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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/2025 del ruolo generale degli affari Civili del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Roberto Benini e Silvia Malivindi Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
Convenuta Contumace
Motivi della Decisione
Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato ha Parte_1
esposto:
con contratto sottoscritto in data 1-10-2012, registrato in Parte_2
data 17/10/201, ha concesso in locazione a un Controparte_1
proprio immobile ad uso abitativo sito in Ventimiglia, Via Matteotti 2, piano
6, al canone annuale di € 4.800,00, da pagarsi in rate mensili di € 400,00. oltre a € 150,00 a titolo di spese condominiali;
-a seguito del decesso della e del suo figlio erede , la Pt_2 Persona_1
piena proprietà dell'alloggio in questione dal 29/05/2023 è in capo alla ricorrente in forza di atto di divisione del 29/05/2023 a rogito Notaio
[...]
in Genova, registrato a Genova il 27/06/2023 al n. 21456 serie 1T Per_2
(doc. n. 2), subentrando così nel contratto in qualità di locatore:
-la conduttrice s'era resa morosa da oltre 2 anni al pagamento al versamento dei canoni, accumulando un debito complessivo di € 13.350,00 oltre canoni e accessori a scadere (da maggio 2023, ovvero 24 mesi per € 400,00 mensili di canone oltre ad € 150,00 mensili di condominio, oltre a un mese in cui sono stati pagati solo € 150,00 e delle spese di luce scale, per la somma di Euro
10,00, per un totale complessivo 1.270,00).
Ciò premesso, l'attrice concludeva: “convalidare lo sfratto per morosità, così come intimato, dell'immobile sito in Ventimiglia Via Matteotti 2, piano 6, con ogni consequenziale provvedimento per il rilascio e contestualmente ingiungersi con separato decreto alla signora di pagare immediatamente all'esponente la somma Controparte_1
di €13.350,00 per canoni e spese scaduti oltre € 550,00 (di cui € 400,00 di canoni di locazione ed € 150,00 di spese condominiali) per ogni mese successivo fino al rilascio.”
Essendo la notifica stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice non convalidava lo sfratto, disponendo il mutamento del rito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nella presente fase processuale occorre valutare la fondatezza di quella che, originariamente proposta nelle forme di convalida dell'intimazione dello sfratto di morosità, costituiva e costituisce una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ebbene, come dichiarato dall'attrice all'udienza del 19/9/2025, la convenuta
è inadempiente all'obbligo di versare i canoni locatizi da più di 2 anni dell'epoca di notificazione della citazione, per un debito ammontante a €
13.350,00. Al riguardo è opportuno puntualizzare che la per unanime giurisprudenza secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto - nella fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022 Corte di Cassazione,
n.826 del 2-1-2015; Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumace.
Ebbene, é evidente che il turbamento del sinallagma contrattuale sia stato così abnorme da aver fatto perdere già da molto tempo all'attrice ogni fiducia nell'intenzione, o nella possibilità economica, della conduttrice debitore di far fronte puntualmente ai propri obblighi,
In sintesi, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla . CP_1
Parimenti, in accoglimento della domanda monitoria – trasformatasi a seguito del mutamento del rito in un'ordinaria domanda di condanna - la convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 13.7500, somma maturata sino all'udienza di (non) convalida – comprensiva dei canoni di locazione arretrati + € 150,00, titolo di spese condominiali, come stabilito all'art. 10 del contratto di locazione (all.1)- oltre ai canoni di locazione inevasi nei mesi di novembre e dicembre 2025, unitamente agli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo. Da disattendere, infatti, è la richiesta di corresponsione dei canoni maturati successivamente e che scadranno sino a quando la convenuta non libererà
l'alloggio poiché, una volta respinta la domanda di convalida e mutato il rito, il petitum del presente giudizio s'è cristallizzato al tempo del deposito della memoria integrativa, il che non consente di prendere in considerazione le eventuali sopravvenienze, puntualizzandosi al riguardo che, le ipotesi di cd. condanna in futuro sono previste dalla legge in via tassativa ed eccezionale, come ad es. nell'ambito dei procedimenti d'intimazione di sfratto per morosità (nel quale il Giudice può condannare il conduttore a corrispondere i canoni sino al momento del rilascio), di separazione/divorzio (contributo per il mantenimento, destinato a permanere sino alla modifica della statuizione), oppure nei limitati casi in cui la legge prevede che possa emanarsi una sentenza di condanna con la previsione d'una penale mensile per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ecc..
La resistente va, altresì condannata al versamento dell'importo di € 150,00 per i mesi rispettivamente di novembre e dicembre 2025, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo, così emendandosi il dispositivo.
L'accoglimento delle domande attoree implica la condanna della CP_1
al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da , così provvede: Parte_1
Accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 1-10-2012 per inadempimento imputabile a Controparte_1
.
[...] Condanna la convenuta al rilascio dell'immobile oggetto del contratto per cui
è causa.
Condanna al pagamento della somma di € 13.750,00 Controparte_1
oltre ai canoni di locazione decorsi nei mesi di novembre e dicembre, unitamente agli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo, oltre alla somma di € 150,00 e interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo. al rimborso degli oneri processuali, che si Parte_3
quantificano in € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1500,00 per la fase di trattazione, € 2000,00 per la fase decisionale, € 145,50 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge.
