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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 242 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._1
Torino, via Salassa n.23
- debitore istante
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data
17.04.2025 da con l'ausilio dell'OCC del Comune di Giaveno in persona del Controparte_1
Gestore della Crisi avv. Michele Gallucci;
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC nonché la relazione complementare prodotta a seguito delle osservazioni e conseguenti richieste integrative formulate dal giudice relatore in fase istruttoria;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha residenza in
Torino (TO); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI per le considerazioni che seguono.
1. Indebitamento.
Dalla relazione (pag. 12; cfr. elenco creditori doc. 21), corredata dai documenti e lettere di precisazione del credito (doc. 15 a 17, 22 a 26) risulta un complessivo indebitamento di CP_1
per € 288.503,46 nei confronti di IA delle RA – Direzione provinciale di Torino,
[...]
INPS sede di Torino, Soris (Comune di Torino), ES OL e CA EL. Di quest'esposizione, la più importante riguarda i debiti della società Runway Torino s.a.s. CP_2
di cui il ricorrente è socio accomandatario.
[...]
In particolare:
- IA delle RA ha un credito di € 213.776,29 nei confronti della società; - ES OL ha un credito di € 14.670,00 nei confronti della società per saldo debitore di un'apertura di credito in c/c;
- CA EL ha un credito di € 10.278,24 nei confronti della società per saldo debitore di conto corrente.
Il socio accomandatario gode di principio del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304
c.c., ma nel caso di specie è ragionevole credere che l'escussione della società Runway Torino
s.a.s. risulti infruttuosa, visto che: a) la società ha ceduto la propria attività con atto di cessione di ramo d'azienda in data 9.9.2024 (doc. 13) per il corrispettivo di € 1.000,00 (punto 5) e b) nell'integrazione depositata in data 26.5.2025, l'OCC ha dichiarato e documentato (cfr. docc. 34 e
35) che la società ha liquidato il magazzino e che “Non risultano presenti beni e/o crediti e/o altri diritti rimasti in capo alla società cedente” (pag. 3 integrazione alla relazione)
Pertanto, i debiti della società di cui il socio deve rispondere, pari a circa 240 mila euro, devono intendersi scaduti ed esigibili anche nei confronti del socio e sono sufficienti a determinare CP_1
la situazione di insolvenza.
2. Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 2 lett. c) può accedere alle procedure del sovraindebitamento ogni “debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale” (o altre procedure liquidatorie). Tale formulazione deve intendersi comprensiva della situazione del socio illimitatamente responsabile che, pur non essendo imprenditore, è sottoposto a liquidazione giudiziale in via riflessa o di estensione ai sensi dell'art. 256 CCII.
Pertanto, l'accesso del socio alla liquidazione controllata “in proprio” richiede la ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni, ciascuna delle quali sufficiente a escludere l'estensione al socio della liquidazione giudiziale della società:
a) la società è cancellata da oltre un anno, valendo la cancellazione come causa di cessazione dell'impresa rilevante ex art. 33 comma 1 CCII;
b) il rapporto sociale o la responsabilità illimitata del socio sono cessati da oltre un anno, a condizione che siano state adottate le formalità per rendere la cessazione nota ai terzi (cfr. art. 256 comma 2 CCII);
c) la società è impresa “minore” agli effetti dell'art. 2 lett. d) CCII;
d) la società, pur essendo impresa “non minore” e perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza, non versa in situazione di insolvenza attuale o prospettica (nei dodici mesi successivi).
Nella specie, è socio accomandatario della Runway Torino s.a.s. di LA Controparte_1
Stefano & C, società non cancellata da Registro delle imprese e obiettivamente in stato di insolvenza, avuto riguardo alla cessione dell'impresa per un corrispettivo dichiarato di € 1.000,00 con debiti insoluti per 240 mila euro circa, ma dalla documentazione prodotta dall'OCC a seguito
2 di richiesta di integrazione (cfr. in particolare doc. 44, 52 e 59) appare che la società non abbia superato nell'ultimo triennio alcuno dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 lett. d).
3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio
Al ricorso è allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC la quale, a seguito delle integrazioni chieste e fornite, esamina tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare:
- formula una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda;
- illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attesta – come richiesto ex art 268 n.3 quarto periodo CCII – che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
Il debitore risulta da certificato di residenza e stato di famiglia celibe e unico membro del nucleo familiare (cfr. all.5 relazione). L'appartamento in Via Salassa n. 23, dove il debitore risiede, è stato acquistato per atto 8.4.2021 (doc. 60) dal debitore medesimo per il diritto di abitazione e da altra persona (apparentemente un'amica) per il diritto di nuda proprietà.
Avendo la disponibilità dell'abitazione – diritto non cedibile, né pertanto pignorabile (cfr. art. 1024
c.c.) – il debitore non è tenuto a corrispondere alcun canone di locazione, ma le spese condominiali e di riscaldamento. Si legge nella relazione (pag. 16) che il debitore verserebbe “euro 200,00 a titolo di contributo spese per affitto (si precisa che il debitore istante ha dichiarato di condividere l'abitazione sita in Torino, Via Salassa n° 23 con un'amica alla quale riconosce tali spese a titolo di contributo per il canone di locazione)”, ma tale affermazione non è corretta, visto che il debitore ha il diritto reale di abitazione.
Inoltre, dall'esame degli estratto conto ES OL (sub doc. 15) e OS (doc. 15-bis) risulta che i versamenti per spese condominiali e di riscaldamento sono fatti direttamente all'amministratore del condominio e non all'amica.
Su questa premessa, la quota di reddito necessario al mantenimento del nucleo familiare del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b)
CCII, può essere determinata in € 840,00 mensili, come da relazione.
Tale somma risulta nettamente inferiore alla spesa mediana indicata dagli indicatori ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (per persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni sono previsti €.1794,62 mensili). Tuttavia, deve considerarsi che la spesa con maggiore incidenza
(882 euro) riguarda precisamente l'abitazione con spese condominiali e riscaldamento, utenze energia elettrica e gas, che sono a carico del ricorrente per la minor somma di 250 euro.
3 Allo stato, l'unica risorsa che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori consiste nella differenza tra il reddito mensile derivante da attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di impiegato amministrativo – con orario ad oggi part time – presso lo studio infermieristico LVM con sede in Torino, Corso San Maurizio n° Controparte_3
81 (doc. 17). Nel contratto di lavoro si legge che la retribuzione lorda contrattualmente prevista è pari ad € 1.553,35 mensili, con contratto collettivo nazionale Studi Professionali (CONSLIP), ma la retribuzione concretamente spettante deve essere riproporzionata all'orario di lavoro effettivo.
Dall'esame del c/c OS (doc. 15-bis) risultano accrediti per stipendio corrispondenti a quelli indicati dall'OCC nei cedolini di paga, esaminati e non prodotti (pag. 11 della relazione), con un picco a febbraio 2025 di € 1.320,00 e il versamento in due tranche per il mese di marzo 2025 di circa € 1.200,00.
Poiché le spese di mantenimento del nucleo familiare su base annua sono ripartite e soddisfatte consentendo al debitore di trattenere la somma di € 840,00 sulle dodici mensilità di stipendio, la tredicesima, ogni mensilità aggiuntiva e altra forma di retribuzione straordinaria (ad es. premi) deve intendersi a disposizione dei creditori per intero.
In termini generali, la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b)
CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il
Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore che sarà nominato. ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla
4 liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto, alla luce dell'istruttoria, di dover procedere alla sostituzione del liquidatore proposto;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] residente in [...]; C.F._1
nomina
Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina
Liquidatore la dott.ssa che risulta iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati Persona_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 840,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone che il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
5 - notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
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