Provvedimento: […] Invero, le domande proposte, fondate rispettivamente sull'art 1150 c.c. e 2041 c.c., non rientrano né nella materia dei diritti reali immobiliari, né nella materia delle obbligazioni contrattuali, non essendo esse riconducibili né a rapporti di diritto reale né a rapporti contrattuali, atteso che la pretesa creditoria ex art 1550 c.c. trova il proprio fondamento nel possesso del bene da parte del creditore, mentre il credito ex art 2041 c.c. presuppone uno spostamento patrimoniale in assenza di causa giustificativa.
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