Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.