Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1112/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. Anna Maria Pagliari Presidente dott. Anna Chiara Giammusso Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2115 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Parte_1
Doria, 64, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Notargiovanni, C.F. , che C.F._1 la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione;
appellante e
, cod. fisc. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12; appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 5843/20 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3553/22 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Conclusioni
« riconoscere la protezione internazionale primaria o secondaria all'odierna Parte_1
appellante”.
La sig. ra ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, Parte_1 allegando di aver fatto parte in Cina del gruppo religioso di fede cristiano-cattolica
(cosiddetta “chiesa domestica”), nei confronti del quale vi era stata una campagna di
La Suprema Corte, con ordinanza n. 3553/22, ha cassato la sentenza di questa Corte n.
5843/2020 depositata il 25.11.2020, con la quale la domanda dell'istante, a conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale, era stata respinta. Part La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, con il quale la sig.ra si era doluta che, come già avvenuto in primo grado, la Corte di Appello aveva ritenuto decisiva la circostanza che la donna avesse potuto lasciare agevolmente la Repubblica cinese, con un volo di linea e previo rilascio del passaporto e del visto. In particolare, è stato ritenuto che fosse stato dato rilievo a un aspetto del tutto marginale nell'ambito del racconto della richiedente e che anzi si fosse trascurato che la donna aveva evidenziato come l'uscita dal Paese di persone che professavano religioni non gradite non fosse ostacolata dallo Stato cinese, ma addirittura favorito.
Gli stessi giudici hanno osservato che le circostanze di fatto esposte dalla Corte d'appello circa l'esistenza dell'accordo di pacificazione tra il e la Santa Controparte_3
Sede, che avrebbe reso non più attuale la persecuzione denunciata, erano del tutto prive di riferimenti a “fonti ufficiali, attendibili e aggiornate”, in violazione, peraltro del dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8 d.lgs. 25/2008; “in conclusione, secondo la sentenza impugnata, il personale concetto di persecuzione esposto dalla ricorrente non sarebbe coerente con le circostanze di carattere generale esistenti nella Repubblica Popolare Cinese
(RPC), la quale non perseguiterebbe culti che cercano di operare nella legalità, ma solo culti che scelgono di operare nella segretezza”. Tale conclusione è stata giudicata come violativa dell'art.9 della Costituzione, che protegge la libertà di professare la propria religione, nella sua duplice dimensione pubblica e privata, con il solo limite del rispetto del buon costume e dell'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che nell'affermare la Libertà, tra le altre, di religione, specifica come tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
All'uopo è stato richiamato l'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati concluso a New York il 31 gennaio 1967, che definisce rifugiato “chiunque, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui
è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese…”.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso affermando come sia pacifico il fatto che sulla base delle COI e del quadro normativo interno che riporta la stessa Corte d'appello il culto domestico cui la richiedente aderisce ricade nel grey market e dunque non è uno dei cd.
Culti maligni. “Perciò non è chiaro a che titolo nel caso concreto il giudice ritiene legittimo il diritto dello Stato di origine a reprimere l'aderenza e pratica del culto in questione come fosse un'associazione complessivamente segreta (…)”. L'appellante ha, pertanto, riassunto il giudizio insistendo nelle sue richieste nei termini sopra riportati.
Regolarmente citato in giudizio, il non si è costituito e, pertanto, è Controparte_1 dichiarato contumace.
Il rappresentante della Procura Generale si è espresso per l'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 3.04.25 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
* * *
L'istanza avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha prescritto la necessità dell'accertamento alla stregua delle aggiornate C.O.I. al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se la richiedente sia esposta a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti.
E' stata all'uopo richiamata l'Ordinanza della Cass. I Sez. n. 22275 del 04/08/2021, Rv. 661995 – 02, che, proprio in tema di persecuzione per motivi religiosi di cittadino cinese, ha affermato che, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland, contro altri) all'art. 2, lett. C), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel Paese d'origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato.
Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l'adozione di misure informali.
