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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16225 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1766/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._1 il 24.04.1978, con il patrocinio dell'avv. Matteo Santini e con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(VV) il 31.07.1970;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 , chiedeva la CP_1 pronuncia della separazione dal coniuge con il quale Controparte_2 aveva contratto matrimonio in Tropea (VV) il 25.08.2007, precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma, 21.09.2011) e (Roma, Per_1 Per_2
08.12.2013) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere dal marito, facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_2
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 20.10.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., rimettendo la causa per la decisione sullo status al Collegio e indicando quale data per la prosecuzione del giudizio e l'ascolto delle due figlie minori l'udienza del 09.02.2026.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che CP_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ritenuto che
la causa non è matura per la decisione in ordine alle condizioni della separazione deve disporsi la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1766/2025, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Tropea (VV) il Controparte_2
25.08.2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Tropea (VV) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n.
37, parte II, serie A);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
07.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1766/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._1 il 24.04.1978, con il patrocinio dell'avv. Matteo Santini e con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(VV) il 31.07.1970;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 , chiedeva la CP_1 pronuncia della separazione dal coniuge con il quale Controparte_2 aveva contratto matrimonio in Tropea (VV) il 25.08.2007, precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma, 21.09.2011) e (Roma, Per_1 Per_2
08.12.2013) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere dal marito, facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_2
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 20.10.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., rimettendo la causa per la decisione sullo status al Collegio e indicando quale data per la prosecuzione del giudizio e l'ascolto delle due figlie minori l'udienza del 09.02.2026.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che CP_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ritenuto che
la causa non è matura per la decisione in ordine alle condizioni della separazione deve disporsi la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1766/2025, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Tropea (VV) il Controparte_2
25.08.2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Tropea (VV) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n.
37, parte II, serie A);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
07.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI