Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 5547/2024
TRA
(C.F.: Ass. Avv SERINO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Giugliano (NA), via Oasi Sacro Cuore n. 80, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1 P.IVA_1
via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( ) Ass. Avv. TRISOGLIO P.IVA_2
SARA, elettivamente domiciliata in Savona, piazza Mameli 6/5, presso lo studio professionale del difensore
- PARTI CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1
1. , con ricorso ex artt. 414, 442 cpc, depositato il 25/6/2024, ha allegato di Parte_1
avere ricevuto notifica, in data 28/5/2024, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n.
07120249027018117000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.403,10, derivanti da due avvisi di addebito emessi da . CP_1
Il ricorrente ha quindi presentato opposizione a tale intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- nullità dell'intimazione impugnata a causa dell'omessa notifica degli atti presupposti, ovvero dei due avvisi di addebito;
omissione che comporta insanabile vizio procedurale;
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali indicati nei due avvisi, in quanto risalenti al 2017 ed al 2018; in ogni caso, neppure l'ente concessionario della riscossione ha notificato atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la regolare avvenuta notifica dei due avvisi di CP_1
addebito indicati in ricorso, a mezzo pec, e pertanto l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito dei crediti in esso esposti e dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica, per intervenuto spirare del termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 24 co
5 dlvo 46/1999, termine appunto decorrente dalla notifica dell'atto. ha quindi chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che la notifica degli avvisi di addebito è incombente di competenza dell' , spettando a tale ente la prova di avere CP_1
adempiuto; ed eccependo poi che la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe stata interrotta dall'ente esponente mediante notifiche di altre due intimazioni di pagamento, rispettivamente in data 24/7/2019 e 3/3/2022; nel calcolo del termine della prescrizione, non maturata, occorre
2 poi prendere in considerazione le sospensioni disposte dal d.l. 18/2020, per complessivi 311
giorni; e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
L'efficacia esecutiva dei titoli è stata sospesa con decreto inaudita altera parte, con il quale è
stata anche fissata l'odierna udienza.
2. In merito alla legittimazione passiva delle restanti parti convenute, deve osservarsi che:
- come si è già detto, il primo motivo di opposizione involgono la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza delle notifiche dei due avvisi di addebito in relazione ai quali è stato emesso l'atto pre-esecutivo; legittimata passiva, in relazione a tale motivo, è di sicuro Agenzia
Entrate Riscossione, posto che il ricorrente ha fatto valere un vizio in procedendo che inficerebbe l'atto emesso da tale parte;
l'opposizione in discorso è quindi qualificabile come opposizione ad atti esecutivi, ex art. 617 co 1 cpc;
- il secondo di opposizione involge la pretesa estinzione per prescrizione dei crediti dell'ente previdenziale dagli anni di competenza (2017 e 2018), non essendovi stati atti interruttivi sino alla notifica dell'intimazione del maggio del 2024.
Ora, in relazione al secondo motivo di opposizione, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per
omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire
compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando
applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. SSUU n. 7514/2022).
3 Nonostante la massimazione della sentenza appena citata, deve prendersi però in esame anche la motivazione della pronuncia, in quanto la Suprema Corte ha, nel proprio ragionamento,
analizzato in modo più ampio la peculiare materia (lo si può definire un sottosistema) delle opposizioni avverso crediti previdenziali, non fermandosi in realtà ad indicare elementi di diritto in relazione alle sole opposizioni “recuperatorie”.
Si legge nella motivazione di Cass. SSUU n. 7514/2022:
“12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti
previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39
del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 -
disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma
2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo
debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al
concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta
all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore,
anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del
ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente
superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato.
Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei
crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione),
concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo,
4 entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione
passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia
tributaria [i.e., legittimazione passiva dell'Ente concessionario della riscossione, fatto salvo l'onere, per questo, di chiamata in causa dell'Ente creditore;
N.d.R.]
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante
ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni
sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la
riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione
necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in
esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire
esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito
contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente
della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale
declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente
impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili
al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di
quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi
sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del
pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato
alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela
5 dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei
confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere
posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si
concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra
le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel
caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella
per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la
necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla
riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art.
