Articolo 57 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 56Articolo 58
Versione
7 maggio 1958
Art. 57.
Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potra' essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessita', l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.
L'esonero e concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie Province, altrimenti provvede con decreto il prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958