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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3069/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
P.G. (ME) il 02.02.1969, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_3 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla funzionaria dott.ssa Alessandra Meliadò.
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
Tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie di mobilità per il conferimento di incarico ai fini del trasferimento per la scuola primaria, a.s. 2024/2025, classe di concorso EEEE, gestite dall . Controparte_4
CONTROINTERESSATI NON COSTITUITI
OGGETTO: mobilità docenti
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.6.2024 la ricorrente premetteva di essere docente di scuola primaria immessa in ruolo su posto comune in Prato, classe di concorso EEEE, con decorrenza giuridica ed economica dal 2015, assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo di Torregrotta (ME), e di essere stata riconosciuta quale soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/92.
Esponeva di aver presentato, in data 11.3.2024, domanda di mobilità per le istituzioni scolastiche della provincia di per le classi di concorso EEEE, inserendo gli Istituti CP_3 scolastici dove intendeva esser assegnata, e nell'ordine, di Barcellona P.G., e, a Persona_1 seguire, , Via Seconda Salita del Carmine, Capuana, Fraz. Sant'Antonino, CP_5
Barcellona Pozzo di Gotto.
Spiegava che, tuttavia, nel menù a tendina della domanda non figurava un codice di assegnazione relativo alla sede principale di Barcellona P.G. del predetto Istituto D'Alcontres, essendovi piuttosto il codice relativo ad un distaccamento in Merì, evidenziando di non aver potuto scegliere nemmeno la sede di Calderà – Barcellona P.G., in quanto parimenti assente nel citato menù a tendina.
Lamentava che, nonostante il corretto inserimento dei titoli e degli anni di servizio, ella non era stata trasferita nel Comune di residenza e che, nonostante il reclamo ed il sollecito inoltrati, nessun riscontro era stato dato dall'Amministrazione.
Affermava preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla fattispecie in esame e, nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'azione amministrativa laddove aveva omesso di rettificare la sua domanda di mobilità e quindi di attribuire alla medesima la collocazione legittimamente spettantele, anche alla luce dello status invalidante di cui era affetta, trattandosi di un errore di sistema della piattaforma.
Chiedeva di ritenere, accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere correttamente inserita nella mobilità per il riconoscimento del chiesto trasferimento da a Barcellona CP_3
P.G.; conseguentemente, per l'effetto, di ordinare all'
[...]
ovvero al di procedere alla Controparte_6 CP_7
correzione della suddetta posizione, riconoscendole i benefici di legge (legge n. 104/92 personale), disapplicando preventivamente, se necessario, gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali, ed ordinando alle Amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta mobilità; nel merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame, di ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le Amministrazioni resistenti a procedere alla correzione della suddetta mobilità,
2 inserendo la ricorrente nei rispettivi posti;
con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e compensi di lite.
2.- Il - e Controparte_1 Controparte_2
per la provincia di si costituiva in giudizio con Controparte_4 CP_3
memoria depositata in data 25.10.2024.
Spiegava che la docente nella domanda di mobilità aveva dichiarato di essere Pt_1
residente nel comune di Barcellona P.G., ma nella sezione preferenze del modulo domanda di mobilità aveva indicato come prima preferenza la scuola primaria cod. mecc.MEEE82401P di
Merì e solo successivamente Istituzioni scolastiche del comune di Barcellona P.G. L'Ufficio, pertanto, nel rispetto delle condizioni contrattuali, non aveva potuto riconoscere la vantata precedenza per la mancata indicazione, come prima preferenza, di Istituzioni scolastiche ricadenti nel comune di residenza della docente, cioè il comune di Barcellona P.G.
Precisava che gli Istituti comprensivi possono essere articolati in più plessi nei quali sono ubicate le classi di scuola primaria ed ogni plesso è dotato di un proprio codice meccanografico identificativo, ma non tutti i plessi, tuttavia, sono sede di organico e dunque non tutti possono essere oggetto di domanda di mobilità da parte dei docenti, i quali possono esprimere preferenze solo per il plesso sede di organico (la successiva assegnazione dei docenti alle classi e quindi ai relativi plessi è di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico). In particolare, la scuola primaria dell'IC D'Alcontres aveva la propria sede di organico esprimibile dal personale docente nel comune di Merì e non nel comune di Barcellona P.G.; neppure la sede di Calderà rivendicata dalla docente era esprimibile dal personale docente.
Ne conseguiva infatti che i docenti di scuola primaria titolari nel comune di Barcellona
P.G. che chiedevano trasferimento verso la scuola primaria di Merì, e viceversa, non partecipavano alla prima fase dei movimenti, quella comunale (all'interno dello stesso comune), bensì partecipavano alla seconda fase, cioè quella provinciale (tra comuni diversi della stessa provincia).
Escludeva pertanto errori e blocchi del sistema informatico e ribadiva la correttezza dell'operato dell' . Precisava di avere fornito riscontro al reclamo inviato dalla docente CP_2
con nota prot. n. 16882 del 29.7.2024. Pt_1
Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3.- Autorizzata la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del , l'udienza del 18.2.2025 veniva Controparte_1
3 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente si rileva che i controinteressati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
5.- Sempre in via preliminare si osserva che il giudizio è stato correttamente incardinato, ai fini della giurisdizione, innanzi al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165.
6.- Nel merito il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
La ricorrente, docente di scuola primaria, assegnata nell'a.s. 2023/2024 presso un
Istituto scolastico di ha partecipato alla procedura di mobilità anno scolastico CP_3
2024/2025, chiedendo di usufruire della precedenza prevista dal in quanto CP_8 soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/92 e di potersi così trasferire nel proprio comune di residenza, Barcellona P.G.
Emerge dalla domanda di mobilità allegata il seguente ordine di preferenze: 1) Scuola
MEEE82401P (Merì), 2) Scuola MEEE827016 ), 3) Scuola MEEE899014 CP_5
(Via II Salita del Carmine), 4) Scuola MEEE88102X (L. Capuana), 5) Scuola MEEE82503L
(Fraz. S. Antonino), 6) Comune A638 Barcellona Pozzo di Gotto.
La ricorrente, che intendeva optare come prima scelta per l'Istituto D'Alcontres di
Barcellona P.G., ha lamentato di non aver potuto inserire nel menù a tendina la sede di
Barcellona P.G. dell'Istituto, ma solo quella di Merì, e ha evidenziato che la propria domanda di trasferimento era stata conseguentemente rigettata per un errore del sistema.
La doglianza non risulta fondata.
L'art. 13 CCNI mobilità personale docente, educativo ed a.t.a., al punto III, prevede che
“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
4 Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge
n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura”.
La disposizione contrattuale prevede dunque che il personale disabile ex art. 21 legge n.
104/92 possa usufruire della precedenza riconosciutagli all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nel caso di specie, la prima preferenza della ricorrente è stata l'istituto scolastico
MEEE82401P con sede nel comune di Merì e non in quello di residenza, ovvero Barcellona
P.G.
Orbene, l'eccezione secondo cui l'Istituto prescelto avrebbe sede sia a Merì che a
Barcellona P.G. e che il sistema non abbia consentito alla docente di scegliere la sede di
Barcellona P.G., con conseguente pregiudizio delle sue ragioni, non è fondata.
Il resistente ha infatti correttamente sottolineato, allegando il bollettino di CP_1
riferimento, che non tutti i plessi scolastici sono sede di organico esprimibile dal personale docente, in quanto per ogni Istituto Comprensivo, anche se articolato in più plessi, esiste una sola sede di organico. In particolare, l'Istituto comprensivo D'Alcontres (MEIC82400L), aveva la propria sede di organico nel comune di Merì (MEEE82401P MERI', meccanografico associato a MEIC82400L). Non esisteva dunque, per tale Istituto, una sede d'organico
5 esprimibile nel comune di Barcellona P.G. Discorso analogo va fatto per la scuola Parte_2
(MEEE82402Q), a propria volta associata all'Istituto Comprensivo MEIC82400L Persona_1
Essendovi altri Istituti Comprensivi aventi sedi d'organico nel comune di Barcellona
P.G., come evincibile dal bollettino in atti (IC Genovese, IC Capuana, IC Balotta, IC Foscolo), la ricorrente ha errato nell'indicare come prima preferenza un Istituto con sede d'organico in comune diverso da quello di residenza, perdendo così il diritto al trasferimento con precedenza riconosciuto dal CCNI.
Nessuna illegittimità va dunque ravvisata nella condotta del resistente e le CP_1
domande attoree non possono essere accolte.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente CP_1
come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata, ed applicando la riduzione del 20% di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 4.6.2024 nei confronti del
[...]
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dei
[...]
controinteressati, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei controinteressati;
- rigetta le domande;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del
[...]
, che liquida in € 3.702,80 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 19 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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