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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2022
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 875/2022 R.G. in data 18.2.2022, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
C.F.: nato in [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Volpato n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura BORTOLAMEI, del Foro di Padova, e dall'Avv.
Andrea FABRIS, del Foro di ZA, come da procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in ZA - Corso Palladio n. 114
attore
contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco VINCI, del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Verona - Piazza Bra n. 10
convenuta
1 In punto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
All'udienza cartolare del 17.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORE:
“Nel merito in via principale:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del
[...] sinistro del giorno 31.05.2021, condannarsi la stessa convenuta a pagare in favore del Sig. la Pt_1 complessiva somma di 6.895,79 EURO, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del
[...] sinistro del giorno 31.05.2021, condannarsi la stessa convenuta a pagare in favore Sig. la Pt_1 complessiva somma di 6.895,79 EURO o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dalla convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, svolta anche in via
[...] pregiudiziale, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, comprensivo di rimborso forfettario ed accessori ex lege e distrazione a favore dei procuratori di parte attrice che si dichiarano antistatari.
2 In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, escludendo quelle ammesse e già assunte.”
CONCLUSIONI CONVENUTA:
“Voglia, l'Illustre Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE:
▪ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla società Parte_2
essendo la , quale proprietaria della fauna selvatica, unica legittimata passiva
[...] CP_3 nel presente giudizio.
B) IN VIA PRINCIPALE:
▪ rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, in ragione dell'operatività, nel caso di specie, del caso fortuito che, ai sensi dell'esplicito dettato dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità, derivante dalle cose in custodia;
▪ rigettare la domanda risarcitoria, fondata sulla norma, di cui all'art. 2043 c.c., in quanto infondata in fatto e in diritto;
▪ rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per effetto dell'applicazione del dettato dell'art. 1227, comma secondo, c.c., per le ragioni esposte in narrativa.
C) IN SUBORDINE:
▪ nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, in applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c., accertare la colpa di parte attrice nel concorso della causazione dell'evento e, quindi, ridurre l'ammontare risarcitorio in conseguenza dell'omessa cautela, scarsa attenzione e mancata diligenza del signor Parte_1
D) IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3 E) IN VIA ISTRUTTORIA.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, ribadendo la già formalizzata opposizione all'ammissione della richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Pt_1
(d'ora in avanti anche solo ), Controparte_1 CP_2 rappresentando che:
- in data 31.5.2021, alle ore 21.30 circa, lo stesso si trovava a percorrere l'autostrada A4 con direzione da Verona verso ZA quando, nei pressi della progressiva chilometrica 323+100 nel Comune di
ZA, l'autovettura Ford Kuga tg. FZ512BL di sua proprietà e dallo stesso condotta a velocità moderata (circa 90 km/h), con a bordo i signori e , veniva urtata da Per_1 Per_2 Persona_3 un OL che si immetteva sulla carreggiata dal lato destro;
- l'odierno attore, nonostante l'impatto subito dal mezzo, riusciva a recarsi al casello di ZA Est
(doc.1) e ad avvisare una pattuglia della Polizia Stradale, la quale si premurava di fotografare il veicolo danneggiato;
- in seguito, veniva avvisata una unità di servizio “Ausiliari della Viabilità” che redigeva rapporto di intervento (doc.2) e rimuoveva il corpo esanime dell'animale dalla sede autostradale.
Ciò esposto, l'attore adiva l'intestata autorità giudiziaria per veder accertata, riconosciuta e dichiarata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. di per non aver adempiuto agli obblighi CP_2 discendenti dall'art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero in via gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo, in particolare, la non adeguata altezza delle recinzioni autostradali ed il precario stato di manutenzione delle stesse nonché l'assenza di ulteriori dispositivi atti ad impedire l'ingresso di fauna selvatica nella sede autostradale, problematica, quest'ultima, verificatasi fin dal 2014 e mai risolta, di talché la società convenuta non poteva invocare l'esimente del caso fortuito.
Al contrario, alcuna responsabilità era ravvisabile nella propria condotta di guida, non potendo essergli ascritta una velocità eccessiva o non prudenziale, come dimostrato dall'entità dei danni riportati dal mezzo a fronte del subitaneo attraversamento della carreggiata da parte dell'animale.
