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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, iscritta al n. 1630 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Canino (VT), alla Via Roma n. 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12 settembre 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati a Siena i figli
[...]
il 6 agosto 2011, e il 9 novembre 2014; che sono Per_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 297/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre;
2. per l'effetto di quanto al punto precedente, le decisioni di maggiore e più importante interesse dei figli, e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. il padre, durante la settimana, previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli, anche facendoli pernottare presso la sua residenza, ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze ed impegni propri, con quelli della SI.ra e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi dei minori. In ogni caso, in Parte_1
ipotesi di disaccordo tra i coniugi, il padre, durante il periodo scolastico, potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana non consecutivi dall'uscita della
Pag. 2 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
scuola fino alla mattina del giorno successivo occupandosi di accompagnare i figli a scuola, e, nel periodo di chiusura delle scuole, dall'ora di pranzo fino all'ora di pranzo del giorno successivo occupandosi di riaccompagnarli a casa della madre;
4. il SI , salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
a fine settimana alternati a partire dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa della SI.r entro le ore 19.30 nel Parte_1
periodo invernale ed entro le 20.30 nel periodo estivo;
5. durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i figli minori potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive. Il SI in Parte_2
ogni caso dovrà comunicare alla SI.ra il periodo durante il quale terrà Parte_1
con sé i figli minori entro il 30 maggio di ogni anno;
6. durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, il padre potrà trascorrere con i figli una settimana consecutiva, comprendendo ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; in particolare, negli anni dispari dal 25 dicembre alle ore 9.00 fino al
31 dicembre alle ore 12.00, negli anni pari dal 31 dicembre alle ore 12,00 fino al 6 gennaio alle ore 9.00. In ogni caso i figli nell'anno in cui trascorreranno il Natale con un genitore dovranno trascorrere la Vigilia con l'altro;
7. durante le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo, il padre potrà trascorrere con i figli alternativamente la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; in particolare negli anni dispari il padre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua, negli anni pari il Lunedì dell'Angelo;
8. le altre festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre) verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o con la madre;
9. e , salvo differente volontà manifestata, trascorreranno il giorno Per_1 Per_2
del loro compleanno con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrendo ad anni alterni con gli uni il pranzo e con gli altri la cena. In ogni caso i SI.ri e si Parte_1 Parte_2
impegnano a far sì che nel giorno del loro compleanno i minori trascorrano del tempo sia con il padre che con la madre;
Pag. 3 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
10. i genitori dovranno reciprocamente essere rintracciabili telefonicamente quando i minori sono collocati presso di loro;
11. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. il SI verserà ogni mese alla SI.r , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di €
150,00 per ciascun figlio. La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il contributo di mantenimento verrà corrisposto mediante bonifico sul c/c intestato alla SI.ra al seguente IBAN IT 79 K Parte_1
08327 72940 000000012523;
13. per le spese straordinarie, che provvederanno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, i coniugi dichiarano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la gestione di dette spese e che di seguito si trascrive: a) sono considerate spese ordinarie, come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc.…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano
(quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio;
ricarica del cellulare;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici); b) sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o
Pag. 4 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede
(quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini).
Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve, quindi, informarne l'altro genitore affinché insieme decidano nel superiore interesse dei figli;
c) sono considerate spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia
Pag. 5 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio;
le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Le spese straordinarie che necessitano di accordo dovranno essere rimborsate solo se concordate e documentalmente provate;
14. il SI. acconsente fin da ora a che la SI.ra Parte_2 Parte_1
benefici in modo esclusivo dell'assegno unico erogato dall'Inps per i figli e si impegna a sottoscrivere le dichiarazioni e produrre la necessaria documentazione ai fini dell'ottenimento;
15. i coniugi concordano che si avvarranno delle detrazioni fiscali per i figli in ragione del 50% ciascuno;
16. i SI.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_2 Parte_1
indipendenti economicamente e quindi dichiarano espressamente di rinunciare a ogni mantenimento reciproco e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
17. i coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità, del passaporto e/o di ogni altro eventuale documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 6 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, iscritta al n. 1630 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Canino (VT), alla Via Roma n. 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12 settembre 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati a Siena i figli
[...]
il 6 agosto 2011, e il 9 novembre 2014; che sono Per_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 297/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre;
2. per l'effetto di quanto al punto precedente, le decisioni di maggiore e più importante interesse dei figli, e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. il padre, durante la settimana, previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli, anche facendoli pernottare presso la sua residenza, ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze ed impegni propri, con quelli della SI.ra e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi dei minori. In ogni caso, in Parte_1
ipotesi di disaccordo tra i coniugi, il padre, durante il periodo scolastico, potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana non consecutivi dall'uscita della
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scuola fino alla mattina del giorno successivo occupandosi di accompagnare i figli a scuola, e, nel periodo di chiusura delle scuole, dall'ora di pranzo fino all'ora di pranzo del giorno successivo occupandosi di riaccompagnarli a casa della madre;
4. il SI , salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
a fine settimana alternati a partire dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa della SI.r entro le ore 19.30 nel Parte_1
periodo invernale ed entro le 20.30 nel periodo estivo;
5. durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i figli minori potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive. Il SI in Parte_2
ogni caso dovrà comunicare alla SI.ra il periodo durante il quale terrà Parte_1
con sé i figli minori entro il 30 maggio di ogni anno;
6. durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, il padre potrà trascorrere con i figli una settimana consecutiva, comprendendo ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; in particolare, negli anni dispari dal 25 dicembre alle ore 9.00 fino al
31 dicembre alle ore 12.00, negli anni pari dal 31 dicembre alle ore 12,00 fino al 6 gennaio alle ore 9.00. In ogni caso i figli nell'anno in cui trascorreranno il Natale con un genitore dovranno trascorrere la Vigilia con l'altro;
7. durante le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo, il padre potrà trascorrere con i figli alternativamente la Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; in particolare negli anni dispari il padre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua, negli anni pari il Lunedì dell'Angelo;
8. le altre festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre) verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o con la madre;
9. e , salvo differente volontà manifestata, trascorreranno il giorno Per_1 Per_2
del loro compleanno con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrendo ad anni alterni con gli uni il pranzo e con gli altri la cena. In ogni caso i SI.ri e si Parte_1 Parte_2
impegnano a far sì che nel giorno del loro compleanno i minori trascorrano del tempo sia con il padre che con la madre;
Pag. 3 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
10. i genitori dovranno reciprocamente essere rintracciabili telefonicamente quando i minori sono collocati presso di loro;
11. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. il SI verserà ogni mese alla SI.r , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di €
150,00 per ciascun figlio. La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il contributo di mantenimento verrà corrisposto mediante bonifico sul c/c intestato alla SI.ra al seguente IBAN IT 79 K Parte_1
08327 72940 000000012523;
13. per le spese straordinarie, che provvederanno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, i coniugi dichiarano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per la gestione di dette spese e che di seguito si trascrive: a) sono considerate spese ordinarie, come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc.…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano
(quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio;
ricarica del cellulare;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici); b) sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o
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non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede
(quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acquisto di cappotti, piumini).
Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende procedere alla spesa deve, quindi, informarne l'altro genitore affinché insieme decidano nel superiore interesse dei figli;
c) sono considerate spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia
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presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio;
le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Le spese straordinarie che necessitano di accordo dovranno essere rimborsate solo se concordate e documentalmente provate;
14. il SI. acconsente fin da ora a che la SI.ra Parte_2 Parte_1
benefici in modo esclusivo dell'assegno unico erogato dall'Inps per i figli e si impegna a sottoscrivere le dichiarazioni e produrre la necessaria documentazione ai fini dell'ottenimento;
15. i coniugi concordano che si avvarranno delle detrazioni fiscali per i figli in ragione del 50% ciascuno;
16. i SI.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_2 Parte_1
indipendenti economicamente e quindi dichiarano espressamente di rinunciare a ogni mantenimento reciproco e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
17. i coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità, del passaporto e/o di ogni altro eventuale documento equipollente”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 6 di 7 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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