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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 906 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , in giudizio con l'avvocato Florindo Tribotti;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
già (P.IVA ), in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avvocato Remo Pratesi;
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
opponendo il decreto ingiuntivo n. 191/2017 emesso dall'intestato Tribunale in CP_1 data 21.02.2017 e pubblicato in data 23.02.2017, al fine di ottenerne la revoca, in ragione della non autenticità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da Controparte_2
”, con conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria compiuta sull'immobile sito in
[...]
Martinsicuro (TE), via Teofilo Patini, di proprietà dello stesso. Pertanto, l'attore in opposizione ha
1 formulato dichiarazione di disconoscimento delle predette sottoscrizioni, con istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.
I-2. Con comparsa del 06.07.2017 si è tardivamente costituita in giudizio (di seguito CP_1 anche solo “ ”), chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, previo accertamento della riconducibilità dei titoli azionati all'odierno opponente mediante verificazione.
ha così formulato istanza ex art. 216 c.p.c., ai fini della verificazione della sottoscrizione CP_1 apposta da sui cinque effetti cambiari, indicando quale firma di comparazione una Parte_1 sottoscrizione apposta dallo stesso in un atto pubblico di compravendita del 1981.
I-3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'escussione del teste Tes_1
(cfr. verbale udienza del 01.04.2022), e consulenza tecnica d'ufficio. Il procedimento è
[...] pervenuto in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente, sin dalla citazione, ha disconosciuto la sottoscrizione a suo nome in calce alle cambiali poste a base del decreto ingiuntivo.
L'assunto della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari per cui è causa
è stato confermato dall'accertamento tecnico-grafologico espletato nel corso del presente procedimento. L'ausiliario ha infatti concluso nel senso che “le firme oggetto del quesito ed oggetto di indagine grafica non sono riconducibile alla mano del signor per le discordanze nei caratteri di insieme Parte_1 di valore, confermate dalle numerose differenze nelle minute particolarità rilevate nei confronti eseguiti sul materiale di cui si dispone. La conclusione è fondata innanzitutto su figure e didascalie che formano parte integrante e sostanziale di questa relazione ed è limitata alla qualità del materiale grafico disponibile” (p. 53 C.T.U.).
Tali conclusioni risultano raggiunte all'esito di una compiuta e approfondita disamina tecnica delle sottoscrizioni per cui è causa, condotta con metodologia scientificamente pertinente e priva di aporie di ordine logico, sulla cui scorta l'ausiliario ha sviluppato un articolato ragionamento dialetticamente ineccepibile, tale da condurre naturaliter alle conclusioni sopra trascritte.
Sicché, le conclusioni dell'ausiliario del Tribunale consentono di fondare il convincimento del giudice, orientando il libero apprezzamento del materiale probatorio nel senso della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali per cui è causa alla mano dell'attore.
2 Del resto, in alcun modo l'obiettivo accertamento condotto dal tecnico risulta euristicamente incrinato dal contributo dichiarativo del teste escusso, il quale ha affermato di aver assistito all'apposizione della firma sulle cambiali da parte di Tale contributo, peraltro Parte_1 proveniente da un ex dipendente dell'opposta, si risolve in una dichiarazione non supportata da ulteriori elementi idonei a infirmare l'accertamento scientificamente condotto dall'ausiliario del giudice, accertamento rispetto al quale l'opposta si è limitata per giunta a generiche contestazioni in ordine al fatto che l'ausiliario abbia esaminato documenti in copia fotostatica.
A tal proposito l'ausiliario ha dato compiutamente conto del fatto che taluni accertamenti non sarebbero stati eseguiti in ragione dell'indisponibilità del supporto originale;
purtuttavia ciò non ha impedito al tecnico di rilevare tra le sottoscrizioni apposte sulle cambiali e le scritture di comparazione differenze generali in ordine alla dimensione letterale, all'utilizzo degli spazi interverbali, alla distribuzione grafica, all'inclinazione assiale, all'allineamento basale e ai risvolti basali e apicali, oltre alle divergenze particolari meglio indicate alle p. 45 ss. dell'elaborato, senza che a tal fine abbia assunto rilevanza pregiudiziale la circostanza che l'esame fosse stato condotto confrontando le scritture comparative con quelle riportate sugli effetti cambiari disponibili su copia fotostatica.
II-5. Le domande di parte opponente risultano dunque fondate, con la conseguenza che risulta accertata la non autenticità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da
[...]
”, datate 28.04.2015, dell'importo di euro 1.890,00 ciascuna, con scadenza CP_2 Controparte_2 rispettivamente 10.06.2015, 10.08.2015, 10.10.2015, 10.12.2015 e 10.02.2016, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 191/2017 emesso nei confronti di Parte_1
II-5.1. Come documentato dalla parte attrice, sulla scorta del decreto ingiuntivo l'opposta ha iscritto ipoteca sulla quota dell'immobile di proprietà di sito in Martinsicuro (TE), Parte_1
Via Teofilo Patini, iscritto al NCEU del predetto Comune, foglio 27, particella 465, subalterno 3 e
4, giusta nota di iscrizione registro generale n. 2208, registro particolare 285, presentata il
27.02.2017. Per le ragioni sin qui esposte va dunque ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliare territorialmente competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
II-6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a
3 decreto ingiuntivo avente n. R.G. 906/2017, proposta da nei confronti di Parte_1 [...] già ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- DICHIARA la non originalità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da
“ ”, datate 28.04.2015, dell'importo di euro 1.890,00 ciascuna, Controparte_2 con scadenza rispettivamente 10.06.2015, 10.08.2015, 10.10.2015, 10.12.2015 e 10.02.2016,
e, per l'effetto,
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 191/2017 di questo Tribunale, emesso il
23.02.2017, R.G. 4696/2016, nei confronti di Parte_1
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota di iscrizione R.G. n. 2208, R.P.
n. 285, presentata il 27.02.2017 e relativa alla quota della proprietà di relativa Parte_1 all'immobile sito in Martinsicuro (TE), via Teofilo Patini, iscritto al NCEU del predetto
Comune, foglio 27, particella 465, subalterno 3 e 4;
- CONDANNA già alla refusione, in favore Controparte_1 CP_1 di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 Parte_1 per compensi e in euro 150,48 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 906 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , in giudizio con l'avvocato Florindo Tribotti;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
già (P.IVA ), in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avvocato Remo Pratesi;
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
opponendo il decreto ingiuntivo n. 191/2017 emesso dall'intestato Tribunale in CP_1 data 21.02.2017 e pubblicato in data 23.02.2017, al fine di ottenerne la revoca, in ragione della non autenticità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da Controparte_2
”, con conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria compiuta sull'immobile sito in
[...]
Martinsicuro (TE), via Teofilo Patini, di proprietà dello stesso. Pertanto, l'attore in opposizione ha
1 formulato dichiarazione di disconoscimento delle predette sottoscrizioni, con istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.
I-2. Con comparsa del 06.07.2017 si è tardivamente costituita in giudizio (di seguito CP_1 anche solo “ ”), chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, previo accertamento della riconducibilità dei titoli azionati all'odierno opponente mediante verificazione.
ha così formulato istanza ex art. 216 c.p.c., ai fini della verificazione della sottoscrizione CP_1 apposta da sui cinque effetti cambiari, indicando quale firma di comparazione una Parte_1 sottoscrizione apposta dallo stesso in un atto pubblico di compravendita del 1981.
I-3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'escussione del teste Tes_1
(cfr. verbale udienza del 01.04.2022), e consulenza tecnica d'ufficio. Il procedimento è
[...] pervenuto in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente, sin dalla citazione, ha disconosciuto la sottoscrizione a suo nome in calce alle cambiali poste a base del decreto ingiuntivo.
L'assunto della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari per cui è causa
è stato confermato dall'accertamento tecnico-grafologico espletato nel corso del presente procedimento. L'ausiliario ha infatti concluso nel senso che “le firme oggetto del quesito ed oggetto di indagine grafica non sono riconducibile alla mano del signor per le discordanze nei caratteri di insieme Parte_1 di valore, confermate dalle numerose differenze nelle minute particolarità rilevate nei confronti eseguiti sul materiale di cui si dispone. La conclusione è fondata innanzitutto su figure e didascalie che formano parte integrante e sostanziale di questa relazione ed è limitata alla qualità del materiale grafico disponibile” (p. 53 C.T.U.).
Tali conclusioni risultano raggiunte all'esito di una compiuta e approfondita disamina tecnica delle sottoscrizioni per cui è causa, condotta con metodologia scientificamente pertinente e priva di aporie di ordine logico, sulla cui scorta l'ausiliario ha sviluppato un articolato ragionamento dialetticamente ineccepibile, tale da condurre naturaliter alle conclusioni sopra trascritte.
Sicché, le conclusioni dell'ausiliario del Tribunale consentono di fondare il convincimento del giudice, orientando il libero apprezzamento del materiale probatorio nel senso della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali per cui è causa alla mano dell'attore.
2 Del resto, in alcun modo l'obiettivo accertamento condotto dal tecnico risulta euristicamente incrinato dal contributo dichiarativo del teste escusso, il quale ha affermato di aver assistito all'apposizione della firma sulle cambiali da parte di Tale contributo, peraltro Parte_1 proveniente da un ex dipendente dell'opposta, si risolve in una dichiarazione non supportata da ulteriori elementi idonei a infirmare l'accertamento scientificamente condotto dall'ausiliario del giudice, accertamento rispetto al quale l'opposta si è limitata per giunta a generiche contestazioni in ordine al fatto che l'ausiliario abbia esaminato documenti in copia fotostatica.
A tal proposito l'ausiliario ha dato compiutamente conto del fatto che taluni accertamenti non sarebbero stati eseguiti in ragione dell'indisponibilità del supporto originale;
purtuttavia ciò non ha impedito al tecnico di rilevare tra le sottoscrizioni apposte sulle cambiali e le scritture di comparazione differenze generali in ordine alla dimensione letterale, all'utilizzo degli spazi interverbali, alla distribuzione grafica, all'inclinazione assiale, all'allineamento basale e ai risvolti basali e apicali, oltre alle divergenze particolari meglio indicate alle p. 45 ss. dell'elaborato, senza che a tal fine abbia assunto rilevanza pregiudiziale la circostanza che l'esame fosse stato condotto confrontando le scritture comparative con quelle riportate sugli effetti cambiari disponibili su copia fotostatica.
II-5. Le domande di parte opponente risultano dunque fondate, con la conseguenza che risulta accertata la non autenticità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da
[...]
”, datate 28.04.2015, dell'importo di euro 1.890,00 ciascuna, con scadenza CP_2 Controparte_2 rispettivamente 10.06.2015, 10.08.2015, 10.10.2015, 10.12.2015 e 10.02.2016, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 191/2017 emesso nei confronti di Parte_1
II-5.1. Come documentato dalla parte attrice, sulla scorta del decreto ingiuntivo l'opposta ha iscritto ipoteca sulla quota dell'immobile di proprietà di sito in Martinsicuro (TE), Parte_1
Via Teofilo Patini, iscritto al NCEU del predetto Comune, foglio 27, particella 465, subalterno 3 e
4, giusta nota di iscrizione registro generale n. 2208, registro particolare 285, presentata il
27.02.2017. Per le ragioni sin qui esposte va dunque ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliare territorialmente competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
II-6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a
3 decreto ingiuntivo avente n. R.G. 906/2017, proposta da nei confronti di Parte_1 [...] già ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- DICHIARA la non originalità delle sottoscrizioni apposte per avallo sulle cambiali emesse da
“ ”, datate 28.04.2015, dell'importo di euro 1.890,00 ciascuna, Controparte_2 con scadenza rispettivamente 10.06.2015, 10.08.2015, 10.10.2015, 10.12.2015 e 10.02.2016,
e, per l'effetto,
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 191/2017 di questo Tribunale, emesso il
23.02.2017, R.G. 4696/2016, nei confronti di Parte_1
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota di iscrizione R.G. n. 2208, R.P.
n. 285, presentata il 27.02.2017 e relativa alla quota della proprietà di relativa Parte_1 all'immobile sito in Martinsicuro (TE), via Teofilo Patini, iscritto al NCEU del predetto
Comune, foglio 27, particella 465, subalterno 3 e 4;
- CONDANNA già alla refusione, in favore Controparte_1 CP_1 di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 Parte_1 per compensi e in euro 150,48 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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