Dalle fonti consultate emerge come in Cina le autorità governative abbiano adottato una politica repressiva nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato: “solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche" riconosciute dallo Stato possono registrarsi
e ufficialmente essere autorizzate a tenere servizi di culto. Vi sono continue segnalazioni di decessi avvenuti da parte di persone, appartenenti ad altre fedi religiose le quali, una volta sottoposte ad arresti, sono state torturate, maltrattate fisicamente, detenute, condannate al carcere, sottoposte a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del Governo a causa delle attività legate alla loro religione e alle credenze e pratiche” (…)Il governo ha continuato la sua campagna del 2019-2024 per portare tutta la dottrina e la pratica religiosa in linea con la dottrina del governo, anche richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico, monitorare i servizi religiosi, approvare in anticipo i sermoni e alterare i testi religiosi per sottolineare la lealtà di questi allo Stato”. USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious RE: China, 12 May
2021https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html La costituzione di nuovi gruppi religiosi è di fatto considerato un reato in Cina, in quanto l'art.300 del codice penale cinese, con una formulazione ambigua, prevede che: "Chiunque organizzi o utilizzi una setta religiosa, una società segreta o un'organizzazione di culto o usi la superstizione per sabotare l'attuazione di qualsiasi legge o regolamento amministrativo dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non più di sette anni oltre alla multa;
se le circostanze sono particolarmente gravi, essere condannato alla reclusione non inferiore a sette anni o all'ergastolo oltre alla multa o alla confisca dei beni;
o se le circostanze sono attenuate, essere condannato alla reclusione non superiore a tre anni, alla detenzione, alla sorveglianza o alla privazione dei diritti politici” (cfr. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-
78796243/CHN5375%20Eng3.pdf).
Tale formulazione spesso si presta ad essere applicata in maniera distorsiva dalle autorità del Paese, le quali usano il predetto articolo per reprimere i culti che non si assoggettano all'obbligo della registrazione governativa.
Il rapporto pubblicato da RE SE (nell'elenco UNHCR dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nel febbraio del 2017 già spiegava che in
Cina le forze di sicurezza privano della libertà personale, torturano ed uccidono credenti di diverse confessioni su base giornaliera: “coloro che si ostinano a dirigere o a pregare in chiese non registrate o che si oppongono o eludono i controlli del governo rischiano la detenzione, l'imprigionamento e alcune torture. La maggior parte dei cristiani detenuti sono soggetti a periodi di detenzione relativamente brevi, che vanno da alcune ore di interrogatorio alla detenzione amministrativa fino a 15 giorni” (RE SE, The Battle for China's Spirit. Religious Revival, Repression and Resistance under , febbraio Per_1
2017). Circostanze confermate, altresì, in un altro recente rapporto dalla medesima organizzazione internazionale, da cui emerge che: “Le forme extragiudiziali di detenzione restano diffuse, nonostante l'abolizione dei campi di "rieducazione attraverso il lavoro" alla fine di quest'anno. Un gran numero di persone è stato vittima di vari tipi di detenzione arbitraria. Una nuova forma di detenzione extragiudiziale per gli obiettivi delle indagini anticorruzione e delle indagini ufficiali, nota come è stata introdotta nel 2018, in Per_2 concomitanza con l'istituzione dell'NSC. Separatamente, la legge di procedura penale permette la "sorveglianza residenziale location", in cui gli individui possono essere trattenuti fino a sei mesi in un luogo non rivelato e senza accesso all'assistenza legale.”
Ancora: “le condizioni nei luoghi di detenzione sono dure, con segnalazioni di cibo inadeguato, pestaggi regolari e privazione della libertà. Oltre al loro utilizzo per estorcere confessioni, la tortura e altre forme di coercizione sono ampiamente utilizzate dalle autorità per costringere i dissidenti politici e quelli religiosi a ritrattare le loro credenze. Gli agenti di sicurezza si fanno abitualmente beffe delle protezioni legali e delle garanzie legali, l'impunità è la norma per gli abusi e le morti sospette commesse dalla polizia durante la custodia” (RE SE, RE in the World 2021-China, febbraio 2021, in https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html).
Il timore espresso dalla ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposta in caso di rientro in Cina è, dunque, ampiamente riscontrato dalle ulteriori e più recenti informazioni acquisite sul Paese d'origine. “La legge cinese già esistente prevede che le persone possano praticare solo cinque religioni ufficiali, in locali ufficialmente approvati, e che le autorità abbiano il controllo sulle nomine del personale, sulle pubblicazioni, sulle finanze e sulle domande di seminario. Il governo cinese ha ulteriormente inasprito queste restrizioni il 1° febbraio 2020 , quando ha iniziato ad attuare le nuove "misure amministrative per i gruppi religiosi." Le misure dichiarano la supremazia del partito comunista cinese negli affari religiosi, richiedono alle organizzazioni religiose di pubblicizzare le politiche del partito, mettono nelle mani dei funzionari il potere di proibire ai gruppi religiosi di operare senza autorizzazione (
[...]
