Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1951 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a PESARO (PU) il 21/04/1981. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MORICHI MATTEO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 05/08/1981 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1) affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario di seguito riportato: fine settimana alternati dal giovedì al termine delle lezioni o del post-scuola alla domenica sera alle 19.00, salvo imprevisti di tragitto;
dai mesi di aprile a settembre compresi, il padre potrà portare la figlia presso la propria residenza per un weekend al mese, mentre l'altro lo trascorrerà a Novara;
dai mesi da ottobre a marzo compresi, il padre potrà portare la figlia presso la propria residenza per un weekend a bimestre e gli altri a Novara;
durante i ponti e le festività il padre potrà portare la figlia presso la propria residenza.
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3) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di importo pari a euro 650,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI), oltre al 70% delle spese straordinarie;
4) la madre percepirà integralmente assegno unico;
4) spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette alle decisioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 , chiedeva la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con . CP_1
Rappresentava il ricorrente che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore era, allo stato, regolato dal decreto del Tribunale di Novara del 9.5.2024. Evidenziava, tuttavia, che vi era stato un mutamento della situazione di fatto, tenuto conto della modifica della situazione lavorativa del ricorrente e dell'interruzione del percorso di coordinamento genitoriale. Si costituiva parte resistente che, contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso.
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All'udienza del 301.2025, le parti hanno raggiunto un accordo. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore della figlia minore della coppia. L'ascolto della minore è impossibile per l'età della stessa e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, a modifica ed integrazione del decreto del Tribunale di Novara del 26.9.2019, così provvede:
Pag. 2 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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