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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 772/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE e
Parte_2
OPPOSTO Oggi 25/11/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. VALDAMERI, in sostituzione dell'Avv. GAUDINO GIORGIA;
Parte_1
presente con . Parte_2 CP_1
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Contesta tutto quanto ex avderso dedotto e insiste come in atti. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti e ai documenti prodotti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, presso il Parte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 CP_1 tivame forza di procura in calce all'atto intr
[...]
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. , parte ricorrente nel monitorio, premesso Parte_2 di aver lavorato come operaio di livello 4 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente, per il periodo dal 01.07.2024 al 30.12.2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a di pagare l'importo complessivo di € 1.947,70 a titolo di ferie maturate e Parte_1 non godute, festività maturate e non godute, R.O.L., permessi maturati e non goduti, TFR, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 25.07.2025 il decreto ingiuntivo n. 86/2025 (r.g. d.i. n. 688/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 16/09/2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando la debenza al ricorrente della somma di € 536,21, che dovrebbe essere versata alla finanziaria OS TO S.P.A.
La società opponente ha concluso per la chiamata in causa della predetta società e per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito regolarmente nel giudizio di opposizione , contestando le Parte_2 avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione, la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di
Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo Pag. 1 di 6 e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 1.947,70 a titolo di ferie, permessi, R.O.L., ex festività, di cui € 677,12 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 30.12.2024.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale (v. doc. n. 2 fasc. opposto).
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
Va altresì rilevato che on contesta e riconosce come sussistente il credito preteso a Parte_1 titolo di ferie, ex festività, R.O.L., permessi e TFR.
Non è in discussione che l'odierna opponente, destinataria peraltro di apposita diffida (doc. n. 3 fasc. opponente), fosse a conoscenza della avvenuta cessione del quinto dello stipendio da parte dell'opposto in favore della società terza.
Per contro, non può condividersi quanto dedotto dall'ingiunta odierna opponente , Parte_1 dacché nel listino paga delle competenze di fine rapporto prodotto dall'opposto, con il timbro di vidimazione
INAIL ed emesso dalla società, l'importo denominato “RATA PRESTITO FINANZIARIA” è pari a €
552,26 sotto la colonna “riferimento” (doc. n. 2 fasc. opposto), mentre viene trattenuto in busta paga l'importo di € 83,00 relativo al mese di dicembre del 2024, di cui la società, onerata della prova, non produce l'avvenuto versamento alla società OS TO S.P.A.
Né la società muove specifica contestazione sulla circostanza che la somma di € 536,21 sia dovuta alla società terza, limitandosi a richiamare la diffida (doc. n. 3 fasc. opponente) e ritenendo – senza addurre altro motivo
– che dovrebbe essere decurtata dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La circostanza che soggetto obbligato sia l'odierna opponente, debitore ceduto, destinataria della richiesta di
OS TO S.P.A., dunque, non è stata contestata ai sensi dell'art. 115 primo co c.p.c. (v.
“l'amministrazione datrice di lavoro, nella sua qualità di debitrice ceduta è tenuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
a trattenere e versare alla cessionaria, dalle spettanze di fine rapporto maturate dal cedente/delegante, l'importo corrispondente al residuo credito occorrente per l'estinzione della cessione”). Consegue che non sono forniti elementi per ritenere che
Pag. 2 di 6 l'importo debba essere decurtato dal dovuto.
Si consideri, peraltro, che il debitore ceduto non può interferire nei rapporti tra cedente (opposto) e cessionario (terzo OS TO S.P.A.), poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio (art. 1260 e ss. c.c.).
Per questi motivi
l'opposizione non merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 688/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
Le argomentazioni spese dalla parte palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza dell'azione (secondo
Cass. civ. sez. Un. Sent. n. 22405 del 2018).
La negligenza è ricavabile dall'opinare, in ricorso, sulla detrazione della somma di € 536,21 omettendo di considerare i rapporti tra cedente e cessionario regolati dalla legge;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto dalla parte.
L'infondatezza della tesi non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte,
l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di Corte Cost., Sent. n. 152 del 2016; v.
Tribunale di Bari, sez. III, Sent. 14.02.2012, Tribunale Piacenza Sent. 15.11.2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso
(e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. anche Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7726 del 2016;
v. Cass. civ. sez. II Sent. n. 27623 del 2017; in senso conforme, v. recente Cass. civ. Sez. I, Ord. del 27.10.2023,
n. 29831).
Sono sicuramente indici esteriori della colpa grave nel proporre l'iniziativa giudiziaria nel suo complesso – quali ricorrono nel caso in esame – la pretestuosità dell'azione giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata in ciò sostanziandosi l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme sostanziali e processuali, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dell'azione (v. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20.04.2018, n. 9912; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.02.2021, n.
3830; v. conforme Cass. civ. Sez. III Ord., 12.07.2023, n. 19948), ma anche la coscienza dell'infondatezza della domanda, in difetto della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28.10.2022, n. 32001).
Occorre una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio
Pag. 3 di 6 per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30.09.2021, n. 26545).
Come affermò la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie:
“intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12-06-2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014).
La parte viene perciò condannata a corrispondere alla controparte la predetta somma, la cui liquidazione è rimessa al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con l'aumento della metà dell'importo per come liquidato in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
L'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (“attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), in attuazione della delega, specificamente contenuta nell'art. 1 comma 21 lett.
a) della L. n. 206 del 26 novembre 2021, ha introdotto il nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., che sancisce il ristoro dell'Amministrazione della giustizia – nella forbice edittale che va da euro 500,00 ad euro 5.000,00, con condanna in favore della cassa delle ammende- per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, all'uopo rinviando ai commi 1°, 2°, 3° dell'art. 96 c.p.c. Pag. 4 di 6 In sostanza, dal tenore della disposizione, nel caso di lite temeraria, oltre alla condanna in favore di controparte, il Giudice è tenuto alla condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore dello Stato.
È allora equo condannare il ricorrente al pagamento dell'importo, in ragione del contenuto dispendio di energie provocato all'Amministrazione della Giustizia consistente nella celebrazione di una udienza del giudizio. La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. viene liquidata in dispositivo al minimo edittale e posta a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) condanna altresì la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. parte opponente a pagare a parte opposta l'importo equitativamente determinato di € 515,00;
4) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. parte opponente a pagare alla Parte_3
l'importo di € 500,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE e
Parte_2
OPPOSTO Oggi 25/11/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. VALDAMERI, in sostituzione dell'Avv. GAUDINO GIORGIA;
Parte_1
presente con . Parte_2 CP_1
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Contesta tutto quanto ex avderso dedotto e insiste come in atti. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti e ai documenti prodotti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, presso il Parte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 CP_1 tivame forza di procura in calce all'atto intr
[...]
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. , parte ricorrente nel monitorio, premesso Parte_2 di aver lavorato come operaio di livello 4 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente, per il periodo dal 01.07.2024 al 30.12.2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a di pagare l'importo complessivo di € 1.947,70 a titolo di ferie maturate e Parte_1 non godute, festività maturate e non godute, R.O.L., permessi maturati e non goduti, TFR, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 25.07.2025 il decreto ingiuntivo n. 86/2025 (r.g. d.i. n. 688/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 16/09/2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando la debenza al ricorrente della somma di € 536,21, che dovrebbe essere versata alla finanziaria OS TO S.P.A.
La società opponente ha concluso per la chiamata in causa della predetta società e per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito regolarmente nel giudizio di opposizione , contestando le Parte_2 avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione, la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di
Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo Pag. 1 di 6 e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 1.947,70 a titolo di ferie, permessi, R.O.L., ex festività, di cui € 677,12 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 30.12.2024.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale (v. doc. n. 2 fasc. opposto).
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
Va altresì rilevato che on contesta e riconosce come sussistente il credito preteso a Parte_1 titolo di ferie, ex festività, R.O.L., permessi e TFR.
Non è in discussione che l'odierna opponente, destinataria peraltro di apposita diffida (doc. n. 3 fasc. opponente), fosse a conoscenza della avvenuta cessione del quinto dello stipendio da parte dell'opposto in favore della società terza.
Per contro, non può condividersi quanto dedotto dall'ingiunta odierna opponente , Parte_1 dacché nel listino paga delle competenze di fine rapporto prodotto dall'opposto, con il timbro di vidimazione
INAIL ed emesso dalla società, l'importo denominato “RATA PRESTITO FINANZIARIA” è pari a €
552,26 sotto la colonna “riferimento” (doc. n. 2 fasc. opposto), mentre viene trattenuto in busta paga l'importo di € 83,00 relativo al mese di dicembre del 2024, di cui la società, onerata della prova, non produce l'avvenuto versamento alla società OS TO S.P.A.
Né la società muove specifica contestazione sulla circostanza che la somma di € 536,21 sia dovuta alla società terza, limitandosi a richiamare la diffida (doc. n. 3 fasc. opponente) e ritenendo – senza addurre altro motivo
– che dovrebbe essere decurtata dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La circostanza che soggetto obbligato sia l'odierna opponente, debitore ceduto, destinataria della richiesta di
OS TO S.P.A., dunque, non è stata contestata ai sensi dell'art. 115 primo co c.p.c. (v.
“l'amministrazione datrice di lavoro, nella sua qualità di debitrice ceduta è tenuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
a trattenere e versare alla cessionaria, dalle spettanze di fine rapporto maturate dal cedente/delegante, l'importo corrispondente al residuo credito occorrente per l'estinzione della cessione”). Consegue che non sono forniti elementi per ritenere che
Pag. 2 di 6 l'importo debba essere decurtato dal dovuto.
Si consideri, peraltro, che il debitore ceduto non può interferire nei rapporti tra cedente (opposto) e cessionario (terzo OS TO S.P.A.), poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio (art. 1260 e ss. c.c.).
Per questi motivi
l'opposizione non merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 688/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
Le argomentazioni spese dalla parte palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza dell'azione (secondo
Cass. civ. sez. Un. Sent. n. 22405 del 2018).
La negligenza è ricavabile dall'opinare, in ricorso, sulla detrazione della somma di € 536,21 omettendo di considerare i rapporti tra cedente e cessionario regolati dalla legge;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto dalla parte.
L'infondatezza della tesi non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte,
l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di Corte Cost., Sent. n. 152 del 2016; v.
Tribunale di Bari, sez. III, Sent. 14.02.2012, Tribunale Piacenza Sent. 15.11.2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso
(e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. anche Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7726 del 2016;
v. Cass. civ. sez. II Sent. n. 27623 del 2017; in senso conforme, v. recente Cass. civ. Sez. I, Ord. del 27.10.2023,
n. 29831).
Sono sicuramente indici esteriori della colpa grave nel proporre l'iniziativa giudiziaria nel suo complesso – quali ricorrono nel caso in esame – la pretestuosità dell'azione giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata in ciò sostanziandosi l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme sostanziali e processuali, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dell'azione (v. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20.04.2018, n. 9912; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.02.2021, n.
3830; v. conforme Cass. civ. Sez. III Ord., 12.07.2023, n. 19948), ma anche la coscienza dell'infondatezza della domanda, in difetto della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28.10.2022, n. 32001).
Occorre una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio
Pag. 3 di 6 per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30.09.2021, n. 26545).
Come affermò la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie:
“intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12-06-2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014).
La parte viene perciò condannata a corrispondere alla controparte la predetta somma, la cui liquidazione è rimessa al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con l'aumento della metà dell'importo per come liquidato in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
L'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (“attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), in attuazione della delega, specificamente contenuta nell'art. 1 comma 21 lett.
a) della L. n. 206 del 26 novembre 2021, ha introdotto il nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., che sancisce il ristoro dell'Amministrazione della giustizia – nella forbice edittale che va da euro 500,00 ad euro 5.000,00, con condanna in favore della cassa delle ammende- per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, all'uopo rinviando ai commi 1°, 2°, 3° dell'art. 96 c.p.c. Pag. 4 di 6 In sostanza, dal tenore della disposizione, nel caso di lite temeraria, oltre alla condanna in favore di controparte, il Giudice è tenuto alla condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore dello Stato.
È allora equo condannare il ricorrente al pagamento dell'importo, in ragione del contenuto dispendio di energie provocato all'Amministrazione della Giustizia consistente nella celebrazione di una udienza del giudizio. La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. viene liquidata in dispositivo al minimo edittale e posta a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 86 emesso in data 25.07.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) condanna altresì la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. parte opponente a pagare a parte opposta l'importo equitativamente determinato di € 515,00;
4) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. parte opponente a pagare alla Parte_3
l'importo di € 500,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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