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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1797/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1797/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARIA IAMMARINO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA IAMMARINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 21/7/2025 (iscritto a ruolo il 22/7/2025), e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in
[...] data 28/9/2017; che dalla loro unione era nata la figlia nata a [...] il [...]; Per_1
1 che era venuta meno, negli anni, la comunione materiale e spirituale dei coniugi, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di insanabili divergenze;
conseguentemente i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di fissare ciascuno la propria dimora ove riterranno più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto, senza pregiudicare il tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi di legge e di quelli ivi concordati nei confronti della figlia, ed in particolare il dettato di cui all'art. 337 sexies c.c..
2. In ossequio a quanto statuito dall' art. 337 bis c.c. e dall'art. 337 ter c.c., ovvero che, anche in caso di separazione personale dei genitori, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, la figlia sarà affidata in forma condivisa ai genitori, con Per_1 collocazione privilegiata presso la madre. Limitatamente, alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Il padre, il quale curerà che la figlia intrattenga anche rapporti con il proprio ramo parentale, potrà vedere e tenere con sé la minore nei seguenti tempi di permanenza: a) due giorni a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:00 - o d'estate dalle ore 13:00 prelevandola dal domicilio della madre– all'indomani mattina allorquando la riaccompagnerà o a scuola o presso il domicilio della madre;
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola - o d'estate dalle ore 13:00 dal domicilio della madre - alla domenica alle
21:00, allorquando la riaccompagnerà presso il domicilio della madre. Tali tempi dovranno essere comunicati alla genitrice collocataria, con cadenza mensile, non appena l' avrà CP_1 ricevuto le indicazioni rispetto ai propri turni lavorativi;
b) a Natale un anno il 24 Dicembre, il 31 ed il 1^Gennaio ed un altro anno il 25 e il 26 Dicembre e il 6 Gennaio;
ad anni alterni
Pasqua e Lunedì in albis: c) durante il periodo estivo ovvero nei mesi di Giugno, allorquando sarà terminata la scuola, Luglio o Agosto, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 Maggio di ogni anno;
d) starà con Per_1 il padre nel giorno del di lui compleanno, onomastico e festa del papà; il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà festeggiando, preferibilmente, con entrambi i genitori che Per_1 si accorderanno nell'esclusivo interesse della ragazza/bambina; Tali periodi sono da intendersi tempi di permanenza minimi, sempre derogabili su accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse di . Durante i rispettivi tempi di permanenza, i genitori Per_1
2 cureranno che la minore svolga tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche in cui è impegnata, ivi compresa la partecipazione ad eventuali manifestazioni o feste di amici, e terrà conto nell'organizzazione della giornata anche della volontà e dei desiderata della bambina.
Durante i periodi di vacanza, i genitori comunicheranno il luogo in cui risiederanno con la minore.
4. La casa coniugale, sita in Benevento, alla via Torre della Catena n.10, identificata come da visura allegata – doc.
5- sarà assegnata alla quale genitrice collocataria della Pt_1 minore, unitamente a tutti i mobili e suppellettili che la arredano. La suddetta provvederà alla voltura delle utenze che, anche se intestate al coniuge, saranno comunque da lei integralmente pagate. L'EI si allontanerà entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto dalla casa familiare;
provvedendo, entro il 30.09.2025, ad asportare tutti i propri beni personali.
5. Allo scopo di contribuire alle esigenze della figlia minore , l' verserà alla Per_1 CP_1 genitrice collocataria, entro il 5^ di ogni mese, l'importo di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da agosto 2025. Quanto all'Assegno Unico erogato dall'Inps per la minore, lo stesso, per accordo tra i genitori e quale ulteriore contributo al mantenimento, sarà percepito per intero e in via esclusiva dalla . Pt_1
5. Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti in ragione della metà e disciplinate dal Protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Benevento. A Novembre ed ad Aprile di ciascun anno, i genitori effettueranno una spesa comune, di importo pari ad euro 300,00
(150,00 per ciascun genitore), al fine di effettuare il cambio di stagione relativo agli abiti della minore. sarà accompagnata ad effettuare tale spesa, di volta in volta, dall'una Per_1
o l'altro genitore, che anticiperà l'importo e ne chiederà il rimborso.
6. Le parti dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano, vicendevolmente, ad ogni forma di mantenimento.
7. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore, per la relativa iscrizione sui documenti di entrambi;
8. Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni questione, anche economica, e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'uno dall'altra.
