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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo Studio del difensore, Avv. Laura Argiolas, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio Controparte_2 C.F._1
del difensore, Avv. Filippo Bardazzi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto preliminare.
Conclusioni
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 16 gennaio 2024, ossia: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, A) In via principale, accertato e dichiarato che la proposta irrevocabile di acquisto inviata da con PEC del 3.6.2020 ed accettata dal Sig. con PEC del CP_1 Controparte_2
15.6.2020, poi perfezionata in data 23.6.2020 con la consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, costituisce un contratto preliminare di cessione immobiliare e che il Sig. è rimasto inadempiente all'obbligo di Controparte_2 stipulare il contratto definitivo entro il termine convenuto tra le parti (28.2.2021), conseguentemente: accertare e dichiarare valido e legittimo il recesso esercitato in questa sede processuale ex art. 1385 c.c. da con la CP_1 consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire Controparte_2
a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il doppio della caparra confirmatoria di € 20.000,00 CP_1 percepita in data 23.6.2020, per un importo, quindi, di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
B) In via subordinata: qualora si accerti
che la proposta irrevocabile di acquisto inviata da con PEC del 3.6.2020 ed accettata dal Sig. CP_1 Controparte_2
1 con PEC del 15.6.2020, poi perfezionata in data 23.6.2020 con la consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, non costituisca un contratto preliminare ma una mera puntuazione, condannare il Sig. Controparte_2 alla restituzione in favore della società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di CP_1
€ 20.000,00 indebitamente percepita in data 23.6.2020 a titolo di asserita caparra confirmatoria, essendo la stessa priva di causa e, pertanto, invalida e/o inefficace, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria;
C) In via ulteriormente subordinata: condannare comunque il Sig.
(anche nella denegata ipotesi di dichiarazione della validità e legittimità del recesso esercitato da Controparte_2 quest'ultimo in data 19.1.2021) alla restituzione in favore della società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 20.000,00 percepita in data 23.6.2020 a titolo di caparra confirmatoria e che non ha chiesto, con espressa e doverosa domanda, di essere autorizzato a trattenere, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria;
D) In ogni caso: con vittoria di
spese e competenze di lite”;
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 16 gennaio 2024, ossia: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
1) in via preliminare di rito: - accertata l'impossibilità di trasferimento del bene immobile oggetto di causa a parte attrice per le ragioni esposte negli scritti difensivi, ivi tutti richiamati, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di parte attrice ex art. 2932 c.c.; - accertata la non consequenzialità della domanda di parte attrice volta ad
ottenere il doppio della caparra confirmatoria rispetto alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto, dichiarare inammissibile la domanda di condanna del sig. alla restituzione del doppio della Controparte_2 caparra confirmatoria formulata da parte attrice nell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c.; 2) nel merito: - accertata e dichiarata l'insussistenza di un contratto preliminare tra il sig. e la oltre al grave inadempimento di quest'ultima degli obblighi di Controparte_2 CP_1 buona fede e correttezza e dell'obbligo di conclusione del contratto preliminare entro il termine pattuito, nonché il valido
e legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del sig. respingere tutte le domande così come Controparte_2 svolte da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte
negli scritti difensivi, ivi tutti richiamati;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre RSG, IVA e
CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2
al fine di ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'unità abitativa, con annesso
[...]
resede tergale su cui insistono due vani ad uso ripostiglio, posta al piano terreno di un più ampio fabbricato sito in Prato (PO), alla Via Pistoiese n. 91, e censita al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio di mappa n. 45, particella 45, sub. 502.
A fondamento della domanda, ha allegato che: con proposta irrevocabile trasmessa con PEC del 3 giugno 2020, si era offerta di acquistare da contro il prezzo di euro CP_1 Controparte_2
235.000,00, l'appartamento oggetto della domanda giudiziale, prevedendo il pagamento di euro
20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondere a mezzo assegno al momento della sua
2 accettazione, il pagamento di euro 40.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare, da concludere in forma notarile al ritorno del proponente dalla Cina e comunque non oltre il 30 settembre
2020, il pagamento di euro 175.000,00 contestualmente alla stipula del contratto definitivo da concludere non oltre il 30 novembre 2020; con PEC del 15 giugno 2020, il aveva CP_2
accettato la proposta, precisando che dal prezzo doveva essere esclusa la somma di euro 10.000,00 che la proponente gli aveva versato per una precedente proposta di compravendita non andata a buon fine;
con PEC del 15 giugno H.F. aveva accettato la precisazione e con PEC del 17 giugno 2020 il aveva dichiarato di attendere la consegna dell'assegno di 20.000,00 euro a CP_2
perfezionamento del contratto;
in data 23 giugno 2020 l'assegno era stato consegnato ed era stato poi portato all'incasso, come confermato dal con PEC del 31 agosto 2020; a causa delle CP_2
limitazioni degli spostamenti connessi alla situazione di emergenza da covid 19, il rappresentante della società promittente non era riuscito a rientrare in Italia a settembre 2020; con PEC del 22 settembre 2020 il veva prefigurato la possibilità di non concludere il preliminare entro CP_2
la data convenuta, sostituendolo con la corresponsione dei 40.000,00 euro di cui il contratto aveva previsto il versamento alla firma di tale atto;
con PEC del 9 ottobre 2020, il legale rappresentante di aveva confermato di essere nell'impossibilità di rientrare in Italia, dichiarando che avrebbe CP_1
provveduto al pagamento della somma stabilita;
un nuovo assegno di euro 20.000,00 era stato, dunque, messo a disposizione del promittente venditore presso il commercialista della il quale CP_1
aveva invitato il a ritirarlo, senza ricevere risposta;
con pec del 16 ottobre 2020, il CP_2
veva trasmesso, a mezzo del proprio legale, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con CP_2 dichiarazione di recesso, contestando l'inadempimento della H.F. e diffidandola a provvedere alla stipula del preliminare nel termine di 15 giorni;
con pec del 23 ottobre 2020 la promissaria acquirente aveva ribadito che l'assegno era stato messo a disposizione del evidenziando CP_2
l'impossibilità di un ritorno in Italia o della nomina di un procuratore speciale nei termini stabiliti, e sollecitando una proroga dei termini almeno sino al 30 novembre 2020 per la stipula del preliminare e al 28 febbraio 2021 per la conclusione del definitivo;
con pec del 28 ottobre 2020, il legale del veva confermato che l'assegno era stato effettivamente messo a disposizione, ma aveva CP_2
dichiarato che non avrebbe provveduto a ritirarlo, pur accordando le proroghe richieste;
con pec del
17 novembre, il legale rappresentante di veva fatto presente di non poter rientrare in Italia, ma CP_1
di aver avviato le procedure per la nomina di un procuratore speciale;
con pec del 18 novembre 2020, il promittente venditore aveva accettato lo slittamento dei termini, domandando alla controparte di individuare la data di stipula del preliminare;
la promissaria aveva informato il venditore dello stato di avanzamento delle pratiche con pec del 16 dicembre 2020, cui il legale del aveva CP_2
risposto il 18 dicembre 2020 denunciando la violazione del dovere di lealtà e correttezza per non aver
3 comunicato un termine per la stipula del preliminare;
con comunicazione del 19 gennaio 2021 il legale del promittente venditore aveva dichiarato di recedere dal contratto, trattenendo quanto incassato a titolo di caparra;
con pec del 25 gennaio 2021, la H.F. aveva ribadito la propria intenzione di acquistare l'immobile, trasmettendo copia della procura sottoscritta presso il notaio cinese il 28 dicembre 2020; con pec del 29 gennaio 2021, la promissaria aveva invitato la controparte a concludere il preliminare in data 10 febbraio 2021; con pec del 2 febbraio 2021, il a mezzo del CP_2
proprio legale, aveva ribadito di aver receduto dal contratto e non si era presentato per la stipula del preliminare alla data indicata da controparte.
Si è costituito eccependo in rito l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 Controparte_2
c.c. e domandando nel merito il rigetto delle pretese avversarie.
A sostegno della difesa ha dedotto che: H.F. aveva sottoscritto unicamente la proposta trasmessa il 3 giugno 2020, mentre la proposta allegata all'atto di citazione era priva di sottoscrizione e l'accettazione che vi era collazionata era priva di data e sottoscritta soltanto dal da un CP_2
terzo, con la comunicazione del 31 agosto 2020, il veva confermato Persona_1 CP_2
il ricevimento della caparra e aveva ribadito la necessità che il preliminare fosse concluso entro il 30 settembre 2020; il 22 settembre 2020 aveva rinnovato alla controparte tale necessità, diffidandola ad adempiere, e ricevendo risposta soltanto il 9 ottobre 2020, quando il legale rappresentante della società attrice aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
in data 16 ottobre 2020 il difensore del veva comunicato ad come nel frattempo egli avesse CP_2 CP_1 perduto ulteriori occasioni di vendita, intimando l'adempimento entro il termine di 15 giorni;
accettata la proroga richiesta dalla controparte, il convenuto in data 13 novembre 2020 aveva invitato il promissario acquirente a stipulare il preliminare nelle date indicate dal Notaio, ossia il 26 novembre e il 27 novembre;
con pec del 17 novembre 2020 la controparte aveva dato atto della pendenza delle pratiche per il rilascio della procura al delegato in Italia;
il 18 novembre 2020 il legale del CP_2 aveva evidenziato come l'avvio della pratica fosse tardivo rispetto al termine iniziale pattuito al 30 settembre 2020, pur accettando l'ulteriore proroga del termine;
in seguito alla richiesta di riscontro del 27 novembre 2020, la controparte aveva risposto soltanto il 19 dicembre 2020 ed era stata nuovamente sollecitata ad indicare il termine per la firma del contratto;
a fronte dell'inerzia della promissaria acquirente, in data 19 gennaio 2021, il veva dunque formalizzato il proprio CP_2
recesso e il 21 gennaio 2021 aveva accettato la proposta di acquisto formulata da Persona_2
riguardante il medesimo immobile, ancorché ad un prezzo inferiore di quello concordato con H.F., siglando il definitivo, poi trascritto, il 22 marzo 2021.
All'udienza del 21 luglio 2021, ha contestato che fosse stato concluso un diverso CP_1 preliminare prima della notifica dell'atto di citazione;
prendendo atto delle difese della convenuta ha
4 poi espresso il proprio interesse ad ottenere, in via subordinata, la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra. Parte convenuta si è opposta alla formulazione della domanda nuova.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., parte attrice ha modificato le proprie conclusioni, ribadendo, in tesi, la richiesta di trasferimento ex art. 2932 c.c. del bene oggetto di causa e chiedendo, in ipotesi, l'accertamento della legittimità del recesso effettuato in sede giudiziale, con condanna del convenuto a versare il doppio della caparra trattenuta, o, in ulteriore subordine, a restituire l'importo della caparra incamerata.
All'udienza del 16 dicembre 2021 il Giudice ha disposto l'attivazione del procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo, come risulta dalla nota di deposito del 20 aprile
2022.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova per testi richiesta da parte attrice e, all'esito dell'istruttoria, il Giudice ha assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per deduzioni in ordine alla nullità del preliminare posto a fondamento della domanda dell'attrice.
All'udienza del 16 gennaio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sull'ammissibilità della domanda di parte attrice. ha agito in giudizio per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. del bene di proprietà di CP_1
posto in Prato (PO), alla Via Pistoiese n. 91, e censita al Catasto Fabbricati del Controparte_2
predetto Comune al foglio di mappa n. 45, particella 45, sub. 502.
A fronte delle difese di parte convenuta, la quale si è costituita dando atto di aver definitivamente alienato il bene oggetto di causa, con contratto trascritto in data 22 marzo 2021, la società attrice ha modificato le proprie conclusioni, dichiarando, già nel corso della prima udienza tenutasi il 21 luglio
2021, di voler esercitare, in via subordinata, il diritto di recesso dal rapporto contrattuale con CP_2
chiedendo la restituzione del doppio della caparra consegnatagli.
[...]
Tali conclusioni sono state, poi, formalizzate con la memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., con cui l'attrice ha altresì domandato, in via ulteriormente subordinata, la restituzione della somma consegnata alla controparte a titolo di caparra.
Con le note autorizzate depositate il 31 ottobre 2023, parte attrice ha, poi, rinunciato alla domanda principale di adempimento, chiedendo il riconoscimento della pretesa diretta ad ottenere dalla controparte il versamento del doppio della caparra o, in subordine, la restituzione di quella consegnatale.
5 Tali richieste sono state, poi, confermate in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024.
Al riguardo, si osserva che, come ripetuto più volte dalla giurisprudenza della Cassazione, nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di queste pretese, chiedere nel corso del giudizio il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., (cfr. Cass. civ. Sez.
II Ord., 16/01/2018, n. 882, rv. 646669-02; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/11/2011, n. 24841, rv.
619747; Cass. civ. Sez. III, 11/01/1999, n. 186; Cass. civ. Sez. II, 06/03/1989, n. 1213).
Ne discende che il mutamento della linea difensiva di on corrisponde alla formulazione di una CP_1
domanda nuova, come tale inammissibile, bensì all'esercizio di una perdurante facoltà, con formulazione di un'istanza ridotta rispetto all'azione di adempimento originariamente proposta.
Ed, infatti, dal combinato disposto dell'art. 1453, co. 3, c.c. e 1385 c.c. si trae che la parte che ha agito per l'adempimento del contratto non perde la facoltà di farne valere lo scioglimento, anche dichiarando il proprio recesso, ove consentito dalle pattuizioni prese dalle parti.
2. Sul contratto posto a fondamento della domanda.
Venendo al merito, preliminare al riconoscimento del diritto al versamento del doppio della caparra confirmatoria è la delibazione circa la validità del contratto sulla base del quale la caparra è stata consegnata.
La caparra confirmatoria ha, infatti, struttura di patto contrattuale a carattere reale che si pone in rapporto di accessorietà o comunque di collegamento con il contratto cui accede. Ne consegue che ove questo sia nullo, fermo il diritto del solvens ad ottenere la restituzione della somma consegnata, non si produrranno gli effetti di cui all'art. 1385 co. 2, c.c.
Nel caso di specie, va subito premesso che il contratto su cui parte attrice fonda le proprie pretese ha ad oggetto l'impegno a trasferire un bene immobile e deve, quindi, essere qualificato come contratto preliminare, da concludere in forma scritta a pena di nullità ex art. 1351 e 1350 c.c.
Infatti, la forma scritta ad substantiam è imposta dalla legge ai contratti che trasferiscono la proprietà di un immobile ex art. 1350 c.c. ed ex art. 1351 c.c. anche ai preliminari di compravendita.
Pertanto, per aversi un valido incontro di volontà ai fini del perfezionamento del contratto, occorre che il consenso, anche se non contestuale, risulti da uno o più documenti sottoscritti, diretti alla controparte e contenenti la volontà di obbligarsi (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 17/01/2020, 27-08-
2020, n. 17932).
Tuttavia, dagli atti di causa, non emerge un impegno vincolante racchiuso in forma scritta.
6 Innanzitutto, non è tale il documento 2 prodotto da parte attrice, denominato “proposta irrevocabile”, privo della sottoscrizione della promissaria acquirente.
La sottoscrizione di un documento, del resto, rappresenta lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento medesimo, consentendo di risalire alla paternità dell'atto e di ricondurre al suo autore tutti gli effetti che l'ordinamento indirizza verso la sfera giuridica dello stesso.
È indiscusso, perciò, che, qualora la legge richieda per un determinato negozio la forma scritta (ad substantiam ovvero ad probationem), secondo la modalità della scrittura privata (art. 2702 c.c.) oppure dell'atto pubblico (art. 2699 c.c.), il documento, se risulta privo di sottoscrizione, non integra gli estremi della forma solenne richiesta.
Né la conclusione in forma scritta del patto può trarsi dagli altri documenti prodotti.
Al riguardo si osserva che l'iter di formazione dell'accordo ha avuto inizio con la trasmissione della proposta di H.F. a con pec del 3 giugno 2020, recante la sottoscrizione del Controparte_2 legale rappresentante della società proponente l'acquisto del bene oggetto di causa (doc. 3 parte attrice); ha fatto seguito la controproposta di trasmessa con pec del 4 giugno Controparte_2
2020, con la quale egli ha proposto alcune modifiche relative alle modalità di corresponsione del prezzo (doc. 4 parte convenuta); il 15 giugno 2020 H.F. ha, infine, accettato con messaggio di posta elettronica certificata la controproposta del doc. 5 parte attrice). Ha poi fatto seguito la CP_2
consegna della caparra confirmatoria, incassata dal promittente venditore, come confermato CP_2
con pec del 31 agosto 2020 (doc. 8 parte attrice).
[...]
L'accordo così formato non rispetta il presupposto della forma scritta. Al riguardo, si osserva infatti che la e-mail che contenga espressioni di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale dei contraenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam" (cfr., Sez. 2, Ordinanza n.
22012 del 24/07/2023, Rv. 668559 – 01; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9413 del 09/04/2021,
Rv. 661212 - 01).
Mentre, dunque, l'accettazione del promittente venditore risulta in forma scritta (doc. 2 parte attrice), non vi è la sottoscrizione della promissaria acquirente che ha espresso la propria accettazione tramite semplice e-mail. A tal proposito è bene sottolineare che il messaggio di posta elettronica certificata attribuisce certezza al momento dell'invio e della consegna, ma non consente di riferire il messaggio ad uno specifico soggetto, in mancanza di firma elettronica. Non è dunque sufficiente per configurare
7 un vincolo contrattuale in forma scritta un documento avente un contenuto vincolante, occorrendo, altresì, che l'impegno sia assunto da uno specifico soggetto il quale si assuma la paternità della volontà in esso contenuta mediante la sottoscrizione.
Né può ritenersi che mediante la sottoscrizione che risulta dal documento 2 prodotto da parte attrice bbia accettato la proposta sottoscritta e prodotta sub. doc. 3 dalla stessa attrice. Controparte_2
L'assenza di conformità tra i due documenti, infatti, impedisce ex art. 1326, co. 4, c.c. la conclusione del contratto. In tal senso, la controproposta inoltrata il 4 giugno 2020 da (doc. Controparte_2
4 parte convenuta) ha interrotto l'iter di formazione del contratto avviato dalla proposta di H.F. (doc.
3 parte attrice), con la conseguenza che la conclusione del contratto avrebbe richiesto l'accettazione dell'originario proponente.
In tema di contratti per i quali è prescritta la forma solenne sottoscritti soltanto da una delle parti, la giurisprudenza si è altresì preoccupata di chiarire che la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, ma perfeziona soltanto "ex nunc" il contratto in essa contenuto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2666 del 28/01/2022, Rv. 663866 – 01), con la conseguenza che la conclusione del contratto potrà verificarsi solo se il consenso della controparte sia ancora attuale (arg. da Cass., Sez. 2, Sentenza n.
1525 del 22/01/2018, Rv. 647076 – 01), circostanza esclusa dalla pec del 19 gennaio 2021, antecedente alla notifica dell'atto di citazione, con cui il promittente venditore ha chiarito di non essere più interessato all'affare (doc. 17 parte convenuta).
Parte attrice osserva che, in ogni caso, dal contenuto della documentazione prodotta, tenuto conto anche della consegna e dell'incameramento della caparra confirmatoria, la volontà delle parti di vincolarsi al trasferimento dell'immobile non potrebbe essere equivocata.
Tuttavia, tale considerazione deve essere superata, in quanto, proprio perché la validità del contratto di cui si parla è subordinata alla conclusione in forma scritta, la sua esistenza non può essere ricavata per presunzioni, ancorché tratte da documenti scritti.
Né è calzante l'osservazione per cui la forma scritta è riservata agli elementi essenziali del preliminare.
Al riguardo, la stessa pronuncia citata da chiarisce che gli elementi essenziali del contratto, tra CP_1
cui rientra anche il consenso, devono risultare in forma scritta e non possono essere ricavati aliunde
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021, Rv. 660840 - 01).
Non può essere messo in dubbio, a tal proposito, che la sottoscrizione delle parti, rappresentando l'elemento da cui si trae la volontà di vincolarsi, rappresenti un requisito essenziale del contratto, investendo il primo degli elementi indicati dall'art. 1325 c.c. Laddove la forma scritta sia prescritta ad substantiam, un documento privo della sottoscrizione di una delle parti non può assumere alcuna
8 efficacia vincolante nei confronti della parte che non l'ha sottoscritto, essendo la sottoscrizione l'elemento formale che consente di ricondurre l'impegno contenuto nel documento ad uno specifico soggetto.
Non ha importanza, poi, che il consenso delle parti non debba necessariamente risultare dal medesimo documento (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20653 del 25/10/2005, Rv. 585247 - 01), considerato che l'accettazione di H.F. alla controproposta del stata espressa soltanto dalla mail del 15 CP_2
giugno 2020 e non riveste, perciò, la forma scritta richiesta ad substantiam.
Non avendo l'accordo oggetto di causa la forma scritta necessaria per acquisire valore vincolante, il contratto fatto valere in giudizio non può essere considerato valido, con la conseguenza che le pretese fondate sui diritti da esso originati devono essere respinte.
Tale sorte tocca sia al diritto ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, fatto valere da parte attrice, sia al diritto a incamerare la caparra incassata da parte convenuta, in quanto entrambi fondati sulla legittimità del recesso esercitato, il quale presuppone un contratto valido ed efficace da sciogliere.
3. Sulla restituzione dell'indebito.
È invece fondata la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice in via subordinata.
3.1. Sull'ammissibilità.
Tale domanda, introdotta soltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non può essere considerata nuova e, dunque, inammissibile.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato che la modifica delle domande originariamente proposte in sede di prima memoria istruttoria è ammissibile anche laddove intervenga sugli elementi oggettivi del diritto fatto valere in giudizio, puntualizzando che, “oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per “alternatività”, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”. (cfr. Cass., Sez. Un. Sent., 15/06/2015, n. 12310).
Con il successivo arresto del 2018 le Sezioni Unite hanno introdotto una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità delle domande introdotte con la prima memoria istruttoria, chiarendo che esse possono essere formulate anche in via subordinata rispetto a quelle originarie, non dovendo necessariamente sostituirsi ad esse (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404,
9 rv. 650451-01: “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Tali principi hanno trovato conferma anche più recentemente, avendo ribadito la Corte di legittimità che: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/09/2020, n. 18546. rv. 658999-
01)
In tale contesto, la richiesta in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di rimborso del solo importo versato, in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento del doppio della caparra, come già visto, legittimamente formulata in prima udienza ex art. 183, co. 5, c.p.c. (oltre che ex art. 1453 e 1385 c.c.), è evidentemente ammissibile, mirando ad ottenere un'utilità più ridotta rispetto ad essa, fondata sulla medesima vicenda sostanziale, ma ad essa connessa per incompatibilità, in quanto basata non sulla validità del contratto preliminare, ma sull'assenza del vincolo.
3.2. Nel merito.
L'azione di cui all'art. 2033 c.c. mira ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta: di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione). Nessun altro presupposto è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Essendo pacifico l'incameramento di euro 20.000,00 a titolo di caparra e non essendo stato allegato alcun valido titolo a fondamento del pagamento, la pretesa deve essere accolta. È chiaro, a tal proposito, che la somma di denaro consegnata sulla base di un patto accessorio ad un contratto nullo non trovi una giustificazione giuridicamente adeguata.
Al riguardo, infatti, non è condivisibile la tesi di secondo cui l'accordo Controparte_2 raggiunto dalle parti, sebbene privo della forma scritta, qualificandosi come “minuta vincolante”, costituisca titolo idoneo per la consegna della caparra.
10 Va premesso, a tal proposito, che la caparra, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., deve accedere ad un vero e proprio impegno contrattuale, formandosi un valido titolo per la consegna soltanto a partire dalla conclusione del contratto principale.
Nel caso di specie, l'impegno vincolante (cui, ad avviso del si sarebbe resa CP_2 CP_1
inadempiente, giustificando il recesso del 19 gennaio 2020) avrebbe avuto per oggetto la conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare.
Ciò, qualificherebbe, quindi, l'accordo in questione come “preliminare di preliminare” di compravendita immobiliare, soggetto al medesimo vincolo di forma ex art. 1351 e 1350 c.c., con la conseguenza della sua nullità, in assenza di valida sottoscrizione da parte della promissaria acquirente.
4. Conclusioni e regime delle spese. deve essere dunque condannato a restituire alla controparte la caparra ricevuta Controparte_2
in assenza di un valido titolo, per un importo pari ad euro 20.000,00.
Gli interessi legali spettano ex art. 2033 c.c. dal giorno della domanda, essendo presunta la buona fede ed avendo l'accipiens evidentemente confidato sulla validità dell'impegno contrattuale (cfr. Sez.
1 – Cass., Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020, Rv. 659602 – 02: “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art.
1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”).
In particolare, spettano dalla data della domanda (proposta con la memoria depositata il 21 settembre
2021) sino al soddisfo gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., essendo tale norma applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 - 01).
Trattandosi di un debito di valuta non è dovuto, invece, alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-
01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.077,00 avuto riguardo ai parametri medi previsti dal paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
11 26.000,00; il tutto oltre ad esborsi (per euro 264,00), IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. CO a restituire la somma di euro 20.000,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 21 settembre 2021 al soddisfo;
CP_1
2. CO a rifondere nei confronti di le spese del presente Controparte_2 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari ed in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/03/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo Studio del difensore, Avv. Laura Argiolas, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio Controparte_2 C.F._1
del difensore, Avv. Filippo Bardazzi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto preliminare.
Conclusioni
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 16 gennaio 2024, ossia: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, A) In via principale, accertato e dichiarato che la proposta irrevocabile di acquisto inviata da con PEC del 3.6.2020 ed accettata dal Sig. con PEC del CP_1 Controparte_2
15.6.2020, poi perfezionata in data 23.6.2020 con la consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, costituisce un contratto preliminare di cessione immobiliare e che il Sig. è rimasto inadempiente all'obbligo di Controparte_2 stipulare il contratto definitivo entro il termine convenuto tra le parti (28.2.2021), conseguentemente: accertare e dichiarare valido e legittimo il recesso esercitato in questa sede processuale ex art. 1385 c.c. da con la CP_1 consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire Controparte_2
a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il doppio della caparra confirmatoria di € 20.000,00 CP_1 percepita in data 23.6.2020, per un importo, quindi, di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
B) In via subordinata: qualora si accerti
che la proposta irrevocabile di acquisto inviata da con PEC del 3.6.2020 ed accettata dal Sig. CP_1 Controparte_2
1 con PEC del 15.6.2020, poi perfezionata in data 23.6.2020 con la consegna dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, non costituisca un contratto preliminare ma una mera puntuazione, condannare il Sig. Controparte_2 alla restituzione in favore della società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di CP_1
€ 20.000,00 indebitamente percepita in data 23.6.2020 a titolo di asserita caparra confirmatoria, essendo la stessa priva di causa e, pertanto, invalida e/o inefficace, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria;
C) In via ulteriormente subordinata: condannare comunque il Sig.
(anche nella denegata ipotesi di dichiarazione della validità e legittimità del recesso esercitato da Controparte_2 quest'ultimo in data 19.1.2021) alla restituzione in favore della società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 20.000,00 percepita in data 23.6.2020 a titolo di caparra confirmatoria e che non ha chiesto, con espressa e doverosa domanda, di essere autorizzato a trattenere, oltre interessi legali dalla predetta data del 23.6.2020 all'attualità, da calcolarsi secondo il saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione della presente domanda giudiziale e rivalutazione monetaria;
D) In ogni caso: con vittoria di
spese e competenze di lite”;
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 16 gennaio 2024, ossia: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
1) in via preliminare di rito: - accertata l'impossibilità di trasferimento del bene immobile oggetto di causa a parte attrice per le ragioni esposte negli scritti difensivi, ivi tutti richiamati, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di parte attrice ex art. 2932 c.c.; - accertata la non consequenzialità della domanda di parte attrice volta ad
ottenere il doppio della caparra confirmatoria rispetto alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto, dichiarare inammissibile la domanda di condanna del sig. alla restituzione del doppio della Controparte_2 caparra confirmatoria formulata da parte attrice nell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c.; 2) nel merito: - accertata e dichiarata l'insussistenza di un contratto preliminare tra il sig. e la oltre al grave inadempimento di quest'ultima degli obblighi di Controparte_2 CP_1 buona fede e correttezza e dell'obbligo di conclusione del contratto preliminare entro il termine pattuito, nonché il valido
e legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del sig. respingere tutte le domande così come Controparte_2 svolte da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte
negli scritti difensivi, ivi tutti richiamati;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre RSG, IVA e
CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2
al fine di ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'unità abitativa, con annesso
[...]
resede tergale su cui insistono due vani ad uso ripostiglio, posta al piano terreno di un più ampio fabbricato sito in Prato (PO), alla Via Pistoiese n. 91, e censita al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio di mappa n. 45, particella 45, sub. 502.
A fondamento della domanda, ha allegato che: con proposta irrevocabile trasmessa con PEC del 3 giugno 2020, si era offerta di acquistare da contro il prezzo di euro CP_1 Controparte_2
235.000,00, l'appartamento oggetto della domanda giudiziale, prevedendo il pagamento di euro
20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondere a mezzo assegno al momento della sua
2 accettazione, il pagamento di euro 40.000,00 contestualmente alla stipula del preliminare, da concludere in forma notarile al ritorno del proponente dalla Cina e comunque non oltre il 30 settembre
2020, il pagamento di euro 175.000,00 contestualmente alla stipula del contratto definitivo da concludere non oltre il 30 novembre 2020; con PEC del 15 giugno 2020, il aveva CP_2
accettato la proposta, precisando che dal prezzo doveva essere esclusa la somma di euro 10.000,00 che la proponente gli aveva versato per una precedente proposta di compravendita non andata a buon fine;
con PEC del 15 giugno H.F. aveva accettato la precisazione e con PEC del 17 giugno 2020 il aveva dichiarato di attendere la consegna dell'assegno di 20.000,00 euro a CP_2
perfezionamento del contratto;
in data 23 giugno 2020 l'assegno era stato consegnato ed era stato poi portato all'incasso, come confermato dal con PEC del 31 agosto 2020; a causa delle CP_2
limitazioni degli spostamenti connessi alla situazione di emergenza da covid 19, il rappresentante della società promittente non era riuscito a rientrare in Italia a settembre 2020; con PEC del 22 settembre 2020 il veva prefigurato la possibilità di non concludere il preliminare entro CP_2
la data convenuta, sostituendolo con la corresponsione dei 40.000,00 euro di cui il contratto aveva previsto il versamento alla firma di tale atto;
con PEC del 9 ottobre 2020, il legale rappresentante di aveva confermato di essere nell'impossibilità di rientrare in Italia, dichiarando che avrebbe CP_1
provveduto al pagamento della somma stabilita;
un nuovo assegno di euro 20.000,00 era stato, dunque, messo a disposizione del promittente venditore presso il commercialista della il quale CP_1
aveva invitato il a ritirarlo, senza ricevere risposta;
con pec del 16 ottobre 2020, il CP_2
veva trasmesso, a mezzo del proprio legale, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con CP_2 dichiarazione di recesso, contestando l'inadempimento della H.F. e diffidandola a provvedere alla stipula del preliminare nel termine di 15 giorni;
con pec del 23 ottobre 2020 la promissaria acquirente aveva ribadito che l'assegno era stato messo a disposizione del evidenziando CP_2
l'impossibilità di un ritorno in Italia o della nomina di un procuratore speciale nei termini stabiliti, e sollecitando una proroga dei termini almeno sino al 30 novembre 2020 per la stipula del preliminare e al 28 febbraio 2021 per la conclusione del definitivo;
con pec del 28 ottobre 2020, il legale del veva confermato che l'assegno era stato effettivamente messo a disposizione, ma aveva CP_2
dichiarato che non avrebbe provveduto a ritirarlo, pur accordando le proroghe richieste;
con pec del
17 novembre, il legale rappresentante di veva fatto presente di non poter rientrare in Italia, ma CP_1
di aver avviato le procedure per la nomina di un procuratore speciale;
con pec del 18 novembre 2020, il promittente venditore aveva accettato lo slittamento dei termini, domandando alla controparte di individuare la data di stipula del preliminare;
la promissaria aveva informato il venditore dello stato di avanzamento delle pratiche con pec del 16 dicembre 2020, cui il legale del aveva CP_2
risposto il 18 dicembre 2020 denunciando la violazione del dovere di lealtà e correttezza per non aver
3 comunicato un termine per la stipula del preliminare;
con comunicazione del 19 gennaio 2021 il legale del promittente venditore aveva dichiarato di recedere dal contratto, trattenendo quanto incassato a titolo di caparra;
con pec del 25 gennaio 2021, la H.F. aveva ribadito la propria intenzione di acquistare l'immobile, trasmettendo copia della procura sottoscritta presso il notaio cinese il 28 dicembre 2020; con pec del 29 gennaio 2021, la promissaria aveva invitato la controparte a concludere il preliminare in data 10 febbraio 2021; con pec del 2 febbraio 2021, il a mezzo del CP_2
proprio legale, aveva ribadito di aver receduto dal contratto e non si era presentato per la stipula del preliminare alla data indicata da controparte.
Si è costituito eccependo in rito l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 Controparte_2
c.c. e domandando nel merito il rigetto delle pretese avversarie.
A sostegno della difesa ha dedotto che: H.F. aveva sottoscritto unicamente la proposta trasmessa il 3 giugno 2020, mentre la proposta allegata all'atto di citazione era priva di sottoscrizione e l'accettazione che vi era collazionata era priva di data e sottoscritta soltanto dal da un CP_2
terzo, con la comunicazione del 31 agosto 2020, il veva confermato Persona_1 CP_2
il ricevimento della caparra e aveva ribadito la necessità che il preliminare fosse concluso entro il 30 settembre 2020; il 22 settembre 2020 aveva rinnovato alla controparte tale necessità, diffidandola ad adempiere, e ricevendo risposta soltanto il 9 ottobre 2020, quando il legale rappresentante della società attrice aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
in data 16 ottobre 2020 il difensore del veva comunicato ad come nel frattempo egli avesse CP_2 CP_1 perduto ulteriori occasioni di vendita, intimando l'adempimento entro il termine di 15 giorni;
accettata la proroga richiesta dalla controparte, il convenuto in data 13 novembre 2020 aveva invitato il promissario acquirente a stipulare il preliminare nelle date indicate dal Notaio, ossia il 26 novembre e il 27 novembre;
con pec del 17 novembre 2020 la controparte aveva dato atto della pendenza delle pratiche per il rilascio della procura al delegato in Italia;
il 18 novembre 2020 il legale del CP_2 aveva evidenziato come l'avvio della pratica fosse tardivo rispetto al termine iniziale pattuito al 30 settembre 2020, pur accettando l'ulteriore proroga del termine;
in seguito alla richiesta di riscontro del 27 novembre 2020, la controparte aveva risposto soltanto il 19 dicembre 2020 ed era stata nuovamente sollecitata ad indicare il termine per la firma del contratto;
a fronte dell'inerzia della promissaria acquirente, in data 19 gennaio 2021, il veva dunque formalizzato il proprio CP_2
recesso e il 21 gennaio 2021 aveva accettato la proposta di acquisto formulata da Persona_2
riguardante il medesimo immobile, ancorché ad un prezzo inferiore di quello concordato con H.F., siglando il definitivo, poi trascritto, il 22 marzo 2021.
All'udienza del 21 luglio 2021, ha contestato che fosse stato concluso un diverso CP_1 preliminare prima della notifica dell'atto di citazione;
prendendo atto delle difese della convenuta ha
4 poi espresso il proprio interesse ad ottenere, in via subordinata, la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra. Parte convenuta si è opposta alla formulazione della domanda nuova.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., parte attrice ha modificato le proprie conclusioni, ribadendo, in tesi, la richiesta di trasferimento ex art. 2932 c.c. del bene oggetto di causa e chiedendo, in ipotesi, l'accertamento della legittimità del recesso effettuato in sede giudiziale, con condanna del convenuto a versare il doppio della caparra trattenuta, o, in ulteriore subordine, a restituire l'importo della caparra incamerata.
All'udienza del 16 dicembre 2021 il Giudice ha disposto l'attivazione del procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo, come risulta dalla nota di deposito del 20 aprile
2022.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova per testi richiesta da parte attrice e, all'esito dell'istruttoria, il Giudice ha assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per deduzioni in ordine alla nullità del preliminare posto a fondamento della domanda dell'attrice.
All'udienza del 16 gennaio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sull'ammissibilità della domanda di parte attrice. ha agito in giudizio per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. del bene di proprietà di CP_1
posto in Prato (PO), alla Via Pistoiese n. 91, e censita al Catasto Fabbricati del Controparte_2
predetto Comune al foglio di mappa n. 45, particella 45, sub. 502.
A fronte delle difese di parte convenuta, la quale si è costituita dando atto di aver definitivamente alienato il bene oggetto di causa, con contratto trascritto in data 22 marzo 2021, la società attrice ha modificato le proprie conclusioni, dichiarando, già nel corso della prima udienza tenutasi il 21 luglio
2021, di voler esercitare, in via subordinata, il diritto di recesso dal rapporto contrattuale con CP_2
chiedendo la restituzione del doppio della caparra consegnatagli.
[...]
Tali conclusioni sono state, poi, formalizzate con la memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., con cui l'attrice ha altresì domandato, in via ulteriormente subordinata, la restituzione della somma consegnata alla controparte a titolo di caparra.
Con le note autorizzate depositate il 31 ottobre 2023, parte attrice ha, poi, rinunciato alla domanda principale di adempimento, chiedendo il riconoscimento della pretesa diretta ad ottenere dalla controparte il versamento del doppio della caparra o, in subordine, la restituzione di quella consegnatale.
5 Tali richieste sono state, poi, confermate in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024.
Al riguardo, si osserva che, come ripetuto più volte dalla giurisprudenza della Cassazione, nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di queste pretese, chiedere nel corso del giudizio il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., (cfr. Cass. civ. Sez.
II Ord., 16/01/2018, n. 882, rv. 646669-02; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/11/2011, n. 24841, rv.
619747; Cass. civ. Sez. III, 11/01/1999, n. 186; Cass. civ. Sez. II, 06/03/1989, n. 1213).
Ne discende che il mutamento della linea difensiva di on corrisponde alla formulazione di una CP_1
domanda nuova, come tale inammissibile, bensì all'esercizio di una perdurante facoltà, con formulazione di un'istanza ridotta rispetto all'azione di adempimento originariamente proposta.
Ed, infatti, dal combinato disposto dell'art. 1453, co. 3, c.c. e 1385 c.c. si trae che la parte che ha agito per l'adempimento del contratto non perde la facoltà di farne valere lo scioglimento, anche dichiarando il proprio recesso, ove consentito dalle pattuizioni prese dalle parti.
2. Sul contratto posto a fondamento della domanda.
Venendo al merito, preliminare al riconoscimento del diritto al versamento del doppio della caparra confirmatoria è la delibazione circa la validità del contratto sulla base del quale la caparra è stata consegnata.
La caparra confirmatoria ha, infatti, struttura di patto contrattuale a carattere reale che si pone in rapporto di accessorietà o comunque di collegamento con il contratto cui accede. Ne consegue che ove questo sia nullo, fermo il diritto del solvens ad ottenere la restituzione della somma consegnata, non si produrranno gli effetti di cui all'art. 1385 co. 2, c.c.
Nel caso di specie, va subito premesso che il contratto su cui parte attrice fonda le proprie pretese ha ad oggetto l'impegno a trasferire un bene immobile e deve, quindi, essere qualificato come contratto preliminare, da concludere in forma scritta a pena di nullità ex art. 1351 e 1350 c.c.
Infatti, la forma scritta ad substantiam è imposta dalla legge ai contratti che trasferiscono la proprietà di un immobile ex art. 1350 c.c. ed ex art. 1351 c.c. anche ai preliminari di compravendita.
Pertanto, per aversi un valido incontro di volontà ai fini del perfezionamento del contratto, occorre che il consenso, anche se non contestuale, risulti da uno o più documenti sottoscritti, diretti alla controparte e contenenti la volontà di obbligarsi (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 17/01/2020, 27-08-
2020, n. 17932).
Tuttavia, dagli atti di causa, non emerge un impegno vincolante racchiuso in forma scritta.
6 Innanzitutto, non è tale il documento 2 prodotto da parte attrice, denominato “proposta irrevocabile”, privo della sottoscrizione della promissaria acquirente.
La sottoscrizione di un documento, del resto, rappresenta lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento medesimo, consentendo di risalire alla paternità dell'atto e di ricondurre al suo autore tutti gli effetti che l'ordinamento indirizza verso la sfera giuridica dello stesso.
È indiscusso, perciò, che, qualora la legge richieda per un determinato negozio la forma scritta (ad substantiam ovvero ad probationem), secondo la modalità della scrittura privata (art. 2702 c.c.) oppure dell'atto pubblico (art. 2699 c.c.), il documento, se risulta privo di sottoscrizione, non integra gli estremi della forma solenne richiesta.
Né la conclusione in forma scritta del patto può trarsi dagli altri documenti prodotti.
Al riguardo si osserva che l'iter di formazione dell'accordo ha avuto inizio con la trasmissione della proposta di H.F. a con pec del 3 giugno 2020, recante la sottoscrizione del Controparte_2 legale rappresentante della società proponente l'acquisto del bene oggetto di causa (doc. 3 parte attrice); ha fatto seguito la controproposta di trasmessa con pec del 4 giugno Controparte_2
2020, con la quale egli ha proposto alcune modifiche relative alle modalità di corresponsione del prezzo (doc. 4 parte convenuta); il 15 giugno 2020 H.F. ha, infine, accettato con messaggio di posta elettronica certificata la controproposta del doc. 5 parte attrice). Ha poi fatto seguito la CP_2
consegna della caparra confirmatoria, incassata dal promittente venditore, come confermato CP_2
con pec del 31 agosto 2020 (doc. 8 parte attrice).
[...]
L'accordo così formato non rispetta il presupposto della forma scritta. Al riguardo, si osserva infatti che la e-mail che contenga espressioni di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale dei contraenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam" (cfr., Sez. 2, Ordinanza n.
22012 del 24/07/2023, Rv. 668559 – 01; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9413 del 09/04/2021,
Rv. 661212 - 01).
Mentre, dunque, l'accettazione del promittente venditore risulta in forma scritta (doc. 2 parte attrice), non vi è la sottoscrizione della promissaria acquirente che ha espresso la propria accettazione tramite semplice e-mail. A tal proposito è bene sottolineare che il messaggio di posta elettronica certificata attribuisce certezza al momento dell'invio e della consegna, ma non consente di riferire il messaggio ad uno specifico soggetto, in mancanza di firma elettronica. Non è dunque sufficiente per configurare
7 un vincolo contrattuale in forma scritta un documento avente un contenuto vincolante, occorrendo, altresì, che l'impegno sia assunto da uno specifico soggetto il quale si assuma la paternità della volontà in esso contenuta mediante la sottoscrizione.
Né può ritenersi che mediante la sottoscrizione che risulta dal documento 2 prodotto da parte attrice bbia accettato la proposta sottoscritta e prodotta sub. doc. 3 dalla stessa attrice. Controparte_2
L'assenza di conformità tra i due documenti, infatti, impedisce ex art. 1326, co. 4, c.c. la conclusione del contratto. In tal senso, la controproposta inoltrata il 4 giugno 2020 da (doc. Controparte_2
4 parte convenuta) ha interrotto l'iter di formazione del contratto avviato dalla proposta di H.F. (doc.
3 parte attrice), con la conseguenza che la conclusione del contratto avrebbe richiesto l'accettazione dell'originario proponente.
In tema di contratti per i quali è prescritta la forma solenne sottoscritti soltanto da una delle parti, la giurisprudenza si è altresì preoccupata di chiarire che la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, ma perfeziona soltanto "ex nunc" il contratto in essa contenuto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2666 del 28/01/2022, Rv. 663866 – 01), con la conseguenza che la conclusione del contratto potrà verificarsi solo se il consenso della controparte sia ancora attuale (arg. da Cass., Sez. 2, Sentenza n.
1525 del 22/01/2018, Rv. 647076 – 01), circostanza esclusa dalla pec del 19 gennaio 2021, antecedente alla notifica dell'atto di citazione, con cui il promittente venditore ha chiarito di non essere più interessato all'affare (doc. 17 parte convenuta).
Parte attrice osserva che, in ogni caso, dal contenuto della documentazione prodotta, tenuto conto anche della consegna e dell'incameramento della caparra confirmatoria, la volontà delle parti di vincolarsi al trasferimento dell'immobile non potrebbe essere equivocata.
Tuttavia, tale considerazione deve essere superata, in quanto, proprio perché la validità del contratto di cui si parla è subordinata alla conclusione in forma scritta, la sua esistenza non può essere ricavata per presunzioni, ancorché tratte da documenti scritti.
Né è calzante l'osservazione per cui la forma scritta è riservata agli elementi essenziali del preliminare.
Al riguardo, la stessa pronuncia citata da chiarisce che gli elementi essenziali del contratto, tra CP_1
cui rientra anche il consenso, devono risultare in forma scritta e non possono essere ricavati aliunde
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021, Rv. 660840 - 01).
Non può essere messo in dubbio, a tal proposito, che la sottoscrizione delle parti, rappresentando l'elemento da cui si trae la volontà di vincolarsi, rappresenti un requisito essenziale del contratto, investendo il primo degli elementi indicati dall'art. 1325 c.c. Laddove la forma scritta sia prescritta ad substantiam, un documento privo della sottoscrizione di una delle parti non può assumere alcuna
8 efficacia vincolante nei confronti della parte che non l'ha sottoscritto, essendo la sottoscrizione l'elemento formale che consente di ricondurre l'impegno contenuto nel documento ad uno specifico soggetto.
Non ha importanza, poi, che il consenso delle parti non debba necessariamente risultare dal medesimo documento (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20653 del 25/10/2005, Rv. 585247 - 01), considerato che l'accettazione di H.F. alla controproposta del stata espressa soltanto dalla mail del 15 CP_2
giugno 2020 e non riveste, perciò, la forma scritta richiesta ad substantiam.
Non avendo l'accordo oggetto di causa la forma scritta necessaria per acquisire valore vincolante, il contratto fatto valere in giudizio non può essere considerato valido, con la conseguenza che le pretese fondate sui diritti da esso originati devono essere respinte.
Tale sorte tocca sia al diritto ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria, fatto valere da parte attrice, sia al diritto a incamerare la caparra incassata da parte convenuta, in quanto entrambi fondati sulla legittimità del recesso esercitato, il quale presuppone un contratto valido ed efficace da sciogliere.
3. Sulla restituzione dell'indebito.
È invece fondata la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice in via subordinata.
3.1. Sull'ammissibilità.
Tale domanda, introdotta soltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non può essere considerata nuova e, dunque, inammissibile.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato che la modifica delle domande originariamente proposte in sede di prima memoria istruttoria è ammissibile anche laddove intervenga sugli elementi oggettivi del diritto fatto valere in giudizio, puntualizzando che, “oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per “alternatività”, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”. (cfr. Cass., Sez. Un. Sent., 15/06/2015, n. 12310).
Con il successivo arresto del 2018 le Sezioni Unite hanno introdotto una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità delle domande introdotte con la prima memoria istruttoria, chiarendo che esse possono essere formulate anche in via subordinata rispetto a quelle originarie, non dovendo necessariamente sostituirsi ad esse (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404,
9 rv. 650451-01: “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Tali principi hanno trovato conferma anche più recentemente, avendo ribadito la Corte di legittimità che: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/09/2020, n. 18546. rv. 658999-
01)
In tale contesto, la richiesta in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di rimborso del solo importo versato, in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento del doppio della caparra, come già visto, legittimamente formulata in prima udienza ex art. 183, co. 5, c.p.c. (oltre che ex art. 1453 e 1385 c.c.), è evidentemente ammissibile, mirando ad ottenere un'utilità più ridotta rispetto ad essa, fondata sulla medesima vicenda sostanziale, ma ad essa connessa per incompatibilità, in quanto basata non sulla validità del contratto preliminare, ma sull'assenza del vincolo.
3.2. Nel merito.
L'azione di cui all'art. 2033 c.c. mira ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta: di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione). Nessun altro presupposto è richiesto per l'indebito c.d. oggettivo.
Essendo pacifico l'incameramento di euro 20.000,00 a titolo di caparra e non essendo stato allegato alcun valido titolo a fondamento del pagamento, la pretesa deve essere accolta. È chiaro, a tal proposito, che la somma di denaro consegnata sulla base di un patto accessorio ad un contratto nullo non trovi una giustificazione giuridicamente adeguata.
Al riguardo, infatti, non è condivisibile la tesi di secondo cui l'accordo Controparte_2 raggiunto dalle parti, sebbene privo della forma scritta, qualificandosi come “minuta vincolante”, costituisca titolo idoneo per la consegna della caparra.
10 Va premesso, a tal proposito, che la caparra, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., deve accedere ad un vero e proprio impegno contrattuale, formandosi un valido titolo per la consegna soltanto a partire dalla conclusione del contratto principale.
Nel caso di specie, l'impegno vincolante (cui, ad avviso del si sarebbe resa CP_2 CP_1
inadempiente, giustificando il recesso del 19 gennaio 2020) avrebbe avuto per oggetto la conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare.
Ciò, qualificherebbe, quindi, l'accordo in questione come “preliminare di preliminare” di compravendita immobiliare, soggetto al medesimo vincolo di forma ex art. 1351 e 1350 c.c., con la conseguenza della sua nullità, in assenza di valida sottoscrizione da parte della promissaria acquirente.
4. Conclusioni e regime delle spese. deve essere dunque condannato a restituire alla controparte la caparra ricevuta Controparte_2
in assenza di un valido titolo, per un importo pari ad euro 20.000,00.
Gli interessi legali spettano ex art. 2033 c.c. dal giorno della domanda, essendo presunta la buona fede ed avendo l'accipiens evidentemente confidato sulla validità dell'impegno contrattuale (cfr. Sez.
1 – Cass., Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020, Rv. 659602 – 02: “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art.
1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”).
In particolare, spettano dalla data della domanda (proposta con la memoria depositata il 21 settembre
2021) sino al soddisfo gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., essendo tale norma applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 - 01).
Trattandosi di un debito di valuta non è dovuto, invece, alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-
01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.077,00 avuto riguardo ai parametri medi previsti dal paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
11 26.000,00; il tutto oltre ad esborsi (per euro 264,00), IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. CO a restituire la somma di euro 20.000,00 in favore di Controparte_2 [...]
oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 21 settembre 2021 al soddisfo;
CP_1
2. CO a rifondere nei confronti di le spese del presente Controparte_2 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari ed in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/03/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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