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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 835/2008 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Parte_1
Felice Lamicela e per esso gli eredi e ; Persona_1 Persona_2
APPELLANTE
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Controparte_2 C.F._2
proprio e quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Antonio de Cicco; Persona_3
APPELLATI
All'udienza del 14.2.2025 la Corte ha riservato la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a e Persona_3 Controparte_2 CP_1
, proponeva appello avverso la sentenza n.110/2007, depositata il
[...] Parte_1
23.3.2007, del Tribunale di Catania – sezione staccata di e chiedeva a questa Corte, in CP_3
1 totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate con l'atto di citazione di primo grado, oltre le spese ed i compensi dei due gradi del giudizio.
Si costituivano , e per contestare la Controparte_2 Controparte_1 Persona_3 fondatezza dell'appello del quale chiedevano il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
All'udienza del 31.10.2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore degli appellati dichiarava il decesso di indi la Corte in udienza dichiarava l'interruzione del Persona_3
processo per morte dell'appellata Persona_3
Con ricorso depositato il 10.10.2024, rilevava che il giudizio, interrotto Controparte_1 all'udienza del 31.10.2014 non era stato riassunto nei termini di legge e, pertanto, chiedeva che la
Corte volesse dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 29.11.2024, con decreto del 21.10.2024, veniva assegnato termine entro il 10.11.2024 per la notifica alle altre parti.
Con atto depositato il 31.10.2024 spiegava intervento volontario ad adiuvandum ex art.105 c.p.c.
unendosi alla richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento R.G. n. Controparte_2
835/2008 presentata da . Controparte_1
Con altro atto in pari data e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_3
insistevano per la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini.
Il collegio alla pubblica udienza del 14.2.2025, sulla richiesta di parte ricorrente, poneva la causa in decisione.
Va rilevato che il ricorso per la dichiarazione di estinzione del giudizio è stato notificato a e quali eredi dell'appellante nelle more Persona_1 Persona_2 Parte_1
deceduto il 6.11.2024 ai sensi dell'art.140 c.p.c. ed il ricorrente ha documentato l'invio della raccomandata integrativa regolarmente ricevuta da il 28.11.2024 e da Persona_1 Per_2
il 20.11.2024 e tuttavia non si sono costituiti.
[...]
Va dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al n.835/2008 R.G. promosso a suo tempo da contro e . Parte_1 Persona_3 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero, risulta agli atti che il processo è stato dalla Corte di Appello dichiarato interrotto all'udienza collegiale del 31.10.2014 per l'intervenuta e dichiarata morte dell'appellata Per_3
[...]
Non essendo stato il processo riassunto nel termine di sei mesi, considerato il disposto dell'art.307 c.p.c. ratione temporis vigente, il processo va dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge.
Nulla va statuito sulle spese.
2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, dichiara estinto il processo iscritto al n.835/2008 R.G. promosso da contro e Parte_1 Persona_3 Controparte_2 CP_1
.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28/2/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 835/2008 R.G.
promosso da
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Parte_1
Felice Lamicela e per esso gli eredi e ; Persona_1 Persona_2
APPELLANTE
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Controparte_2 C.F._2
proprio e quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Antonio de Cicco; Persona_3
APPELLATI
All'udienza del 14.2.2025 la Corte ha riservato la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a e Persona_3 Controparte_2 CP_1
, proponeva appello avverso la sentenza n.110/2007, depositata il
[...] Parte_1
23.3.2007, del Tribunale di Catania – sezione staccata di e chiedeva a questa Corte, in CP_3
1 totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate con l'atto di citazione di primo grado, oltre le spese ed i compensi dei due gradi del giudizio.
Si costituivano , e per contestare la Controparte_2 Controparte_1 Persona_3 fondatezza dell'appello del quale chiedevano il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
All'udienza del 31.10.2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore degli appellati dichiarava il decesso di indi la Corte in udienza dichiarava l'interruzione del Persona_3
processo per morte dell'appellata Persona_3
Con ricorso depositato il 10.10.2024, rilevava che il giudizio, interrotto Controparte_1 all'udienza del 31.10.2014 non era stato riassunto nei termini di legge e, pertanto, chiedeva che la
Corte volesse dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 29.11.2024, con decreto del 21.10.2024, veniva assegnato termine entro il 10.11.2024 per la notifica alle altre parti.
Con atto depositato il 31.10.2024 spiegava intervento volontario ad adiuvandum ex art.105 c.p.c.
unendosi alla richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento R.G. n. Controparte_2
835/2008 presentata da . Controparte_1
Con altro atto in pari data e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_3
insistevano per la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini.
Il collegio alla pubblica udienza del 14.2.2025, sulla richiesta di parte ricorrente, poneva la causa in decisione.
Va rilevato che il ricorso per la dichiarazione di estinzione del giudizio è stato notificato a e quali eredi dell'appellante nelle more Persona_1 Persona_2 Parte_1
deceduto il 6.11.2024 ai sensi dell'art.140 c.p.c. ed il ricorrente ha documentato l'invio della raccomandata integrativa regolarmente ricevuta da il 28.11.2024 e da Persona_1 Per_2
il 20.11.2024 e tuttavia non si sono costituiti.
[...]
Va dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al n.835/2008 R.G. promosso a suo tempo da contro e . Parte_1 Persona_3 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero, risulta agli atti che il processo è stato dalla Corte di Appello dichiarato interrotto all'udienza collegiale del 31.10.2014 per l'intervenuta e dichiarata morte dell'appellata Per_3
[...]
Non essendo stato il processo riassunto nel termine di sei mesi, considerato il disposto dell'art.307 c.p.c. ratione temporis vigente, il processo va dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge.
Nulla va statuito sulle spese.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, dichiara estinto il processo iscritto al n.835/2008 R.G. promosso da contro e Parte_1 Persona_3 Controparte_2 CP_1
.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28/2/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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