9. Le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti”.
L'11/11/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
3 La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi della figlia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 40, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2017);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1797/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARIA IAMMARINO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA IAMMARINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 21/7/2025 (iscritto a ruolo il 22/7/2025), e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in
[...] data 28/9/2017; che dalla loro unione era nata la figlia nata a [...] il [...]; Per_1
1 che era venuta meno, negli anni, la comunione materiale e spirituale dei coniugi, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di insanabili divergenze;
conseguentemente i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di fissare ciascuno la propria dimora ove riterranno più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto, senza pregiudicare il tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi di legge e di quelli ivi concordati nei confronti della figlia, ed in particolare il dettato di cui all'art. 337 sexies c.c..
2. In ossequio a quanto statuito dall' art. 337 bis c.c. e dall'art. 337 ter c.c., ovvero che, anche in caso di separazione personale dei genitori, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, la figlia sarà affidata in forma condivisa ai genitori, con Per_1 collocazione privilegiata presso la madre. Limitatamente, alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Il padre, il quale curerà che la figlia intrattenga anche rapporti con il proprio ramo parentale, potrà vedere e tenere con sé la minore nei seguenti tempi di permanenza: a) due giorni a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:00 - o d'estate dalle ore 13:00 prelevandola dal domicilio della madre– all'indomani mattina allorquando la riaccompagnerà o a scuola o presso il domicilio della madre;
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola - o d'estate dalle ore 13:00 dal domicilio della madre - alla domenica alle
21:00, allorquando la riaccompagnerà presso il domicilio della madre. Tali tempi dovranno essere comunicati alla genitrice collocataria, con cadenza mensile, non appena l' avrà CP_1 ricevuto le indicazioni rispetto ai propri turni lavorativi;
b) a Natale un anno il 24 Dicembre, il 31 ed il 1^Gennaio ed un altro anno il 25 e il 26 Dicembre e il 6 Gennaio;
ad anni alterni
Pasqua e Lunedì in albis: c) durante il periodo estivo ovvero nei mesi di Giugno, allorquando sarà terminata la scuola, Luglio o Agosto, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 Maggio di ogni anno;
d) starà con Per_1 il padre nel giorno del di lui compleanno, onomastico e festa del papà; il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà festeggiando, preferibilmente, con entrambi i genitori che Per_1 si accorderanno nell'esclusivo interesse della ragazza/bambina; Tali periodi sono da intendersi tempi di permanenza minimi, sempre derogabili su accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse di . Durante i rispettivi tempi di permanenza, i genitori Per_1
2 cureranno che la minore svolga tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche in cui è impegnata, ivi compresa la partecipazione ad eventuali manifestazioni o feste di amici, e terrà conto nell'organizzazione della giornata anche della volontà e dei desiderata della bambina.
Durante i periodi di vacanza, i genitori comunicheranno il luogo in cui risiederanno con la minore.
4. La casa coniugale, sita in Benevento, alla via Torre della Catena n.10, identificata come da visura allegata – doc.
5- sarà assegnata alla quale genitrice collocataria della Pt_1 minore, unitamente a tutti i mobili e suppellettili che la arredano. La suddetta provvederà alla voltura delle utenze che, anche se intestate al coniuge, saranno comunque da lei integralmente pagate. L'EI si allontanerà entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto dalla casa familiare;
provvedendo, entro il 30.09.2025, ad asportare tutti i propri beni personali.
5. Allo scopo di contribuire alle esigenze della figlia minore , l' verserà alla Per_1 CP_1 genitrice collocataria, entro il 5^ di ogni mese, l'importo di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da agosto 2025. Quanto all'Assegno Unico erogato dall'Inps per la minore, lo stesso, per accordo tra i genitori e quale ulteriore contributo al mantenimento, sarà percepito per intero e in via esclusiva dalla . Pt_1
5. Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti in ragione della metà e disciplinate dal Protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Benevento. A Novembre ed ad Aprile di ciascun anno, i genitori effettueranno una spesa comune, di importo pari ad euro 300,00
(150,00 per ciascun genitore), al fine di effettuare il cambio di stagione relativo agli abiti della minore. sarà accompagnata ad effettuare tale spesa, di volta in volta, dall'una Per_1
o l'altro genitore, che anticiperà l'importo e ne chiederà il rimborso.
6. Le parti dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano, vicendevolmente, ad ogni forma di mantenimento.
7. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore, per la relativa iscrizione sui documenti di entrambi;
8. Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni questione, anche economica, e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'uno dall'altra.
9. Le spese legali sono da intendersi compensate tra le parti”.
L'11/11/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
3 La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi della figlia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 40, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2017);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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