa di casa o della figlia verranno gestite come ora con fuoriuscita dal conto corrente comune. L'assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi allo spostamento della dimora da parte del sig. Per quanto sopra l'assegno unico dovuto per la sola figlia Parte_1 Per_1
verrà, come ora, percepito al 100%, a titolo di mantenimento, integralmente dalla madre
[...]
signora . Inoltre i genitori contribuiranno al 50% ciascuno a ogni spesa straordinaria per la Pt_2
figlia, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Rovigo e di seguito indicate: -) spese mediche Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche che risultino necessarie e prescritte dallo specialista, compreso l'apparecchio ortodontico e interventi di
2 ortodonzia presso strutture convenzionate;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche estetiche non prescritte dallo specialista o presso medici privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche Che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-
) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) uno sport, attualmente danza e pertinente attrezzatura che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
(oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale, pertinente e giustificante, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa. Si considerano confermate e concordate tutte le spese che comunicate per iscritto anche via mail o messaggio non siano opposte, qualora da concordare, dall'altro genitore con dissenso motivato entro dieci giorni dalla richiesta. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in egual misura all'effettivo pagamento. 4) Quanto alla casa coniugale: promessa di compravendita dell'immobile adibito a casa coniugale a favore della signora Quanto alla casa coniugale, premesso che i signori e Parte_2 Parte_1
come dianzi generalizzati e identificati sono comproprietari per la quota di 6/10 il Parte_2 sig. e per la quota di 4/10 la signora dell'immobile costituito da casa di Parte_1 Parte_2
civile abitazione sita in Stanghella (PD) via Delle Libertà 27, nr 2 garage siti in via F.lli Cervi catastalmente censiti in C. F. Comune di Stanghella (PD) foglio 16 particella 1277 sub 2 (graffata sub 7) cat a/2 classe 2 consistenza 5 vani totale 117 mq rendita 438,99, particella 1277 sub 5 cat c/6 classe 2 consistenza 13 mq via f.lli cervi piano t particella 1277 sub 13 cat c/6 classe 2 consistenza
13 mq via f.lli cervi piano t;
oltre alla quota proporzionale del terreno ove è edificato l'immobile e la quota proporzionale delle parti comuni ex art 1117 c.c. Quanto sopra, catastalmente cointestato alla parte cedente, è evidenziato dalle visure catastali, planimetrie e elaborato planimetrico depositate in Catasto che in copia si allegano al presente atto rispettivamente subb A), B) e C). Gli immobili promessi in vendita sono gravati da mutuo ipotecario in relazione a finanziamento concesso per l'acquisto dell'immobile con nr 0E53010465916 residuo capitale al Controparte_1
3 01.03.2025 euro 54.704,64 . la signora promette di acquistare e il sig. Parte_2 Parte_1 promette di vendere la quota pari ai 6/10 spettante al sig. dell'immobile il cui valore è Parte_1
stato determinato in euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) dianzi descritto al prezzo complessivo di euro 69.000,00 (sessantanove/00 euro) che verrò pagato come segue: quanto ad euro 32.822,78
(pari ai 6/10 del capitale residuo del mutuo) mediante accollo privativo del mutuo nr 0E53010465916 acceso con impegnandosi a tenere indenne il sig. da qualsivoglia Controparte_1 Pt_1 richiesta di pagamento somme da parte dell'istituto bancario, decorrendo l'onere di pagamento della quota del mutuo a far data dalla rata di aprile 2025, quanto ai residui euro 36.177,22
(trentaseimila/22) mediante assegno circolare intestato al sig. in sede di rogito notarile. Parte_1
Il rogito dovrà intervenire entro e non oltre il 30.06.2026 a spese e oneri interamente a carico della parte acquirente come per legge avanti a notaio scelto dalla parte acquirente. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria conferma, che i dati catastali indicati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto della porzione immobiliare in oggetto e che comunque non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa. L'immobile viene ceduto all'interno delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento della prole in ipotesi di scioglimento della convivenza e, essendo preordinato alla risoluzione di possibili conflitti negli accordi di affidamento genitoriali, si chiederà, laddove applicabili per analogia l'esenzione da imposte e tasse;
diversamente la parte acquirente chiederà
l'agevolazione prima casa. La signora si onera di liberare il sig. dal mutuo Parte_2 Pt_1 contratto entro il 31.12.2026. La vendita verrà fatta nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con ogni diritto, comproprietà, servitù attiva e passiva, adiacenza, pertinenza accesso e regresso, fisso ed infisso, nulla riservato per la parte venditrice e come ben conosciuto alla parte cessionaria signora per esserne ella proprietaria e averne il possesso. La parte cedente Parte_2
garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto ceduto, anche ai sensi della Legge 151/1975, la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi, nonché da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole, a eccezione dell'ipoteca iscritta a favore di CP_1
a garanzia del mutuo contratto dai coniugi nr 0E53010465916 in data 22.09.2020 a
[...]
ministero notaio . In riferimento al D.M. 37/2008 si conviene che la parte cedente Persona_2 garantisce la conformità degli impianti esistenti alla normativa in materia di sicurezza dell'epoca in cui sono stati realizzati dichiarando che da allora non hanno subito modifiche. La provenienza della proprietà ceduta è per atto di compravendita del 26.02.2015 numero di repertorio 3359 racc. nr 2620
a rogito notaio , trascritto avanti la Conservatoria Agenzia delle Entrate- Sezione Persona_2
Territorio di Este (PD) il 27.02.2015 nr presentazione 18 registro generale 822 registro particolare
4 613. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia (art. CP_2
40 secondo comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni), la parte cedente dichiara che l'edificio è stato regolarmente edificato sulla base di atti urbanistici e del certificato APE relativo all'immobile. Dichiarano le parti che l'immobile non ha ulteriormente e successivamente subito modifiche tali da necessitare di autorizzazioni o presentazioni di pratiche edilizie e urbanistiche. La parte venditrice dichiara inoltre che successivamente non sono state compiute ulteriori opere per le quali si sia reso necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti edilizi neppure in sanatoria e non sono stati notificati o emanati provvedimenti sanzionatori per opere abusive. Le parti si dichiarano edotte dell'onere posto a carico della cedente dall'art. 6 del D.Lgs.
192/2005 di dotare l'abitazione in oggetto dell'attestato di prestazione energetica. - Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/03/2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi la figlia minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nata in data [...] Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 25.000,00 circa, mentre Parte_1 [...]
di euro 24.000,00 circa. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 13.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 13.5.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
5 Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, anche considerata la presenza all'impegno al trasferimento immobiliare, che dovrà essere eseguito dinanzi ad un Notaio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 932/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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