Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 819 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
VERBALE DI CAUSA
All'udienza del 17/04/2025 alle ore 12:30 innanzi alla dott.ssa Giulia De Luca, è presente l'avv. MONIOTTO STEFANO per parte attrice, che il quale si riporta ai rispettivi atti e conclusioni, richiamando la memoria del 09/10/2024 quanto alla questione della legittimazione passiva della convenuta.
Il Giudice
ordina la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio, avvisando che della sentenza sarà data lettura alle ore 13:00. Alle ore 13:34 il giudice pronuncia Sentenza ad aula vuota, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'allegata Sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 819/2022 promossa da:
, elett.te domiciliato in Aosta, via Luca 2/A, presso lo studio dell'avv. CP_1
Moniotto, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di costituzione depositato in data 10/04/2025, già rappresentato da e Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Moniotto come da procura in calce all'atto di
[...]
citazione;
ATTORE nei confronti di
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/04/2025 l'avv. Moniotto ha precisato le conclusioni richiamando i propri atti. Con note depositate in data 16/07/2024, poi richiamate in data 17/10/2024 e 10/04/2025,
l'attore chiedeva: “- Accertare e dichiarare la responsabilità in capo all' Controparte_5
dell'infortunio occorso al minore , a mente del nesso di causalità
[...] CP_1 acclarato come certo e diretto fra l'attività fisica svolta durante l'ora di ginnastica ed il danno patito dal ragazzo, come è emerso in corso di causa. Per l'effetto condannare la convenuta contumace al risarcimento del danno biologico permanente pari ad € 1.381,34, oltre al danno biologico temporaneo quantificato in € 3.288,00 ed al danno morale individuale in € 1.540,88, (il tutto in osservanza al grado di invalidità accertato dal perito in corso di causa nella percentuale complessiva dell'1,5%), oltre al rimborso di tutte le spese mediche anticipate dagli attori e quantificate in € 13.658,02, (come da fatture in atti) e così per l'importo complessivo di €
2 19.868,24, oltre interessi dal dovuto al saldo, come da prospetto di calcolo qui allegato, (Allegato
A).
- Condannare altresì la convenuta contumace alla soccombenza di tutte le spese vive sostenute in
causa dagli attori, ovvero:
- per la perizia di parte per € 246,00;
- per gli onorari professionali riconosciuti al CTU ed anticipati dagli attori e liquidati dal
Giudice in € 610,00;
- per le spese legali, quantificate in € 6.400,00, oltre spese generali, Cassa Previdenza Avvocati
4% ed IVA 22%, come da prospetto di liquidazione che si allega alla presente, (Allegato B), con contestuale distrazione delle medesime, ex articolo 93 c.p.c., in favore dello scrivente difensore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e – quali genitori di nato in Controparte_2 CP_3 CP_1 data 18/06/2006 e pertanto minore d'età all'epoca della citazione – agivano in giudizio nei confronti di , chiedendone la Controparte_4 condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio di durante CP_1
l'ora di ginnastica presso l'istituzione convenuta.
La citazione era dichiarata nulla con provvedimento del 09/08/2022, in quanto recante l'indicazione di una data di comparizione già decorsa, e veniva rinnovata ai sensi dell'art. 164, c. 2, c.p.c. nel termine dal giudice assegnato. La citazione in rinnovazione veniva quindi regolarmente notificata alla convenuta in data 18/08/2022, come risulta dalla documentazione depositata in data 20/08/2022 e in data 24/01/2023 su invito del giudice con provvedimento del 24/01/2023; verificata la regolarità della suddetta notificazione, la convenuta veniva dichiarata contumace con provvedimento del 14/03/2023.
Con il medesimo provvedimento era disposta CTU medico legale, come richiesto da parte attrice. L'incarico era conferito in data 06/06/2023 e la CTU veniva depositata in data
07/07/2023.
