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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
19.02.2025, nella causa avente n. 331/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in Via Enotria n. 39 presso lo studio dell'Avv. Caterina Zeffiro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata;
E
C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata.
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420230031192829000, notificata in data 09.01.2024 nei confronti del sig. , Parte_1 afferente il recupero crediti per “cassa depositi e prestiti - cassa ammende”, per complessivi euro
3.0005,88.
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del credito;
2) la violazione di legge art. 7 Legge 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In data 28.03.2024 si sono costituite congiuntamente l' e il Controparte_3
domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto Controparte_1
per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_3
passiva.
§ 2. La prima udienza si è celebrata con modalità cartolare in data 24.09.2024.
Il Giudice, con ordinanza del 11.10.2024 sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. e fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 19.02.2025.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
19.02.2025.
§ 3. Quanto alla posizione di , va disattesa l'eccezione Controparte_3
concernente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce, in capo all'esattore, una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 2016 del
11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
§ 4. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza, in quanto concernente l'an dell'esecuzione, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c, mentre la seconda doglianza rientra nell'alveo dell'art. 617
c.p.c in quanto inerente al quomodo dell'esecuzione.
§ 5. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
Innanzitutto, giova premettere che il credito concernente l'omesso pagamento delle somme dovute per spese di giustizia e Cassa Depositi e Prestiti, è sottoposto al Controparte_4 termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (cfr. Cass. 4422 del 18.02.2021).
Con riguardo al caso di specie giova evidenziare che il credito de quo rinviene il proprio fondamento nella sentenza n. 12/2015 emessa in data 09.01.2015 e nella successiva pronuncia della Cassazione del 12.06.2019 (divenuta esecutiva i 12.06.2019).
Pertanto, assumendo quest'ultimi quali dies a quibus, deve ritenersi che il termine prescrizionale decennale, alla data di notifica della cartella di pagamento (09.01.2024) non sia decorso.
§ 6. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione non è fondata.
La cartella de quo risulta immune dai vizi denunciati, atteso che nel riquadro "DETTAGLIO
DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO" è stata indicata espressamente la causale del pagamento –- ATTI GIUDIZIARI 2015 TRIBUNALE DI
REGGIO DI CALABRIA SENTENZA 12 DEL 09/01/2015.
Inoltre a pag.3 della cartella oggetto di impugnazione è chiaramente indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento cosi come previsto dall'art 7 Legge 212/2000 c.2 lett.A.
Tali indicazioni devono certamente ritenersi sufficienti a dire assolto l'obbligo di motivazione gravante sulla PA.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
Tenuto conto che “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M.
n. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 (20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro e diverso legale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2022, n.36509).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
opposte, e , che liquida in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 1.107,60, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Reggio Calabria, 14.04.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
19.02.2025, nella causa avente n. 331/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in Via Enotria n. 39 presso lo studio dell'Avv. Caterina Zeffiro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata;
E
C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata.
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420230031192829000, notificata in data 09.01.2024 nei confronti del sig. , Parte_1 afferente il recupero crediti per “cassa depositi e prestiti - cassa ammende”, per complessivi euro
3.0005,88.
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del credito;
2) la violazione di legge art. 7 Legge 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In data 28.03.2024 si sono costituite congiuntamente l' e il Controparte_3
domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto Controparte_1
per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_3
passiva.
§ 2. La prima udienza si è celebrata con modalità cartolare in data 24.09.2024.
Il Giudice, con ordinanza del 11.10.2024 sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. e fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 19.02.2025.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
19.02.2025.
§ 3. Quanto alla posizione di , va disattesa l'eccezione Controparte_3
concernente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce, in capo all'esattore, una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 2016 del
11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
§ 4. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore.
All'uopo occorre osservare che la prima doglianza, in quanto concernente l'an dell'esecuzione, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c, mentre la seconda doglianza rientra nell'alveo dell'art. 617
c.p.c in quanto inerente al quomodo dell'esecuzione.
§ 5. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
Innanzitutto, giova premettere che il credito concernente l'omesso pagamento delle somme dovute per spese di giustizia e Cassa Depositi e Prestiti, è sottoposto al Controparte_4 termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (cfr. Cass. 4422 del 18.02.2021).
Con riguardo al caso di specie giova evidenziare che il credito de quo rinviene il proprio fondamento nella sentenza n. 12/2015 emessa in data 09.01.2015 e nella successiva pronuncia della Cassazione del 12.06.2019 (divenuta esecutiva i 12.06.2019).
Pertanto, assumendo quest'ultimi quali dies a quibus, deve ritenersi che il termine prescrizionale decennale, alla data di notifica della cartella di pagamento (09.01.2024) non sia decorso.
§ 6. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione non è fondata.
La cartella de quo risulta immune dai vizi denunciati, atteso che nel riquadro "DETTAGLIO
DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO" è stata indicata espressamente la causale del pagamento –- ATTI GIUDIZIARI 2015 TRIBUNALE DI
REGGIO DI CALABRIA SENTENZA 12 DEL 09/01/2015.
Inoltre a pag.3 della cartella oggetto di impugnazione è chiaramente indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento cosi come previsto dall'art 7 Legge 212/2000 c.2 lett.A.
Tali indicazioni devono certamente ritenersi sufficienti a dire assolto l'obbligo di motivazione gravante sulla PA.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
Tenuto conto che “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M.
n. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 (20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro e diverso legale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2022, n.36509).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
opposte, e , che liquida in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 1.107,60, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Reggio Calabria, 14.04.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone