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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1797/2021
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Casaburi, Presidente
Dott.ssa Sterlicchio, Consigliere
Dott. Tanferna, Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento del Presidente con il quale è stata disposta il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Viste le note depositate dalle parti.
Considerato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza
Roma data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi
RG 1797/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Geremia CASABURI, Presidente
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio, Consigliere
Dott. Mario Tanferna, Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1797/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso come in atti. CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che ha chiesto in primo grado di a) Pronunciare ai sensi dell'art. 428 c.c. Parte_1
l'annullamento della convenzione di modifica del regime patrimoniale dei beni tra coniugi stipulata con in data 10.05.2016 per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto b) CP_1
Pronunciare ai sensi dell'art. 775 c.c. l'annullamento dell'atto di donazione stipulata con il medesimo in data 10.05.2016 per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto c) CP_1
Pronunciare ai sensi dell'art. 428 c.c. l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data 6.11.2017, e omologato dal Tribunale di Cassino con Parte_2
Decreto del 9.11.2017, per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto d) Condannare CP_1 al risarcimento dei danni in suo favore;
che ha chiesto rigettarsi le domande
[...] CP_1 avversarie e in riconvenzionale per l'ipotesi di annullamento degli atti impugnati accertarsi il permanere tra i coniugi della comunione sui beni immobili e mobili oggetto del pregresso trasferimento ed il venir meno degli accordi e degli atti posti in essere dalle parti in funzione della intervenuta separazione e privi di autonomia causale;
che il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte da dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
(sent. n. 2870/2021); che ha appellato la predetta sentenza chiedendo CP_1 Parte_1 che in sua riforma siano accolte le conclusioni avanzate in primo grado;
che si è CP_1 costituito concludendo per il rigetto delle avverse domande e proponendo in subordine appello incidentale condizionato.
Considerato che la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alle domande e alle eccezioni svolte nel presente giudizio di impugnazione con atto (12.11.2025) notificato alla controparte (13.11.2025); che la parte appellata ha accettato la rinuncia contestualmente rinunciando all'appello incidentale;
che le parti hanno concordato la compensazione delle spese;
che la rinuncia e l'accettazione sono regolari.
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del processo.
Roma, data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Casaburi, Presidente
Dott.ssa Sterlicchio, Consigliere
Dott. Tanferna, Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento del Presidente con il quale è stata disposta il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Viste le note depositate dalle parti.
Considerato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza
Roma data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi
RG 1797/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Geremia CASABURI, Presidente
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio, Consigliere
Dott. Mario Tanferna, Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1797/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso come in atti. CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che ha chiesto in primo grado di a) Pronunciare ai sensi dell'art. 428 c.c. Parte_1
l'annullamento della convenzione di modifica del regime patrimoniale dei beni tra coniugi stipulata con in data 10.05.2016 per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto b) CP_1
Pronunciare ai sensi dell'art. 775 c.c. l'annullamento dell'atto di donazione stipulata con il medesimo in data 10.05.2016 per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto c) CP_1
Pronunciare ai sensi dell'art. 428 c.c. l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data 6.11.2017, e omologato dal Tribunale di Cassino con Parte_2
Decreto del 9.11.2017, per incapacità naturale dell'istante al momento dell'atto d) Condannare CP_1 al risarcimento dei danni in suo favore;
che ha chiesto rigettarsi le domande
[...] CP_1 avversarie e in riconvenzionale per l'ipotesi di annullamento degli atti impugnati accertarsi il permanere tra i coniugi della comunione sui beni immobili e mobili oggetto del pregresso trasferimento ed il venir meno degli accordi e degli atti posti in essere dalle parti in funzione della intervenuta separazione e privi di autonomia causale;
che il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte da dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
(sent. n. 2870/2021); che ha appellato la predetta sentenza chiedendo CP_1 Parte_1 che in sua riforma siano accolte le conclusioni avanzate in primo grado;
che si è CP_1 costituito concludendo per il rigetto delle avverse domande e proponendo in subordine appello incidentale condizionato.
Considerato che la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alle domande e alle eccezioni svolte nel presente giudizio di impugnazione con atto (12.11.2025) notificato alla controparte (13.11.2025); che la parte appellata ha accettato la rinuncia contestualmente rinunciando all'appello incidentale;
che le parti hanno concordato la compensazione delle spese;
che la rinuncia e l'accettazione sono regolari.
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del processo.
Roma, data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi