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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4161/2022
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GISONDA MICHAEL Avv. Noccioli in sostituzione
Avv. CASALINO GILBERTO
Appellato/i
CP_1
Avv. RUSSO CLAUDIO Avv. Peciotti in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste anche nelle istanze istruttorie.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del giorno 1 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4161/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv. ti Michael Gisonda, (C.F. e Gilberto Casalino C.F._2
( , ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimi in Grumo Appula (BA) CodiceFiscale_3 alla Piazza della Libertà n. 15, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E on sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10 (p. iva – c.f. , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del suo Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Tre Orologi n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Russo (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti CodiceFiscale_4
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale Ordinario di Roma, n. 10521/2022, pubblicata in data 30.06.2022 e resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. esponeva quanto segue: che la sera del 15.9.2017 alle ore Parte_1
22.20 circa in agro di Mola di Bari era alla guida del motociclo Ducati Monster targato DK 04672 di sua proprietà e stava percorrendo la S.S. 16 con direzione di marcia Brindisi, allorquando, giunto in prossimità del tratto compreso fra il Km. 820+700 ed il Km. 820+800 della S.S. 16 in agro di
Mola di Bari (BA), asse di orientamento Bari-Brindisi, a causa del manto stradale dissestato per la presenza di numerose buche, aveva perso il controllo del predetto motociclo rovinando al suolo;
che sul luogo dell'incidente stradale erano intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari (BA) che i quali avevano curato gli accertamenti di rito;
che esso attore era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari con la diagnosi: «Frattura malleolo peronea/e sin in politrauma con frattura scomposta esposta III, IV, V raggio mano dx»; che aveva subito una serie di successivi interventi sanitari e sottoposto a plurimi interventi chirurgici con un danno biologico permanente del 34-35%; che aveva incaricato un tecnico ricostruttore forense di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale;
che, al momento del sopralluogo effettuato dal detto tecnico, il tratto di strada non era stato modificato rispetto alla data del sinistro;
che il citato tecnico aveva accertato che il manto stradale era «sconnesso con molte buche nella parte di destra della carreggiata e dislivellato per la presenza di una serie di fessurazioni e squarci parzialmente riempiti con conglomerato a freddo ma non adeguatamente livellato rispetto alla quota del piano viabile principale»; che «la differenza di materiale e la sua disomogeneità rende(va) evidente la mancanza di una adeguata e costante aderenza fra gli pneumatici ed il fondo stradale per un tratto molto esteso della carreggiata»; che la presenza degli avvallamenti e delle buche, talune non riempite, aveva reso sconnesso il fondo stradale con evidente pregiudizio soprattutto per l'equilibrio dei veicoli a due ruote;
che l' aveva già da tempo individuato la presenza di buche in quel tratto dì strada, CP_1 tanto è vero che erano evidenti una serie di lavori di sistemazione della pavimentazione che, tuttavia, era stati eseguiti «in evidente economia e in epoche differenti con il solo scopo dì riempire una serie di buche e fratture che si erano create sull'intera sezione stradale senza mai procedere ad una risistemazione adeguata dell'intero piano viabile»; che si era così cagionata una sconnessione ulteriore del piano stradale con improvvisa variazione dell'aderenza per la differente qualità del bitume steso in senso longitudinale e si era creata, rispetto al piano viabile, una differente quota di diversi centimetri più o meno accentuata in diverse zone della predetta carreggiata;
che la ruota anteriore prima e quella posteriore poi della moto avevano subito una improvvisa e repentina perdita di aderenza dando origine ad una oscillazione verso il basso della forcella con conseguente deviazione istantanea del manubrio con la conseguente caduta al suolo in strisciamento come dimostravano le striature e incisioni rilevate sul luogo del sinistro;
che il teste aveva Testimone_1 riferito ai Carabinieri di aver notato che esso attore con le mani aveva perso il controllo del manubrio, cadendo rovinosamente per terra;
che lo stato dei luoghi (una serie di buche, fessurazioni ed avvallamenti estesi in senso sia longitudinale che trasversale rispetto alta direzione del traffico che costituivano un'imprevista insidia assolutamente non visibile), l'assenza di illuminazione sulla strada, la mancanza di una segnaletica verticale che potesse preavvisare l'utente circa la presenza del dissesto stradale erano cause determinanti del sinistro avvenuto mentre la moto osservava la velocità di marcia prescritta (90 Km/h) e durante una manovra di sorpasso di altro motoveicolo. 2.
Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, parte attrice articolava le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la quale deduceva che nella relazione di CP_1 incidente stradale prot. n. 34037/2017 dei Carabinieri si evidenziava che «le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto»; che le dichiarazioni rese dai testimoni oculari e dallo stesso attore non risolvevano tale incertezza (teste e teste ); che l'oggettiva impossibilità di individuare con certezza Testimone_2 Testimone_3 il punto d'urto non consentiva la verifica della sussistenza – o meno – dei presupposti ex art. 2051
c.c.; che dal medesimo verbale dei Carabinieri emergeva che il tratto era rettilineo, asfaltato, il tempo sereno, il traffico intenso, il fondo stradale asciutto, l'illuminazione assente;
che, in simili condizioni, se il sig. avesse viaggiato nel rispetto dell'art. 141 CdS, avrebbe certamente Parte_1 evitato l'incidente; che nessuna anomalia del piano viabile era stata accertata in occasione del sinistro, né dai Carabinieri, né dai testimoni sopra indicati;
che l'attore, ragazzo di 21 anni e proprietario della moto da solo un anno, di venerdì notte, in una strada rettilinea e con traffico intenso, con un gruppo di amici motociclisti, aveva effettuato una manovra di sorpasso e aveva perso il controllo della potente moto, rovinando al suolo;
che la moto non era stata sottoposta alla periodica revisione prevista per legge;
che il sig. era in possesso di un permesso Parte_1 provvisorio di guida n. rilasciato in data 24 agosto 2017 (venti giorni prima circa); NumeroD_1 che la consulenza di parte recava un'unica foto specificatamente riferita al km 820+800 e non mostrava alcuna anomalia del piano viabile;
che le ulteriori foto, riferite a punti diversi da quello oggetto di contestazione, non mostravano buche e le eventuali anomalie non erano tali da costituire pericolo per la circolazione viaggiando a velocità consentita;
che le dichiarazioni del teste sig.
erano state riportate omettendo la risposta fornita ai Carabinieri («Può Testimone_4 riferire se al momento del sinistro vi erano altri soggetti e/o veicoli lungo la SS 16 e in che condizioni fosse la carreggiata?”; «Posso affermare con assoluta certezza che…per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni»); che le dichiarazioni rese dal teste oculare sig. erano state integrate aggiungendo la testuale affermazione «a velocità Testimone_5 regolamentare»; che per i neo patentati il Codice della strada imponeva diverse limitazioni, sia in merito alla tipologia e cilindrata della moto da potere condurre, che in relazione alla velocità da tenere;
che quand'anche avesse osservato la massima velocità consentita, vale a dire a 90 km/h, quell'andatura, viaggiando di notte e con traffico inteso, era sicuramente superiore rispetto a quella da rispettare ai sensi dell'art. 141 CdS;
che la CTP ometteva di indicare in quale data fosse stato eseguito il sopralluogo;
che le striature e incisioni sulla scena del sinistro di cui aveva riferito il perito non erano state segnalate dalle forze dell'ordine intervenute;
che, quanti ai sistemi di protezione metallici che venendo a contatto con la mano del centauro gli avrebbero procurato gravi danni, di tale circostanza non vi era alcuna menzione negli atti ufficiali e/o nelle testimonianze….”.
Il Tribunale ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 3.972,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Preliminarmente, ammettere per la riforma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 10521/2022 resa in data 29.06.2022 dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dott. Alberto Cisterna in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 30.06.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 06.07.2022, nella causa di primo grado iscritta al n.° 16403 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2019, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza.
Indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di proprietaria nonché gestore addetto alla manutenzione della strada statale in cui si verificava l'incidente per cui è causa;
Indi a ché, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. in Parte_1 occasione dell'incidente stradale per cui è causa, così come giudizialmente richiesti e quantificati, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Si è costituita he ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: CP_1
a) in via preliminare indagare la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c., adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
b) nel merito respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e/o perché il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del signor e/o per caso fortuito;
c) di Parte_1 conseguenza, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare che su tutti i capi della pronuncia non impugnati, ivi compresi quelli che hanno riconosciuto l'irrilevanza ai fini del decidere della CTP si è formato il giudicato interno, adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
e) per la denegata e non creduta ipotesi di riforma in pejus, anche parziale, della sentenza di primo grado, accertare, dichiarare e quantificare il prevalente concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 cod. civ.;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'appellante.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile in ordine all'an debeatur”, parte appellante lamenta che il giudice erroneamente avrebbe dichiarato non provata la domanda sotto il profilo dell'an debatur, violando indi i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo ammesso i mezzi di prova così come articolati dall'odierno appellante e non consentendo, pertanto, di fondare la propria decisione sulle prove articolate dalle parti. Rileva l'appellante che il giudicante avrebbe pure violato il principio del divieto di utilizzo della sua scienza privata. Nessuna valenza probatoria infine può essere riconosciuta a dire del Parte_1 alla relazione dei Carabinieri i quali hanno potuto solo effettuare rilievi fotografici, peraltro in modo repentino, stante la mancanza di illuminazione ed il traffico veicolare sostenuto in quel tratto stradale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato sempre “Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile in ordine all'an debeatur” ancora una volta l'appellante si duole della violazione delle norme di cui all'art. 115 c.p.c., all'art. 2967 c.c. oltre che dell'art. 2051
c.c. Egli deduce, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, di aver fornito prova circa la presenza di buche e avvallamenti sul manto stradale pure rilevate dal perito che aveva effettuato il sopralluogo sul luogo del sinistro. Di contro, rileva l'appellante che non avrebbe fornito alcuna CP_1 prova volta ad escludere la propria responsabilità e lo stesso giudice avrebbe pure affermato che non era emersa alcuna condotta imprudente del Parte_1
La sentenza impugnata è così motivata: “…La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
7. In primo luogo, occorre escludere che la consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
possa assumere rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. Plurime ragioni ostano Per_1
a una siffatta convergenza di quell'atto nel perimetro delle prove utilizzabili: a) per un verso, si deve valutare che, di per sé, «la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello»
(Cassazione sez. II n. 1614 del 19/01/2022) e che «La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente»
(Cassazione sez. VI - 2 n. 9483 del 09/04/2021); b) secondariamente, occorre considerare questi limiti di quell'atto ben parte attrice avrebbe potuto superare invocando un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli art. 696 o 696-bis Cpc, così munendosi per tempo di un adeguato riscontro sulle condizioni del tratto stradale in contestazione;
c) da ultimo mette conto considerare che nessuna contestazione la medesima parte attrice ha mosso ai puntuali rilievi della convenuta la quale ha stigmatizzato “anomalie” del quadro espositivo curato dal Ctp che ne inficiano, in concreto, anche il pur marginale e residuo coefficiente di affidabilità.
8. In particolare, a quest'ultimo proposito, non si può non constatare che, effettivamente, l'elaborato di parte a) non rechi indicazione della data del sopralluogo effettuato il ché rende irrilevante l'attestazione del Ctp secondo cui «al momento del sopralluogo effettuato dallo scrivente il tratto di strada non risultava modificato rispetto alla data del sinistro» (pag.11); a parte il rilievo che il mancato intervento delle squadre di manutenzione dell' (non richiesto dai CC) rende verosimile che il manto stradale non presentasse anomalie CP_1 tali da comportare un'emenda immediata (come pur accade in casi analoghi), si deve considerare che l'attestazione è priva di valore quanto alla data del fatto e, quindi, non utilizzabile per ricostruire lo stato dei luoghi;
il tutto, per giunta, in conformità con quanto attestato dai militari operanti ossia
«Giova precisare che, i militari operanti, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, provvedevano ad ispezionare velocemente il fondo stradale al fine di poter rilevare eventuali disconnessioni e/o dissesti, non rilevando alcuna irregolarità dell'asfalto tale da poter essere una probabile causa del sinistro», b) inficia ulteriormente l'attendibilità del medesimo elaborato la circostanza che il Ctp – nel far ricorso alle dichiarazioni dei testi escussi dai CC - abbia riproposto le dichiarazioni rese dal teste sig. omettendo, tuttavia, la risposta fornita ai Tes_2
Carabinieri alle seguente domanda «Può riferire se al momento del sinistro vi erano altri soggetti e/o veicoli lungo la SS 16 e in che condizioni fosse la carreggiata?» cui era seguita la seguente, significativa e rilevante risposta: «Posso affermare con assoluta certezza che…per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni» e che la sintesi delle dichiarazioni rese dal teste oculare sig. sia stata integrata aggiungendo la testuale affermazione «a velocità Tes_1 regolamentare» (pag. 10) che il teste non aveva riferito.
9. Per giunta, quanto alle foto allegate (v. es. pag. 13) non v'è alcuna prova che effigino effettivamente il punto in cui il sig. abbia Parte_1 perso il controllo della potente moto di cui si trovava alla guida quella sera. La legenda alla foto 2, infatti, evita di formulare una tale asserzione, ma si limita a dire che trattasi del tratto di carreggiata in prossimità del Km. 820+VIII «maggiormente interessato alle sconnessioni e ai dislivelli»; valutazione questa che avrebbe esatto una puntuale ricostruzione di un apprezzabile parte del selciato stradale per poter formulare il giudizio comparativo reso dal Ctp. Rispetto alla contestazione di parte convenuta, secondo cui non v'è alcuna indicazione precisa del luogo dello scarrocciamento del mezzo, occorre necessariamente affidarsi ai rilievi operati dai CC secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto in prossimità proprio del km. 820.8 anche se i rilievi eseguiti non avevano consentito una precisa localizzazione del punto di caduta. La circostanza non è priva di ricadute ai fini della decisione. A questo fine il materiale fotografico più pertinente appare quello di cui all'allegato 6 dell'atto di citazione che mette in evidenza la marginalità delle sconnessioni e l'assenza di qualunque rilevanza nel minimo disallineamento delle barre guardrail laterali. 10. E' evidente che non si possa pretendere dall'attore la prova del punto preciso in cui si è verificata la perdita di aderenza del mezzo, ma l'allegazione di un complessivo scarso stato di manutenzione dell'asfalto, in quel più ampio tratto di strada, induce a ritenere che il centauro non abbia mantenuto una velocità di guida adeguata per l'appunto al denunciato susseguirsi di sconnessioni e dislivelli. A fronte del manifestarsi di un selciato non perfettamente omogeneo è evidente che l'art. 141 C.d.s. («E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione») imponeva una riduzione della velocità indipendentemente dal limite previsto (90 km/h), soprattutto di notte (ore 22) e in condizione di assente illuminazione pubblica. L'aver, per giunta, impegnato il mezzo in una manovra di sorpasso non può che avere accentuato l'inappropriatezza della condotta di guida. 11. In sede di memoria di replica parte attrice ha analiticamente illustrato le conclusioni, invero conformi nel tempo, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione dell'art.2051 c.c.; a questo orientamento il decidente presta piena adesione, ritenendo – tuttavia – che la sua applicazione conduca a conclusioni diverse da quelle ritenute dal sig. 12. Nel caso dell'art. 2051 c.c. si Parte_1
è, come noto, in presenza di una presunzione di responsabilità - piuttosto che di una presunzione di colpa - e la distribuzione dell'onere della prova che ne costituisce la conseguenza prevede che la vittima si faccia carico di provare il nesso di derivazione causale, mentre il presunto danneggiante può liberarsi fornendo la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fattore esterno ed autonomo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. E' pacifico, quindi, che non occorra accertare se il custode ( sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere CP_1 sul bene e l'unico rilievo della colpa è quello deducibile, ad esempio, dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, allegabile dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l'esclusione dell'attitudine della cosa a produrre il danno;
quel che rileva, quindi, è il profilo volto «a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode» (Cassazione sez. III 1/02/2018, n. 2477). 13. Per esplicitare, nel caso in esame, è evidente che la legge assegni all la cura e la manutenzione delle strade di propria competenza, ma la CP_1 ricostruzione del fatto induce a escludere che la presenza di lievi disconnessioni o fosse comunque tale da determinare l'insorgere di un'insidia da eliminare;
per cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. deve essere esclusa laddove emerga che l'evento «sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cassazione
18/06/2019 n. 16295); nel caso in esame tutte le risultanze provenienti dai CC escludono che lo stato di luoghi – sebbene imperfetto – fosse tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale. 14. Il contenuto dell'onere della prova che grava sulle parti, afferma la Corte di legittimità, è escluso che debba atteggiarsi diversamente a seconda della natura della res custodita, provvista di dinamismo interno ovvero statica ed inerte, e la giurisprudenza più recente precisa risolutivamente che «il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no
(...). In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno»
(Cass. 01/02/2018, n. 2482). Il nucleo della pronuncia diviene, quindi, lo stabilire se la presenza
(dedotta dal Ctp e constatabile parzialmente dal citato materiale fotografico) di qualche lieve alterazione del manto stradale per effetto di pregresse riparazioni sia di per sé sufficiente a innescare la sequela eziologica da cui sono derivate le lesioni ovvero se la stessa sia da imputare a un caso fortuito, ossia a una sequenza causale autonoma che esorbita dalla relazione del custode con la res
(la condotta di guida dell'attore). 15. La Cassazione, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con specifico riferimento al custode di beni demaniali, a esempio, aveva stabilito (sentenze 1.2. 2018, n. 2477- 2483) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne deriva, secondo questa traiettoria che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così in motivazione Cassazione sez. III,
23.12.2020 n. 29465). 16. In questo caso, a tutta prima, non si contesta è vero che non sia emersa in positivo una condotta imprudente del sig. Ma è mancata la prova che le condizioni del Parte_1 selciato possano essere state tali da alterare la guida della moto e da provocare la caduta. 17. Per apprezzarne il rilievo si deve considerare quali plessi di eventi possano essere riconducibili alla nozione di caso fortuito. Secondo la citata pronuncia di legittimità - il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
- l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi … senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
- l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso … fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. E' un cluster di ipotesi sotto cui deve necessariamente essere sussunta la vicenda in esame, non essendovi dubbio che – in mancanza di una stabilizzazione della condizione di pericolo che ne rendesse doverosa la rimozione – la presenza di qualche marginale sconnessione rappresenti un evento non capace di innescare una sequenza causale come quelle meramente dedotta dall'attore. 18. Non è emerso da alcuna prova che lo stato dei luoghi avesse una qualunque potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell'evento, rendendo irrilevante - come detto – che la condotta della vittima non avesse assunto i caratteri dell'abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero che non avesse concorso a cagionare l'evento. Altrimenti detto: non si tratta di fornire la prova del caso fortuito da parte del custode, ma piuttosto di dimostrare l'attitudine lesiva della res da cui possa derivare secondo un'ordinaria sequela causale il danno. L'accertamento condotto porta a concludere che - all'interno delle serie causali rilevanti - quella risultante idonea a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale (Cassazione
13/09/2018, n. 22288; Cassazione 1/02/2018, n. 2477) sia da escludere risalga al plesso delle relazioni di custodia tra l' e la res e si addensa, piuttosto, in via esclusiva verso l'azione dello CP_1 stesso danneggiato sulla scorta delle cennate risultanze probatorie. 19. A questo fine, e conclusivamente, si consideri che a) la descrizione analitica dell'incidente redatta dai CC segnala traffico intenso a quell'ora, indica la strada come asfaltata senza segnalare la presenza di buche (v. casella non sbarrata); b) il teste che componeva il gruppo dei motociclisti di cui era Tes_2 parte il sig. ha riferito che la strada era in «buone condizioni», il rilievo è particolarmente Parte_1 importante in quanto il teste ha visto cadere l'attore mentre rientrava dopo aver sorpassato la moto con a bordo il teste e non ha percepito alcuna insidia nel tratto di strada che poco prima Tes_1 aveva percorso il suo amico;
c) il teste è colui il quale, dopo il sorpasso da parte del sig. Tes_1
ha visto che «con le mani perdeva il controllo del manubrio»; ora è del tutto chiaro che Parte_1 non avendo la marcia, anche della moto di questo teste, subito alcuna turbativa durante la marcia su quel medesimo tratto di strada la perdita di controllo del manubrio non può che essere la conseguenza di una erronea manovra dell'attore che – forse – ha mal governato il potente mezzo che conduceva ( a quell'età (21 anni) e non ha saputo far fronte alla pur esigua CP_3 disconnessione dell'asfalto ponendosi in una repentina e irrimediabile condizione di disequilibrio;
d) per giunta, è notorio che, nella manovra di rientro da un sorpasso, la moto riceve sollecitazioni laterali che impongono un contenimento della velocità per evitare perdite di aderenza;
e) infine, gli stessi “addenda” operati dal Ctp (cfr. supra §. 8) rendono evidente che il quadro probatorio era incerto e insufficiente al fine di dimostrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' 20. Le spese CP_1 seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari prendendo a riferimento la classe delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità”.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_4
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente afferendo all'an della responsabilità di Essi CP_1 sono infondati e vanno respinti.
In primis, l'appellante denuncia di non avere avuto la possibilità di provare l'an debeatur della propria domanda ed afferma che se solo il Tribunale avesse ammesso la prova testimoniale articolata, la sua domanda sarebbe risultata del tutto provata. In particolare, ritiene l'appellante che se fossero stati escussi i testimoni indicati si sarebbe potuta accertare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell' infine, sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. perché il Giudice, a CP_1 suo dire, non solo non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ma, in spregio al divieto di utilizzo della cd scienza privata, avrebbe attinto fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare.
Ora, richiamando la previsione contenuta nello stesso articolo citato da parte appellante, a mente del quale “Il giudice può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, vi è il Tribunale ha esaminato in maniera puntuale il corredo probatorio acquisito al processo e quindi prima di tutto i documenti e poi anche la prova orale addotta dalla parte convenuta ritenendo che fossero già stati acquisiti tutti gli elementi necessari e sufficienti a fondare la decisione. All'interno di tale contesto, inoltre, la Corte ritiene che debba essere condivisa l'ordinanza del
Collegio del 24.2.2023 che ha dichiarato inammissibile la prova orale dedotta dal e che, per Parte_1 quanto qui d' interesse, ha così statuito “…rilevato che in via istruttoria ha chiesto Parte_1
l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della premessa dell'atto di citazione del 26-02-2019, introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi «integralmente riportati e trascritti», preceduti dalla locuzione
«Vero che»; considerato che: - «[…], le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod.proc.civ.» (Cass. 26-10-2000, n. 14135); - «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812; v. anche Cass. 27-2-2019, n. 5741); ritenuto, pertanto, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, non avendo riprodotto nell'atto di appello i fatti, formulati in articoli separati, sui Parte_1 quali i testi dovrebbero essere interrogati, contrariamente a quanto prescritto dagli articoli 244 e
359 c.p.c., va ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie de quibus, perché riproposte con rinvio agli atti del procedimento di primo grado..”
sostiene, ancora, che il Tribunale avrebbe dapprima affermato che non era emersa Parte_1 in positivo una sua condotta imprudente di questi per poi contraddirsi scrivendo che la perdita di controllo del manubrio non potesse che essere la conseguenza di una erronea manovra dell'attore che aveva mal governato il potente mezzo che conduceva a quell'età.
Epperò, esaminata la questione sulla base dello stato dei luoghi e della copiosa documentazione in atti ed infine indagando il comportamento del centauro, va ritenuto che in un luogo le cui condizioni non potevano provocare la caduta (la res non aveva alcuna attitudine lesiva) non poteva che essere stata la condotta del a porsi in contrasto con quella dell'utente medio, causando in via Parte_1 esclusiva il sinistro;
ciò, in quanto era emerso che il centauro era un motociclista inesperto che, rientrando da una manovra di sorpasso, avrebbe mal governato una moto potente.
Va a tal fine valorizzata la circostanza della mancanza di una richiesta da parte dei carabinieri dell'intervento delle squadre di manutenzione dell' (intervento che altrimenti si sarebbe CP_1 sollecitato in presenza di significative irregolarità dell'asfalto come affermato in sentenza) e soprattutto la mancata rilevazione da parte degli accertatori di irregolarità presenti sull'asfalto, tali da provocare il sinistro. Quest'ultima circostanza veniva del resto pure confermata con la deposizione del testimone oculare che infatti ha dichiarato che la strada era in buone condizioni. Tes_1
Il Tribunale, in definitiva, ha condivisibilmente accertato che non esistevano disconnessioni e comunque che il manto stradale non era in condizioni tali da determinare l'insorgere di una insidia da eliminare.
Ed invero ciò che emerge è che lo stato dei luoghi, seppure imperfetto, non era tuttavia tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale;
l'efficienza causale esclusiva del sinistro si deve rintracciare allora nella condotta di guida del centauro, senz'altro risultata inadeguata allo stato dei luoghi ex art. 141 C.d.S.
Neppure è ravvisabile l'altro vizio logico denunciato dall'appellante e secondo cui il Giudice di primo grado, dopo avere dichiarato che non era emerso che lo stato dei luoghi avesse una qualunque potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell'evento avrebbe poi affermato che l'attore non aveva saputo far fronte alla pur esigua disconnessione dell'asfalto.
Ciò in quanto, in sostanza, è mancata la prova che l'evento si era verificato come conseguenza della condizione potenzialmente lesiva del manto stradale asseritamente disconnesso e per la presenza di buche. Al contrario, sono emersi numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi di natura documentale che hanno confermato che il danno era derivato dal modo in cui la cosa era stata utilizzata dal danneggiato il quale plausibilmente non aveva tenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, tenuto conto delle pacifiche condizioni del traffico sostenuto ivi esistente e della sua inesperienza.
Ed in effetti, sia il rapporto redatto dai Carabinieri che le dichiarazioni dei testimoni oculari hanno confermato, ogni oltre ragionevole dubbio, che l'asfalto su cui avveniva la caduta non presentava irregolarità tali da potere causare il sinistro e che le condizioni della strada erano buone;
d'altro canto, è pure emerso che il era un motociclista inesperto (era in possesso di Parte_1 un'abilitazione alla guida provvisoria acquisita pochi giorni prima, cfr verbale dei Carabinieri) impegnato di sera (erano le ore 22 circa) in una manovra di soprasso (circostanza pacifica) con una moto di grossa cilindrata.
