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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 P.IVA_1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI FLAVIO, Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_3 C.F._2
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
ATTORI - OPPONENTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIVELLI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CRIVELLI ALBERTO
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale adito: Nel merito In via preliminare CP_
- accertare e dichiarare che la Soc. NPL non ha allegato al ricorso per ingiunzione il Pt_1
sedicente contratto di cessione in suo favore del presunto credito vantato dalla Soc. UBI Banca S.p.A.,
a nulla rilevando la dichiarazione resa dalla banca cedente;
pagina 1 di 13 - a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la Soc. Sirio
è carente di legittimazione ad agire nei confronti delle opponenti;
CP_1
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario intercorso tra la Controparte_2
e la Società Agricola stante la violazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo 1
[...] Parte_1
settembre 1993 n. 385 e, a fortiori, il conclamato superamento del limite di finanziabilità; - a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, sedicente cessionaria del presunto credito vantato dalla mutuante, da parte delle opponenti;
- inoltre accertare e dichiarare che la aveva subordinato Controparte_2
l'erogazione delle somme mutuate alla previa verifica, affidata alla Soc. Protos S.p.A., dello Stato di
Avanzamento dei Lavori appaltati alla di Monselice (PD); Parte_4
- accertare e dichiarare, altresì, che la e la hanno Controparte_2 Controparte_3
sistematicamente violato le disposizioni contrattuali che imponevano la preventiva verifica dell'esatta
e tempestiva esecuzione dell'appalto, autorizzando l'erogazione del corrispettivo nonostante il palese inadempimento della successivamente fallita;
Parte_4
- a tale effetto, stante il gravissimo inadempimento contrattuale imputabile alla mutuante, anche in relazione alla culpa in eligendo e alla culpa in vigilando circa il controllo affidato alla CP_3
dichiarare risolto il mutuo di scopo posto a fondamento della domanda ingiuntiva, con
[...]
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, respingere l'avversa domanda di conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario, difettando i presupposti di cui all'art. 1424 Cod. Civ. e, comunque, respingere ogni altra domanda restitutoria avanzata da controparte;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto alla da parte della Spese di lite rifuse, oltre al rimborso Controparte_4 Controparte_5
forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER QUANTO ATTIENE ALLA POSIZIONE DELLE FIDEJUBENTI
In via preliminare - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 978 del 12-13 agosto 2021, accertare e dichiarare che la fidejussione omnibus del 9 giugno 2014 non è stata validamente ed integralmente sottoscritta ed approvata, anche ai sensi dell'art. 1341, 2° co., Cod. Civ., dalla Sig.ra
[...]
Parte_3
- a tale effetto dichiarare inesistente il vincolo negoziale nei confronti della predetta opponente, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Parte_3
In ogni caso
pagina 2 di 13 - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle fidejubenti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intera fidejussione omnibus prodotta da controparte ovvero, quanto meno, delle clausole nn. 2, 7 e 8 che, riproducendo il testo delle omologhe clausole richiamate nel Modello elaborato dall'ABI e dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, su conforme valutazione espressa dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato mediante parere n. 14251 del 20 aprile 2005, contrastano con l'art. 2, 2° comma, lett. a), della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante la disciplina della concorrenza, la cui violazione è stata perpetrata dagli istituti bancari anche successivamente al
2005;
- in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Sig.ra di tutte Parte_3
le clausole vessatorie richiamate nella fidejussione omnibus del 9 giugno 2014 in quanto non specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 Cod. Civ. e, comunque, per quanto attiene alla posizione dell'altra fidejubente la quale ha operato nella veste di consumatrice, Parte_2
perché contrarie alle disposizioni del Codice del Consumo e degli artt. 1469-bis e segg. del Codice
Civile;
- a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la
[...]
e/o la Soc. UBI Banca S.p.A. non hanno proposto istanze, né tanto meno Controparte_2
hanno esperito azioni esecutive nei confronti della nel termine semestrale Controparte_5 di cui all'art. 1957 Cod. Civ., con conseguente decadenza dalla garanzia fidejussoria e prescrizione di ogni avversa domanda verso le fidejubenti;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto alla da parte delle Sigg.re Controparte_4
e anche per effetto della nullità del contratto di mutuo fondiario Parte_3 Parte_2 quale fonte dell'obbligazione principale.
Spese di lite rifuse, oltre al rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere: in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Trib. Forlì n. 978/2021, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ovvero la provvisoria esecutorietà parziale limitatamente alla somma di Euro 51.051,21, non contestata dalla controparte;
consentire alla società di chiamare in causa la società Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede a Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, adottando gli opportuni provvedimenti di legge;
pagina 3 di 13 nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Forlì n. 978/2021 o, comunque, condannare la
[...]
e i Signori e al Controparte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_2 pagamento dell'importo di Euro 604.669,89, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, disporne la Controparte_5
e i Signori e al pagamento dell'importo
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2 di Euro 553.618,68, relativo al rapporto di mutuo del 9 giugno 2014, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. In ogni caso, condannare la e i Signori Controparte_5 Parte_5
e al pagamento dell'importo di Euro 51.051,21, relativo al Parte_3 Parte_2 rapporto di conto corrente n. 562, non contestato, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice accogliesse l'opposizione avversaria, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la Controparte_6
società dal pregiudizio subito, corrispondendole la somma di Euro 604.669,89 ovvero Controparte_4 la diversa maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia. In via istruttoria ci si oppone da subito all'accoglimento delle richieste istruttorie avversarie in quanto esplorative ed inammissibili e ci si riserva ogni ulteriore e più ampia deduzione, produzione, anche per testimoni, nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
tramite la mandataria chiedeva ed otteneva l'emissione Controparte_4 Controparte_7
del decreto ingiuntivo n. 978/21 nei confronti di Controparte_5 Parte_5
e Parte_3 Parte_2
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- In data 2 febbraio 2017 veniva fusa per incorporazione in UBI Controparte_2 CP_2
[...]
- In data 4 dicembre 2020 diveniva titolare dei crediti di UBI Banca s.p.a. a fronte di Controparte_4
contratto di cessione di crediti bancari in blocco;
- Tra i crediti ceduti rientravano quelli vantati nei confronti di Controparte_5 [...]
e di in quanto: Parte_5 Parte_3 Parte_2 pagina 4 di 13 1) Con contratto a Ministero del Notaio di Forlì, concedeva a Per_1 CP_2 Controparte_2
mutuo fondiario di Euro 500.000,00, contestualmente iscrivendo ipoteca Controparte_5
fino ad Euro 1.000.000,00 su alcuni immobili della mutuataria;
2) In data 26 agosto 2013 accendeva rapporto di conto corrente n. 562 con Controparte_5
il medesimo istituto di credito;
3) A garanzia delle obbligazioni veniva prestata fideiussione fino ad Euro 750.000,00 da
[...]
e Parte_5 Parte_2 Parte_3
- Atteso il perdurante e grave inadempimento relativo sia al contratto di mutuo sia a quello di conto corrente (che alla data del 10 giugno 2021 ammontava a complessivi Euro 604.669,89), il ricorrente chiedeva emettersi l'ingiunzione sia nei confronti della debitrice principale sia dei garanti.
Veniva pertanto emesso il provvedimento monitorio opposto in questa sede, con il quale veniva ingiunto a tutti i predetti soggetti il pagamento, in solido, della somma di Euro 604.669,89, oltre ad interessi e spese.
Interponevano opposizione tutti gli ingiunti, sulla base delle seguenti eccezioni:
- Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta e alla mandataria;
- Nullità del contratto di mutuo fondiario sia quanto al superamento del limite di finanziabilità, sia quanto alla finalità propria del “mutuo di scopo”, sia quanto all'iscrizione ipotecaria;
- Nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_5 Parte_2 Parte_3
Si costituiva in giudizio parte ingiungente, contestando tutte le avverse doglianze e ribadendo la sussistenza della propria legittimazione nonché esigibilità, liquidità e certezza dei propri crediti.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato il termine di giorni quindici per l'avvio della procedura di mediazione;
alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
I difensori provvedevano al deposito delle memorie autorizzate e solo il difensore degli opponenti articolava richieste istruttorie – nel dettaglio capitoli di prove orali – che venivano rigettate con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
per il che il giudizio veniva interrotto e di poi riassunto dagli altri opponenti. Parte_5
In sede di udienza del 21 ottobre 2024 i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 A fronte dei motivi di opposizione articolati, si reputa opportuna un'analisi specifica delle singole doglianze, non senza precisare che la presente pronuncia non ha effetto nei confronti di
[...]
– che aveva originariamente proposto opposizione – atteso che nelle more è intervenuta la Parte_5
procedura concorsuale di liquidazione controllata e, conseguentemente, è venuta meno la legittimazione del debitore.
Infatti non ha riassunto (correttamente) il giudizio che occupa, né lo ha fatto il Liquidatore Parte_3
della procedura.
Sull'improcedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata, atteso che la mediazione è stata disposta giusto provvedimento emesso in seno al verbale di udienza del 7 marzo 2022.
La stessa si è svolta con esito negativo, come peraltro riconosciuto dai difensori alla successiva udienza del 26 settembre 2022.
Ciò posto la condizione di procedibilità è soddisfatta in quanto, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pacificamente la condizione “sorge” all'esito della delibazione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Sulla titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire e/o la titolarità del credito in capo a parte opposta, non avendo questa allegato agli atti il contratto di cessione di crediti dal quale evincere che oggetto di cessione sono stati anche i crediti asseritamente sussistenti in capo agli ingiunti.
All'esito del giudizio e tenuto conto della giurisprudenza formatasi in argomento – fatta propria in più occasioni anche da questo Tribunale – deve ritenersi che l'eccezione sia infondata per i seguenti motivi.
I rapporti contrattuali azionati in monitorio sono rappresentati dal contratto di mutuo fondiario in data 9 giugno 2014 (doc. 1 parte opponente) concluso tra e Controparte_2 Controparte_5
dal contratto di conto corrente concluso in data 26 agosto 2013 tra
[...] Controparte_2
e (doc. 7 fascicolo monitorio) e dalla fideiussione rilasciata
[...] Controparte_5
in data 9 giugno 2014 da , e in favore di Parte_3 Parte_5 Parte_2 [...]
(doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_2
Dunque si tratta di rapporti contrattuali originariamente, tutti, in capo a Controparte_2
[...]
Risulta documentalmente provato che in data 2 febbraio 2017 si è fusa Controparte_2
per incorporazione in (incorporante), con i conseguenti effetti in tema di Controparte_8
“traslazione” dei rapporti giuridici e contrattuali (doc. 1 monitorio).
pagina 6 di 13 Del pari, risulta documentalmente provato che ha ceduto a Controparte_8 CP_9
“… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_10
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Dell'avvenuta cessione – comprendente anche le garanzie ai predetti rapporti – è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fascicolo monitorio).
Gli opponenti contestano l'idoneità dell'avviso a fornire prova dell'effettiva titolarità del credito.
La doglianza attorea, infatti, si basa sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio.
A sostegno parte attrice opponente allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, ben nota a questo giudice, che tuttavia non è calzante al caso che occupa.
Sul punto si osserva.
La cessione di beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l'esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il problema che si è posto a livello giurisprudenziale ha riguardato quei casi in cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti siano effettivamente stati oggetto di cessione.
In tal caso, quando dunque vi sono dubbi circa l'effettiva cessione anche dei crediti per cui è causa, nel caso di contestazioni da parte del debitore è onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi.
Detta prova non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti (in questo senso, Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019).
Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi.
Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che:
- Derivino da finanziamenti, conti correnti e, in genere, facilitazioni creditizie;
- Siano sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2019;
- Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore,
pagina 7 di 13 va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti.
Viceversa la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel giugno 2014 mentre il contratto di conto corrente nell'agosto 2013 e le fideiussioni nel giugno 2014; è inoltre pacifico che si tratta di crediti deteriorati.
Dunque non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio effettuato in Gazzetta
Ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'esser e "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004,
n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201); detto principio, infatti ha condotto la Suprema Corte
a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
31188/17).
Non a caso parte attrice non spiega mai in corso di causa quali elementi di incertezza residuerebbero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si limita ad eccepire la mancata produzione del contratto.
La giurisprudenza dalla stessa parte allegata, infatti, è assolutamente condivisibile, ma trova applicazione solo ed esclusivamente laddove residui un'incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto.
Dunque è cessionaria, e pertanto titolare, dei crediti per cui è causa. Controparte_9
Essa ha agito in via monitoria – e si è costituita nel presente giudizio – tramite la mandataria
Controparte_7
Il mandato risulta validamente conferito ai fini che occupano, come risulta dalla documentazione allegata in monitorio (cfr. docc. 3 e 4) e a nulla rilevando che in Gazzetta Ufficiale fosse indicata un'altra mandataria a gestione ed incasso, atteso che il titolare di un rapporto giuridico (in questo caso ben può, nell'ambito della sua autonomia contrattuale, rilasciare procure Controparte_9
speciali e mandati a soggetti diversi, rilevando eventuali inadempimenti solo nei rapporti interni.
pagina 8 di 13 Sul mutuo.
Gli opponenti avanzano diverse doglianze relative al contratto di mutuo fondiario versato in atti e posto a base (unitamente al rapporto di conto corrente) della domanda monitoria (doc. 1 parte opponente).
Sinteticamente, si tratta di finanziamento tramite il quale la società agricola odierna opponente ha ricevuto dalla cedente la somma di Euro 500.000,00, con costituzione di ipoteca su immobile di proprietà della società; le modalità di erogazione della somma sono specificate dall'art. 1 del contratto e sono collegate allo stato avanzamento lavori sull'immobile oggetto di ipoteca.
Le parti hanno dato atto di precedente iscrizione ipotecaria da parte di Unicredit Banca s.p.a. per
Euro 600.000,00.
Ciò premesso, gli opponenti eccepiscono la violazione dell'art. 38 TUB, laddove prevede che il credito fondiario sia garantito da ipoteca di primo grado mentre nel caso che occupa l'iscrizione ipotecaria a vantaggio della parte convenuta opposta è di secondo grado.
La doglianza non è fondata, atteso che l'art. 38, comma 2, TUB prevede espressamente la possibilità di iscrivere ipoteca di grado successivo al primo, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CICR del 1995, il cui articolo 2 prevede che “In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”.
Ciò significa che l'ipoteca può essere anche di grado successivo (per esempio di secondo grado) purché l'importo erogato dal mutuo fondiario sommato al capitale residuo da versare per effetto dei mutui precedenti e garantiti da ipoteche di grado superiore n on risulti superiore all'80% del valore del bene.
Nel caso che occupa parte opposta ha dimostrato che:
- In base alla preliminare perizia di stima l'immobile ipotecato aveva un valore di Euro
1.002.000,00 (doc 4 parte opposta); sul punto si segnala che la difesa di parte opponente contesta la veridicità di detta perizia. La contestazione, tuttavia, pare assolutamente pretestuosa atteso che è su detta perizia che è stato concesso – dietro richiesta dell'opponente – il finanziamento. Inoltre la contestazione è meramente generica, atteso che né è prodotta né è richiesta consulenza atta ad elidere quanto rilevato dal perito della banca;
- Il finanziamento fondiario concesso da Unicredit s.p.a. ammontava ad Euro 300.000,00
(doc. 5 parte opposta);
pagina 9 di 13 - Conseguentemente l'ammontare del finanziamento concesso da parte opposta è rispettoso del principio poco sopra enunciato, essendo l'80% del valore pari ad Euro 801.600,00 ed essendo evidente che la differenza tra il suddetto valore l'intero importo finanziato da
Unicredit s.p.a. è superiore alla somma finanziata da parte opposta.
Parte opponente, viceversa, non ha fornito prova di segno o indice contrario.
In ogni caso, per completezza, vale la pena sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura di norma imperativa dell'art. 38 TUB;
dunque l'avvenuto superamento del limite deve essere provato da chi lo allega non potendo soccorrere la invocata nullità virtuale
(cfr. SS.UU. 33719/22).
Nel caso che occupa non può ritenersi superato il limite, con conseguente rigetto delle eccezioni sul punto.
Il medesimo connotato di infondatezza investe anche l'eccezione di nullità del mutuo per essere lo stesso un mutuo di scopo.
Sul punto è necessario e sufficiente richiamare il “granitico” orientamento della giurisprudenza che afferma che “… il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguite;
né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria” (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12 e successive conformi).
Infine si sottolinea che la difesa degli opponenti, a più riprese ma in maniera affatto chiara, invoca una presunta responsabilità della banca per inadempimento contrattuale, nella misura in cui non avrebbe adeguatamente vigilato sull'effettivo andamento dei lavori ed avrebbe dunque concesso somme incautamente e chiede dunque la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Si ritiene sufficiente sottolineare che l'opponente si duole, oggi, dell'avvenuta elargizione delle somme dalla stessa richieste all'istituto di credito, dunque si duole dell'avvenuta traditio della somma, espresso obbligo dell'istituto di credito scaturito dal contratto.
Il carattere pretestuoso dell'allegazione si può cogliere sol che si consideri che la società finanziata non ha mai, nel corso del rapporto e prima della notifica del decreto ingiuntivo, lamentato alcun inadempimento di controparte né ha in alcun modo dimostrato di avere estinto il proprio debito.
Et de hoc satis.
Sulla garanzia.
pagina 10 di 13 L'ultimo aspetto da esaminare concerne la garanzia prestata (anche) da e Parte_3
(doc. 10 fascicolo monitorio). Parte_2
Anzitutto va rigettata la doglianza relativa alla presunta assenza di sottoscrizione valida da parte di Parte_3
Nel documento indirizzato all'istituto di credito sia , sia sia Parte_5 Parte_2
hanno dichiarato di costituirsi fideiussori accettando le condizioni contrattuali Parte_3
elencate – ivi incluse le clausole vessatorie – e l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
Atteso che il documento (che consta di cinque pagine, da pag 7 e segg del documento 10 fascicolo monitorio) costituisce senz'altro un valido contratto di fideiussione, va da sé che ogni eccezione sul punto si profili meramente pretestuosa.
Gli opponenti, inoltre, eccepiscono la nullità – integrale o parziale – della fideiussione o delle sue clausole per violazione della normativa in materia di concorrenza.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Giova sottolineare che in seguito sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno chiarito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti", (SS.UU. 41994/21).
Dunque, al più, può ritenersi sussistente la nullità delle clausole di reviviscienza, sopravvivenza e rinuncia ai termini senza dimenticare, tuttavia, che la regola di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. unitamente a quella di cui agli artt. 1420 e 1424, esprime un netto favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti degli atti di autonomia patrimoniale, ancorché difformi dallo schema legale
(cfr. Cass. Civ. sent. n, 11673/2007).
Ciò incide inevitabilmente sull'onere assertivo e probatorio che incombe sulla parte che ha interesse ad ottenere il riconoscimento della nullità delle clausole del contratto “a valle”, atteso che “… la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di
pagina 11 di 13 norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024”, (Cass. Civ.
1170/2025).
Detta regola, trasposta in un caso analogo a quello che occupa (eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione) ha portato la Suprema Corte ha chiarire altresì che l'allegazione – per essere valida – soprattutto se riferita a garanzie rilasciate ben dopo l'anno 2005 (a cui si riferisce l'accertamento della
Banca d'Italia) deve specificamente riguardare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale che però non può essere quella antecedente del 2005, ma deve essere di epoca successiva e provata nell'esistenza (Cass. Civ. 1179/2025 cit.).
Non solo.
A ciò si deve aggiungere la prova del fatto che detta intesa abbia leso l'autonomia contrattuale dei garanti.
Nulla di ciò è allegato negli atti difensivi dell'opponente, che si limita ad invocare la nullità a fronte della sola presenza delle clausole in questione.
Sul conto corrente.
Atteso il rigetto delle eccezioni ora esaminate, deve considerarsi assorbita ogni doglianza relativa al rapporto di conto corrente, atteso che parte opponente contesta la sussistenza del credito in virtù delle eccezioni relative al mutuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Parte_5
pagina 12 di 13 2) Rigetta l'opposizione;
3) Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 978/21 nei confronti di Controparte_5
e di
[...] Parte_3 Parte_2
4) Dichiara tenuti e condanna e Controparte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_6
al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 29.130,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 P.IVA_1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI FLAVIO, Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_3 C.F._2
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VITALI FLAVIO
ATTORI - OPPONENTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIVELLI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CRIVELLI ALBERTO
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale adito: Nel merito In via preliminare CP_
- accertare e dichiarare che la Soc. NPL non ha allegato al ricorso per ingiunzione il Pt_1
sedicente contratto di cessione in suo favore del presunto credito vantato dalla Soc. UBI Banca S.p.A.,
a nulla rilevando la dichiarazione resa dalla banca cedente;
pagina 1 di 13 - a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la Soc. Sirio
è carente di legittimazione ad agire nei confronti delle opponenti;
CP_1
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario intercorso tra la Controparte_2
e la Società Agricola stante la violazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo 1
[...] Parte_1
settembre 1993 n. 385 e, a fortiori, il conclamato superamento del limite di finanziabilità; - a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, sedicente cessionaria del presunto credito vantato dalla mutuante, da parte delle opponenti;
- inoltre accertare e dichiarare che la aveva subordinato Controparte_2
l'erogazione delle somme mutuate alla previa verifica, affidata alla Soc. Protos S.p.A., dello Stato di
Avanzamento dei Lavori appaltati alla di Monselice (PD); Parte_4
- accertare e dichiarare, altresì, che la e la hanno Controparte_2 Controparte_3
sistematicamente violato le disposizioni contrattuali che imponevano la preventiva verifica dell'esatta
e tempestiva esecuzione dell'appalto, autorizzando l'erogazione del corrispettivo nonostante il palese inadempimento della successivamente fallita;
Parte_4
- a tale effetto, stante il gravissimo inadempimento contrattuale imputabile alla mutuante, anche in relazione alla culpa in eligendo e alla culpa in vigilando circa il controllo affidato alla CP_3
dichiarare risolto il mutuo di scopo posto a fondamento della domanda ingiuntiva, con
[...]
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, respingere l'avversa domanda di conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario, difettando i presupposti di cui all'art. 1424 Cod. Civ. e, comunque, respingere ogni altra domanda restitutoria avanzata da controparte;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto alla da parte della Spese di lite rifuse, oltre al rimborso Controparte_4 Controparte_5
forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER QUANTO ATTIENE ALLA POSIZIONE DELLE FIDEJUBENTI
In via preliminare - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 978 del 12-13 agosto 2021, accertare e dichiarare che la fidejussione omnibus del 9 giugno 2014 non è stata validamente ed integralmente sottoscritta ed approvata, anche ai sensi dell'art. 1341, 2° co., Cod. Civ., dalla Sig.ra
[...]
Parte_3
- a tale effetto dichiarare inesistente il vincolo negoziale nei confronti della predetta opponente, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Parte_3
In ogni caso
pagina 2 di 13 - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle fidejubenti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intera fidejussione omnibus prodotta da controparte ovvero, quanto meno, delle clausole nn. 2, 7 e 8 che, riproducendo il testo delle omologhe clausole richiamate nel Modello elaborato dall'ABI e dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, su conforme valutazione espressa dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato mediante parere n. 14251 del 20 aprile 2005, contrastano con l'art. 2, 2° comma, lett. a), della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante la disciplina della concorrenza, la cui violazione è stata perpetrata dagli istituti bancari anche successivamente al
2005;
- in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Sig.ra di tutte Parte_3
le clausole vessatorie richiamate nella fidejussione omnibus del 9 giugno 2014 in quanto non specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 Cod. Civ. e, comunque, per quanto attiene alla posizione dell'altra fidejubente la quale ha operato nella veste di consumatrice, Parte_2
perché contrarie alle disposizioni del Codice del Consumo e degli artt. 1469-bis e segg. del Codice
Civile;
- a tale effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la
[...]
e/o la Soc. UBI Banca S.p.A. non hanno proposto istanze, né tanto meno Controparte_2
hanno esperito azioni esecutive nei confronti della nel termine semestrale Controparte_5 di cui all'art. 1957 Cod. Civ., con conseguente decadenza dalla garanzia fidejussoria e prescrizione di ogni avversa domanda verso le fidejubenti;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto alla da parte delle Sigg.re Controparte_4
e anche per effetto della nullità del contratto di mutuo fondiario Parte_3 Parte_2 quale fonte dell'obbligazione principale.
Spese di lite rifuse, oltre al rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere: in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Trib. Forlì n. 978/2021, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ovvero la provvisoria esecutorietà parziale limitatamente alla somma di Euro 51.051,21, non contestata dalla controparte;
consentire alla società di chiamare in causa la società Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede a Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, adottando gli opportuni provvedimenti di legge;
pagina 3 di 13 nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Forlì n. 978/2021 o, comunque, condannare la
[...]
e i Signori e al Controparte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_2 pagamento dell'importo di Euro 604.669,89, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, disporne la Controparte_5
e i Signori e al pagamento dell'importo
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2 di Euro 553.618,68, relativo al rapporto di mutuo del 9 giugno 2014, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. In ogni caso, condannare la e i Signori Controparte_5 Parte_5
e al pagamento dell'importo di Euro 51.051,21, relativo al Parte_3 Parte_2 rapporto di conto corrente n. 562, non contestato, oltre interessi calcolati dall'11 giugno 2021 al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice accogliesse l'opposizione avversaria, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la Controparte_6
società dal pregiudizio subito, corrispondendole la somma di Euro 604.669,89 ovvero Controparte_4 la diversa maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia. In via istruttoria ci si oppone da subito all'accoglimento delle richieste istruttorie avversarie in quanto esplorative ed inammissibili e ci si riserva ogni ulteriore e più ampia deduzione, produzione, anche per testimoni, nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
tramite la mandataria chiedeva ed otteneva l'emissione Controparte_4 Controparte_7
del decreto ingiuntivo n. 978/21 nei confronti di Controparte_5 Parte_5
e Parte_3 Parte_2
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- In data 2 febbraio 2017 veniva fusa per incorporazione in UBI Controparte_2 CP_2
[...]
- In data 4 dicembre 2020 diveniva titolare dei crediti di UBI Banca s.p.a. a fronte di Controparte_4
contratto di cessione di crediti bancari in blocco;
- Tra i crediti ceduti rientravano quelli vantati nei confronti di Controparte_5 [...]
e di in quanto: Parte_5 Parte_3 Parte_2 pagina 4 di 13 1) Con contratto a Ministero del Notaio di Forlì, concedeva a Per_1 CP_2 Controparte_2
mutuo fondiario di Euro 500.000,00, contestualmente iscrivendo ipoteca Controparte_5
fino ad Euro 1.000.000,00 su alcuni immobili della mutuataria;
2) In data 26 agosto 2013 accendeva rapporto di conto corrente n. 562 con Controparte_5
il medesimo istituto di credito;
3) A garanzia delle obbligazioni veniva prestata fideiussione fino ad Euro 750.000,00 da
[...]
e Parte_5 Parte_2 Parte_3
- Atteso il perdurante e grave inadempimento relativo sia al contratto di mutuo sia a quello di conto corrente (che alla data del 10 giugno 2021 ammontava a complessivi Euro 604.669,89), il ricorrente chiedeva emettersi l'ingiunzione sia nei confronti della debitrice principale sia dei garanti.
Veniva pertanto emesso il provvedimento monitorio opposto in questa sede, con il quale veniva ingiunto a tutti i predetti soggetti il pagamento, in solido, della somma di Euro 604.669,89, oltre ad interessi e spese.
Interponevano opposizione tutti gli ingiunti, sulla base delle seguenti eccezioni:
- Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta e alla mandataria;
- Nullità del contratto di mutuo fondiario sia quanto al superamento del limite di finanziabilità, sia quanto alla finalità propria del “mutuo di scopo”, sia quanto all'iscrizione ipotecaria;
- Nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_5 Parte_2 Parte_3
Si costituiva in giudizio parte ingiungente, contestando tutte le avverse doglianze e ribadendo la sussistenza della propria legittimazione nonché esigibilità, liquidità e certezza dei propri crediti.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato il termine di giorni quindici per l'avvio della procedura di mediazione;
alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
I difensori provvedevano al deposito delle memorie autorizzate e solo il difensore degli opponenti articolava richieste istruttorie – nel dettaglio capitoli di prove orali – che venivano rigettate con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
per il che il giudizio veniva interrotto e di poi riassunto dagli altri opponenti. Parte_5
In sede di udienza del 21 ottobre 2024 i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 A fronte dei motivi di opposizione articolati, si reputa opportuna un'analisi specifica delle singole doglianze, non senza precisare che la presente pronuncia non ha effetto nei confronti di
[...]
– che aveva originariamente proposto opposizione – atteso che nelle more è intervenuta la Parte_5
procedura concorsuale di liquidazione controllata e, conseguentemente, è venuta meno la legittimazione del debitore.
Infatti non ha riassunto (correttamente) il giudizio che occupa, né lo ha fatto il Liquidatore Parte_3
della procedura.
Sull'improcedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata, atteso che la mediazione è stata disposta giusto provvedimento emesso in seno al verbale di udienza del 7 marzo 2022.
La stessa si è svolta con esito negativo, come peraltro riconosciuto dai difensori alla successiva udienza del 26 settembre 2022.
Ciò posto la condizione di procedibilità è soddisfatta in quanto, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pacificamente la condizione “sorge” all'esito della delibazione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Sulla titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire e/o la titolarità del credito in capo a parte opposta, non avendo questa allegato agli atti il contratto di cessione di crediti dal quale evincere che oggetto di cessione sono stati anche i crediti asseritamente sussistenti in capo agli ingiunti.
All'esito del giudizio e tenuto conto della giurisprudenza formatasi in argomento – fatta propria in più occasioni anche da questo Tribunale – deve ritenersi che l'eccezione sia infondata per i seguenti motivi.
I rapporti contrattuali azionati in monitorio sono rappresentati dal contratto di mutuo fondiario in data 9 giugno 2014 (doc. 1 parte opponente) concluso tra e Controparte_2 Controparte_5
dal contratto di conto corrente concluso in data 26 agosto 2013 tra
[...] Controparte_2
e (doc. 7 fascicolo monitorio) e dalla fideiussione rilasciata
[...] Controparte_5
in data 9 giugno 2014 da , e in favore di Parte_3 Parte_5 Parte_2 [...]
(doc. 10 fascicolo monitorio). Controparte_2
Dunque si tratta di rapporti contrattuali originariamente, tutti, in capo a Controparte_2
[...]
Risulta documentalmente provato che in data 2 febbraio 2017 si è fusa Controparte_2
per incorporazione in (incorporante), con i conseguenti effetti in tema di Controparte_8
“traslazione” dei rapporti giuridici e contrattuali (doc. 1 monitorio).
pagina 6 di 13 Del pari, risulta documentalmente provato che ha ceduto a Controparte_8 CP_9
“… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...] indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_10
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Dell'avvenuta cessione – comprendente anche le garanzie ai predetti rapporti – è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fascicolo monitorio).
Gli opponenti contestano l'idoneità dell'avviso a fornire prova dell'effettiva titolarità del credito.
La doglianza attorea, infatti, si basa sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio.
A sostegno parte attrice opponente allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, ben nota a questo giudice, che tuttavia non è calzante al caso che occupa.
Sul punto si osserva.
La cessione di beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l'esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il problema che si è posto a livello giurisprudenziale ha riguardato quei casi in cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti siano effettivamente stati oggetto di cessione.
In tal caso, quando dunque vi sono dubbi circa l'effettiva cessione anche dei crediti per cui è causa, nel caso di contestazioni da parte del debitore è onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi.
Detta prova non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti (in questo senso, Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019).
Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi.
Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che:
- Derivino da finanziamenti, conti correnti e, in genere, facilitazioni creditizie;
- Siano sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2019;
- Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore,
pagina 7 di 13 va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti.
Viceversa la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
Infatti il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel giugno 2014 mentre il contratto di conto corrente nell'agosto 2013 e le fideiussioni nel giugno 2014; è inoltre pacifico che si tratta di crediti deteriorati.
Dunque non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l'avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell'annuncio effettuato in Gazzetta
Ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'esser e "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004,
n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201); detto principio, infatti ha condotto la Suprema Corte
a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
31188/17).
Non a caso parte attrice non spiega mai in corso di causa quali elementi di incertezza residuerebbero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si limita ad eccepire la mancata produzione del contratto.
La giurisprudenza dalla stessa parte allegata, infatti, è assolutamente condivisibile, ma trova applicazione solo ed esclusivamente laddove residui un'incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto.
Dunque è cessionaria, e pertanto titolare, dei crediti per cui è causa. Controparte_9
Essa ha agito in via monitoria – e si è costituita nel presente giudizio – tramite la mandataria
Controparte_7
Il mandato risulta validamente conferito ai fini che occupano, come risulta dalla documentazione allegata in monitorio (cfr. docc. 3 e 4) e a nulla rilevando che in Gazzetta Ufficiale fosse indicata un'altra mandataria a gestione ed incasso, atteso che il titolare di un rapporto giuridico (in questo caso ben può, nell'ambito della sua autonomia contrattuale, rilasciare procure Controparte_9
speciali e mandati a soggetti diversi, rilevando eventuali inadempimenti solo nei rapporti interni.
pagina 8 di 13 Sul mutuo.
Gli opponenti avanzano diverse doglianze relative al contratto di mutuo fondiario versato in atti e posto a base (unitamente al rapporto di conto corrente) della domanda monitoria (doc. 1 parte opponente).
Sinteticamente, si tratta di finanziamento tramite il quale la società agricola odierna opponente ha ricevuto dalla cedente la somma di Euro 500.000,00, con costituzione di ipoteca su immobile di proprietà della società; le modalità di erogazione della somma sono specificate dall'art. 1 del contratto e sono collegate allo stato avanzamento lavori sull'immobile oggetto di ipoteca.
Le parti hanno dato atto di precedente iscrizione ipotecaria da parte di Unicredit Banca s.p.a. per
Euro 600.000,00.
Ciò premesso, gli opponenti eccepiscono la violazione dell'art. 38 TUB, laddove prevede che il credito fondiario sia garantito da ipoteca di primo grado mentre nel caso che occupa l'iscrizione ipotecaria a vantaggio della parte convenuta opposta è di secondo grado.
La doglianza non è fondata, atteso che l'art. 38, comma 2, TUB prevede espressamente la possibilità di iscrivere ipoteca di grado successivo al primo, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CICR del 1995, il cui articolo 2 prevede che “In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”.
Ciò significa che l'ipoteca può essere anche di grado successivo (per esempio di secondo grado) purché l'importo erogato dal mutuo fondiario sommato al capitale residuo da versare per effetto dei mutui precedenti e garantiti da ipoteche di grado superiore n on risulti superiore all'80% del valore del bene.
Nel caso che occupa parte opposta ha dimostrato che:
- In base alla preliminare perizia di stima l'immobile ipotecato aveva un valore di Euro
1.002.000,00 (doc 4 parte opposta); sul punto si segnala che la difesa di parte opponente contesta la veridicità di detta perizia. La contestazione, tuttavia, pare assolutamente pretestuosa atteso che è su detta perizia che è stato concesso – dietro richiesta dell'opponente – il finanziamento. Inoltre la contestazione è meramente generica, atteso che né è prodotta né è richiesta consulenza atta ad elidere quanto rilevato dal perito della banca;
- Il finanziamento fondiario concesso da Unicredit s.p.a. ammontava ad Euro 300.000,00
(doc. 5 parte opposta);
pagina 9 di 13 - Conseguentemente l'ammontare del finanziamento concesso da parte opposta è rispettoso del principio poco sopra enunciato, essendo l'80% del valore pari ad Euro 801.600,00 ed essendo evidente che la differenza tra il suddetto valore l'intero importo finanziato da
Unicredit s.p.a. è superiore alla somma finanziata da parte opposta.
Parte opponente, viceversa, non ha fornito prova di segno o indice contrario.
In ogni caso, per completezza, vale la pena sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura di norma imperativa dell'art. 38 TUB;
dunque l'avvenuto superamento del limite deve essere provato da chi lo allega non potendo soccorrere la invocata nullità virtuale
(cfr. SS.UU. 33719/22).
Nel caso che occupa non può ritenersi superato il limite, con conseguente rigetto delle eccezioni sul punto.
Il medesimo connotato di infondatezza investe anche l'eccezione di nullità del mutuo per essere lo stesso un mutuo di scopo.
Sul punto è necessario e sufficiente richiamare il “granitico” orientamento della giurisprudenza che afferma che “… il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguite;
né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria” (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12 e successive conformi).
Infine si sottolinea che la difesa degli opponenti, a più riprese ma in maniera affatto chiara, invoca una presunta responsabilità della banca per inadempimento contrattuale, nella misura in cui non avrebbe adeguatamente vigilato sull'effettivo andamento dei lavori ed avrebbe dunque concesso somme incautamente e chiede dunque la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Si ritiene sufficiente sottolineare che l'opponente si duole, oggi, dell'avvenuta elargizione delle somme dalla stessa richieste all'istituto di credito, dunque si duole dell'avvenuta traditio della somma, espresso obbligo dell'istituto di credito scaturito dal contratto.
Il carattere pretestuoso dell'allegazione si può cogliere sol che si consideri che la società finanziata non ha mai, nel corso del rapporto e prima della notifica del decreto ingiuntivo, lamentato alcun inadempimento di controparte né ha in alcun modo dimostrato di avere estinto il proprio debito.
Et de hoc satis.
Sulla garanzia.
pagina 10 di 13 L'ultimo aspetto da esaminare concerne la garanzia prestata (anche) da e Parte_3
(doc. 10 fascicolo monitorio). Parte_2
Anzitutto va rigettata la doglianza relativa alla presunta assenza di sottoscrizione valida da parte di Parte_3
Nel documento indirizzato all'istituto di credito sia , sia sia Parte_5 Parte_2
hanno dichiarato di costituirsi fideiussori accettando le condizioni contrattuali Parte_3
elencate – ivi incluse le clausole vessatorie – e l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
Atteso che il documento (che consta di cinque pagine, da pag 7 e segg del documento 10 fascicolo monitorio) costituisce senz'altro un valido contratto di fideiussione, va da sé che ogni eccezione sul punto si profili meramente pretestuosa.
Gli opponenti, inoltre, eccepiscono la nullità – integrale o parziale – della fideiussione o delle sue clausole per violazione della normativa in materia di concorrenza.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Giova sottolineare che in seguito sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno chiarito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti", (SS.UU. 41994/21).
Dunque, al più, può ritenersi sussistente la nullità delle clausole di reviviscienza, sopravvivenza e rinuncia ai termini senza dimenticare, tuttavia, che la regola di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. unitamente a quella di cui agli artt. 1420 e 1424, esprime un netto favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti degli atti di autonomia patrimoniale, ancorché difformi dallo schema legale
(cfr. Cass. Civ. sent. n, 11673/2007).
Ciò incide inevitabilmente sull'onere assertivo e probatorio che incombe sulla parte che ha interesse ad ottenere il riconoscimento della nullità delle clausole del contratto “a valle”, atteso che “… la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di
pagina 11 di 13 norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024”, (Cass. Civ.
1170/2025).
Detta regola, trasposta in un caso analogo a quello che occupa (eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione) ha portato la Suprema Corte ha chiarire altresì che l'allegazione – per essere valida – soprattutto se riferita a garanzie rilasciate ben dopo l'anno 2005 (a cui si riferisce l'accertamento della
Banca d'Italia) deve specificamente riguardare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale che però non può essere quella antecedente del 2005, ma deve essere di epoca successiva e provata nell'esistenza (Cass. Civ. 1179/2025 cit.).
Non solo.
A ciò si deve aggiungere la prova del fatto che detta intesa abbia leso l'autonomia contrattuale dei garanti.
Nulla di ciò è allegato negli atti difensivi dell'opponente, che si limita ad invocare la nullità a fronte della sola presenza delle clausole in questione.
Sul conto corrente.
Atteso il rigetto delle eccezioni ora esaminate, deve considerarsi assorbita ogni doglianza relativa al rapporto di conto corrente, atteso che parte opponente contesta la sussistenza del credito in virtù delle eccezioni relative al mutuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Parte_5
pagina 12 di 13 2) Rigetta l'opposizione;
3) Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 978/21 nei confronti di Controparte_5
e di
[...] Parte_3 Parte_2
4) Dichiara tenuti e condanna e Controparte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_6
al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 29.130,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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