4 In punto quantum, chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, stimati in totali € 6.895,79, di cui € 5.935,79 a titoli di danni materiali all'autovettura (doc.3), € 210,00 per fermo tecnico ed € 750,00 per spese legali stragiudiziali (doc.4).
Si costituiva tempestivamente , assumendo in via preliminare la carenza di legittimazione CP_2 passiva spettante, nel caso di specie, alla quale soggetto proprietario del patrimonio CP_3 faunistico, respingendo, in ogni caso, qualsiasi addebito di responsabilità. A tal riguardo adduceva il caso fortuito, avendo la stessa adottato tutte le cautele necessarie atte a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, installando all'uopo una rete di sicurezza alta due metri e impegnando costantemente gli ausiliari incaricati nel mantenimento della sicurezza della sede autostradale. Sulla scorta della scarsa entità del traffico nel frangente, rappresentava altresì che l'attore avrebbe potuto evitare l'urto adoperando l'ordinaria diligenza. Contrastava infine le richieste risarcitorie avversarie poiché infondate e concludeva come in epigrafe.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., venivano assunte prove testimoniali. Completata l'istruttoria orale, respinta l'istanza di C.T.U. avanzata da parte attrice, all'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***
Tanto premesso, le domande attoree vanno accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
L'attore ha evocato in giudizio in qualità di proprietaria del tratto autostradale su cui è CP_2 avvenuto l'incidente (e non della fauna selvatica), quindi di soggetto tenuto alla custodia della res, orientamento confortato dalle molteplici pronunce di legittimità sul tema (cfr. ex multis, n. 8377/2009;
Cass. n. 7763/2007).
L'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c., con riguardo all'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, riposa sulla effettiva possibilità di controllo dello stesso sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass.
5 n.4495/2011), dovendo conseguentemente l'ente dimostrare di aver adottato tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile anche in considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada, dovendo, in ogni caso, attivarsi nel controllo e nella vigilanza e non potendo dedurre a sua discolpa il fatto generico costituito dalla grande estensione della strada.
Tanto circoscritto, gli arresti giurisprudenziali richiamati dalla convenuta (fra tutti, Cass. 7969/2020), volti a sussumere il criterio di imputazione della responsabilità nell'alveo dell'art. 2052 c.c. e dunque la responsabilità della in ipotesi di danni cagionati da fauna selvatica, non risultano antitetici a CP_3 quanto sopra esposto, trattandosi di pronunce relative a sinistri verificatisi al di fuori del tratto autostradale e più propriamente volte al riparto di responsabilità tra enti territoriali in ordine alla funzione normativa e amministrativo-gestoria in materia di patrimonio faunistico sotto il profilo dell'art. 2052 c.c., ma che non esclude di per sé la responsabilità facente capo al proprietario dell'animale
(riconducibile al diverso paradigma dell'art. 2052 c.c.), che, nell'ipotesi di fauna selvatica, è individuabile, come segnalato ab initio dalla convenuta e riportato nella giurisprudenza allegata, nella
: la responsabilità dei due soggetti si appalesa difatti concorrente, rispetto al danno cagionato CP_3 all'utente finale, salva l'eventuale rivalsa nel riparto interno. Non coglie nel segno, pertanto, la tesi di parte convenuta secondo cui la stessa difetterebbe di legittimazione passiva (titolarità del rapporto giuridico), attesa la sussistenza di un generale potere di controllo della fauna selvatica in capo all'ente regionale.
Ricondotta dunque la fattispecie de qua nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 2051
c.c. , ne consegue, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, che il danneggiato è tenuto, in definitiva, anche in subiecta materia, a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo nesso di causalità con la cosa in custodia.
Per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., la società autostradale deve dare “la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente'” (Cass. 9610/2022, in senso conforme a Cass. n.11785/2017), ponendosi dunque a carico del custode la possibilità di sottrarsi alla presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito.
6 Dalla documentazione in atti si evince infatti che gli ausiliari della Viabilità, alle ore 22.15 del
31.5.2021 (doc.2 convenuta e doc.2 attoreo), sono intervenuti in corrispondenza del km 323+100 est.
– A4 per recuperare il corpo del OL a seguito dello scontro tra l'autoveicolo condotto da
[...]
(veicolo A), poi spostatosi al km 326+300 est, e l'animale. Nella medesima dichiarazione di Tes_1 intervento si legge altresì che anche l'attore (rectius la sua autovettura) rimaneva danneggiato dall'investimento del OL.
A fronte di tali elementi documentali, unitamente alle risultanze delle prove orali, la convenuta si è premurata di contestare, oltremodo tardivamente, giacché contestazione effettuata solamente in occasione degli scritti finali, la mancata prova dell'evento, osservando che l'unica circostanza, che confortava la tesi attorea dell'avvenuto impatto tra la sua auto, transitante in autostrada, e l'animale, discendeva dalle dichiarazioni della teste di cui era stata eccepita dalla convenuta Persona_3
l'incapacità a testimoniare poiché coniuge dell'attore in regime di comunione dei beni. Al di là della mancata eccezione formale della nullità della testimonianza assunta (Cass. n. 9456/2023), sul punto si rileva tuttavia che, a mente dell'art. 179 c.c., le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, non derivando, nel caso di specie, una incapacità a testimoniare da parte del coniuge in comunione legale.
A ciò si aggiungano la presenza di un'altra vettura che ha riportato danni a seguito dell'investimento della carcassa del presso i luoghi di causa (doc.7 convenuta) e l'esperienza dei testi, in Per_4 particolare gli ausiliari della viabilità, che hanno confermato l'esistenza di numerosi precedenti di casi simili in quella zona, circostanza quest'ultima mai contestata neppure flebilmente dal gestore, e può dunque dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Allo stesso modo, si può più che ragionevolmente ritenere che i danni materiali al veicolo (docc.
5-32 attorei) siano derivati dalla collisione con l'animale.
Mentre l'attore ha dunque assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non altrettanto può dirsi per la convenuta, che non ha fornito la prova positiva dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Ed infatti, la causazione del danno in conseguenza dell'invasione della carreggiata da parte di un OL è imputabile al custode dell'autostrada, nella misura in cui questi è tenuto a garantirne le condizioni di sicurezza, adottando le opportune (e doverose) cautele al fine di impedire l'evento, potendo invocare, quale esimente, l'imprevedibilità della condotta dell'animale, qualificata in termini di
7 caso fortuito, ravvisabile nel ricorrere di un fattore estraneo, avente impulso causale autonomo e che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale e a porsi esso stesso come causa dell'evento.
si è limitata ad osservare, da un lato, di aver adottato le necessarie misure di garanzia per CP_2 la prevenzione dei sinistri (fra le quali, l'installazione di rete integra alta due metri, costantemente manutenuta, ai margini esterni della carreggiata e supervisione continua del tratto da parte degli ausiliari incaricati), dall'altro che il pericolo era stato indicato mediante apposita cartellonistica (cfr. conclusionale, pag.7).
Sennonché, l'improvvisa comparsa del OL, animale che notoriamente corre velocemente e salta a grandi altezze, sulla sede autostradale non costituisce affatto un caso fortuito, proprio perché sulla società proprietaria del tratto autostradale incombe l'onere di predisporre tutte le precauzioni del caso funzionali a scongiurare tale evento che, in sé e per sé, integra un pericolo pressoché inevitabile per automobilisti e camionisti che percorrono a velocità elevate il tratto viario.
E non potrebbe certo essere integrato dalle generiche dichiarazioni testimoniali rese dagli ausiliari della viabilità, e , i quali hanno riferito della presenza di segnaletica di Tes_2 Testimone_3 pericolo senza tuttavia essere in grado di collocarla nella prossimità del luogo del sinistro.
Così come il riscontro dell'integrità della recinzione (doc.8 convenuta e deposizioni ausiliari viabilità) non si appalesa sufficiente a superare la presunzione di responsabilità, atteso che gli stessi ausiliari incaricati hanno all'unisono affermato il verificarsi di simili incidenti in più occasioni nonché plurimi ingressi di animali sulla sede autostradale: al teste che ha riferito “No si è verificato altre Tes_4 volte, non solo nel punto ove è successo il fatto ma anche in altri punti ma sempre nel tratto fra
Montecchio e ZA ovest in direzione Venezia”; “Vi sono periodi in cui succede spesso”; “ Sì, è capitato altre volte”; “…ci sono periodi, soprattutto in primavera, che vengono i caprioli giù a Tes_ mangiare”; hanno fatto seguito le dichiarazioni di (“ Sì, è successo più di una volta ed abbiamo parecchi verbali di incidenti”) e (“Può succedere ADR è successo altre volte che Tes_3 Per_5 siano entrati saltando la rete sulla sede stradale” ).
Orbene, la mancata adozione da parte di di più adeguate e diligenti misure, concretamente CP_2 esigibili, alla luce delle modalità di verificazione del sinistro e degli elementi istruttori acquisiti come sopra riassunti, unitamente alla sussistenza di risultanze comprovanti che su quel tratto autostradale
8 fosse abituale, o quantomeno non occasionale, la presenza di animali selvatici ad invadere la carreggiata, costituiscono, valutate sinergicamente, circostanze idonee a ritenere non integrato il caso fortuito.
Parte convenuta da ultimo nemmeno ha fornito alcuna prova di una conduzione del mezzo imprudente e/o inadeguata da parte dell'attore, con idoneità causale assorbente rispetto alla condotta dell'animale, o rilevante quantomeno ex art. 1227, co. 1 c.c. quale concausa.
Considerato che l'impatto è avvenuto su una tratta a veloce percorrenza, in condizioni di tempo che non richiedevano particolari cautele, che nessun provvedimento è stato preso nei confronti del conducente (doc.8) e che abbia cercato di scansare l'animale (cfr. teste , “mio marito si Persona_3
è spostato verso destra per evitarlo ma non è stato possibile in quanto il OL è venuto addosso a noi” ), può inferirsi che, attesa la dinamica del sinistro e l'assenza di elementi contrari, l'attore abbia tenuto una condotta di guida incensurabile e l'impatto con l'ungolato sia stato inevitabile per il buio e per l'improvviso accesso dell'animale sulla carreggiata.
Può dunque muoversi, impostato nei sensi indicati il versante dell'an debeatur, all'esame dell'ulteriore profilo del quantum debeatur, in merito al quale vanno a svolgersi le osservazioni che seguono.
L'attore ha dedotto di aver sostenuto, per riparare l'auto, spese per € 5.935,79 (cfr. doc. 3), che devono essere ristorati posto che l'esecuzione degli interventi (cfr. teste ) e la loro stretta Tes_5 consequenzialità ai danni causati possono dirsi dimostrati.
Deve invece essere disattesa la domanda di ristoro del danno da fermo tecnico, non essendo sufficiente l'allegazione attinente al profilo dell'inutilizzabilità del veicolo nei giorni in cui lo stesso non era nella disponibilità del proprietario, avendo l'attore, per converso, mancato di fornire prova della necessità di servirsene in guisa che dall'impossibilità dell'uso della vettura sia scaturito un danno
(Cass. nn. 27389/2022 e 5447/2020).
L'attore ha altresì formulato istanza di rifusione delle spese che assume maturate nella fase stragiudiziale, per l'importo (suo doc. 4) di € 750,00. Parte attrice non ha provato di aver effettivamente già corrisposto detta somma, del resto compendiata in un promemoria, come correttamente dedotto dalla convenuta, senza che seguisse specifica replica e la dimostrazione
9 dell'esborso in modo da poter ritenere la sussistenza di un corrispondente danno emergente (Cass.
n.16990/2017).
Circoscritte in tal senso le ragioni di danno per le quali parte attrice ha diritto di ricevere tutela risarcitoria, complessivamente alla stessa sarebbe allora dovuta, titolo di danno patrimoniale, la somma capitale di € 5.935,79, tuttavia, trattandosi di obbligazione di valore da risarcimento danni,
l'importo capitale va maggiorato con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino all'integrale soddisfo.
Non sussistono infine i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta non ritenendo censurabile in tal senso la condotta processuale tenuta dalla stessa.
Così definite le questioni controverse, le spese processuali non possono che seguire l'ordinario criterio di soccombenza e porsi a carico di parte convenuta, che rifonderà all'attore le spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00, importi tariffari medi) con la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione reietta o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della responsabilità di Controparte_1
, nei sensi di cui in motivazione, nel sinistro per cui è causa, dichiara tenuta e condanna la
[...] società medesima al risarcimento del danno a favore dell'attore sig. , liquidato nella somma di Pt_1
€ 5.935,79, da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo;
II) rigetta l'istanza ex. art.96 c.p.c. articolata da parte attrice;
III) condanna parte convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in €
266,00 per anticipazioni e spese, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
10 Iva e Cpa come per legge sull'imponibile, con distrazione (di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge), ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in ZA, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Picardi
11
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 875/2022 R.G. in data 18.2.2022, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
C.F.: nato in [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Volpato n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura BORTOLAMEI, del Foro di Padova, e dall'Avv.
Andrea FABRIS, del Foro di ZA, come da procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in ZA - Corso Palladio n. 114
attore
contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco VINCI, del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Verona - Piazza Bra n. 10
convenuta
1 In punto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
All'udienza cartolare del 17.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORE:
“Nel merito in via principale:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del
[...] sinistro del giorno 31.05.2021, condannarsi la stessa convenuta a pagare in favore del Sig. la Pt_1 complessiva somma di 6.895,79 EURO, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, accertata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del
[...] sinistro del giorno 31.05.2021, condannarsi la stessa convenuta a pagare in favore Sig. la Pt_1 complessiva somma di 6.895,79 EURO o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso:
- Alla luce dei documenti prodotti, delle risultanze istruttorie e richiamati tutti i propri precedenti scritti, respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dalla convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, svolta anche in via
[...] pregiudiziale, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, comprensivo di rimborso forfettario ed accessori ex lege e distrazione a favore dei procuratori di parte attrice che si dichiarano antistatari.
2 In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, escludendo quelle ammesse e già assunte.”
CONCLUSIONI CONVENUTA:
“Voglia, l'Illustre Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE:
▪ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla società Parte_2
essendo la , quale proprietaria della fauna selvatica, unica legittimata passiva
[...] CP_3 nel presente giudizio.
B) IN VIA PRINCIPALE:
▪ rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, in ragione dell'operatività, nel caso di specie, del caso fortuito che, ai sensi dell'esplicito dettato dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità, derivante dalle cose in custodia;
▪ rigettare la domanda risarcitoria, fondata sulla norma, di cui all'art. 2043 c.c., in quanto infondata in fatto e in diritto;
▪ rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per effetto dell'applicazione del dettato dell'art. 1227, comma secondo, c.c., per le ragioni esposte in narrativa.
C) IN SUBORDINE:
▪ nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, in applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c., accertare la colpa di parte attrice nel concorso della causazione dell'evento e, quindi, ridurre l'ammontare risarcitorio in conseguenza dell'omessa cautela, scarsa attenzione e mancata diligenza del signor Parte_1
D) IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3 E) IN VIA ISTRUTTORIA.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, ribadendo la già formalizzata opposizione all'ammissione della richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Pt_1
(d'ora in avanti anche solo ), Controparte_1 CP_2 rappresentando che:
- in data 31.5.2021, alle ore 21.30 circa, lo stesso si trovava a percorrere l'autostrada A4 con direzione da Verona verso ZA quando, nei pressi della progressiva chilometrica 323+100 nel Comune di
ZA, l'autovettura Ford Kuga tg. FZ512BL di sua proprietà e dallo stesso condotta a velocità moderata (circa 90 km/h), con a bordo i signori e , veniva urtata da Per_1 Per_2 Persona_3 un OL che si immetteva sulla carreggiata dal lato destro;
- l'odierno attore, nonostante l'impatto subito dal mezzo, riusciva a recarsi al casello di ZA Est
(doc.1) e ad avvisare una pattuglia della Polizia Stradale, la quale si premurava di fotografare il veicolo danneggiato;
- in seguito, veniva avvisata una unità di servizio “Ausiliari della Viabilità” che redigeva rapporto di intervento (doc.2) e rimuoveva il corpo esanime dell'animale dalla sede autostradale.
Ciò esposto, l'attore adiva l'intestata autorità giudiziaria per veder accertata, riconosciuta e dichiarata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. di per non aver adempiuto agli obblighi CP_2 discendenti dall'art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero in via gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo, in particolare, la non adeguata altezza delle recinzioni autostradali ed il precario stato di manutenzione delle stesse nonché l'assenza di ulteriori dispositivi atti ad impedire l'ingresso di fauna selvatica nella sede autostradale, problematica, quest'ultima, verificatasi fin dal 2014 e mai risolta, di talché la società convenuta non poteva invocare l'esimente del caso fortuito.
Al contrario, alcuna responsabilità era ravvisabile nella propria condotta di guida, non potendo essergli ascritta una velocità eccessiva o non prudenziale, come dimostrato dall'entità dei danni riportati dal mezzo a fronte del subitaneo attraversamento della carreggiata da parte dell'animale.