Più nello specifico e quanto alla dinamica dell'accaduto va rilevato che nella relazione di incidente stradale dei Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro si trova scritto: “le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto” verosimilmente perché non venivano individuati segni di frenata.
Sicché, l'individuazione del punto esatto di caduta non è stato accertato.
Nello specifico, , che è risultato essere uno dei motociclisti che componeva Testimone_2 il gruppo di cui faceva parte il localizza il punto d'urto utilizzando l'espressione: “Poco Parte_1 prima dello svincolo di Mola Industriale”, mentre l'altro compagno motociclista , Persona_2 anch'egli appartenente al gruppo, parla dei: “pressi dello svincolo litoranea Mola-Cozze”; ed infine, il dell'“altezza del km 820 nel Comune di Mola di Bari”. Del tutto condivisibilmente allora Parte_1 il Tribunale ha valutato di utilizzare come punto di riferimento la chilometrica indicata dai militari, vale a dire il km 820+800 in direzione Brindisi, precisando che i rilievi eseguiti non consentivano una precisa localizzazione del punto di caduta.
I Carabinieri hanno poi dato atto che il tratto era rettilineo, asfaltato, che il tempo era sereno ed il traffico intenso e che il fondo stradale si presentava asciutto (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte, cfr, foto).
Non solo nessuna anomalia del piano viabile è stata dunque accertata dai Carabinieri, come rilevato dal giudicante secondo cui: “Giova precisare che, i militari operanti, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, provvedevano ad ispezionare velocemente il fondo stradale al fine di poter rilevare eventuali disconnessioni e/o dissesti, non rilevando alcuna irregolarità dell'asfalto tale da poter essere una probabile causa del sinistro”, ma tale condizione neppure è emersa dalle deposizioni dei testimoni oculari, perchè , a Testimone_4 precisa domanda dei militari, ha così risposto: “Per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni”. Ed ancora l'allegato n. 6 del mette in evidenza la marginalità Parte_1 delle sconnessioni e l'assenza di qualunque rilevanza nel minimo disallineamento delle barre guardrail laterali.
Ed in tale contesto il Tribunale ha pure condivisibilmente e coerentemente aggiunto un ulteriore ed utile elemento, ossia: che “il mancato intervento delle squadre di manutenzione dell' (non richiesto dai CC) rende verosimile che il manto stradale non presentasse anomalie CP_1 tali da comportare un'emenda immediata (come pure accade in casi analoghi)”.
Ne consegue che l'incidente, più che verosimilmente, si è verificato per imprudenza nella condotta di guida da parte del centauro ragazzo di 21 anni e proprietario della moto da solo Parte_1 un anno, che di notte, in una strada rettilinea e con traffico intenso, con un gruppo di amici motociclisti, effettuando una manovra di sorpasso e viaggiando ad una velocità non accertata, ma sicuramente non adeguata, ha perso il controllo della potente moto, rovinando al suolo.
Provata la inesperienza del in possesso di un permesso di guida provvisorio Parte_1 rilasciato il 24.8.2017 e quindi venti giorni prima (cfr verbale dei carabinieri), come ha riferito
[...] ai Carabinieri, l'amico all'improvviso “con le mani perdeva il controllo del Tes_1 Parte_1 manubrio” mentre l'altro dichiarante ha affermato di avere visto l'amico cadere mentre Tes_2 rientrava dal sorpasso della moto con a bordo il non percependo alcun insidia nel tratto di Tes_1 strada percorso poco prima;
ora, avendo il ichiarato di aver visto l'amico perdere il controllo Tes_1 del manubrio mentre lui non aveva avuto alcuna turbativa nel percorrere lo stesso tratto di strada, come rilevato dal giudice, non è provato che il abbia perso il controllo per le condizioni Parte_1 della strada, risultando invece accertata la sua inesperienza nella guida di una moto notoriamente potente ( e la una manovra delicata (rientro dal sorpasso). CP_3
Ferma la mancata prova del nesso causale e venendo alla presunta violazione dell'art. 2051
c.c. deve ritenersi che nessuna violazione di detta norma è stata perpetrata dal primo giudice.
A tal fine, giova richiamare l'orientamento della Cassazione in vero pacifico secondo cui “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»..( Cass. Sentenza n. 2482/2018).
Ed inoltre con la sentenza n.18415/ 2019 la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che
[“Proprio la prevedibilità fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi è direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l'evento dannoso manifesta di non meritare più – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela”.
Omissis…In particolare, Cass. sez.3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482 – operando una complessiva ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (ad essa ben può rimandarsi quanto al consolidato insegnamento giurisprudenziale ivi riassunto e attentamente precisato) – in motivazione osserva che al “dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa” è affiancato “un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa”; e quest'ultimo “può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di autoresponsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa”; e infatti “la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno”. Richiamato al riguardo anche la CEDU, poi, riafferma il principio (già enunciato in giurisprudenza) per cui chi, pur capace di intendere di volere, “si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” integrandolo nel modo seguente: “… un detto principio… deve dirsi contemperare adeguatamente le esigenze di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all'incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c.
Croazia) con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall'articolo l del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione Europea), che derivino da condotte che siano… volontaria e consapevole esposizione a rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito”. E dunque, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto” – il che significa, non si può non aggiungere, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l'evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacità razionali – “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela…”. E l'arresto giunge a smontare il tabù della imprevedibilità mediante la seguente affermazione: “Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma è esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Omissis…..Si può concludere dunque, che la questione dell'allocazione del rischio, qualora l'origine non sia la condotta del soggetto che altrimenti ne patirebbe, ben restringe gli spazi del caso fortuito quale via d'uscita dalla responsabilità, mentre al contrario ben ampia è la dimensione liberatoria quando la nuova serie causale discende dalla condotta del soggetto sul piano fattuale esposto al rischio, perchè qui la “imprevedibilità” della condotta non può essere intesa in senso semantico/atecnico, ma (creandosi d'altronde pure una ineludibile contaminazione dell'elemento soggettivo nella struttura oggettiva/causale), pienamente giuridico. L'imprevedibilità di questo tipo di condotta umana viene allora, in ultima analisi a coincidere con una condotta negligente o imprudente, cioè divergente da una condotta doverosamente cauta.
Ragionando diversamente, nel caso in cui il custode di una cosa pericolosa si adoperi in modo sufficientemente diligente per segnalare la sua presenza e la sua pericolosità, ritenere che l'apposizione di tali segnalazioni sia tamquam non esset, ovvero che sia inidonea a rendere “caso fortuito” nel giuridico senso la condotta di chi non ne tiene alcun conto costituisce una reductio ad absurdum, nel senso che il rispetto dell'obbligo di custodia giammai può avere giuridica conseguenza quando viene ad interagire con la condotta di chi ha comunque interesse alla efficienza ed integrità della sua custodia, in quanto il custode sarà sempre responsabile, ad eccezione – estrema
– di una condotta del danneggiato assolutamente abnorme. Quindi – e così si governerebbe la vicenda in esame – la violazione della normativa stradale in relazione all'obbligo di attenzione a segnali di pericolo e di rispettare i correlati divieti di accesso in determinate aree pubbliche giammai potrebbe incidere sull'evento dannoso, non solo tramite l'introduzione nella dinamica fattuale di un'assorbente serie causale diversa, ma neppure inferendo a livello di concausa. …omissis….Il soggetto che trasgredisce, senza patirne alcuna conseguenza, regole che sono dettate – tra l'altro – proprio per prevenire il sinistro e quindi anch'esse poste a sua tutela espanderebbe con una siffatta condotta la responsabilità del custode al punto da renderne assolutamente inutile, come già osservato, ogni attività di custodia, e “svuoterebbe” altresì l'ulteriore strumento di protezione fornitogli dal sistema giuridico…..omissis…nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.]”
Sicché, nella specie, tenuto conto delle pacifiche e documentate condizioni di tempo (ora notturna) e di luogo (strada trafficata) nonché di illuminazione scarsa e quindi condizione da porre a carico del danneggiato che se avesse tenuto una condotta maggiormente diligente avrebbe potuto evitare di sbandare e quindi di cadere.
Dunque e conclusivamente, nella fattispecie in esame, e per quanto è emerso dall'istruttoria espletata, il fatto dello stesso danneggiato integra una tipica ipotesi di caso fortuito incidens, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità di atteso che la condotta del CP_1 danneggiato, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, ha certamente determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
In definitiva, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore indeterminabile-complessità bassa) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, n. 10521/2022, pubblicata in data 30.06.2022, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi €.
8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 1° luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 4161/2022
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GISONDA MICHAEL Avv. Noccioli in sostituzione
Avv. CASALINO GILBERTO
Appellato/i
CP_1
Avv. RUSSO CLAUDIO Avv. Peciotti in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste anche nelle istanze istruttorie.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del giorno 1 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4161/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv. ti Michael Gisonda, (C.F. e Gilberto Casalino C.F._2
( , ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimi in Grumo Appula (BA) CodiceFiscale_3 alla Piazza della Libertà n. 15, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E on sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10 (p. iva – c.f. , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del suo Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Tre Orologi n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Russo (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti CodiceFiscale_4
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale Ordinario di Roma, n. 10521/2022, pubblicata in data 30.06.2022 e resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. esponeva quanto segue: che la sera del 15.9.2017 alle ore Parte_1
22.20 circa in agro di Mola di Bari era alla guida del motociclo Ducati Monster targato DK 04672 di sua proprietà e stava percorrendo la S.S. 16 con direzione di marcia Brindisi, allorquando, giunto in prossimità del tratto compreso fra il Km. 820+700 ed il Km. 820+800 della S.S. 16 in agro di
Mola di Bari (BA), asse di orientamento Bari-Brindisi, a causa del manto stradale dissestato per la presenza di numerose buche, aveva perso il controllo del predetto motociclo rovinando al suolo;
che sul luogo dell'incidente stradale erano intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari (BA) che i quali avevano curato gli accertamenti di rito;
che esso attore era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari con la diagnosi: «Frattura malleolo peronea/e sin in politrauma con frattura scomposta esposta III, IV, V raggio mano dx»; che aveva subito una serie di successivi interventi sanitari e sottoposto a plurimi interventi chirurgici con un danno biologico permanente del 34-35%; che aveva incaricato un tecnico ricostruttore forense di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale;
che, al momento del sopralluogo effettuato dal detto tecnico, il tratto di strada non era stato modificato rispetto alla data del sinistro;
che il citato tecnico aveva accertato che il manto stradale era «sconnesso con molte buche nella parte di destra della carreggiata e dislivellato per la presenza di una serie di fessurazioni e squarci parzialmente riempiti con conglomerato a freddo ma non adeguatamente livellato rispetto alla quota del piano viabile principale»; che «la differenza di materiale e la sua disomogeneità rende(va) evidente la mancanza di una adeguata e costante aderenza fra gli pneumatici ed il fondo stradale per un tratto molto esteso della carreggiata»; che la presenza degli avvallamenti e delle buche, talune non riempite, aveva reso sconnesso il fondo stradale con evidente pregiudizio soprattutto per l'equilibrio dei veicoli a due ruote;
che l' aveva già da tempo individuato la presenza di buche in quel tratto dì strada, CP_1 tanto è vero che erano evidenti una serie di lavori di sistemazione della pavimentazione che, tuttavia, era stati eseguiti «in evidente economia e in epoche differenti con il solo scopo dì riempire una serie di buche e fratture che si erano create sull'intera sezione stradale senza mai procedere ad una risistemazione adeguata dell'intero piano viabile»; che si era così cagionata una sconnessione ulteriore del piano stradale con improvvisa variazione dell'aderenza per la differente qualità del bitume steso in senso longitudinale e si era creata, rispetto al piano viabile, una differente quota di diversi centimetri più o meno accentuata in diverse zone della predetta carreggiata;
che la ruota anteriore prima e quella posteriore poi della moto avevano subito una improvvisa e repentina perdita di aderenza dando origine ad una oscillazione verso il basso della forcella con conseguente deviazione istantanea del manubrio con la conseguente caduta al suolo in strisciamento come dimostravano le striature e incisioni rilevate sul luogo del sinistro;
che il teste aveva Testimone_1 riferito ai Carabinieri di aver notato che esso attore con le mani aveva perso il controllo del manubrio, cadendo rovinosamente per terra;
che lo stato dei luoghi (una serie di buche, fessurazioni ed avvallamenti estesi in senso sia longitudinale che trasversale rispetto alta direzione del traffico che costituivano un'imprevista insidia assolutamente non visibile), l'assenza di illuminazione sulla strada, la mancanza di una segnaletica verticale che potesse preavvisare l'utente circa la presenza del dissesto stradale erano cause determinanti del sinistro avvenuto mentre la moto osservava la velocità di marcia prescritta (90 Km/h) e durante una manovra di sorpasso di altro motoveicolo. 2.
Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, parte attrice articolava le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la quale deduceva che nella relazione di CP_1 incidente stradale prot. n. 34037/2017 dei Carabinieri si evidenziava che «le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto»; che le dichiarazioni rese dai testimoni oculari e dallo stesso attore non risolvevano tale incertezza (teste e teste ); che l'oggettiva impossibilità di individuare con certezza Testimone_2 Testimone_3 il punto d'urto non consentiva la verifica della sussistenza – o meno – dei presupposti ex art. 2051
c.c.; che dal medesimo verbale dei Carabinieri emergeva che il tratto era rettilineo, asfaltato, il tempo sereno, il traffico intenso, il fondo stradale asciutto, l'illuminazione assente;
che, in simili condizioni, se il sig. avesse viaggiato nel rispetto dell'art. 141 CdS, avrebbe certamente Parte_1 evitato l'incidente; che nessuna anomalia del piano viabile era stata accertata in occasione del sinistro, né dai Carabinieri, né dai testimoni sopra indicati;
che l'attore, ragazzo di 21 anni e proprietario della moto da solo un anno, di venerdì notte, in una strada rettilinea e con traffico intenso, con un gruppo di amici motociclisti, aveva effettuato una manovra di sorpasso e aveva perso il controllo della potente moto, rovinando al suolo;
che la moto non era stata sottoposta alla periodica revisione prevista per legge;
che il sig. era in possesso di un permesso Parte_1 provvisorio di guida n. rilasciato in data 24 agosto 2017 (venti giorni prima circa); NumeroD_1 che la consulenza di parte recava un'unica foto specificatamente riferita al km 820+800 e non mostrava alcuna anomalia del piano viabile;
che le ulteriori foto, riferite a punti diversi da quello oggetto di contestazione, non mostravano buche e le eventuali anomalie non erano tali da costituire pericolo per la circolazione viaggiando a velocità consentita;
che le dichiarazioni del teste sig.
erano state riportate omettendo la risposta fornita ai Carabinieri («Può Testimone_4 riferire se al momento del sinistro vi erano altri soggetti e/o veicoli lungo la SS 16 e in che condizioni fosse la carreggiata?”; «Posso affermare con assoluta certezza che…per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni»); che le dichiarazioni rese dal teste oculare sig. erano state integrate aggiungendo la testuale affermazione «a velocità Testimone_5 regolamentare»; che per i neo patentati il Codice della strada imponeva diverse limitazioni, sia in merito alla tipologia e cilindrata della moto da potere condurre, che in relazione alla velocità da tenere;
che quand'anche avesse osservato la massima velocità consentita, vale a dire a 90 km/h, quell'andatura, viaggiando di notte e con traffico inteso, era sicuramente superiore rispetto a quella da rispettare ai sensi dell'art. 141 CdS;
che la CTP ometteva di indicare in quale data fosse stato eseguito il sopralluogo;
che le striature e incisioni sulla scena del sinistro di cui aveva riferito il perito non erano state segnalate dalle forze dell'ordine intervenute;
che, quanti ai sistemi di protezione metallici che venendo a contatto con la mano del centauro gli avrebbero procurato gravi danni, di tale circostanza non vi era alcuna menzione negli atti ufficiali e/o nelle testimonianze….”.
Il Tribunale ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 3.972,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Preliminarmente, ammettere per la riforma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 10521/2022 resa in data 29.06.2022 dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dott. Alberto Cisterna in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 30.06.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 06.07.2022, nella causa di primo grado iscritta al n.° 16403 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2019, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza.
Indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di proprietaria nonché gestore addetto alla manutenzione della strada statale in cui si verificava l'incidente per cui è causa;
Indi a ché, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. in Parte_1 occasione dell'incidente stradale per cui è causa, così come giudizialmente richiesti e quantificati, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Si è costituita he ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: CP_1
a) in via preliminare indagare la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c., adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
b) nel merito respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e/o perché il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del signor e/o per caso fortuito;
c) di Parte_1 conseguenza, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare che su tutti i capi della pronuncia non impugnati, ivi compresi quelli che hanno riconosciuto l'irrilevanza ai fini del decidere della CTP si è formato il giudicato interno, adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
e) per la denegata e non creduta ipotesi di riforma in pejus, anche parziale, della sentenza di primo grado, accertare, dichiarare e quantificare il prevalente concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 cod. civ.;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'appellante.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile in ordine all'an debeatur”, parte appellante lamenta che il giudice erroneamente avrebbe dichiarato non provata la domanda sotto il profilo dell'an debatur, violando indi i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo ammesso i mezzi di prova così come articolati dall'odierno appellante e non consentendo, pertanto, di fondare la propria decisione sulle prove articolate dalle parti. Rileva l'appellante che il giudicante avrebbe pure violato il principio del divieto di utilizzo della sua scienza privata. Nessuna valenza probatoria infine può essere riconosciuta a dire del Parte_1 alla relazione dei Carabinieri i quali hanno potuto solo effettuare rilievi fotografici, peraltro in modo repentino, stante la mancanza di illuminazione ed il traffico veicolare sostenuto in quel tratto stradale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato sempre “Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile in ordine all'an debeatur” ancora una volta l'appellante si duole della violazione delle norme di cui all'art. 115 c.p.c., all'art. 2967 c.c. oltre che dell'art. 2051
c.c. Egli deduce, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, di aver fornito prova circa la presenza di buche e avvallamenti sul manto stradale pure rilevate dal perito che aveva effettuato il sopralluogo sul luogo del sinistro. Di contro, rileva l'appellante che non avrebbe fornito alcuna CP_1 prova volta ad escludere la propria responsabilità e lo stesso giudice avrebbe pure affermato che non era emersa alcuna condotta imprudente del Parte_1
La sentenza impugnata è così motivata: “…La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
7. In primo luogo, occorre escludere che la consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
possa assumere rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. Plurime ragioni ostano Per_1
a una siffatta convergenza di quell'atto nel perimetro delle prove utilizzabili: a) per un verso, si deve valutare che, di per sé, «la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello»
(Cassazione sez. II n. 1614 del 19/01/2022) e che «La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente»
(Cassazione sez. VI - 2 n. 9483 del 09/04/2021); b) secondariamente, occorre considerare questi limiti di quell'atto ben parte attrice avrebbe potuto superare invocando un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli art. 696 o 696-bis Cpc, così munendosi per tempo di un adeguato riscontro sulle condizioni del tratto stradale in contestazione;
c) da ultimo mette conto considerare che nessuna contestazione la medesima parte attrice ha mosso ai puntuali rilievi della convenuta la quale ha stigmatizzato “anomalie” del quadro espositivo curato dal Ctp che ne inficiano, in concreto, anche il pur marginale e residuo coefficiente di affidabilità.
8. In particolare, a quest'ultimo proposito, non si può non constatare che, effettivamente, l'elaborato di parte a) non rechi indicazione della data del sopralluogo effettuato il ché rende irrilevante l'attestazione del Ctp secondo cui «al momento del sopralluogo effettuato dallo scrivente il tratto di strada non risultava modificato rispetto alla data del sinistro» (pag.11); a parte il rilievo che il mancato intervento delle squadre di manutenzione dell' (non richiesto dai CC) rende verosimile che il manto stradale non presentasse anomalie CP_1 tali da comportare un'emenda immediata (come pur accade in casi analoghi), si deve considerare che l'attestazione è priva di valore quanto alla data del fatto e, quindi, non utilizzabile per ricostruire lo stato dei luoghi;
il tutto, per giunta, in conformità con quanto attestato dai militari operanti ossia
«Giova precisare che, i militari operanti, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, provvedevano ad ispezionare velocemente il fondo stradale al fine di poter rilevare eventuali disconnessioni e/o dissesti, non rilevando alcuna irregolarità dell'asfalto tale da poter essere una probabile causa del sinistro», b) inficia ulteriormente l'attendibilità del medesimo elaborato la circostanza che il Ctp – nel far ricorso alle dichiarazioni dei testi escussi dai CC - abbia riproposto le dichiarazioni rese dal teste sig. omettendo, tuttavia, la risposta fornita ai Tes_2
Carabinieri alle seguente domanda «Può riferire se al momento del sinistro vi erano altri soggetti e/o veicoli lungo la SS 16 e in che condizioni fosse la carreggiata?» cui era seguita la seguente, significativa e rilevante risposta: «Posso affermare con assoluta certezza che…per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni» e che la sintesi delle dichiarazioni rese dal teste oculare sig. sia stata integrata aggiungendo la testuale affermazione «a velocità Tes_1 regolamentare» (pag. 10) che il teste non aveva riferito.
9. Per giunta, quanto alle foto allegate (v. es. pag. 13) non v'è alcuna prova che effigino effettivamente il punto in cui il sig. abbia Parte_1 perso il controllo della potente moto di cui si trovava alla guida quella sera. La legenda alla foto 2, infatti, evita di formulare una tale asserzione, ma si limita a dire che trattasi del tratto di carreggiata in prossimità del Km. 820+VIII «maggiormente interessato alle sconnessioni e ai dislivelli»; valutazione questa che avrebbe esatto una puntuale ricostruzione di un apprezzabile parte del selciato stradale per poter formulare il giudizio comparativo reso dal Ctp. Rispetto alla contestazione di parte convenuta, secondo cui non v'è alcuna indicazione precisa del luogo dello scarrocciamento del mezzo, occorre necessariamente affidarsi ai rilievi operati dai CC secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto in prossimità proprio del km. 820.8 anche se i rilievi eseguiti non avevano consentito una precisa localizzazione del punto di caduta. La circostanza non è priva di ricadute ai fini della decisione. A questo fine il materiale fotografico più pertinente appare quello di cui all'allegato 6 dell'atto di citazione che mette in evidenza la marginalità delle sconnessioni e l'assenza di qualunque rilevanza nel minimo disallineamento delle barre guardrail laterali. 10. E' evidente che non si possa pretendere dall'attore la prova del punto preciso in cui si è verificata la perdita di aderenza del mezzo, ma l'allegazione di un complessivo scarso stato di manutenzione dell'asfalto, in quel più ampio tratto di strada, induce a ritenere che il centauro non abbia mantenuto una velocità di guida adeguata per l'appunto al denunciato susseguirsi di sconnessioni e dislivelli. A fronte del manifestarsi di un selciato non perfettamente omogeneo è evidente che l'art. 141 C.d.s. («E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione») imponeva una riduzione della velocità indipendentemente dal limite previsto (90 km/h), soprattutto di notte (ore 22) e in condizione di assente illuminazione pubblica. L'aver, per giunta, impegnato il mezzo in una manovra di sorpasso non può che avere accentuato l'inappropriatezza della condotta di guida. 11. In sede di memoria di replica parte attrice ha analiticamente illustrato le conclusioni, invero conformi nel tempo, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione dell'art.2051 c.c.; a questo orientamento il decidente presta piena adesione, ritenendo – tuttavia – che la sua applicazione conduca a conclusioni diverse da quelle ritenute dal sig. 12. Nel caso dell'art. 2051 c.c. si Parte_1
è, come noto, in presenza di una presunzione di responsabilità - piuttosto che di una presunzione di colpa - e la distribuzione dell'onere della prova che ne costituisce la conseguenza prevede che la vittima si faccia carico di provare il nesso di derivazione causale, mentre il presunto danneggiante può liberarsi fornendo la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fattore esterno ed autonomo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. E' pacifico, quindi, che non occorra accertare se il custode ( sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere CP_1 sul bene e l'unico rilievo della colpa è quello deducibile, ad esempio, dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, allegabile dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l'esclusione dell'attitudine della cosa a produrre il danno;
quel che rileva, quindi, è il profilo volto «a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode» (Cassazione sez. III 1/02/2018, n. 2477). 13. Per esplicitare, nel caso in esame, è evidente che la legge assegni all la cura e la manutenzione delle strade di propria competenza, ma la CP_1 ricostruzione del fatto induce a escludere che la presenza di lievi disconnessioni o fosse comunque tale da determinare l'insorgere di un'insidia da eliminare;
per cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. deve essere esclusa laddove emerga che l'evento «sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cassazione
18/06/2019 n. 16295); nel caso in esame tutte le risultanze provenienti dai CC escludono che lo stato di luoghi – sebbene imperfetto – fosse tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale. 14. Il contenuto dell'onere della prova che grava sulle parti, afferma la Corte di legittimità, è escluso che debba atteggiarsi diversamente a seconda della natura della res custodita, provvista di dinamismo interno ovvero statica ed inerte, e la giurisprudenza più recente precisa risolutivamente che «il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no
(...). In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno»
(Cass. 01/02/2018, n. 2482). Il nucleo della pronuncia diviene, quindi, lo stabilire se la presenza
(dedotta dal Ctp e constatabile parzialmente dal citato materiale fotografico) di qualche lieve alterazione del manto stradale per effetto di pregresse riparazioni sia di per sé sufficiente a innescare la sequela eziologica da cui sono derivate le lesioni ovvero se la stessa sia da imputare a un caso fortuito, ossia a una sequenza causale autonoma che esorbita dalla relazione del custode con la res
(la condotta di guida dell'attore). 15. La Cassazione, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con specifico riferimento al custode di beni demaniali, a esempio, aveva stabilito (sentenze 1.2. 2018, n. 2477- 2483) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ne deriva, secondo questa traiettoria che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così in motivazione Cassazione sez. III,
23.12.2020 n. 29465). 16. In questo caso, a tutta prima, non si contesta è vero che non sia emersa in positivo una condotta imprudente del sig. Ma è mancata la prova che le condizioni del Parte_1 selciato possano essere state tali da alterare la guida della moto e da provocare la caduta. 17. Per apprezzarne il rilievo si deve considerare quali plessi di eventi possano essere riconducibili alla nozione di caso fortuito. Secondo la citata pronuncia di legittimità - il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
- l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi … senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
- l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso … fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. E' un cluster di ipotesi sotto cui deve necessariamente essere sussunta la vicenda in esame, non essendovi dubbio che – in mancanza di una stabilizzazione della condizione di pericolo che ne rendesse doverosa la rimozione – la presenza di qualche marginale sconnessione rappresenti un evento non capace di innescare una sequenza causale come quelle meramente dedotta dall'attore. 18. Non è emerso da alcuna prova che lo stato dei luoghi avesse una qualunque potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell'evento, rendendo irrilevante - come detto – che la condotta della vittima non avesse assunto i caratteri dell'abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero che non avesse concorso a cagionare l'evento. Altrimenti detto: non si tratta di fornire la prova del caso fortuito da parte del custode, ma piuttosto di dimostrare l'attitudine lesiva della res da cui possa derivare secondo un'ordinaria sequela causale il danno. L'accertamento condotto porta a concludere che - all'interno delle serie causali rilevanti - quella risultante idonea a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale (Cassazione
13/09/2018, n. 22288; Cassazione 1/02/2018, n. 2477) sia da escludere risalga al plesso delle relazioni di custodia tra l' e la res e si addensa, piuttosto, in via esclusiva verso l'azione dello CP_1 stesso danneggiato sulla scorta delle cennate risultanze probatorie. 19. A questo fine, e conclusivamente, si consideri che a) la descrizione analitica dell'incidente redatta dai CC segnala traffico intenso a quell'ora, indica la strada come asfaltata senza segnalare la presenza di buche (v. casella non sbarrata); b) il teste che componeva il gruppo dei motociclisti di cui era Tes_2 parte il sig. ha riferito che la strada era in «buone condizioni», il rilievo è particolarmente Parte_1 importante in quanto il teste ha visto cadere l'attore mentre rientrava dopo aver sorpassato la moto con a bordo il teste e non ha percepito alcuna insidia nel tratto di strada che poco prima Tes_1 aveva percorso il suo amico;
c) il teste è colui il quale, dopo il sorpasso da parte del sig. Tes_1
ha visto che «con le mani perdeva il controllo del manubrio»; ora è del tutto chiaro che Parte_1 non avendo la marcia, anche della moto di questo teste, subito alcuna turbativa durante la marcia su quel medesimo tratto di strada la perdita di controllo del manubrio non può che essere la conseguenza di una erronea manovra dell'attore che – forse – ha mal governato il potente mezzo che conduceva ( a quell'età (21 anni) e non ha saputo far fronte alla pur esigua CP_3 disconnessione dell'asfalto ponendosi in una repentina e irrimediabile condizione di disequilibrio;
d) per giunta, è notorio che, nella manovra di rientro da un sorpasso, la moto riceve sollecitazioni laterali che impongono un contenimento della velocità per evitare perdite di aderenza;
e) infine, gli stessi “addenda” operati dal Ctp (cfr. supra §. 8) rendono evidente che il quadro probatorio era incerto e insufficiente al fine di dimostrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' 20. Le spese CP_1 seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari prendendo a riferimento la classe delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità”.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_4
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente afferendo all'an della responsabilità di Essi CP_1 sono infondati e vanno respinti.
In primis, l'appellante denuncia di non avere avuto la possibilità di provare l'an debeatur della propria domanda ed afferma che se solo il Tribunale avesse ammesso la prova testimoniale articolata, la sua domanda sarebbe risultata del tutto provata. In particolare, ritiene l'appellante che se fossero stati escussi i testimoni indicati si sarebbe potuta accertare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell' infine, sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. perché il Giudice, a CP_1 suo dire, non solo non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ma, in spregio al divieto di utilizzo della cd scienza privata, avrebbe attinto fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare.
Ora, richiamando la previsione contenuta nello stesso articolo citato da parte appellante, a mente del quale “Il giudice può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, vi è il Tribunale ha esaminato in maniera puntuale il corredo probatorio acquisito al processo e quindi prima di tutto i documenti e poi anche la prova orale addotta dalla parte convenuta ritenendo che fossero già stati acquisiti tutti gli elementi necessari e sufficienti a fondare la decisione. All'interno di tale contesto, inoltre, la Corte ritiene che debba essere condivisa l'ordinanza del
Collegio del 24.2.2023 che ha dichiarato inammissibile la prova orale dedotta dal e che, per Parte_1 quanto qui d' interesse, ha così statuito “…rilevato che in via istruttoria ha chiesto Parte_1
l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della premessa dell'atto di citazione del 26-02-2019, introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi «integralmente riportati e trascritti», preceduti dalla locuzione
«Vero che»; considerato che: - «[…], le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod.proc.civ.» (Cass. 26-10-2000, n. 14135); - «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812; v. anche Cass. 27-2-2019, n. 5741); ritenuto, pertanto, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, non avendo riprodotto nell'atto di appello i fatti, formulati in articoli separati, sui Parte_1 quali i testi dovrebbero essere interrogati, contrariamente a quanto prescritto dagli articoli 244 e
359 c.p.c., va ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie de quibus, perché riproposte con rinvio agli atti del procedimento di primo grado..”
sostiene, ancora, che il Tribunale avrebbe dapprima affermato che non era emersa Parte_1 in positivo una sua condotta imprudente di questi per poi contraddirsi scrivendo che la perdita di controllo del manubrio non potesse che essere la conseguenza di una erronea manovra dell'attore che aveva mal governato il potente mezzo che conduceva a quell'età.
Epperò, esaminata la questione sulla base dello stato dei luoghi e della copiosa documentazione in atti ed infine indagando il comportamento del centauro, va ritenuto che in un luogo le cui condizioni non potevano provocare la caduta (la res non aveva alcuna attitudine lesiva) non poteva che essere stata la condotta del a porsi in contrasto con quella dell'utente medio, causando in via Parte_1 esclusiva il sinistro;
ciò, in quanto era emerso che il centauro era un motociclista inesperto che, rientrando da una manovra di sorpasso, avrebbe mal governato una moto potente.
Va a tal fine valorizzata la circostanza della mancanza di una richiesta da parte dei carabinieri dell'intervento delle squadre di manutenzione dell' (intervento che altrimenti si sarebbe CP_1 sollecitato in presenza di significative irregolarità dell'asfalto come affermato in sentenza) e soprattutto la mancata rilevazione da parte degli accertatori di irregolarità presenti sull'asfalto, tali da provocare il sinistro. Quest'ultima circostanza veniva del resto pure confermata con la deposizione del testimone oculare che infatti ha dichiarato che la strada era in buone condizioni. Tes_1
Il Tribunale, in definitiva, ha condivisibilmente accertato che non esistevano disconnessioni e comunque che il manto stradale non era in condizioni tali da determinare l'insorgere di una insidia da eliminare.
Ed invero ciò che emerge è che lo stato dei luoghi, seppure imperfetto, non era tuttavia tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale;
l'efficienza causale esclusiva del sinistro si deve rintracciare allora nella condotta di guida del centauro, senz'altro risultata inadeguata allo stato dei luoghi ex art. 141 C.d.S.
Neppure è ravvisabile l'altro vizio logico denunciato dall'appellante e secondo cui il Giudice di primo grado, dopo avere dichiarato che non era emerso che lo stato dei luoghi avesse una qualunque potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell'evento avrebbe poi affermato che l'attore non aveva saputo far fronte alla pur esigua disconnessione dell'asfalto.
Ciò in quanto, in sostanza, è mancata la prova che l'evento si era verificato come conseguenza della condizione potenzialmente lesiva del manto stradale asseritamente disconnesso e per la presenza di buche. Al contrario, sono emersi numerosi, gravi, precisi e concordanti elementi di natura documentale che hanno confermato che il danno era derivato dal modo in cui la cosa era stata utilizzata dal danneggiato il quale plausibilmente non aveva tenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, tenuto conto delle pacifiche condizioni del traffico sostenuto ivi esistente e della sua inesperienza.
Ed in effetti, sia il rapporto redatto dai Carabinieri che le dichiarazioni dei testimoni oculari hanno confermato, ogni oltre ragionevole dubbio, che l'asfalto su cui avveniva la caduta non presentava irregolarità tali da potere causare il sinistro e che le condizioni della strada erano buone;
d'altro canto, è pure emerso che il era un motociclista inesperto (era in possesso di Parte_1 un'abilitazione alla guida provvisoria acquisita pochi giorni prima, cfr verbale dei Carabinieri) impegnato di sera (erano le ore 22 circa) in una manovra di soprasso (circostanza pacifica) con una moto di grossa cilindrata.
Più nello specifico e quanto alla dinamica dell'accaduto va rilevato che nella relazione di incidente stradale dei Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro si trova scritto: “le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto” verosimilmente perché non venivano individuati segni di frenata.
Sicché, l'individuazione del punto esatto di caduta non è stato accertato.
Nello specifico, , che è risultato essere uno dei motociclisti che componeva Testimone_2 il gruppo di cui faceva parte il localizza il punto d'urto utilizzando l'espressione: “Poco Parte_1 prima dello svincolo di Mola Industriale”, mentre l'altro compagno motociclista , Persona_2 anch'egli appartenente al gruppo, parla dei: “pressi dello svincolo litoranea Mola-Cozze”; ed infine, il dell'“altezza del km 820 nel Comune di Mola di Bari”. Del tutto condivisibilmente allora Parte_1 il Tribunale ha valutato di utilizzare come punto di riferimento la chilometrica indicata dai militari, vale a dire il km 820+800 in direzione Brindisi, precisando che i rilievi eseguiti non consentivano una precisa localizzazione del punto di caduta.
I Carabinieri hanno poi dato atto che il tratto era rettilineo, asfaltato, che il tempo era sereno ed il traffico intenso e che il fondo stradale si presentava asciutto (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte, cfr, foto).
Non solo nessuna anomalia del piano viabile è stata dunque accertata dai Carabinieri, come rilevato dal giudicante secondo cui: “Giova precisare che, i militari operanti, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, provvedevano ad ispezionare velocemente il fondo stradale al fine di poter rilevare eventuali disconnessioni e/o dissesti, non rilevando alcuna irregolarità dell'asfalto tale da poter essere una probabile causa del sinistro”, ma tale condizione neppure è emersa dalle deposizioni dei testimoni oculari, perchè , a Testimone_4 precisa domanda dei militari, ha così risposto: “Per quanto riguarda la strada che percorrevamo la stessa è in buone condizioni”. Ed ancora l'allegato n. 6 del mette in evidenza la marginalità Parte_1 delle sconnessioni e l'assenza di qualunque rilevanza nel minimo disallineamento delle barre guardrail laterali.
Ed in tale contesto il Tribunale ha pure condivisibilmente e coerentemente aggiunto un ulteriore ed utile elemento, ossia: che “il mancato intervento delle squadre di manutenzione dell' (non richiesto dai CC) rende verosimile che il manto stradale non presentasse anomalie CP_1 tali da comportare un'emenda immediata (come pure accade in casi analoghi)”.
Ne consegue che l'incidente, più che verosimilmente, si è verificato per imprudenza nella condotta di guida da parte del centauro ragazzo di 21 anni e proprietario della moto da solo Parte_1 un anno, che di notte, in una strada rettilinea e con traffico intenso, con un gruppo di amici motociclisti, effettuando una manovra di sorpasso e viaggiando ad una velocità non accertata, ma sicuramente non adeguata, ha perso il controllo della potente moto, rovinando al suolo.
Provata la inesperienza del in possesso di un permesso di guida provvisorio Parte_1 rilasciato il 24.8.2017 e quindi venti giorni prima (cfr verbale dei carabinieri), come ha riferito
[...] ai Carabinieri, l'amico all'improvviso “con le mani perdeva il controllo del Tes_1 Parte_1 manubrio” mentre l'altro dichiarante ha affermato di avere visto l'amico cadere mentre Tes_2 rientrava dal sorpasso della moto con a bordo il non percependo alcun insidia nel tratto di Tes_1 strada percorso poco prima;
ora, avendo il ichiarato di aver visto l'amico perdere il controllo Tes_1 del manubrio mentre lui non aveva avuto alcuna turbativa nel percorrere lo stesso tratto di strada, come rilevato dal giudice, non è provato che il abbia perso il controllo per le condizioni Parte_1 della strada, risultando invece accertata la sua inesperienza nella guida di una moto notoriamente potente ( e la una manovra delicata (rientro dal sorpasso). CP_3
Ferma la mancata prova del nesso causale e venendo alla presunta violazione dell'art. 2051
c.c. deve ritenersi che nessuna violazione di detta norma è stata perpetrata dal primo giudice.
A tal fine, giova richiamare l'orientamento della Cassazione in vero pacifico secondo cui “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»..( Cass. Sentenza n. 2482/2018).
Ed inoltre con la sentenza n.18415/ 2019 la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che
[“Proprio la prevedibilità fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi è direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l'evento dannoso manifesta di non meritare più – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela”.
Omissis…In particolare, Cass. sez.3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482 – operando una complessiva ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (ad essa ben può rimandarsi quanto al consolidato insegnamento giurisprudenziale ivi riassunto e attentamente precisato) – in motivazione osserva che al “dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa” è affiancato “un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa”; e quest'ultimo “può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di autoresponsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa”; e infatti “la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno”. Richiamato al riguardo anche la CEDU, poi, riafferma il principio (già enunciato in giurisprudenza) per cui chi, pur capace di intendere di volere, “si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” integrandolo nel modo seguente: “… un detto principio… deve dirsi contemperare adeguatamente le esigenze di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all'incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c.
Croazia) con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall'articolo l del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione Europea), che derivino da condotte che siano… volontaria e consapevole esposizione a rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito”. E dunque, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto” – il che significa, non si può non aggiungere, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l'evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacità razionali – “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela…”. E l'arresto giunge a smontare il tabù della imprevedibilità mediante la seguente affermazione: “Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma è esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Omissis…..Si può concludere dunque, che la questione dell'allocazione del rischio, qualora l'origine non sia la condotta del soggetto che altrimenti ne patirebbe, ben restringe gli spazi del caso fortuito quale via d'uscita dalla responsabilità, mentre al contrario ben ampia è la dimensione liberatoria quando la nuova serie causale discende dalla condotta del soggetto sul piano fattuale esposto al rischio, perchè qui la “imprevedibilità” della condotta non può essere intesa in senso semantico/atecnico, ma (creandosi d'altronde pure una ineludibile contaminazione dell'elemento soggettivo nella struttura oggettiva/causale), pienamente giuridico. L'imprevedibilità di questo tipo di condotta umana viene allora, in ultima analisi a coincidere con una condotta negligente o imprudente, cioè divergente da una condotta doverosamente cauta.
Ragionando diversamente, nel caso in cui il custode di una cosa pericolosa si adoperi in modo sufficientemente diligente per segnalare la sua presenza e la sua pericolosità, ritenere che l'apposizione di tali segnalazioni sia tamquam non esset, ovvero che sia inidonea a rendere “caso fortuito” nel giuridico senso la condotta di chi non ne tiene alcun conto costituisce una reductio ad absurdum, nel senso che il rispetto dell'obbligo di custodia giammai può avere giuridica conseguenza quando viene ad interagire con la condotta di chi ha comunque interesse alla efficienza ed integrità della sua custodia, in quanto il custode sarà sempre responsabile, ad eccezione – estrema
– di una condotta del danneggiato assolutamente abnorme. Quindi – e così si governerebbe la vicenda in esame – la violazione della normativa stradale in relazione all'obbligo di attenzione a segnali di pericolo e di rispettare i correlati divieti di accesso in determinate aree pubbliche giammai potrebbe incidere sull'evento dannoso, non solo tramite l'introduzione nella dinamica fattuale di un'assorbente serie causale diversa, ma neppure inferendo a livello di concausa. …omissis….Il soggetto che trasgredisce, senza patirne alcuna conseguenza, regole che sono dettate – tra l'altro – proprio per prevenire il sinistro e quindi anch'esse poste a sua tutela espanderebbe con una siffatta condotta la responsabilità del custode al punto da renderne assolutamente inutile, come già osservato, ogni attività di custodia, e “svuoterebbe” altresì l'ulteriore strumento di protezione fornitogli dal sistema giuridico…..omissis…nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.]”
Sicché, nella specie, tenuto conto delle pacifiche e documentate condizioni di tempo (ora notturna) e di luogo (strada trafficata) nonché di illuminazione scarsa e quindi condizione da porre a carico del danneggiato che se avesse tenuto una condotta maggiormente diligente avrebbe potuto evitare di sbandare e quindi di cadere.
Dunque e conclusivamente, nella fattispecie in esame, e per quanto è emerso dall'istruttoria espletata, il fatto dello stesso danneggiato integra una tipica ipotesi di caso fortuito incidens, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità di atteso che la condotta del CP_1 danneggiato, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, ha certamente determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
In definitiva, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore indeterminabile-complessità bassa) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, n. 10521/2022, pubblicata in data 30.06.2022, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi €.
8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 1° luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-