Imperia 17-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/2025 del ruolo generale degli affari Civili del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Roberto Benini e Silvia Malivindi Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
Convenuta Contumace
Motivi della Decisione
Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato ha Parte_1
esposto:
con contratto sottoscritto in data 1-10-2012, registrato in Parte_2
data 17/10/201, ha concesso in locazione a un Controparte_1
proprio immobile ad uso abitativo sito in Ventimiglia, Via Matteotti 2, piano
6, al canone annuale di € 4.800,00, da pagarsi in rate mensili di € 400,00. oltre a € 150,00 a titolo di spese condominiali;
-a seguito del decesso della e del suo figlio erede , la Pt_2 Persona_1
piena proprietà dell'alloggio in questione dal 29/05/2023 è in capo alla ricorrente in forza di atto di divisione del 29/05/2023 a rogito Notaio
[...]
in Genova, registrato a Genova il 27/06/2023 al n. 21456 serie 1T Per_2
(doc. n. 2), subentrando così nel contratto in qualità di locatore:
-la conduttrice s'era resa morosa da oltre 2 anni al pagamento al versamento dei canoni, accumulando un debito complessivo di € 13.350,00 oltre canoni e accessori a scadere (da maggio 2023, ovvero 24 mesi per € 400,00 mensili di canone oltre ad € 150,00 mensili di condominio, oltre a un mese in cui sono stati pagati solo € 150,00 e delle spese di luce scale, per la somma di Euro
10,00, per un totale complessivo 1.270,00).
Ciò premesso, l'attrice concludeva: “convalidare lo sfratto per morosità, così come intimato, dell'immobile sito in Ventimiglia Via Matteotti 2, piano 6, con ogni consequenziale provvedimento per il rilascio e contestualmente ingiungersi con separato decreto alla signora di pagare immediatamente all'esponente la somma Controparte_1
di €13.350,00 per canoni e spese scaduti oltre € 550,00 (di cui € 400,00 di canoni di locazione ed € 150,00 di spese condominiali) per ogni mese successivo fino al rilascio.”
Essendo la notifica stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice non convalidava lo sfratto, disponendo il mutamento del rito.
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Nella presente fase processuale occorre valutare la fondatezza di quella che, originariamente proposta nelle forme di convalida dell'intimazione dello sfratto di morosità, costituiva e costituisce una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ebbene, come dichiarato dall'attrice all'udienza del 19/9/2025, la convenuta
è inadempiente all'obbligo di versare i canoni locatizi da più di 2 anni dell'epoca di notificazione della citazione, per un debito ammontante a €
13.350,00. Al riguardo è opportuno puntualizzare che la per unanime giurisprudenza secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto - nella fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022 Corte di Cassazione,
n.826 del 2-1-2015; Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumace.
Ebbene, é evidente che il turbamento del sinallagma contrattuale sia stato così abnorme da aver fatto perdere già da molto tempo all'attrice ogni fiducia nell'intenzione, o nella possibilità economica, della conduttrice debitore di far fronte puntualmente ai propri obblighi,
In sintesi, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla . CP_1
Parimenti, in accoglimento della domanda monitoria – trasformatasi a seguito del mutamento del rito in un'ordinaria domanda di condanna - la convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 13.7500, somma maturata sino all'udienza di (non) convalida – comprensiva dei canoni di locazione arretrati + € 150,00, titolo di spese condominiali, come stabilito all'art. 10 del contratto di locazione (all.1)- oltre ai canoni di locazione inevasi nei mesi di novembre e dicembre 2025, unitamente agli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo. Da disattendere, infatti, è la richiesta di corresponsione dei canoni maturati successivamente e che scadranno sino a quando la convenuta non libererà
l'alloggio poiché, una volta respinta la domanda di convalida e mutato il rito, il petitum del presente giudizio s'è cristallizzato al tempo del deposito della memoria integrativa, il che non consente di prendere in considerazione le eventuali sopravvenienze, puntualizzandosi al riguardo che, le ipotesi di cd. condanna in futuro sono previste dalla legge in via tassativa ed eccezionale, come ad es. nell'ambito dei procedimenti d'intimazione di sfratto per morosità (nel quale il Giudice può condannare il conduttore a corrispondere i canoni sino al momento del rilascio), di separazione/divorzio (contributo per il mantenimento, destinato a permanere sino alla modifica della statuizione), oppure nei limitati casi in cui la legge prevede che possa emanarsi una sentenza di condanna con la previsione d'una penale mensile per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ecc..
La resistente va, altresì condannata al versamento dell'importo di € 150,00 per i mesi rispettivamente di novembre e dicembre 2025, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo, così emendandosi il dispositivo.
L'accoglimento delle domande attoree implica la condanna della CP_1
al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da , così provvede: Parte_1
Accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 1-10-2012 per inadempimento imputabile a Controparte_1
.
[...] Condanna la convenuta al rilascio dell'immobile oggetto del contratto per cui
è causa.
Condanna al pagamento della somma di € 13.750,00 Controparte_1
oltre ai canoni di locazione decorsi nei mesi di novembre e dicembre, unitamente agli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo, oltre alla somma di € 150,00 e interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo. al rimborso degli oneri processuali, che si Parte_3
quantificano in € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva,
€ 1500,00 per la fase di trattazione, € 2000,00 per la fase decisionale, € 145,50 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge.
Imperia 17-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli