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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10515/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lamanna Vincenzo;
Parte_1
opponente contro con il patrocinio dell'avv. Claudia Zhara Buda Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 12.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato l'11.7.2018 - proprietaria del lastrico solare ubicato Parte_1
al sesto piano dell'immobile condominiale sito in Monopoli (Ba) alla via Padre Manghisi n.8 a seguito del decesso del di lei marito, - ha agito nei confronti della chiedendo Parte_2 CP_2
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in via principale, dichiarare la resistente debitrice verso la ricorrente dei canoni locativi rivenienti dal contratto di locazione di causa del 14/3/03, decorrenti dalla rata trimestrale del 14/6/09 fino alla rata trimestrale del 14/6/18, ammontanti ad
€.114.700,00, nonché dei canoni maturandi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria pagina 1 di 4 al saldo;
in via subordinata, dichiarare la resistente debitrice verso la ricorrente di una indennità di occupazione senza titolo della porzione del lastrico solare di cui al contratto di locazione di causa del
14/3/03, in misura dell'importo del canone di locazione ivi previsto, ovvero nella misura di giustizia, decorrente dal 14/6/09 e fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo”.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha allegato che: con contratto stipulato il 14/03/03 e registrato a Taranto il 10/10/03 al n. 2649, concedeva in locazione alla Parte_2 CP_2
la superficie di mq. 25 di detto lastrico solare, per uso installazione di antenna per telecomunicazioni, per la durata di anni nove, tacitamente prorogabile di sei anni in sei anni, per un canone annuo di
€.12.400,00, pagabile in ratei trimestrali anticipati di €.3.100,00; il locatore immetteva da subito la conduttrice nel possesso esclusivo della porzione di lastrico solare, consegnando le chiavi di accesso;
a seguito dell'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, con ricorso depositato il 14/5/09 presso il Tribunale di Bari – Sez. di Monopoli, il locatore chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 202/09 del 1/7/09 per il pagamento di € 77.500,00 a titolo di canoni locativi per il periodo 14/3/03-13/5/09 oltre interessi e spese;
avverso il titolo monitorio proponeva opposizione la
H3G con conseguente instaurarsi del giudizio rubricato al n. 442/09 RG conclusosi con sentenza del
12.7.2012 di condanna della opponente al versamento dei canoni maturati dal 14.9.2004 al 14.5.2009 per un importo complessivo di €.55.800,00 oltre interessi e spese;
la indicata pronuncia riconosceva la sospensione dal pagamento dei canoni per i primi diciotto mesi ex art. 3 del contratto;
la sentenza passava in giudicato e la conduttrice provvedeva a dare spontanea esecuzione alla stessa.
In questa sede la ha chiesto la condanna della al pagamento dei canoni maturati Pt_1 CP_3 dal 15/5/09 all'attualità già oggetto di domanda avanzata nel corso del giudizio recante n. 442/2009
RG, non avendo la pronuncia disposto nulla sul punto.
Con memoria depositata il 2.4.2019 si è costituita in giudizio la che ha dedotto la Controparte_1
intervenuta risoluzione contrattuale sulla scorta della corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti e rappresentato che alcun verbale di riconsegna dell'immobile veniva stilato non essendo stato Cont redatto neanche quello, iniziale, di consegna e ciò in quanto “in realtà non ha mai disposto
Cont dell'area locata. Nell'ipotesi in cui avesse ottenuto le autorizzazioni amministrative, avrebbe proceduto ad installare l'impianto di telefonia mobile. Poiché, come detto, tali autorizzazioni non sono mai state ottenute e proprio per questo il contratto è stato risolto, è evidente che l'area locata e non Cont delimitata, non è mai stata occupata da ed è sempre rimasta nella disponibilità del proprietario”.
Parte convenuta ha aggiunto che a seguito della sentenza del 12.7.2012 la - già parte in quel Pt_1
giudizio – non avanzava alcuna ulteriore richiesta, né di restituzione dell'area locata “che come detto era impossibile in fatto per non essere né delimitata, né occupata”, né di pagamento di somme;
ha pagina 2 di 4 eccepito, inoltre, il giudicato sul punto essendo la domanda di pagamento dei canoni maturati in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio già stata avanzata innanzi al Tribunale di Monopoli e disattesa, in quella sede, non essendosi la sentenza in alcun modo pronunciata sul punto, mentre in via gradata ha chiesto l'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
La causa è stata istruita documentalmente, matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.2.2025.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
In questa sede non si può tornare a valutare quanto già oggetto di vaglio ad opera della sentenza n.
141/2012, resa dal Tribunale di Monopoli e passata in giudicato.
Ne consegue l'ininfluenza di ogni determinazione in merito al verificarsi, o meno, della condizione risolutiva prevista all'art. 3 del contratto concluso dalle parti;
la predetta pronuncia ha, difatti, statuito il pagamento dei canoni di locazione maturati sino alla data del deposito del ricorso monitorio motivo per il quale è inconferente valutare gli effetti – ex tunc o ex nunc – nei contratti di durata del venir meno del vincolo contrattuale.
E', altresì, incontestato che le parti abbiano, inequivocabilmente, inteso scioglier il vincolo negoziale e tanto deve desumersi dal tenore della corrispondenza intercorsa dal mese di dicembre dell'anno 2008 al mese di marzo dell'anno 2009 (in atti). Il solo aspetto, all'epoca, controverso era quello afferente al Cont pagamento del corrispettivo della locazione da parte della , invero ricollegato alla operatività, o meno, della condizione ed al momento di produzione degli effetti della stessa (cfr. missiva inoltrata nell'interesse del il 23.2.2009, terzo alinea). Pt_2
Detta questione, in ragione di quanto premesso, deve ritenersi oramai risolta ed estranea all'oggetto del presente giudizio.
E', dunque, dato acquisito che sino al mese di maggio dell'anno 2009 la convenuta abbia corrisposto, all'esito della pronuncia di condanna, il dovuto alla Pt_1
Per quanto attiene al periodo successivo deve rilevarsi che, in assenza di elementi di segno opposto – e dato per pacifico quanto emerso dalla richiamata pronuncia in merito alla disponibilità del bene – non è ravvisabile la perdurante “detenzione meramente potenziale” dello stesso.
In via di principio preme evidenziare – e la circostanza non è contestata – che la convenuta, a seguito della stipulazione del contratto di locazione, non provvedeva a compiere alcuna opera sul lastrico [“il che sta a significare che la conduttrice pur potendo liberamente disporre dell'area locata non lo ha fatto concretamente, ma per causa non imputabile al locatore” cfr. pag. 4 della sentenza n. 141/2012].
Deve, altresì, rilevarsi che la consegna dell'immobile non è stata preceduta da alcun verbale ed, in assenza di effettiva utilizzazione ad opera della convenuta, non ne è stata attestata, mendante redazione pagina 3 di 4 di ulteriore verbale, l'intervenuta riconsegna.
Alla cessazione del contratto – ed in assenza della occupazione del bene – questo è di fatto rientrato nella piena disponibilità della locatrice e tanto è comprovato da due elementi: la circostanza in ragione della quale la locatrice, pur avendo ella stessa fatto espresso riferimento alla intervenuta risoluzione del vincolo (cfr. missiva del 23.2.2009 inoltrata dal , non ne abbia chiesto la restituzione;
il tenore Pt_2
della comunicazione, inoltrata alla in data 25.10.2013, dalla convenuta. Pt_1
Nello specifico, la in data 18.7.2013 chiedeva alla l'autorizzazione ad accedere al Pt_1 CP_2
lastrico stante la necessità del Condominio di procedere alla esecuzione di lavori di ristrutturazione;
seguiva la risposta della convenuta “ci troviamo infine a ribadire che, come già riferito in precedenza da ultimo nel corso del citato giudizio, la scrivente non ha mai dato esecuzione ovvero non ha mai esercitato alcun potere di fatto sul lastrico solare oggetto dell'accordo (…) Pertanto H3G non ha alcuna legittimazione o titolo a concedere o a negare l'accesso o l'utilizzo di tale tetto, tantomeno ai suoi proprietari”.
Non seguivano ulteriori comunicazioni finalizzate al rilascio.
Deve, dunque, ritenersi che questo, in assenza di effettiva occupazione ad opera della convenuta, sia di fatto seguito allo scioglimento del vincolo, senza formalità, ossia nella stessa maniera in cui era intervenuta la consegna al momento della stipulazione.
Le spese sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di riferimento del
Dm n. 5572014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
PQM
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10515/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lamanna Vincenzo;
Parte_1
opponente contro con il patrocinio dell'avv. Claudia Zhara Buda Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 12.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato l'11.7.2018 - proprietaria del lastrico solare ubicato Parte_1
al sesto piano dell'immobile condominiale sito in Monopoli (Ba) alla via Padre Manghisi n.8 a seguito del decesso del di lei marito, - ha agito nei confronti della chiedendo Parte_2 CP_2
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in via principale, dichiarare la resistente debitrice verso la ricorrente dei canoni locativi rivenienti dal contratto di locazione di causa del 14/3/03, decorrenti dalla rata trimestrale del 14/6/09 fino alla rata trimestrale del 14/6/18, ammontanti ad
€.114.700,00, nonché dei canoni maturandi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria pagina 1 di 4 al saldo;
in via subordinata, dichiarare la resistente debitrice verso la ricorrente di una indennità di occupazione senza titolo della porzione del lastrico solare di cui al contratto di locazione di causa del
14/3/03, in misura dell'importo del canone di locazione ivi previsto, ovvero nella misura di giustizia, decorrente dal 14/6/09 e fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo”.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha allegato che: con contratto stipulato il 14/03/03 e registrato a Taranto il 10/10/03 al n. 2649, concedeva in locazione alla Parte_2 CP_2
la superficie di mq. 25 di detto lastrico solare, per uso installazione di antenna per telecomunicazioni, per la durata di anni nove, tacitamente prorogabile di sei anni in sei anni, per un canone annuo di
€.12.400,00, pagabile in ratei trimestrali anticipati di €.3.100,00; il locatore immetteva da subito la conduttrice nel possesso esclusivo della porzione di lastrico solare, consegnando le chiavi di accesso;
a seguito dell'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, con ricorso depositato il 14/5/09 presso il Tribunale di Bari – Sez. di Monopoli, il locatore chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 202/09 del 1/7/09 per il pagamento di € 77.500,00 a titolo di canoni locativi per il periodo 14/3/03-13/5/09 oltre interessi e spese;
avverso il titolo monitorio proponeva opposizione la
H3G con conseguente instaurarsi del giudizio rubricato al n. 442/09 RG conclusosi con sentenza del
12.7.2012 di condanna della opponente al versamento dei canoni maturati dal 14.9.2004 al 14.5.2009 per un importo complessivo di €.55.800,00 oltre interessi e spese;
la indicata pronuncia riconosceva la sospensione dal pagamento dei canoni per i primi diciotto mesi ex art. 3 del contratto;
la sentenza passava in giudicato e la conduttrice provvedeva a dare spontanea esecuzione alla stessa.
In questa sede la ha chiesto la condanna della al pagamento dei canoni maturati Pt_1 CP_3 dal 15/5/09 all'attualità già oggetto di domanda avanzata nel corso del giudizio recante n. 442/2009
RG, non avendo la pronuncia disposto nulla sul punto.
Con memoria depositata il 2.4.2019 si è costituita in giudizio la che ha dedotto la Controparte_1
intervenuta risoluzione contrattuale sulla scorta della corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti e rappresentato che alcun verbale di riconsegna dell'immobile veniva stilato non essendo stato Cont redatto neanche quello, iniziale, di consegna e ciò in quanto “in realtà non ha mai disposto
Cont dell'area locata. Nell'ipotesi in cui avesse ottenuto le autorizzazioni amministrative, avrebbe proceduto ad installare l'impianto di telefonia mobile. Poiché, come detto, tali autorizzazioni non sono mai state ottenute e proprio per questo il contratto è stato risolto, è evidente che l'area locata e non Cont delimitata, non è mai stata occupata da ed è sempre rimasta nella disponibilità del proprietario”.
Parte convenuta ha aggiunto che a seguito della sentenza del 12.7.2012 la - già parte in quel Pt_1
giudizio – non avanzava alcuna ulteriore richiesta, né di restituzione dell'area locata “che come detto era impossibile in fatto per non essere né delimitata, né occupata”, né di pagamento di somme;
ha pagina 2 di 4 eccepito, inoltre, il giudicato sul punto essendo la domanda di pagamento dei canoni maturati in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio già stata avanzata innanzi al Tribunale di Monopoli e disattesa, in quella sede, non essendosi la sentenza in alcun modo pronunciata sul punto, mentre in via gradata ha chiesto l'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
La causa è stata istruita documentalmente, matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.2.2025.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
In questa sede non si può tornare a valutare quanto già oggetto di vaglio ad opera della sentenza n.
141/2012, resa dal Tribunale di Monopoli e passata in giudicato.
Ne consegue l'ininfluenza di ogni determinazione in merito al verificarsi, o meno, della condizione risolutiva prevista all'art. 3 del contratto concluso dalle parti;
la predetta pronuncia ha, difatti, statuito il pagamento dei canoni di locazione maturati sino alla data del deposito del ricorso monitorio motivo per il quale è inconferente valutare gli effetti – ex tunc o ex nunc – nei contratti di durata del venir meno del vincolo contrattuale.
E', altresì, incontestato che le parti abbiano, inequivocabilmente, inteso scioglier il vincolo negoziale e tanto deve desumersi dal tenore della corrispondenza intercorsa dal mese di dicembre dell'anno 2008 al mese di marzo dell'anno 2009 (in atti). Il solo aspetto, all'epoca, controverso era quello afferente al Cont pagamento del corrispettivo della locazione da parte della , invero ricollegato alla operatività, o meno, della condizione ed al momento di produzione degli effetti della stessa (cfr. missiva inoltrata nell'interesse del il 23.2.2009, terzo alinea). Pt_2
Detta questione, in ragione di quanto premesso, deve ritenersi oramai risolta ed estranea all'oggetto del presente giudizio.
E', dunque, dato acquisito che sino al mese di maggio dell'anno 2009 la convenuta abbia corrisposto, all'esito della pronuncia di condanna, il dovuto alla Pt_1
Per quanto attiene al periodo successivo deve rilevarsi che, in assenza di elementi di segno opposto – e dato per pacifico quanto emerso dalla richiamata pronuncia in merito alla disponibilità del bene – non è ravvisabile la perdurante “detenzione meramente potenziale” dello stesso.
In via di principio preme evidenziare – e la circostanza non è contestata – che la convenuta, a seguito della stipulazione del contratto di locazione, non provvedeva a compiere alcuna opera sul lastrico [“il che sta a significare che la conduttrice pur potendo liberamente disporre dell'area locata non lo ha fatto concretamente, ma per causa non imputabile al locatore” cfr. pag. 4 della sentenza n. 141/2012].
Deve, altresì, rilevarsi che la consegna dell'immobile non è stata preceduta da alcun verbale ed, in assenza di effettiva utilizzazione ad opera della convenuta, non ne è stata attestata, mendante redazione pagina 3 di 4 di ulteriore verbale, l'intervenuta riconsegna.
Alla cessazione del contratto – ed in assenza della occupazione del bene – questo è di fatto rientrato nella piena disponibilità della locatrice e tanto è comprovato da due elementi: la circostanza in ragione della quale la locatrice, pur avendo ella stessa fatto espresso riferimento alla intervenuta risoluzione del vincolo (cfr. missiva del 23.2.2009 inoltrata dal , non ne abbia chiesto la restituzione;
il tenore Pt_2
della comunicazione, inoltrata alla in data 25.10.2013, dalla convenuta. Pt_1
Nello specifico, la in data 18.7.2013 chiedeva alla l'autorizzazione ad accedere al Pt_1 CP_2
lastrico stante la necessità del Condominio di procedere alla esecuzione di lavori di ristrutturazione;
seguiva la risposta della convenuta “ci troviamo infine a ribadire che, come già riferito in precedenza da ultimo nel corso del citato giudizio, la scrivente non ha mai dato esecuzione ovvero non ha mai esercitato alcun potere di fatto sul lastrico solare oggetto dell'accordo (…) Pertanto H3G non ha alcuna legittimazione o titolo a concedere o a negare l'accesso o l'utilizzo di tale tetto, tantomeno ai suoi proprietari”.
Non seguivano ulteriori comunicazioni finalizzate al rilascio.
Deve, dunque, ritenersi che questo, in assenza di effettiva occupazione ad opera della convenuta, sia di fatto seguito allo scioglimento del vincolo, senza formalità, ossia nella stessa maniera in cui era intervenuta la consegna al momento della stipulazione.
Le spese sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di riferimento del
Dm n. 5572014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
PQM
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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