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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1676/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Milone, pec Email_1
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo
P.e.c: alermo.it Email_2 CP_1
- convenuto -
1 Conclusioni per i ricorrenti:
Dire e dichiarare che il con la determina n. 362 dell'1.6.2017 ha Controparte_1
reiterato il vincolo espropriativo sui terreni di proprietà degli odierni attori, introdotto con la variante generale al PRG di , approvata con il 29.7.2002, giusta presa CP_1
d'atto del Consiglio Comunale n. 7/2004, che aveva destinato l'area dove ricadono a zona
S2 – scuola dell'obbligo, ed in particolare, sui terreni di proprietà degli attori, siti nel centro abitato del Comune , zona Pitrè, con accesso dalla via F.sco Salemi CP_1
n.12, riportati in catasto nel fg.55, e precisamente: , Parte_1
dei terreni rappresentati dalle p.lle 1783, di mq 238,40, 1789 di mq. 102,20, e 1795 di mq
103,10; e , dei terreni Parte_1 Parte_2
rappresentati dalle p.lle 1784 di mq. 237,00, 1785 di mq. 236,50, 1790 di mq. 104,20,
1791 di mq. 105,20, 1796 di mq.102,50, e 1797 di mq. 102,00; , dei Parte_3
terreni rappresentati dalle p.lle 1787 di mq. 233,40, 1793 di mq. 108,60, e 1799 di mq.
101,70; dei terreni rappresentati dalle p.lle 1782 di Parte_4
mq. 246,00, 1788 di mq. 101,00 e 1794 di mq. 103,00;
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
proprietari dei terreni rappresentati dalle p.lle 1786 di mq. 235,30, 1792 di mq. 106,50,
e 1798 di mq. 101,90. Dire e dichiarare che in esito a detta delibera il non ha CP_1
provveduto a determinare e liquidare l'indennità dovuta a ciascuno degli odierni attori.
Procedere, quindi, alla determinazione della indennità sulla base di quanto dedotto ed argomentato dagli odierni attori e, comunque, sulla base delle risultanze della CTU, ricorrendo, ove necessario, anche a valutazioni equitative sulla base dei medesimi elementi e/o di quelli che Codesta Ecc.ma Corte riterrà opportuno adottare. Condannare il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Controparte_1
ciascun attore della indennità come sopra liquidata, tenuto conto di quanto sopra dedotto, ovvero al versamento a loro nome presso la Cassa Depositi e prestiti, il tutto oltre accessori dalla domanda al soddisfo. Condannare il al pagamento Controparte_1
delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al rimborso delle spese di CTU.
2 Conclusioni per il : Controparte_1
Ritenere e dichiarare improcedibili, inammissibili e infondate le pretese avversarie con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 9 dicembre 2020, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il e, dopo aver esposto che l'ente civico, con la determina n. Controparte_1
362 del 1° giugno 2017, aveva reiterato il vincolo espropriativo già introdotto con la variante generale al P.R.G. di del 29 luglio 2002, sui terreni di loro proprietà siti CP_1
in zona Pitrè, foglio 55 p.lle 1783, 1789 e 1795, 1784, 1785, 1790, 1791, 1796 e 1797,
1787, 1793, 1799, 1782, 1788 e 1794, 1786, 1792 e 1798, destinati a “zona S2, scuola dell'obbligo” , senza tuttavia determinare e liquidare l'indennità dovuta ex art. 39 T.U.
Espropriazioni, hanno chiesto la determinazione della giusta indennità e la condanna dell'ente civico al suo pagamento, oltre accessori.
Lamentavano i ricorrenti che il , con la citata delibera del 1° giugno Controparte_1
2017, dopo aver ribadito il vincolo espropriativo connesso alla destinazione “S2- Scuola
d'obbligo”, aveva rinviato a successivo provvedimento la determinazione della indennità dovuta ai proprietari ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n.327/2001 e che tuttavia, un tale provvedimento di determinazione e liquidazione non era stato mai adottato. Anzi, in riscontro alla espressa richiesta da parte dei proprietari di determinazione della predetta indennità, il prima aveva chiesto documentazione attestante i titoli di proprietà CP_1
(nota prot. 640220 del 19.4.2018) e successivamente comunicato di non poter procedere al pagamento in assenza di approvazione della variante da parte dell'Assessorato
Territorio e Ambiente (nota prot. 833831 del 29.5.2018). Intervenuta l'approvazione della variante, con D.D.G. n. 28/2019 del 22 febbraio 2019 dell'Assessorato Territorio
Ambiente, i proprietari, con nota del 2 agosto 2019, avevano nuovamente chiesto il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 39 D.P.R. n. 327 cit. e, con nota del 1° ottobre
2019, il aveva richiesto la produzione dei titoli di proprietà dei Controparte_1
rispettivi richiedenti. I proprietari avevano trasmesso quindi i richiesti documenti con nota
3 del 14 ottobre 2019 e il con nota del 16 dicembre 2019, aveva comunicato che CP_1
l'indennità spettante agli odierni attori ammontava ad € 2.265,40, importo calcolato in ragione del valore medio dell'area, stimato in € 108,00 a mq e tenuto conto del fatto che l'indennizzo ex art. 39 T.U. cit. doveva calcolarsi sulla base degli interessi legali sull'indennità di espropriazione.
I proprietari, odierni ricorrenti, ritenuto che l'area oggetto del vincolo - per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, tenuto conto dei valori OMI e della classificazione prevista dal piano regolatore generale del Comune di per le aree CP_1
della zona, indicate come zona B2-aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità pari o inferire a 4 mc/mq - avesse un valore unitario pari a € 501,98 mq e che quindi fosse “del tutto irrisoria” l'offerta prospettata dal con la citata Controparte_1
nota del 16 dicembre 2019, “non rapportata all'effettivo valore dell'area ed al dovere dell'ente pubblico di procedere in conseguenza del vincolo ad indennizzare i proprietari per non poter utilizzare la loro proprietà per gli scopi a cui sarebbe stata destinata in mancanza del vincolo”, hanno proposto il ricorso per cui è causa e chiesto la determinazione della giusta indennità ex art. 39 T.U.
2.Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 21 aprile 2021, chiedendo il rigetto delle domande attoree, delle quali ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per intervenuta decadenza essendo stato il ricorso proposto ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima di cui alla nota del 16 dicembre 2019, e nel merito la sua infondatezza, tenuto conto della natura meramente conformativa e non espropriativa del vincolo. Infine, e in subordine, il CP_1
ha contestato la quantificazione dell'indennizzo fatta dai proprietari, evidenziando da un lato che questi ultimi avevano medio tempore utilizzato l'area per parcheggio a pagamento e dall'altro che da un atto di compravendita di un terreno limitrofo, parimenti adibito a parcheggio, emergeva che il valore unitario di mercato era pari a € 54,92.
3.Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, affidata con ordinanza del 19 ottobre 2021, all'Ing. e disposta la trattazione scritta dell'udienza Controparte_2
di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 2 aprile 2025, la Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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4. Il ricorso è inammissibile per le motivazioni che seguono.
5.Giova innanzi tutto ricordare che il diritto del proprietario che abbia subito un vincolo espropriativo ad essere indennizzato, inizialmente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale con sentenza 20 maggio 1999 n. 179, è ora codificato nell'ordinamento interno dall'art. 39 del D.P.R. 327/2001, il quale prevede, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, un'indennità in favore del proprietario, “commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto”.
Il sistema normativo, in tema di vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo, più volte esaminato dalla giurisprudenza costituzionale, è infatti incentrato sul principio della necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli stessi e l'obbligo di indennizzo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata. A siffatti accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A. o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario, ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito (Cass. 21/05/2018 n. 12468; vd., in termini: Cass.
26/02/2021 n. 5336).
6. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, là dove, nel combinato disposto di cui al primo e secondo comma, dispone che l'autorità amministrativa, qualora non ne abbia previsto la corresponsione negli atti che determinano la reiterazione del vincolo, è tenuta a liquidare
5 la relativa indennità al proprietario, sposta l'iniziativa sulla P.A. e sostiene, come tale,
l'affermazione di un franco riconoscimento della posta indennitaria in favore del privato con alleggerimento del correlato onere della prova (Cass. Ord., del 13-07-2021, n. 19952).
Dispone infatti l'art. 39 cit. che “… nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare
l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare
l'indennità”.
7. Nel caso di specie, il , come disposto nella delibera n. 362/2017 di Controparte_1
reiterazione del vincolo, ha proceduto alla liquidazione della indennità ai sensi del c. 2 dell'art. 39, entro il termine di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentata domanda di pagamento.
Ed invero i ricorrenti hanno trasmesso i titoli di proprietà richiesti dal con la citata CP_1
nota del 14/17 ottobre 2019.
Il con la nota del 16 dicembre 2019 – entro quindi il termine di due mesi - ha CP_1
comunicato che avrebbe provveduto “alla verifica degli effettivi proprietari dell'area indicata in oggetto ed alla ripartizione in base alle effettive quote di proprietà riportate nelle visure catastali, dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'art.39 della L.327/2001, che ammonta a euro 2.265,40 così determinato: superficie totale area S2=mq 2.622; valore medio di mercato: € 108,00 mq;
indennità di espropriazione: 108 x 2022 = 283.176 euro;
interessi legali: 0,80% (D.M. Economie e Finanze 12.12.2018; indennità di reitera:
283.176 x 0.80%= 2265,00 euro)”, determinando così senz'altro l'indennità dovuta, che
6 non è stata tempestivamente opposta, nonostante ai sensi del c. 3 dell'art. 39 cit.
l'opposizione debba proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
“decorrente dalla notifica dell'atto di stima”.
Il ricorso per cui è causa è stato depositato invece soltanto il 9 dicembre 2020 ed è quindi inammissibile.
10. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dei ricorrenti, in solido e sono liquidate come in parte dispositiva. Anche le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, sezione prima civile, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile il ricorso proposto i data 9 dicembre 2020 da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
nei confronti del , per la condanna dell'ente civico al
[...] Controparte_1
pagamento della indennità ex art. 39, D.P.R. n. 327/2001, per la reiterazione del vincolo apposto con la determina n. 362 del 1° giugno 2017, sui terreni di proprietà dei ricorrenti, siti in , zona Pitrè, foglio 55, particelle n. 1783, 1789, 1795, 1784, 1785, 1790, CP_1
1791, 1796, 1797, 1787, 1793, 1799, 1782, 1788, 1794, 1786, 1792 e n. 1798.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., e alle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, lì 11 luglio 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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