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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1 con l'avv. Andrea Maniaci
ATTORE contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Roberta Marengo
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per la modifica delle condizioni di cui al divor- zio tra le parti del 9 dicembre 2022 sentenza del Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente chiedeva in sede di ricorso la revoca dell'assegnazione della casa famiglia- re a parte resistente, con assegnazione a sé; in sede di udienza del 15 maggio 2024 chiedeva anzitutto l'aumento del contributo al mantenimento dei figli e in subordine la revoca dell'assegnazione della casa famigliare.
Parte resistente si costituiva opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Modificare il provvedimento relativo all'assegnazione della casa coniugale sita in Ponzone (AL), Fraz. Cascinali – Loc. Molara,
120, e disporne l'assegnazione alla sig.ra , proprietaria Parte_1 dell'abitazione;
2. In subordine, disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura pari a euro 500,00 (250,00 cadauno) e, in subordine, porre l'obbligo in capo al sig.
di continuare a versare mensilmente la somma di euro 350,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli, in quanto maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
3. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
Parte resistente concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Orbene in punto di domanda di revoca dell'assegnazione della casa famigliare al padre si osserva che non veniva statuita alcuna assegnazione della casa di proprietà di parte ricor- rente in sede di separazione – non possibile peraltro considerato che i figli vivevano con la madre- “il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Controparte_1
della moglie, che si è trasferita a vivere a Palermo con i figli, sita in Ponzone (AL) frazione
Cascinali loc. Molara n. 120, e coltivare i terreni di cui la moglie è proprietaria fino all'estinzione del mutuo che sta pagando;
una volta estinto il mutuo con scadenza 31 gen- naio 2026 il sig. dovrà lasciare la casa coniugale oppure accordarsi con la mo- CP_1 glie per l'acquisto dell'immobile”.
Trattasi di pattuizione ulteriore tra le parti, non suscettibile di revoca, ed a riguardo la do- manda risulta inammissibile per carenza di collegamento c.d. forte, soggetta a diverso rito.
Non risulta fondata poi la domanda di assegnazione della casa famigliare, in quanto non vi
è prova del sopravvenire di giustificati motivi. Parimenti con riguardo al richiesto aumento del contributo al mantenimento dei figli.
2 Invero, parte ricorrente deduceva semplicemente di non percepire più il reddito di cittadi- nanza, di cui non specificava il previo importo, e di sostenere un canone di locazione
(quantificato). Pur se non veniva specificamente contestato che la stessa non percepisse più il reddito di cittadinanza, non risulta noto l'importo che la stessa percepiva e risulta provato solo che la stessa percepiva redditi da lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni famigliari, nel 2021 pari ad euro 4931, 12 e nel 2022 euro 1421, 66 – dunque vi è emergen- za solo di entrate comunque esigue al tempo del divorzio -. Inoltre, parte ricorrente – come anche parte resistente – non ha prodotto gli estratti conto, richiesti per legge, da cui si sa- rebbe potuto risalire ad emolumenti provenienti dall' (anche assegno unico), tanto va CP_2
all'evidenza valorizzato. La madre inoltre non ha dedotto prova alcuna circa la sua impos- sibilità di reperire un lavoro (dovendosi comunque ritenere una capacità generica lavorati- va, anche considerata l'età dei figli, già maggiorenni).
Rispetto alle condizioni del padre poi, lo stesso dichiarava “Rettifico la mia entrata minima
è 500, posso arrivare al massimo ad euro 700 mensili. Faccio anche dei lavori per il co- mune, dipende anche se nevica. Io faccio l'agricoltore, le cifre che ho detto prima sono per
l'agricoltura. In aggiunta faccio lavori per il in inverno di pulizia strade, quali sa- CP_3
le e neve. Quello da dichiarazione dei redditi è quello del Comune. Il padre dichiara che è da un anno che taglia la metà del legname, non prendo più i PAC, prendo la metà comun- que arrivano direttamente dall'Unione Europea. Sto ristrutturando la mia parte per andar- ci a vivere. La stiamo ristrutturando, ho fatto un finanziamento, con l'aiuto della mamma. mia mamma lo ha fatto il finanziamento e sostiene anche il mutuo. Non abbiamo ancora parlato del rientrare di questi debiti.”; salve le entrate derivanti dall'agricoltura – non do- cumentate – rispetto ai lavori ulteriori (dichiarazione dei redditi) non apparivano esservi mutamenti se non in peggio, pur se non veniva fornita la dichiarazione dei redditi 2024
(3298 dich. 2022, 955 dich. 2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si ravvisa in capo a parte ricorrente, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applica-
3 bile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore). I valori vengono dimi- nuiti in ragione della semplicità della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
1) dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegnazione della casa famiglia- re;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa famigliare;
3) rigetta la domanda di aumento del contributo al mantenimento;
4) condanna a rimborsare a le spese processua- Parte_1 Controparte_1
li, che liquida in complessivi € 2906, di cui € 851per la fase di studio della
contro
- versia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2453 per la fase decisoria, ol- tre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa Antonella Dragotto
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1 con l'avv. Andrea Maniaci
ATTORE contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Roberta Marengo
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per la modifica delle condizioni di cui al divor- zio tra le parti del 9 dicembre 2022 sentenza del Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente chiedeva in sede di ricorso la revoca dell'assegnazione della casa famiglia- re a parte resistente, con assegnazione a sé; in sede di udienza del 15 maggio 2024 chiedeva anzitutto l'aumento del contributo al mantenimento dei figli e in subordine la revoca dell'assegnazione della casa famigliare.
Parte resistente si costituiva opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Modificare il provvedimento relativo all'assegnazione della casa coniugale sita in Ponzone (AL), Fraz. Cascinali – Loc. Molara,
120, e disporne l'assegnazione alla sig.ra , proprietaria Parte_1 dell'abitazione;
2. In subordine, disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura pari a euro 500,00 (250,00 cadauno) e, in subordine, porre l'obbligo in capo al sig.
di continuare a versare mensilmente la somma di euro 350,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli, in quanto maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
3. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
Parte resistente concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Orbene in punto di domanda di revoca dell'assegnazione della casa famigliare al padre si osserva che non veniva statuita alcuna assegnazione della casa di proprietà di parte ricor- rente in sede di separazione – non possibile peraltro considerato che i figli vivevano con la madre- “il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Controparte_1
della moglie, che si è trasferita a vivere a Palermo con i figli, sita in Ponzone (AL) frazione
Cascinali loc. Molara n. 120, e coltivare i terreni di cui la moglie è proprietaria fino all'estinzione del mutuo che sta pagando;
una volta estinto il mutuo con scadenza 31 gen- naio 2026 il sig. dovrà lasciare la casa coniugale oppure accordarsi con la mo- CP_1 glie per l'acquisto dell'immobile”.
Trattasi di pattuizione ulteriore tra le parti, non suscettibile di revoca, ed a riguardo la do- manda risulta inammissibile per carenza di collegamento c.d. forte, soggetta a diverso rito.
Non risulta fondata poi la domanda di assegnazione della casa famigliare, in quanto non vi
è prova del sopravvenire di giustificati motivi. Parimenti con riguardo al richiesto aumento del contributo al mantenimento dei figli.
2 Invero, parte ricorrente deduceva semplicemente di non percepire più il reddito di cittadi- nanza, di cui non specificava il previo importo, e di sostenere un canone di locazione
(quantificato). Pur se non veniva specificamente contestato che la stessa non percepisse più il reddito di cittadinanza, non risulta noto l'importo che la stessa percepiva e risulta provato solo che la stessa percepiva redditi da lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni famigliari, nel 2021 pari ad euro 4931, 12 e nel 2022 euro 1421, 66 – dunque vi è emergen- za solo di entrate comunque esigue al tempo del divorzio -. Inoltre, parte ricorrente – come anche parte resistente – non ha prodotto gli estratti conto, richiesti per legge, da cui si sa- rebbe potuto risalire ad emolumenti provenienti dall' (anche assegno unico), tanto va CP_2
all'evidenza valorizzato. La madre inoltre non ha dedotto prova alcuna circa la sua impos- sibilità di reperire un lavoro (dovendosi comunque ritenere una capacità generica lavorati- va, anche considerata l'età dei figli, già maggiorenni).
Rispetto alle condizioni del padre poi, lo stesso dichiarava “Rettifico la mia entrata minima
è 500, posso arrivare al massimo ad euro 700 mensili. Faccio anche dei lavori per il co- mune, dipende anche se nevica. Io faccio l'agricoltore, le cifre che ho detto prima sono per
l'agricoltura. In aggiunta faccio lavori per il in inverno di pulizia strade, quali sa- CP_3
le e neve. Quello da dichiarazione dei redditi è quello del Comune. Il padre dichiara che è da un anno che taglia la metà del legname, non prendo più i PAC, prendo la metà comun- que arrivano direttamente dall'Unione Europea. Sto ristrutturando la mia parte per andar- ci a vivere. La stiamo ristrutturando, ho fatto un finanziamento, con l'aiuto della mamma. mia mamma lo ha fatto il finanziamento e sostiene anche il mutuo. Non abbiamo ancora parlato del rientrare di questi debiti.”; salve le entrate derivanti dall'agricoltura – non do- cumentate – rispetto ai lavori ulteriori (dichiarazione dei redditi) non apparivano esservi mutamenti se non in peggio, pur se non veniva fornita la dichiarazione dei redditi 2024
(3298 dich. 2022, 955 dich. 2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si ravvisa in capo a parte ricorrente, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applica-
3 bile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore). I valori vengono dimi- nuiti in ragione della semplicità della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta,
1) dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegnazione della casa famiglia- re;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa famigliare;
3) rigetta la domanda di aumento del contributo al mantenimento;
4) condanna a rimborsare a le spese processua- Parte_1 Controparte_1
li, che liquida in complessivi € 2906, di cui € 851per la fase di studio della
contro
- versia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2453 per la fase decisoria, ol- tre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa Antonella Dragotto
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