4 In punto quantum, chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, stimati in totali € 6.895,79, di cui € 5.935,79 a titoli di danni materiali all'autovettura (doc.3), € 210,00 per fermo tecnico ed € 750,00 per spese legali stragiudiziali (doc.4).
Si costituiva tempestivamente , assumendo in via preliminare la carenza di legittimazione CP_2 passiva spettante, nel caso di specie, alla quale soggetto proprietario del patrimonio CP_3 faunistico, respingendo, in ogni caso, qualsiasi addebito di responsabilità. A tal riguardo adduceva il caso fortuito, avendo la stessa adottato tutte le cautele necessarie atte a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, installando all'uopo una rete di sicurezza alta due metri e impegnando costantemente gli ausiliari incaricati nel mantenimento della sicurezza della sede autostradale. Sulla scorta della scarsa entità del traffico nel frangente, rappresentava altresì che l'attore avrebbe potuto evitare l'urto adoperando l'ordinaria diligenza. Contrastava infine le richieste risarcitorie avversarie poiché infondate e concludeva come in epigrafe.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., venivano assunte prove testimoniali. Completata l'istruttoria orale, respinta l'istanza di C.T.U. avanzata da parte attrice, all'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***
Tanto premesso, le domande attoree vanno accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
L'attore ha evocato in giudizio in qualità di proprietaria del tratto autostradale su cui è CP_2 avvenuto l'incidente (e non della fauna selvatica), quindi di soggetto tenuto alla custodia della res, orientamento confortato dalle molteplici pronunce di legittimità sul tema (cfr. ex multis, n. 8377/2009;
Cass. n. 7763/2007).
L'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c., con riguardo all'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, riposa sulla effettiva possibilità di controllo dello stesso sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass.
5 n.4495/2011), dovendo conseguentemente l'ente dimostrare di aver adottato tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile anche in considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada, dovendo, in ogni caso, attivarsi nel controllo e nella vigilanza e non potendo dedurre a sua discolpa il fatto generico costituito dalla grande estensione della strada.
Tanto circoscritto, gli arresti giurisprudenziali richiamati dalla convenuta (fra tutti, Cass. 7969/2020), volti a sussumere il criterio di imputazione della responsabilità nell'alveo dell'art. 2052 c.c. e dunque la responsabilità della in ipotesi di danni cagionati da fauna selvatica, non risultano antitetici a CP_3 quanto sopra esposto, trattandosi di pronunce relative a sinistri verificatisi al di fuori del tratto autostradale e più propriamente volte al riparto di responsabilità tra enti territoriali in ordine alla funzione normativa e amministrativo-gestoria in materia di patrimonio faunistico sotto il profilo dell'art. 2052 c.c., ma che non esclude di per sé la responsabilità facente capo al proprietario dell'animale
(riconducibile al diverso paradigma dell'art. 2052 c.c.), che, nell'ipotesi di fauna selvatica, è individuabile, come segnalato ab initio dalla convenuta e riportato nella giurisprudenza allegata, nella
: la responsabilità dei due soggetti si appalesa difatti concorrente, rispetto al danno cagionato CP_3 all'utente finale, salva l'eventuale rivalsa nel riparto interno. Non coglie nel segno, pertanto, la tesi di parte convenuta secondo cui la stessa difetterebbe di legittimazione passiva (titolarità del rapporto giuridico), attesa la sussistenza di un generale potere di controllo della fauna selvatica in capo all'ente regionale.
Ricondotta dunque la fattispecie de qua nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 2051
c.c. , ne consegue, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, che il danneggiato è tenuto, in definitiva, anche in subiecta materia, a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo nesso di causalità con la cosa in custodia.
Per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., la società autostradale deve dare “la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente'” (Cass. 9610/2022, in senso conforme a Cass. n.11785/2017), ponendosi dunque a carico del custode la possibilità di sottrarsi alla presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito.
6 Dalla documentazione in atti si evince infatti che gli ausiliari della Viabilità, alle ore 22.15 del
31.5.2021 (doc.2 convenuta e doc.2 attoreo), sono intervenuti in corrispondenza del km 323+100 est.
– A4 per recuperare il corpo del OL a seguito dello scontro tra l'autoveicolo condotto da
[...]
(veicolo A), poi spostatosi al km 326+300 est, e l'animale. Nella medesima dichiarazione di Tes_1 intervento si legge altresì che anche l'attore (rectius la sua autovettura) rimaneva danneggiato dall'investimento del OL.
A fronte di tali elementi documentali, unitamente alle risultanze delle prove orali, la convenuta si è premurata di contestare, oltremodo tardivamente, giacché contestazione effettuata solamente in occasione degli scritti finali, la mancata prova dell'evento, osservando che l'unica circostanza, che confortava la tesi attorea dell'avvenuto impatto tra la sua auto, transitante in autostrada, e l'animale, discendeva dalle dichiarazioni della teste di cui era stata eccepita dalla convenuta Persona_3
l'incapacità a testimoniare poiché coniuge dell'attore in regime di comunione dei beni. Al di là della mancata eccezione formale della nullità della testimonianza assunta (Cass. n. 9456/2023), sul punto si rileva tuttavia che, a mente dell'art. 179 c.c., le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, non derivando, nel caso di specie, una incapacità a testimoniare da parte del coniuge in comunione legale.
A ciò si aggiungano la presenza di un'altra vettura che ha riportato danni a seguito dell'investimento della carcassa del presso i luoghi di causa (doc.7 convenuta) e l'esperienza dei testi, in Per_4 particolare gli ausiliari della viabilità, che hanno confermato l'esistenza di numerosi precedenti di casi simili in quella zona, circostanza quest'ultima mai contestata neppure flebilmente dal gestore, e può dunque dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Allo stesso modo, si può più che ragionevolmente ritenere che i danni materiali al veicolo (docc.
5-32 attorei) siano derivati dalla collisione con l'animale.
Mentre l'attore ha dunque assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non altrettanto può dirsi per la convenuta, che non ha fornito la prova positiva dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Ed infatti, la causazione del danno in conseguenza dell'invasione della carreggiata da parte di un OL è imputabile al custode dell'autostrada, nella misura in cui questi è tenuto a garantirne le condizioni di sicurezza, adottando le opportune (e doverose) cautele al fine di impedire l'evento, potendo invocare, quale esimente, l'imprevedibilità della condotta dell'animale, qualificata in termini di
7 caso fortuito, ravvisabile nel ricorrere di un fattore estraneo, avente impulso causale autonomo e che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale e a porsi esso stesso come causa dell'evento.
si è limitata ad osservare, da un lato, di aver adottato le necessarie misure di garanzia per CP_2 la prevenzione dei sinistri (fra le quali, l'installazione di rete integra alta due metri, costantemente manutenuta, ai margini esterni della carreggiata e supervisione continua del tratto da parte degli ausiliari incaricati), dall'altro che il pericolo era stato indicato mediante apposita cartellonistica (cfr. conclusionale, pag.7).
Sennonché, l'improvvisa comparsa del OL, animale che notoriamente corre velocemente e salta a grandi altezze, sulla sede autostradale non costituisce affatto un caso fortuito, proprio perché sulla società proprietaria del tratto autostradale incombe l'onere di predisporre tutte le precauzioni del caso funzionali a scongiurare tale evento che, in sé e per sé, integra un pericolo pressoché inevitabile per automobilisti e camionisti che percorrono a velocità elevate il tratto viario.
E non potrebbe certo essere integrato dalle generiche dichiarazioni testimoniali rese dagli ausiliari della viabilità, e , i quali hanno riferito della presenza di segnaletica di Tes_2 Testimone_3 pericolo senza tuttavia essere in grado di collocarla nella prossimità del luogo del sinistro.
Così come il riscontro dell'integrità della recinzione (doc.8 convenuta e deposizioni ausiliari viabilità) non si appalesa sufficiente a superare la presunzione di responsabilità, atteso che gli stessi ausiliari incaricati hanno all'unisono affermato il verificarsi di simili incidenti in più occasioni nonché plurimi ingressi di animali sulla sede autostradale: al teste che ha riferito “No si è verificato altre Tes_4 volte, non solo nel punto ove è successo il fatto ma anche in altri punti ma sempre nel tratto fra
Montecchio e ZA ovest in direzione Venezia”; “Vi sono periodi in cui succede spesso”; “ Sì, è capitato altre volte”; “…ci sono periodi, soprattutto in primavera, che vengono i caprioli giù a Tes_ mangiare”; hanno fatto seguito le dichiarazioni di (“ Sì, è successo più di una volta ed abbiamo parecchi verbali di incidenti”) e (“Può succedere ADR è successo altre volte che Tes_3 Per_5 siano entrati saltando la rete sulla sede stradale” ).
Orbene, la mancata adozione da parte di di più adeguate e diligenti misure, concretamente CP_2 esigibili, alla luce delle modalità di verificazione del sinistro e degli elementi istruttori acquisiti come sopra riassunti, unitamente alla sussistenza di risultanze comprovanti che su quel tratto autostradale
8 fosse abituale, o quantomeno non occasionale, la presenza di animali selvatici ad invadere la carreggiata, costituiscono, valutate sinergicamente, circostanze idonee a ritenere non integrato il caso fortuito.
Parte convenuta da ultimo nemmeno ha fornito alcuna prova di una conduzione del mezzo imprudente e/o inadeguata da parte dell'attore, con idoneità causale assorbente rispetto alla condotta dell'animale, o rilevante quantomeno ex art. 1227, co. 1 c.c. quale concausa.
Considerato che l'impatto è avvenuto su una tratta a veloce percorrenza, in condizioni di tempo che non richiedevano particolari cautele, che nessun provvedimento è stato preso nei confronti del conducente (doc.8) e che abbia cercato di scansare l'animale (cfr. teste , “mio marito si Persona_3
è spostato verso destra per evitarlo ma non è stato possibile in quanto il OL è venuto addosso a noi” ), può inferirsi che, attesa la dinamica del sinistro e l'assenza di elementi contrari, l'attore abbia tenuto una condotta di guida incensurabile e l'impatto con l'ungolato sia stato inevitabile per il buio e per l'improvviso accesso dell'animale sulla carreggiata.
Può dunque muoversi, impostato nei sensi indicati il versante dell'an debeatur, all'esame dell'ulteriore profilo del quantum debeatur, in merito al quale vanno a svolgersi le osservazioni che seguono.
L'attore ha dedotto di aver sostenuto, per riparare l'auto, spese per € 5.935,79 (cfr. doc. 3), che devono essere ristorati posto che l'esecuzione degli interventi (cfr. teste ) e la loro stretta Tes_5 consequenzialità ai danni causati possono dirsi dimostrati.
Deve invece essere disattesa la domanda di ristoro del danno da fermo tecnico, non essendo sufficiente l'allegazione attinente al profilo dell'inutilizzabilità del veicolo nei giorni in cui lo stesso non era nella disponibilità del proprietario, avendo l'attore, per converso, mancato di fornire prova della necessità di servirsene in guisa che dall'impossibilità dell'uso della vettura sia scaturito un danno
(Cass. nn. 27389/2022 e 5447/2020).
L'attore ha altresì formulato istanza di rifusione delle spese che assume maturate nella fase stragiudiziale, per l'importo (suo doc. 4) di € 750,00. Parte attrice non ha provato di aver effettivamente già corrisposto detta somma, del resto compendiata in un promemoria, come correttamente dedotto dalla convenuta, senza che seguisse specifica replica e la dimostrazione
9 dell'esborso in modo da poter ritenere la sussistenza di un corrispondente danno emergente (Cass.
n.16990/2017).
Circoscritte in tal senso le ragioni di danno per le quali parte attrice ha diritto di ricevere tutela risarcitoria, complessivamente alla stessa sarebbe allora dovuta, titolo di danno patrimoniale, la somma capitale di € 5.935,79, tuttavia, trattandosi di obbligazione di valore da risarcimento danni,
l'importo capitale va maggiorato con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino all'integrale soddisfo.
Non sussistono infine i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta non ritenendo censurabile in tal senso la condotta processuale tenuta dalla stessa.
Così definite le questioni controverse, le spese processuali non possono che seguire l'ordinario criterio di soccombenza e porsi a carico di parte convenuta, che rifonderà all'attore le spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00, importi tariffari medi) con la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione reietta o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria della responsabilità di Controparte_1
, nei sensi di cui in motivazione, nel sinistro per cui è causa, dichiara tenuta e condanna la
[...] società medesima al risarcimento del danno a favore dell'attore sig. , liquidato nella somma di Pt_1
€ 5.935,79, da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo;
II) rigetta l'istanza ex. art.96 c.p.c. articolata da parte attrice;
III) condanna parte convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in €
266,00 per anticipazioni e spese, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
10 Iva e Cpa come per legge sull'imponibile, con distrazione (di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge), ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in ZA, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Picardi
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