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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1843/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PA DR e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, in VIA MARCONI N.
30;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 01/07/1998, il cui atto Per_1
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II , Serie
A, n. 28, dell'anno 1998;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
Il Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà per il 50% tra i Parte_1
coniugi con tutto quanto in essa contenuto;
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale spostandosi a Cassolnovo in Parte_2
Piazza della Chiesa 3) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso il padre in Cassolnovo Piazza XXIV Maggio n. 23. Tutte le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore saranno condivise, quindi assunte di comune accordo tra i genitori, che a tal fine si impegnano a scambiarsi informazioni e ad interagire sui temi dell'educazione, istruzione e salute della minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di regola, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, senza bisogno di comunicar e condividere ogni spostamento e a dare quindi resoconto quotidiano sulle attività della minore.
4) Sui tempi di permanenza di con la mamma i genitori così si sono accordati: ad oggi e Per_2
sino a che la mamma non reperirà abitazione idonea ad accogliere la minore, starà Per_2
presso l'abitazione paterna, la madre potrà vedere e stare con accordandosi Per_2
preventivamente con la minore, la mamma l'accompagnerà e l'andrà a riprendere a scuola,
l'accompagnerà nello svolgimento delle attività ludiche ed extra-scolastiche), avendo la stessa orari lavorativi più flessibili, lavorando come addetta alla mensa delle scuole materne ed elementari di Cassolnovo con orario dalle ore 9 alle 14.30.
Lavorando il padre su turni, nei giorni in cui il padre avrà i turni dalle 16 alle 00.00 e dalle 00 alle 8 della mattina successiva sarà la mamma a spostarsi presso l'abitazione coniugale, dormendo lì, e occupandosi della gestione di . I genitori si rendono disponibili sin da ora Per_2
a modificare le giornate e gli orari per venire incontro alle esigenze lavorative l'uno dell'altro, avendo sempre come obiettivo primario il benessere di . Per_2
5) trascorrerà le vacanze Pasquali e Natalizie a giorni alterni: Per_2
25 con un genitore e 26 con l'altro e così per le vacanze pasquali, domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
La giornata di Natale 2025 la trascorrerà con il papà
Durante il periodo estivo trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun Per_2
genitore, in periodi da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il periodo di Per_2
permanenza presso ciascun genitore. L' assegno unico pari ad un importo di € 180,00 verrà percepito per l'intero dal IG , trascorrendo ad oggi la minore maggior tempo Parte_1 presso l'abitazione paterna.
Pag. 2 di 5 Non appena la IGa reperirà unità abitativa atta a poter ospitare e potendola Per_2 accoglierla a dormire e mangiare, in regime di collocamento alternato, l' assegno unico verrà percepito per intero dalla IGa Pt_2
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di , secondo le modalità di comunicazione e di versamento delle stesse nel Per_2
rispetto del Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di avere a loro mani.
8) La IGa si obbliga sin da ora, ed entro 12 mesi dalla data dell'omologa Parte_2
della separazione a trasferire la Sua quota di casa coniugale pari al 50% sita in Cassolnovo
Piazza XXIV Maggio n. 23, così censita a Catasto Fabbricati di detto Comune:
Fg. 17 mappale 715 sub 5 P T-1 Cat A/3 Cl 2 vani 5 R.C. € 242,73;
Fg. 17 mapp. 715 sub. 4 P T Cat C/6 Cl 2 mq 15 RC € 39,51.
I coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9) Che con riguardo alla procedura, i coniugi già dichiarano di voler sostituire la prima udienza del processo con il deposito di note scritte in cui daranno atto, come già da ora affermano, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente con rinuncia alla comparizione all'udienza di separazione che verrà fissata e/o a quelle eventualmente successive confermando la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni contenute nel presente atto, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza;
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in il 01/07/1998, (atto n.28, parte II, serie Per_1
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 21/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1843/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PA DR e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, in VIA MARCONI N.
30;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 01/07/1998, il cui atto Per_1
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II , Serie
A, n. 28, dell'anno 1998;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
Il Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà per il 50% tra i Parte_1
coniugi con tutto quanto in essa contenuto;
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale spostandosi a Cassolnovo in Parte_2
Piazza della Chiesa 3) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso il padre in Cassolnovo Piazza XXIV Maggio n. 23. Tutte le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore saranno condivise, quindi assunte di comune accordo tra i genitori, che a tal fine si impegnano a scambiarsi informazioni e ad interagire sui temi dell'educazione, istruzione e salute della minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di regola, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, senza bisogno di comunicar e condividere ogni spostamento e a dare quindi resoconto quotidiano sulle attività della minore.
4) Sui tempi di permanenza di con la mamma i genitori così si sono accordati: ad oggi e Per_2
sino a che la mamma non reperirà abitazione idonea ad accogliere la minore, starà Per_2
presso l'abitazione paterna, la madre potrà vedere e stare con accordandosi Per_2
preventivamente con la minore, la mamma l'accompagnerà e l'andrà a riprendere a scuola,
l'accompagnerà nello svolgimento delle attività ludiche ed extra-scolastiche), avendo la stessa orari lavorativi più flessibili, lavorando come addetta alla mensa delle scuole materne ed elementari di Cassolnovo con orario dalle ore 9 alle 14.30.
Lavorando il padre su turni, nei giorni in cui il padre avrà i turni dalle 16 alle 00.00 e dalle 00 alle 8 della mattina successiva sarà la mamma a spostarsi presso l'abitazione coniugale, dormendo lì, e occupandosi della gestione di . I genitori si rendono disponibili sin da ora Per_2
a modificare le giornate e gli orari per venire incontro alle esigenze lavorative l'uno dell'altro, avendo sempre come obiettivo primario il benessere di . Per_2
5) trascorrerà le vacanze Pasquali e Natalizie a giorni alterni: Per_2
25 con un genitore e 26 con l'altro e così per le vacanze pasquali, domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
La giornata di Natale 2025 la trascorrerà con il papà
Durante il periodo estivo trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun Per_2
genitore, in periodi da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il periodo di Per_2
permanenza presso ciascun genitore. L' assegno unico pari ad un importo di € 180,00 verrà percepito per l'intero dal IG , trascorrendo ad oggi la minore maggior tempo Parte_1 presso l'abitazione paterna.
Pag. 2 di 5 Non appena la IGa reperirà unità abitativa atta a poter ospitare e potendola Per_2 accoglierla a dormire e mangiare, in regime di collocamento alternato, l' assegno unico verrà percepito per intero dalla IGa Pt_2
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di , secondo le modalità di comunicazione e di versamento delle stesse nel Per_2
rispetto del Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di avere a loro mani.
8) La IGa si obbliga sin da ora, ed entro 12 mesi dalla data dell'omologa Parte_2
della separazione a trasferire la Sua quota di casa coniugale pari al 50% sita in Cassolnovo
Piazza XXIV Maggio n. 23, così censita a Catasto Fabbricati di detto Comune:
Fg. 17 mappale 715 sub 5 P T-1 Cat A/3 Cl 2 vani 5 R.C. € 242,73;
Fg. 17 mapp. 715 sub. 4 P T Cat C/6 Cl 2 mq 15 RC € 39,51.
I coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9) Che con riguardo alla procedura, i coniugi già dichiarano di voler sostituire la prima udienza del processo con il deposito di note scritte in cui daranno atto, come già da ora affermano, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente con rinuncia alla comparizione all'udienza di separazione che verrà fissata e/o a quelle eventualmente successive confermando la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni contenute nel presente atto, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza;
“
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla va statuito in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in il 01/07/1998, (atto n.28, parte II, serie Per_1
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 21/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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