TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.1275/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERSACE TERESA
INPS (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/04/2025 ad ore 10.30 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marco Callegari in sostituzione dell'avv. FORTE SIMONE per parte resistente l'avv. Novellati in sostituzione dell'avv. l'avv. Controparte_2
VERSACE TERESA per parte resistente INPS l'avv. Demaestri.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni tenuto conto del fatto che l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento potrebbe configurare un motivo di carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso..
L'avv. Callegari chiede che la causa venga definita per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a contestare l'intimazione di pagamento attese la sua adesione alla c.d. rottamazione quater e l'avvenuto pagamento delle rate nelle more scadute.
L'avv. Novellati conferma la presenza della domanda di condono e l'avvenuto pagamento delle rate;
chiede che il ricorrente rinunci agli atti del giudizio.
L'avv. Demaestri si associa alla richiesta dell'avv. Callegari.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da:
(cf. ) con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERSACE TERESA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_3
e INPS avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, per proporre
[...]
opposizione avverso la intimazione di pagamento notificata da Controparte_3
chiedendo l'annullamento dell'avviso specificato nel ricorso;
[...]
- l'opponente, nelle more del giudizio, ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22, che è stata accolta dall' con pagamento delle rate nel frattempo scadute;
Controparte_3 - che, dunque, il processo potrebbe essere sospeso dell'interesse di entrambe le parti
(cfr. art. 1, co. 236, della legge n. 197/22);
- che, tuttavia, nel caso, le parti, non manifestando alcun interesse alla sospensione del processo, al contrario, hanno chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ovvero di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
- che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 15.722/23 si è espressa in questi termini (in fattispecie parimenti relativa alla medesima definizione agevolata): “6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia.
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
Ritenuto che:
- sussista una seria volontà del ricorrente alla definizione agevolata del suo debito avendone pagate un numero di rate congruo;
- perciò, appare necessario aderire alla richiesta delle parti di definizione del giudizio, secondo anche il precedente rappresentato dalla Suprema Corte nei termini suddetti, dovendosi ritenere che il giudice debba accertare una inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo nei casi in cui almeno le parti del rapporto debitorio, potenzialmente interessate alla sospensione ex art. 1, co. 236, della legge n. 197/22, domandino la definizione per cessazione della materia del contendere e vi sia nell'istanza di definizione agevolata la rinuncia preventiva ai giudizi in corso oggetto della stessa o comunque la seria volontà del ricorrente a proseguire nella definizione agevolata del proprio debito;
-che, pertanto, occorre provvedere in tal senso, come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite per le stesse ragioni esposte nella pronuncia della Corte di Cassazione richiamata.
P.Q.M.
Il giudice, in ordine alle domande attrici, dichiara la cessazione della materia del contendere, considerata l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERSACE TERESA
INPS (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/04/2025 ad ore 10.30 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marco Callegari in sostituzione dell'avv. FORTE SIMONE per parte resistente l'avv. Novellati in sostituzione dell'avv. l'avv. Controparte_2
VERSACE TERESA per parte resistente INPS l'avv. Demaestri.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni tenuto conto del fatto che l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento potrebbe configurare un motivo di carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso..
L'avv. Callegari chiede che la causa venga definita per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a contestare l'intimazione di pagamento attese la sua adesione alla c.d. rottamazione quater e l'avvenuto pagamento delle rate nelle more scadute.
L'avv. Novellati conferma la presenza della domanda di condono e l'avvenuto pagamento delle rate;
chiede che il ricorrente rinunci agli atti del giudizio.
L'avv. Demaestri si associa alla richiesta dell'avv. Callegari.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da:
(cf. ) con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERSACE TERESA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_3
e INPS avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, per proporre
[...]
opposizione avverso la intimazione di pagamento notificata da Controparte_3
chiedendo l'annullamento dell'avviso specificato nel ricorso;
[...]
- l'opponente, nelle more del giudizio, ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22, che è stata accolta dall' con pagamento delle rate nel frattempo scadute;
Controparte_3 - che, dunque, il processo potrebbe essere sospeso dell'interesse di entrambe le parti
(cfr. art. 1, co. 236, della legge n. 197/22);
- che, tuttavia, nel caso, le parti, non manifestando alcun interesse alla sospensione del processo, al contrario, hanno chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ovvero di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
- che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 15.722/23 si è espressa in questi termini (in fattispecie parimenti relativa alla medesima definizione agevolata): “6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia.
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
Ritenuto che:
- sussista una seria volontà del ricorrente alla definizione agevolata del suo debito avendone pagate un numero di rate congruo;
- perciò, appare necessario aderire alla richiesta delle parti di definizione del giudizio, secondo anche il precedente rappresentato dalla Suprema Corte nei termini suddetti, dovendosi ritenere che il giudice debba accertare una inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo nei casi in cui almeno le parti del rapporto debitorio, potenzialmente interessate alla sospensione ex art. 1, co. 236, della legge n. 197/22, domandino la definizione per cessazione della materia del contendere e vi sia nell'istanza di definizione agevolata la rinuncia preventiva ai giudizi in corso oggetto della stessa o comunque la seria volontà del ricorrente a proseguire nella definizione agevolata del proprio debito;
-che, pertanto, occorre provvedere in tal senso, come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite per le stesse ragioni esposte nella pronuncia della Corte di Cassazione richiamata.
P.Q.M.
Il giudice, in ordine alle domande attrici, dichiara la cessazione della materia del contendere, considerata l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina