Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23976 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Acciavatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Carlo Alberto Racchia 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- del 20.9.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, originario della -OMISSIS-, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, prot.n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- e fondato su una duplice motivazione:
a) la mancata dimostrazione in capo al ricorrente del possesso di redditi uguali o superiori a quelli previsti per legge in riferimento al triennio -OMISSIS-;
b) la sussistenza di pregiudizi penali, ovvero una notizia di reato della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del-OMISSIS- per ricettazione e un procedimento penale rubricato al RGNR -OMISSIS- per -OMISSIS-.
2. Il ricorrente espone in punto di fatto di risiedere regolarmente in-OMISSIS- con la -OMISSIS-, tutti nati sul territorio nazionale e iscritti alle -OMISSIS-, e di lavorare regolarmente a -OMISSIS- come -OMISSIS- presso l-OMISSIS- sita a -OMISSIS-, in Via -OMISSIS-, ove lavora anche la-OMISSIS-, e di aver presentato domanda di concessione della cittadinanza -OMISSIS--.
3. Dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto del -OMISSIS- -OMISSIS-, l’istante ha presentato articolate deduzioni il -OMISSIS- -OMISSIS-, nelle quali ha allegato documentazione reddituale riguardante le annualità-OMISSIS-. Quindi l’Amministrazione ha inviato un secondo preavviso di diniego in data -OMISSIS- -OMISSIS-, cui l’interessato ha risposto in data -OMISSIS- -OMISSIS-, osservando, quanto ai pregiudizi penali, che entrambi i procedimenti erano nella fase delle -OMISSIS-- e che si trattava di fattispecie di fatto assolutamente infondate, in cui il ricorrente era stato coinvolto suo malgrado ed era vittima a sua volta. In particolare nel primo caso -OMISSIS- sarebbe stato vittima di un soggetto che gli chiedeva -OMISSIS- per accelerare la pratica di cittadinanza, nel secondo -OMISSIS- si sarebbe trattato non già di-OMISSIS- ma di -OMISSIS- del farmaco-OMISSIS-.
4. E’ poi seguito il provvedimento di diniego della cittadinanza del -OMISSIS-, motivato sulla carenza del requisito reddituale, che deve permanere in maniera duratura, senza che l’istante debba gravare in negativo sulla comunità nazionale, e sui pregiudizi penali, sintomo di -OMISSIS- del ricorrente e-OMISSIS- nella comunità nazionale.
5. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- è stato impugnato il decreto di rigetto della domanda con unico motivo di censura: eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di effettiva istruttoria, motivazione apparente, manifesta irragionevolezza.
Il ricorrente ha affermato la soddisfazione dei requisiti reddituali richiesti, ai quali concorrerebbe anche il reddito della-OMISSIS- (tra l’altro, vivendo gratis con la famiglia nella -OMISSIS- dell-OMISSIS- dove lavora, il suo reddito sarebbe più alto perché le entrate non sarebbero ridotte dalle spese per affitto e utenze), ed ha contestato la rilevanza ostativa dei procedimenti penali, entrambi destinati ad essere archiviati. Infine l’interessato ha contestato altresì la violazione del termine per il rilascio del provvedimento sulla richiesta di cittadinanza.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di mero stile, poi il -OMISSIS- ha depositato relazione dell’Amministrazione corredata da documentazione reddituale del -OMISSIS- (relativa ai redditi del -OMISSIS- che risultavano essere-OMISSIS- per il ricorrente ed-OMISSIS- per la-OMISSIS-) e del -OMISSIS- (relativa ai redditi del -OMISSIS-, che risultavano essere di soli €-OMISSIS- per l’interessato).
7. In vista della decisione il ricorrente, in data-OMISSIS-, ha depositato memoria di replica, sostenendo che il motivo ostativo inerente i requisiti reddituali per le annualità -OMISSIS- risulterebbe superato, tanto è vero che nel secondo preavviso di diniego neppure si affrontava la questione; inoltre ha depositato in giudizio i decreti di archiviazione relativi ad entrambi i procedimenti pendenti nei suoi confronti, intervenuti, rispettivamente, il -OMISSIS-e il -OMISSIS- -OMISSIS-.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/-OMISSIS-; n. 1390/-OMISSIS-, n. 4121/2021).
11. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica-OMISSIS-na presuppone l'accertamento di una molteplicità di requisiti, ivi compreso quello della sufficienza del reddito, perché l'interessato, mirando ad ottenere l'inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, verrebbe ad essere assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr. tra le tante, T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, Sez. I, 01 luglio 2022, n. 8966).
12. In particolare in subiecta materia è stato chiarito che:
- la soglia minima del reddito che deve possedere il richiedente la cittadinanza italiana costituisce un requisito indefettibile, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire, ex se , ed anche se solo "transitoria", causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (cfr. tra le tante, T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. V, 08 aprile 2024, n. 6728);
- nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l'Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell'istante ma deve anche verificare l'eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. V, 14 giugno 2024, n. 12091, id. 06 maggio 2024, n. 8961, id. 19 ottobre 2023, n. 15435, ma anche Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8020).
13. Nel caso di specie, come visto, il diniego di cittadinanza era fondato su una duplice motivazione, tra cui è senz’altro insuperabile la carenza del requisito reddituale: infatti la capienza finanziaria è un presupposto che deve sussistere sempre fino al rilascio della cittadinanza, e non può venir meno neppure in via transitoria, dunque è idoneo a giustificare ex se il relativo diniego. Peraltro le giustificazioni addotte dal ricorrente in sede procedimentale non colgono nel segno, perché i redditi delle annualità -OMISSIS- erano di poco superiori al limite legale necessario per un contribuente con-OMISSIS- e-OMISSIS- a carico, ovvero € -OMISSIS-=, ma non lo erano quelli del -OMISSIS-, pari a soli €-OMISSIS-= complessivi. Il secondo preavviso di diniego, risalente al 20 febbraio -OMISSIS- non faceva riferimento alla questione perché la documentazione reddituale per il -OMISSIS- a quella data non era ancora disponibile, ma lo era alla data del diniego definitivo di cittadinanza, che infatti tornava a basarsi sull’insufficienza del requisito reddituale, sicuramente ostativo alla concessione, senza che l’Amministrazione potesse determinarsi in senso difforme.
14. Dalla riscontrata legittimità del provvedimento quanto all’impossibilità di fornire dimostrazione di una adeguata capacità reddituale discende la correttezza del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza nel complesso, non essendo necessario delibare la fondatezza della seconda ragione di rigetto. Infatti il provvedimento impugnato è un tipico atto plurimotivato, per sorreggere il quale “ è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 09 dicembre 2024, n.9891, id., sez. III, 19 dicembre 2024, n. 10219).
15. Peraltro deve essere disattesa anche la censura inerente il preteso superamento del termine di emanazione del provvedimento, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione, in materia di concessione della cittadinanza, conserva il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine di legge, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso può semmai legittimare il richiedente a proporre ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione nonché, eventualmente, un'azione di risarcimento per il danno da ritardo (cfr. T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 2768, id. 06 giugno 2023, n. 9492, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 01 giugno 2022, n. 1295).
16. Il provvedimento impugnato dunque resiste alle censure articolate dal ricorrente e l’impugnativa deve essere integralmente respinta.
17. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
LE NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | AU LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.