World Report 2021 - China, 13 January 2021 Controparte_4 https://www.ecoi.net/en/document/2043545.html ).
Più di recente, nel rapporto 2022 sulla libertà religiosa in Cina dell' US Department of State si legge: “Secondo quanto riferito da gruppi religiosi, organizzazioni non governative (ONG) e resoconti dei media internazionali, il governo ha continuato a esercitare il controllo sui gruppi religiosi e a limitare le attività e la libertà personale degli aderenti religiosi che percepiva come una minaccia agli interessi dello Stato o del PCC. Le ONG e i media hanno continuato a denunciare morti in custodia e che il governo ha torturato, maltrattato fisicamente, arrestato, fatto sparire, detenuto, condannato al carcere, sottoposto a indottrinamento forzato nell'ideologia del PCC e ha molestato aderenti di gruppi religiosi sia registrati che non registrati per attività legate alle loro credenze e pratiche religiose. A causa della mancanza di trasparenza riguardo alla persecuzione dei seguaci religiosi da parte delle forze dell'ordine, le stime delle persone incarcerate durante l'anno per il loro credo religioso variavano da poche migliaia a oltre 10.000. Secondo le stime della Controparte_5
, alla fine dell'anno il governo ha imprigionato 2.649 persone per aver esercitato il
[...] proprio diritto alla libertà di religione o di credo. Il database dei prigionieri politici della
NE DU UA (Dialogo) contava 7.502 prigionieri di coscienza al 31 dicembre e ha affermato che le accuse più comuni erano "organizzazione o utilizzo di una setta per indebolire l'attuazione della legge", pericolo per la sicurezza dello stato e incitamento al
"separatismo". un'accusa spesso imposta alle minoranze etniche per aver preso parte ad attività religiose, culturali o a favore dell'indipendenza.
La ha riferito che le autorità hanno detenuto e arrestato membri delle chiese CP_6 domestiche a Pechino durante le Olimpiadi invernali di febbraio. Le autorità hanno vietato le feste religiose, chiuso i luoghi di culto e fatto irruzione nei servizi di culto, in alcuni casi citando misure di prevenzione del Covid-19. Le ONG hanno riferito che il governo ha continuato a fare pressione sui gruppi religiosi non registrati affinché si unissero alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e vessazioni. Il governo ha continuato la campagna contro i gruppi religiosi definiti “sette”, tra cui la CDO e il , e ha condotto campagne di Per_3 propaganda contro gli (letteralmente “insegnamenti eterodossi”) rivolte ai bambini in Per_4 età scolare. Gruppi di difesa dei diritti umani hanno affermato che il regime classifica sempre più come xie jiao qualsiasi gruppo percepito dal PCC come ostile al regime, e che i tribunali applicano sempre più spesso punizioni anti-xie jiao a gruppi che non erano nell'elenco ufficiale. Il governo ha bloccato i siti web religiosi e censurato i contenuti religiosi del popolare servizio di messaggistica WeChat. Le autorità hanno censurato i post online in lingua mandarina e cantonese che facevano riferimento a Gesù o alla Bibbia, hanno rimosso articoli pubblicati da piattaforme legate al cristianesimo e hanno rimosso gli account o hanno incaricato i fornitori di servizi Internet e i singoli utenti di rimuovere account i cui nomi contenevano le parole “vangelo” o “ Cristo." Il governo ha vietato le trasmissioni online non autorizzate di servizi religiosi. Una ONG ha affermato che le nuove norme relative ai contenuti religiosi online trattano essenzialmente il materiale religioso cristiano presente su Internet “alla pari della pornografia, dello spaccio di droga e dell'incitamento alla ribellione”. Le autorità hanno continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del Corano
e di altra letteratura religiosa e hanno penalizzato le aziende che copiavano e pubblicavano materiale religioso.
Il 22 ottobre 2022, la Santa Sede ha annunciato che l'accordo provvisorio del 2018 tra essa e il governo, che riguardava la nomina dei vescovi, è stato nuovamente rinnovato per un altro biennio fino all'ottobre 2024, anche se il testo è rimasto segreto. Tuttavia, le Misure amministrative del 2021 per il clero religioso emesse dall'Amministrazione statale degli affari religiosi (SARA) non prevedevano che la Santa Sede avesse un ruolo nella selezione dei vescovi cattolici, e il governo ha continuato a molestare, detenere, far sparire e imprigionare molti esponenti del clero che si sono rifiutati di aderire all'Associazione patriottica cattolica cinese (CCPA), compresi alcuni ordinati dalla Santa Sede. A novembre, la Santa Sede ha pubblicato un comunicato in cui esprimeva “sorpresa e rammarico” per il fatto che il governo, senza previa consultazione, avesse insediato monsignor come Persona_5
“vescovo ausiliare di , una diocesi non riconosciuta dalla Santa Sede. Cristiani, Per_6 musulmani, buddisti IB e praticanti del hanno denunciato discriminazioni Per_3 sociali in materia di lavoro, alloggio e opportunità commerciali”.
Analogo il tenore di quello del 2024 di RE SE : “Il partito-stato gestisce un apparato multiforme per controllare tutti gli aspetti dell'attività religiosa, anche controllando l'affidabilità politica dei leader religiosi, ponendo limiti al numero di autorità religiose come preti e imam, richiedendo conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installando telecamere di sicurezza. all'interno degli istituti religiosi. Lo stato riconosce il buddismo, il cattolicesimo, l'islam, il cristianesimo protestante e il taoismo.
Tutti i gruppi religiosi devono passare attraverso un rigoroso processo di certificazione per essere ufficialmente riconosciuti;
quelli che rifiutano vengono etichettati come illegali e perseguitati. Migliaia di templi e chiese domestiche buddisti, taoisti e di religione popolare in tutta la Cina sono stati completamente o parzialmente demoliti dalle autorità negli ultimi anni. Alcune religioni e gruppi religiosi, tra cui i buddisti IB, i musulmani uiguri, i praticanti del e le “chiese domestiche” cristiane, sono perseguitati duramente. Per_3
Nello Xinjiang, le pratiche religiose pacifiche vengono regolarmente punite con l'accusa di
“estremismo religioso”, con conseguenti detenzione, pene detentive e indottrinamento per molti musulmani uiguri, kazaki e hui. Le autorità hanno utilizzato la sorveglianza digitale anche per sopprimere le attività religiose dei musulmani uiguri e turchi;
È noto che la polizia interroga i residenti che conservano testi del Corano nella memoria dei loro smartphone.
Una nuova legge che regola i luoghi di culto, entrata in vigore nel settembre 2023, ha rafforzato il controllo statale sulla struttura organizzativa e sul personale dei gruppi religiosi.
Secondo le misure, i gruppi religiosi devono conservare archivi sulle attività del personale, compresi i contatti con entità straniere”.
Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione. In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione: non appare, infatti, decisiva al fine di non riconoscere credibilità alle affermazioni della richiedente la circostanza che alla stessa sia stato rilasciato prima il passaporto e poi il visto al fine di consentirne l'espatrio, dal momento che, dalle fonti consultate, non emerge alcuna prassi di limitazioni all'espatrio dei cittadini praticanti culti non graditi. D'altro canto, il racconto è apparso esaustivo sia in ordine alle violenze e alle detenzioni subite in patria a causa dell'esercizio del suo credo religioso, in linea con il quadro sopra delineato circa il trattamento dei cristiani nella repubblica cinese e in generale di tutti coloro che ivi professino religioni non gradite al regime, sia in ordine alle ulteriori persecuzioni che la stessa potrebbe subire in ipotesi di rimpatrio. Risulta, inoltre, evidente che la richiedente non potrebbe vivere liberamente la propria fede, né nella dimensione privata né, tantomeno, in quella pubblica.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, e di quello di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza emessa il 13.09.2018 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 2266/16, dichiara il diritto della sig. ra , Parte_1 nata a [...] il [...], allo status di rifugiato e, per l'effetto, ordina alla
Questura competente per territorio di rilasciargli un permesso di soggiorno a tale titolo;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.25
La Presidente
Anna Maria Pagliari