Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 2395 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2020
Promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Massaccesi Parte_1
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Maio CP_1
appellata-appellante incidentale e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Raffaella Di Mauro
appellato-appellante incidentale
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 52/2020 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza Parte_1
n. 52/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che l'aveva condannata, quale
somma di euro 2.937,00, oltre interessi legali ed oltre la refusione delle spese di lite sia in favore di quest'ultima che in favore del convenuto Controparte_2
.
[...]
Ed invero, con atto di citazione del 09.06.2018 aveva convenuto CP_1
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Controparte_2
al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a
[...]
seguito di una caduta causata da un tombino privo della griglia di copertura verificatasi in data 09.08.2015 in via Roma di , all'incrocio con Controparte_2
la via San Clemente. Nel giudizio di primo grado il giudice di prime cure aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna appellante
Parte_1
A motivi dell'appello la deduceva l'infondatezza della domanda Parte_1
attorea e la propria estraneità alla vicenda ossia il difetto di legittimazione passiva.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva la riforma della predetta sentenza per essere infondata la domanda e in via alternativa e subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per Parte_1
non essere la stessa competente alla manutenzione delle caditoie e, per l'effetto, condannare il a rivalere l'appellante per quanto Controparte_2
pagato alla in virtù della sentenza di primo grado con vittoria delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 14/09/2020 si costituiva il che Controparte_2
chiedeva in via principale l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e subordinatamente, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, il rigetto della domanda proposta da con condanna della stessa al CP_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del
[...]
. Controparte_2 Con comparsa del 17.09.2020 si costituiva la quale chiedeva in CP_1
primis il rigetto dell'appello e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, dichiarare la responsabilità del in ordine Controparte_2
al sinistro verificatosi ai danni di , e condannare quest'ultimo al CP_1
ristoro di tutti i danni e delle spese processuali. “In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario al 15%, oltre iva e cpa”.
L'appello della è ammissibile e fondato. Parte_1
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito l'appello va accolto per un doppio ordine di motivi (quelli posti a base dell'impugnazione).
Innanzitutto, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere fondata la domanda dell'attrice.
Nel caso di specie, infatti, dall'istruttoria di primo grado è emersa la sussistenza del caso fortuito che può essere costituito secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte anche dal fatto dello stesso danneggiato.
Ed invero, le foto della caditoia ove è caduta l'attrice rivelano che la stessa non era occultata da detriti o altro materiale tale da renderla un'insidia e/o trabocchetto nonostante fosse priva della griglia di copertura.
Inoltre, i testi di parte attorea hanno riferito che la strada in questione era dotata di illuminazione pubblica.
Ne deriva che poteva essere in grado di adottare tutte le cautele CP_1
del caso e, dunque, evitare di incappare in detta caditoia e quindi la condotta incauta della danneggiata è da qualificare come idonea a recidere il nesso causale integrando un'ipotesi di caso fortuito. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ.
5670/97).
L'appello della coglie inoltre nel segno nella parte in cui invoca il Parte_1
difetto di legittimazione passiva.
Va, infatti, escluso un coinvolgimento dell'ente gestore del servizio idrico nella produzione del sinistro, poiché il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, all'art. 2 comma IV, espressamente esonera l'ente da ogni responsabilità in relazione alla manutenzione e gestione delle caditoie, alla manutenzione straordinaria dei pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, alla realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria.
Ciò posto, quanto sopra detto in ordine alla sussistenza del caso fortuito nel caso di specie comporta l'esclusione di ogni responsabilità anche a carico del convenuto il cui appello incidentale va quindi Controparte_2
accolto.
La particolarità del giudizio e l'oscillante giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in casi simili inducono a compensare le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti processuali.
Per quanto concerne le spese di CTU il difetto di legittimazione passiva della induce a porle a carico delle altre due parti al 50% ciascuna. Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello della nonché l'appello incidentale del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza Controparte_2
rigetta la domanda proposta dall'attrice in primo grado.
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
3. Pone le spese di CTU a carico di e del CP_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 11/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo