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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13586/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/09/1985 e n. a Parte_1 Parte_2
TA (CE) il 07/08/1979 nella qualità di genitori della minore Per_1
n. a NAPOLI (NA) il 09/09/2016
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Mariadomenica Trama, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c
Ragioni di fatto e di diritto
Parti ricorrenti depositavano ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non riconosciuta a seguito di domanda. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. veniva iscritto al RGN 4542/2024, assegnato a questo Giudicante e veniva rigettato per mancata comparizione all'udienza ex art. 309 c.p.c..
Con ricorso depositato il 1 novembre 2024, parti ricorrenti in epigrafe hanno proposto, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ricorso per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non riconosciuto a seguito di domanda.
Atteso che non è preclusa la possibilità di ricorrere al procedimento di cognizione ordinaria (Cass. n. 5338/2014), ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che la minore
è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che Persona_1 qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la minore il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di frequenza dal mese di MARZO 2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Stante il riconoscimento parziale della pretesa, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio, compensa al 50% le spese, condanna l' alla CP_1 rifusione del restante 50% in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 1000,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che la minore ha diritto all'indennità di frequenza dal Persona_1 mese di MARZO 2024;
b) Stante il riconoscimento parziale della pretesa, compensa al 50% le spese, condanna l' alla rifusione del restante 50% in favore dei ricorrenti, che si CP_1 liquidano in € 1000,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 26/5/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino