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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 627/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.10.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1975 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA MALTA N. 3, presso lo studio dell'avv. TIMPANARO LIDIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(SR) il 11/01/1974 e residente Lentini in via Brennero n. 49, elettivamente domiciliata in
CARNI, VIA G.PPE DI VITTORIO N. 5, presso lo studio dell'avv. FERRAUTO
IRENE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 6 - resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 5.3.2025);
***
All'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 9.9.2010 con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
l'11.11.2010. Per_1
Il ricorrente esponeva di essersi separato consensualmente dalla moglie con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, munito del nulla osta del
Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 25.3.2024, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Radicatosi il contraddittorio in data 30.7.2025 si costituiva in giudizio
[...]
rappresentando di aver raggiunto con il ricorrente un accordo inteso CP_1 ad ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) le parti all'udienza già fissata del 14.10.2025 nel giudizio RG 627/2025, per la quale faranno istanza affinchè venga sostituita col deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti - daranno atto della volontà di non volersi riconciliare e chiederanno al
Collegio di emettere sentenza che dichiari alle condizioni che seguono la cessazione
pagina 2 di 6 degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Carlentini il 09.09.2010, trascritto
Stato Civile Comune di Carlentini al n. 14 anno 2010 Parte II Serie A ordinando la relazione annotazione;
2- le parti, con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
3- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre e con diritto per il padre di tenerlo con sé ogni lunedì
e giovedì pomeriggio ed a settimane alterne il sabato e la domenica con possibilità di pernotto con il padre;
sette giorni per le festività natalizie ad anni alterni o dal
23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01; 3 giorni per le festività pasquali da coincidere ad anni alterni un giorno con la domenica di Pasqua e l'anno successivo e lunedì dell'Angelo; 30 giorni in estate nel mese di agosto di ogni anno con facoltà di concordare entro il 30 maggio di ogni anno altro periodo o di suddividere il predetto periodo in due di 15 giorni cadauno;
le altre festività in rosso da calendario saranno trascorse a giorni alterni con i principio della rotazione annuale. Resta comunque inteso che i coniugi potranno in qualsiasi momento stabilire consensualmente diverse e più ampie modalità;
4). La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con affidamento condiviso;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
5). Con la sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti i signori e manifestano sin d'ora il proprio reciproco consenso Pt_1 CP_1 per il rilascio e/o rinnovo del documento d'identità e del passaporto e conseguentemente si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti;
pagina 3 di 6 6). Le parti si prestano altresì consenso di poter viaggiare con il minore nel territorio italiano, mentre eventuali viaggi all'estero dovranno ricevere il consenso di entrambi i genitori;
7). La casa coniugale sita in via Brennero numero 49 in Lentini di proprietaria del signor viene assegnata la signora che la Parte_1 Controparte_1 abiterà insieme al figlio minore;
Per_1
8). Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio con un Pt_1 assegno mensile di euro 570 da corrispondere in favore della signora
[...]
anticipatamente entro il cinque di ogni mese da rivalutare CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
9) Il signor si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% alle Pt_1 spese straordinarie preventivamente concordate occorrente per il minore per motivi scolastici, ludici e sanitari non coperti dal servizio sanitario nazionale;
10) il signor si obbliga al pagamento delle utenze della casa coniugale e Pt_1 precisamente, canone idrico, Tari, Internet e gas nella misura del 70%, mentre la residua parte del 30% sarà a carico della signora;
il Controparte_1 pagamento dell'utenza elettrica presso l'abitazione familiare sarà a carico della signora dove continuerà a vivere assieme al figlio minore, previa CP_1 apposizione di un apposito contascatti e/o separazione del contatore rispetto alle altre unità immobiliari, le cui spese saranno a carico del signor;
Parte_1
10- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esaustivi.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo sottoscritto dalle parti e della richiesta di decisione della causa alle condizioni ivi indicate,
e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 4 di 6 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione dei coniugi raggiunto in sede di procedura di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
9.9.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di pagina 5 di 6 Carlentini dell'anno 2010 (Anno 2010 – n. 14 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARNI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 627/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.10.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1975 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA MALTA N. 3, presso lo studio dell'avv. TIMPANARO LIDIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(SR) il 11/01/1974 e residente Lentini in via Brennero n. 49, elettivamente domiciliata in
CARNI, VIA G.PPE DI VITTORIO N. 5, presso lo studio dell'avv. FERRAUTO
IRENE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 6 - resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 5.3.2025);
***
All'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 9.9.2010 con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
l'11.11.2010. Per_1
Il ricorrente esponeva di essersi separato consensualmente dalla moglie con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, munito del nulla osta del
Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 25.3.2024, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Radicatosi il contraddittorio in data 30.7.2025 si costituiva in giudizio
[...]
rappresentando di aver raggiunto con il ricorrente un accordo inteso CP_1 ad ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) le parti all'udienza già fissata del 14.10.2025 nel giudizio RG 627/2025, per la quale faranno istanza affinchè venga sostituita col deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti - daranno atto della volontà di non volersi riconciliare e chiederanno al
Collegio di emettere sentenza che dichiari alle condizioni che seguono la cessazione
pagina 2 di 6 degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Carlentini il 09.09.2010, trascritto
Stato Civile Comune di Carlentini al n. 14 anno 2010 Parte II Serie A ordinando la relazione annotazione;
2- le parti, con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
3- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre e con diritto per il padre di tenerlo con sé ogni lunedì
e giovedì pomeriggio ed a settimane alterne il sabato e la domenica con possibilità di pernotto con il padre;
sette giorni per le festività natalizie ad anni alterni o dal
23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01; 3 giorni per le festività pasquali da coincidere ad anni alterni un giorno con la domenica di Pasqua e l'anno successivo e lunedì dell'Angelo; 30 giorni in estate nel mese di agosto di ogni anno con facoltà di concordare entro il 30 maggio di ogni anno altro periodo o di suddividere il predetto periodo in due di 15 giorni cadauno;
le altre festività in rosso da calendario saranno trascorse a giorni alterni con i principio della rotazione annuale. Resta comunque inteso che i coniugi potranno in qualsiasi momento stabilire consensualmente diverse e più ampie modalità;
4). La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con affidamento condiviso;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
5). Con la sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti i signori e manifestano sin d'ora il proprio reciproco consenso Pt_1 CP_1 per il rilascio e/o rinnovo del documento d'identità e del passaporto e conseguentemente si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti;
pagina 3 di 6 6). Le parti si prestano altresì consenso di poter viaggiare con il minore nel territorio italiano, mentre eventuali viaggi all'estero dovranno ricevere il consenso di entrambi i genitori;
7). La casa coniugale sita in via Brennero numero 49 in Lentini di proprietaria del signor viene assegnata la signora che la Parte_1 Controparte_1 abiterà insieme al figlio minore;
Per_1
8). Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio con un Pt_1 assegno mensile di euro 570 da corrispondere in favore della signora
[...]
anticipatamente entro il cinque di ogni mese da rivalutare CP_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
9) Il signor si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% alle Pt_1 spese straordinarie preventivamente concordate occorrente per il minore per motivi scolastici, ludici e sanitari non coperti dal servizio sanitario nazionale;
10) il signor si obbliga al pagamento delle utenze della casa coniugale e Pt_1 precisamente, canone idrico, Tari, Internet e gas nella misura del 70%, mentre la residua parte del 30% sarà a carico della signora;
il Controparte_1 pagamento dell'utenza elettrica presso l'abitazione familiare sarà a carico della signora dove continuerà a vivere assieme al figlio minore, previa CP_1 apposizione di un apposito contascatti e/o separazione del contatore rispetto alle altre unità immobiliari, le cui spese saranno a carico del signor;
Parte_1
10- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esaustivi.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo sottoscritto dalle parti e della richiesta di decisione della causa alle condizioni ivi indicate,
e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 4 di 6 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione dei coniugi raggiunto in sede di procedura di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
9.9.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di pagina 5 di 6 Carlentini dell'anno 2010 (Anno 2010 – n. 14 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARNI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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