24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente
impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva
recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato
dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di
negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19
giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario
medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel
merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del
soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del
6 pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato alla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la
riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In buona sostanza, la S.C. ha tratto dalla norma contenuta nell'art. 24 co 5 del dlvo 46/1999 un principio cardine che regola, sul versante della legittimazione passiva, tutte le controversie attinenti al merito della pretesa contributiva, anche con riguardo a vicende successive all'iscrizione a ruolo, ponendosi la norma citata in regime di specialità rispetto a quella,
successiva, contenuta nell'art. 39 del dlvo 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi,
deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
La Suprema Corte è di recente ancora intervenuta in materia di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione esecutiva avverso pretese creditorie iscritte a ruolo, ai sensi del DPR
602/1973, e segnatamente laddove sia azionata un'opposizione esecutiva propriamente detta,
non “recuperatoria” (ovvero di recupero di un momento di tutela, vista l'omessa notifica della cartella esattoriale, tutela che non riguarda l'esecuzione forzata ma l'esistenza stessa del credito), con ordinanza n. 3870/2024. Si legge nella massima di tale provvedimento: “In tema
di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione
passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente
della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del
credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione
del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio
necessario cd. sostanziale”.
7 Nonostante che tale arresto paia revocare in dubbio quanto sinora qui affermato sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la lettura della motivazione dell'ordinanza pronunciata nel corso di quest'anno, dopo aver distinto, appunto, le opposizioni c.d.
recuperatorie da quelle esecutive in senso stretto, ed aver fornito soluzione sulla scorta delle norme (già citate) del DPR 602/1973 e dell'art. 39 del dlvo 112/1999, fa comunque espressamente salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale,
“per la specialità della disciplina di settore”, richiamando espressamente Cass. SSUU
7514/2022, sopra citata (v. punto 5. dell'ordinanza 3870/2024).
Dalle considerazioni sopra espresse, deve quindi ritenersi che le doglianze relative alla pretesa prescrizione dei crediti previdenziali vedono quale legittima parte processuale, dal lato passivo,
solo l' . CP_1
Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte di notifica dell'intimazione n. 07120249027018117000
in data 28/5/2024 (dato, questo, pacifico), il ricorso è stato depositato il 25/6/2024.
Pertanto, qualificato il primo motivo di opposizione come opposizione ex art. 617 co 1 cpc (si ribadisce che il ricorrente ha contestato la validità dell'atto per il mancato rispetto della sequenza procedurale, non essendo stati prima notificati gli avvisi ), deve ritenersi che CP_1
esso sia inammissibile per tardività, in quanto non è stato rispettato il termine perentorio di giorni 20 per l'esercizio dell'azione oppositiva.
Quanto al secondo motivo di opposizione, deve rilevarsi che l' ha provato l'intervenuta CP_1
notifica dei due avvisi di addebito (v. doc. depositata da ), nelle date dell'11/7/2018 e del CP_1
16/1/2019, e mezzo pec.
Pertanto, la mancata opposizione avverso tali due atti nel termine perentorio ex art. 24 co 5 dlvo
46/1999 inibisce la possibilità di qualsivoglia contestazione nel merito delle pretese creditorie per doglianze rilevabili sino alle notifiche, ivi compresa la prescrizione. In ogni caso, le due
8 notifiche hanno interrotto la prescrizione, che ha quindi ricominciato a decorrere dall'11/7/2018
e dal 16/1/2019.
Ora, considerando che la prescrizione dei crediti previdenziali è stabilita dall'art. 3 co 9 l.
335/1995 in 5 anni, occorre verificare se essa, dalle notifiche degli avvisi alla notifica dell'intimazione n. 07120249027018117000 si sia perfezionata.
La risposta al quesito deve essere negativa, in quanto:
- ha depositato (doc. 5 e 5bis) copia intimazione di pagamento, notificata a mezzo pec CP_2
in data 24/7/2019, che ha interrotto la prescrizione in relazione ai crediti indicati nell'avviso di addebito dell'11/7/2018;
- ha depositato poi (doc. 6 e 6bis) copia di ulteriore intimazione di pagamento, notificata CP_2
a mezzo pec in data 3/3/2022, che ha interrotto la prescrizione per i crediti portati da entrambi gli avvisi di addebito;
- essendovi stata notifica dell'intimazione n. 07120249027018117000 nel maggio del 2024,
come si è detto, la prescrizione non si è mai perfezionata per alcuno dei crediti oggetto di contenzioso, senza neppure inserire nel conteggio la sospensione disposta dall'art. 37 del d.l.
18/2020, conv. in l. 27/2020.
Anche il secondo motivo di opposizione deve essere rigettato.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 5.403,10) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia, e con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visti gli artt. 429, 442 cpc:
- rigetta l'opposizione;
9 - visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
spese liquidate in complessivi euro 2.500,00,
oltre ad accessori di legge;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
; spese liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge. CP_1
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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