TRIB
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2024, n. 14761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14761 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10399/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10399/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, Parte_2
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
OPPONENTE
Contro
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_3
Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, che la rappresentano e difendono come per mandato in atti –
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
20106/2021, emesso dal Tribunale di Roma, notificato in data 1.2.2021, ottenuto da
[...]
la e il Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_2
hanno chiesto l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'ill.mo Tribunale di
[...]
Pagina 1 Roma, in accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà, rigettare la domanda della
[...]
con condanna della convenuta al pagamento dei diritti e degli onorari di Controparte_1 giudizio”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 23.6.2021 si è costituita
[...]
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previo rigetto della richiesta Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà, di voler confermare l'emesso decreto ingiuntivo n.
20106/2020 del 16.12.2020 e per l'effetto, rigettare le domande della Parte_1
e del . E ciò con ogni conseguenza di legge”.
[...] Parte_2
Successivamente il giudice a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 15.7.2021 ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando all'udienza del 25.11.2021 per la discussione sulle istanze istruttorie. Successivamente il giudice ha disposto la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020. Successivamente, in data 21 ottobre 2021, parte opposta ha depositato la memoria ex art.183 c.p.c., VI comma, n.2, deducendo che il
[...]
aveva emesso i provvedimenti autorizzativi al pagamento delle Parte_2
somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e di cui al relativo atto di precetto notificato in data 22.7.2021 e il giudice, lette le note depositate dalle parti, ha rinviato per precisazione delle conclusioni al 24.2.2022. Successivamente l'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta in data 31.1.2024 innanzi al giudice dott. Pietro Persico, subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60
+ 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il decreto ingiuntivo opposto n. 20106/2020 il Tribunale di Roma ha ingiunto alle
Amministrazioni statali opponenti di pagare la somma di € 3.704.696,35 oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori maturati per ritardata esecuzione di sentenza CEDU del 23.10.2012 che aveva liquidato a favore della la somma di euro 47.700.000,00 a Controparte_1
titolo di danno materiale, euro 20.000,00 per danni morali ed euro 20.000,00 per spese legali del giudizio nazionale e di quello sovranazionale. A sostegno dell'opposizione sono stati addotti i seguenti motivi: a) l'infondatezza della domanda di interessi moratori per mancanza di un inadempimento imputabile all'amministrazione, considerate le doverose cautele adottate per scongiurare il rischio di una duplicazione di pagamenti per la medesima causa petendi derivante dal parallelo contenzioso nazionale (definito con sentenza n. 22349 dell'11 novembre 2010 del
Pagina 2 Tribunale di Roma) e, quindi, dalla duplicazione di titoli esecutivi ottenuti da Controparte_1
b) in via subordinata, l'errata imputazione dei due pagamenti effettuati (in data 1°
[...]
aprile 2015 per un importo pari a € 14.999.998,00 e in data 17 luglio 2015 per un importo pari a €
32.740.789,00) prima agli interessi e poi al capitale in violazione degli artt. 1194, 1219 e 1224 c.c..
parte creditrice opposta, ha replicato che il credito portato dal Controparte_1
decreto ingiuntivo deriva dal ritardato pagamento di quanto dovuto dallo Stato italiano in seguito alla condanna di cui alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 23-10-2012
(ricorso n. 19041/2004). La difesa di parte creditrice opposta ha evidenziato l'infondatezza delle argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo ed in particolare sottolineando che: 1) sul rischio del duplice indennizzo, era stato fatto presente all'amministrazione la disponibilità di parte creditrice a rinunciare alle somme liquidate in proprio favore dal Tribunale di Roma (salvo per le spese di lite) escludendosi qualsiasi rischio di duplicazione di pagamento;
2) sulla violazione degli artt. 1194, 1219, 1224, cod. civ., come risulta confermato dagli allegati conteggi, la somma di € 3.704.696,35 richiesta dall' con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo è pari agli interessi maturati proprio fino alla data del pagamento completo del capitale, così come richiesto dalla stessa Avvocatura. Successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è risultato pacifico tra le parti che il ha disposto il pagamento delle somme liquidate Parte_2
con il decreto ingiuntivo opposto. La difesa di parte creditrice opposta ha anche segnalato come la medesima Corte che ha irrogato la condanna allo Stato italiano “ha precisato che (§17):”Essa ritiene improbabile che la ricorrente riceva un duplice indennizzo, dato che i giudici nazionali, al momento di definire la causa attualmente pendente in seconda istanza, terranno inevitabilmente conto di ogni somma accordata all'interessata da questa Corte”. Non è contestato nel presente giudizio che la suddetta sentenza della CEDU è divenuta definitiva in data 23 gennaio 2013, che è scaduto il termine di tre mesi previsto dalla Corte Europea affinché lo Stato Italiano corrispondesse quanto liquidato senza pagarvi sopra gli interessi, che solo in data 1-4-2015 e in data 17-7-2015 lo Stato italiano ha provveduto con ritardo al pagamento di quanto dovuto omettendo gli interessi. Il paventato rischio di una duplicazione di pagamenti non può essere addotto a giustificazione del ritardato pagamento, tenuto conto anche che la società creditrice ha manifestato la disponibilità a rinunciare alle somme liquidate in proprio favore dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
22349/2010, salvo per le spese di lite, come sul punto argomentato dalla difesa di parte opposta che ha richiamato i docc.21-22-23-24-25-26 allegati alla comparsa di costituzione dell'
[...]
e che ha evidenziato di aver formalizzato “detta rinuncia in sede notarile con Controparte_1
atto del 2 luglio 2015 non appena richiesto dall'amministrazione (cfr. docc. 27-28-29 allegati alla
Pagina 3 comparsa di costituzione)”. Non possono costituire valide giustificazioni del ritardo del pagamento di quanto dovuto l'assenza di invio della visura camerale per individuare il legale rappresentante della società creditrice, essendo la visura camerale facilmente reperibile, né la rinuncia all'appello in riferimento al giudizio interno, dovendosi escludere la sussistenza del rischio di duplicazione di pagamenti non essendosi concretizzata alcuna circostanza tale da rendere effettivo il suddetto rischio. La mancata rinuncia alla liquidazione delle spese di lite per € 143.865,42 di cui alla sentenza n. 22349/2010 non può rappresentare un fattore dirimente in quanto tale rinuncia non ha aggancio alla vertenza conclusa innanzi alla CEDU, trattandosi di spese relative ad altro giudizio interno. Non è stata dimostrata in definitiva una causa di giustificazione del ritardato pagamento tale da escludere la colpevole mora delle opponenti. In ordine alla supposta “Violazione degli artt.
1194, 1219, 1224, cod. civ.”, per cui sarebbero dovute, secondo le opponenti, soltanto le somme maturate fino al pagamento del primo acconto avvenuto in data 1°.4.2015, è stato replicato dalla difesa di parte opposta che “A prescindere dalla bontà di tale doglianza in merito all'esatta applicazione dell'art.1194 c.c., nel caso di specie, come dimostrato altresì dai conteggi allegati quali docc. 13-14 alla nostra comparsa di costituzione (v. anche ivi, pag.6), i pagamenti in questione sono stati imputati prima al capitale e poi agli interessi, accogliendo di fatto la tesi dell'amministrazione:
a conferma di ciò, basti dire che in corso di causa tali conteggi sono rimasti incontestati e pertanto tale motivo di opposizione, oltre ad intendersi destituito di fondamento, deve anche ritenersi superato dal comportamento processuale dell'amministrazione”. Alla luce delle suddette argomentazioni nella direzione dell'infondatezza dell'opposizione, qui ribadite e condivise dal giudicante, l'opposizione va rigettata. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta dalla e dal Parte_1 [...]
al decreto ingiuntivo n. 20106/2020 emesso dal Tribunale di Roma. Parte_2
Dà atto dell'avvenuto pagamento in corso del presente giudizio degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto. Condanna la ed il Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 25.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014
Roma, 29-9-2024 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10399/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, Parte_2
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
OPPONENTE
Contro
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_3
Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, che la rappresentano e difendono come per mandato in atti –
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
20106/2021, emesso dal Tribunale di Roma, notificato in data 1.2.2021, ottenuto da
[...]
la e il Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_2
hanno chiesto l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'ill.mo Tribunale di
[...]
Pagina 1 Roma, in accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà, rigettare la domanda della
[...]
con condanna della convenuta al pagamento dei diritti e degli onorari di Controparte_1 giudizio”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 23.6.2021 si è costituita
[...]
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previo rigetto della richiesta Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà, di voler confermare l'emesso decreto ingiuntivo n.
20106/2020 del 16.12.2020 e per l'effetto, rigettare le domande della Parte_1
e del . E ciò con ogni conseguenza di legge”.
[...] Parte_2
Successivamente il giudice a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 15.7.2021 ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando all'udienza del 25.11.2021 per la discussione sulle istanze istruttorie. Successivamente il giudice ha disposto la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020. Successivamente, in data 21 ottobre 2021, parte opposta ha depositato la memoria ex art.183 c.p.c., VI comma, n.2, deducendo che il
[...]
aveva emesso i provvedimenti autorizzativi al pagamento delle Parte_2
somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e di cui al relativo atto di precetto notificato in data 22.7.2021 e il giudice, lette le note depositate dalle parti, ha rinviato per precisazione delle conclusioni al 24.2.2022. Successivamente l'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta in data 31.1.2024 innanzi al giudice dott. Pietro Persico, subentrato quale nuovo giudice istruttore, il quale ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60
+ 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il decreto ingiuntivo opposto n. 20106/2020 il Tribunale di Roma ha ingiunto alle
Amministrazioni statali opponenti di pagare la somma di € 3.704.696,35 oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori maturati per ritardata esecuzione di sentenza CEDU del 23.10.2012 che aveva liquidato a favore della la somma di euro 47.700.000,00 a Controparte_1
titolo di danno materiale, euro 20.000,00 per danni morali ed euro 20.000,00 per spese legali del giudizio nazionale e di quello sovranazionale. A sostegno dell'opposizione sono stati addotti i seguenti motivi: a) l'infondatezza della domanda di interessi moratori per mancanza di un inadempimento imputabile all'amministrazione, considerate le doverose cautele adottate per scongiurare il rischio di una duplicazione di pagamenti per la medesima causa petendi derivante dal parallelo contenzioso nazionale (definito con sentenza n. 22349 dell'11 novembre 2010 del
Pagina 2 Tribunale di Roma) e, quindi, dalla duplicazione di titoli esecutivi ottenuti da Controparte_1
b) in via subordinata, l'errata imputazione dei due pagamenti effettuati (in data 1°
[...]
aprile 2015 per un importo pari a € 14.999.998,00 e in data 17 luglio 2015 per un importo pari a €
32.740.789,00) prima agli interessi e poi al capitale in violazione degli artt. 1194, 1219 e 1224 c.c..
parte creditrice opposta, ha replicato che il credito portato dal Controparte_1
decreto ingiuntivo deriva dal ritardato pagamento di quanto dovuto dallo Stato italiano in seguito alla condanna di cui alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 23-10-2012
(ricorso n. 19041/2004). La difesa di parte creditrice opposta ha evidenziato l'infondatezza delle argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo ed in particolare sottolineando che: 1) sul rischio del duplice indennizzo, era stato fatto presente all'amministrazione la disponibilità di parte creditrice a rinunciare alle somme liquidate in proprio favore dal Tribunale di Roma (salvo per le spese di lite) escludendosi qualsiasi rischio di duplicazione di pagamento;
2) sulla violazione degli artt. 1194, 1219, 1224, cod. civ., come risulta confermato dagli allegati conteggi, la somma di € 3.704.696,35 richiesta dall' con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo è pari agli interessi maturati proprio fino alla data del pagamento completo del capitale, così come richiesto dalla stessa Avvocatura. Successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è risultato pacifico tra le parti che il ha disposto il pagamento delle somme liquidate Parte_2
con il decreto ingiuntivo opposto. La difesa di parte creditrice opposta ha anche segnalato come la medesima Corte che ha irrogato la condanna allo Stato italiano “ha precisato che (§17):”Essa ritiene improbabile che la ricorrente riceva un duplice indennizzo, dato che i giudici nazionali, al momento di definire la causa attualmente pendente in seconda istanza, terranno inevitabilmente conto di ogni somma accordata all'interessata da questa Corte”. Non è contestato nel presente giudizio che la suddetta sentenza della CEDU è divenuta definitiva in data 23 gennaio 2013, che è scaduto il termine di tre mesi previsto dalla Corte Europea affinché lo Stato Italiano corrispondesse quanto liquidato senza pagarvi sopra gli interessi, che solo in data 1-4-2015 e in data 17-7-2015 lo Stato italiano ha provveduto con ritardo al pagamento di quanto dovuto omettendo gli interessi. Il paventato rischio di una duplicazione di pagamenti non può essere addotto a giustificazione del ritardato pagamento, tenuto conto anche che la società creditrice ha manifestato la disponibilità a rinunciare alle somme liquidate in proprio favore dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
22349/2010, salvo per le spese di lite, come sul punto argomentato dalla difesa di parte opposta che ha richiamato i docc.21-22-23-24-25-26 allegati alla comparsa di costituzione dell'
[...]
e che ha evidenziato di aver formalizzato “detta rinuncia in sede notarile con Controparte_1
atto del 2 luglio 2015 non appena richiesto dall'amministrazione (cfr. docc. 27-28-29 allegati alla
Pagina 3 comparsa di costituzione)”. Non possono costituire valide giustificazioni del ritardo del pagamento di quanto dovuto l'assenza di invio della visura camerale per individuare il legale rappresentante della società creditrice, essendo la visura camerale facilmente reperibile, né la rinuncia all'appello in riferimento al giudizio interno, dovendosi escludere la sussistenza del rischio di duplicazione di pagamenti non essendosi concretizzata alcuna circostanza tale da rendere effettivo il suddetto rischio. La mancata rinuncia alla liquidazione delle spese di lite per € 143.865,42 di cui alla sentenza n. 22349/2010 non può rappresentare un fattore dirimente in quanto tale rinuncia non ha aggancio alla vertenza conclusa innanzi alla CEDU, trattandosi di spese relative ad altro giudizio interno. Non è stata dimostrata in definitiva una causa di giustificazione del ritardato pagamento tale da escludere la colpevole mora delle opponenti. In ordine alla supposta “Violazione degli artt.
1194, 1219, 1224, cod. civ.”, per cui sarebbero dovute, secondo le opponenti, soltanto le somme maturate fino al pagamento del primo acconto avvenuto in data 1°.4.2015, è stato replicato dalla difesa di parte opposta che “A prescindere dalla bontà di tale doglianza in merito all'esatta applicazione dell'art.1194 c.c., nel caso di specie, come dimostrato altresì dai conteggi allegati quali docc. 13-14 alla nostra comparsa di costituzione (v. anche ivi, pag.6), i pagamenti in questione sono stati imputati prima al capitale e poi agli interessi, accogliendo di fatto la tesi dell'amministrazione:
a conferma di ciò, basti dire che in corso di causa tali conteggi sono rimasti incontestati e pertanto tale motivo di opposizione, oltre ad intendersi destituito di fondamento, deve anche ritenersi superato dal comportamento processuale dell'amministrazione”. Alla luce delle suddette argomentazioni nella direzione dell'infondatezza dell'opposizione, qui ribadite e condivise dal giudicante, l'opposizione va rigettata. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta dalla e dal Parte_1 [...]
al decreto ingiuntivo n. 20106/2020 emesso dal Tribunale di Roma. Parte_2
Dà atto dell'avvenuto pagamento in corso del presente giudizio degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto. Condanna la ed il Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 25.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014
Roma, 29-9-2024 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4