Con provvedimento del 07/11/2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Detta udienza si svolgeva in data 18/07/2024 dinanzi a questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo. All'esito di tale udienza il giudice ai sensi dell'art. 101 c.p.c assegnava termine 40 giorni per il deposito di memoria contenente osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, riguardante il difetto di legittimazione passiva della convenuta. La causa veniva quindi
3 rinviata all'udienza del 17/10/2024, all'esito della quale veniva fissata l'udienza del
17/04/2025 per pronunciare ex art. 281 sexies c.p.c. la presente decisione.
In data 10/04/2025 si costituiva in quanto è divenuto nel frattempo CP_1
maggiorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va evidenziato che parte attrice fa valere la responsabilità dell'istituto scolastico per il trauma riportato dall'alunno durante l'ora di educazione CP_1
fisica e che non viene prospettata un'ipotesi di danno derivante da fatto illecito altrui. E' infatti dedotto che “durante l'esecuzione di alcuni movimenti ginnici, CP_1
avvertiva un improvviso quanto inaspettato dolore al ginocchio ed alla gamba destra, con blocco articolare ed impotenza funzionale con conseguente insorgenza di un evidente ematoma locale”.
Tale fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di sorveglianza assunta dall'istituto scolastico al momento dell'ammissione dell'alunno, con conseguente applicazione del principio secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte» (Cass., sez. un., n.
13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).
Si è pertanto di fronte ad un'ipotesi di danno che l'allievo ha arrecato a sé stesso, ipotesi analoga a quella in relazione alla quale si è pronunciata Cass. civ., Sez. 3, 06/11/2012, n.
19158, dove gli attori chiedevano, come nel caso di specie, il risarcimento dei danni subiti dall'alunno in conseguenza di un infortunio verificatosi all'interno della scuola durante la lezione di educazione fisica.
Ciò posto, non possono condividersi le argomentazioni svolte da parte attrice nella memoria del 09/10/2024 in punto di legittimazione passiva dell'istituto. Si evidenzia al riguardo che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio, afferendo alla titolarità del potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto e alla regolarità del contraddittorio
(cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 1, 27/03/2017, n. 7776).
È vero che in base all'art. 2 della Legge Regionale Valle D'Aosta n. 19 del 26/07/2000 “Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'articolo 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000. Esse sono dotate di
4 autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge”, ma da tale premessa non segue la legittimazione processuale delle suddette istituzioni in caso di danno patito dall'allievo in orario scolastico. Sul punto la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riguardo al disegno organizzativo dettato dalla
Legge n. 59 del 1997 e dal D.P.R. n. 275 del 1999 e ss. mm., osserva che la soggettività degli istituti scolastici è prevista “come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta
(non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 del cit. D.P.R. n. 275 del 1999), le quali quindi agiscono in veste di organi e non di soggetti distinti dallo Stato”; ne consegue che “nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il
Ministero e non l'Istituto” (Cass. civ., Sez. 3, 06/11/2012, n. 19158). Anche il disegno organizzativo delle istituzioni scolastiche valdostane è conforme a tali principi, come si evince anche dalla lettura dell'art. 3 della Legge Regionale n. 19 del 26/07/2000, il quale prevede che “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.
L'orientamento di cui sopra è stato da ultimo richiamato da Cass. civ., Sez. 3, 27/05/2024, n.
14720, sentenza di particolare rilievo laddove distingue i “danni subiti dagli alunni, dei quali
l'istituto scolastico non risponde” da quelli di cui risponde direttamente l'istituto e per i quali soltanto è giustificata l'assicurazione a suo favore (sul punto, Cass. civ., Sez. 3, 06/11/2012,
n. 19158, osserva che “la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza”). Per tale
5 ragione non appaiono pertinenti le argomentazioni di parte attrice con riferimento al caso delle rivendicazioni monetarie fatte valere nei confronti dell'istituto dal fornitore terzo.
La domanda di parte attrice è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'attore e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in causa:
Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione passiva della convenuta . Controparte_4
Aosta, 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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