Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10318/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n.10318 del Ruolo Generale per l'anno 2016 promosso da (CF ), elettivamente domiciliata in CA presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Gianfranco Porrà e Simona Andronico, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata l'11.10.2022 attrice contro (CF ), elettivamente domiciliata in CA presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Stefania Alfonso, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.2.2017 convenuta oggetto: scioglimento comunione ereditaria. La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice (come da note ex art.127-ter cpc depositate l'8.4.2024) voglia il Tribunale: (I) (in via istruttoria) disporre idonea CTU -già ammessa con ordinanza 2 agosto 2017 e revocata con provvedimento del 19 novembre 2019 - per la formazione delle quote nei termini riportati nelle note 8.4.2024; (II) (nel merito) si confermano le conclusioni rassegnate nella memoria ex art.183 n.1 depositata il 16/03/2017 che di seguito si trascrivono: voglia il Tribunale, “contrariis rejectis”: A) in via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda di collazione della somma di € 50.890,00 tardivamente proposta da parte convenuta;
B) in ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, accertare (1) che la somma di € 30.000,00 è stata donata da alla figlia CP_2
per l'intrapresa dell'attività professionale, nonché (2) la donazione delle somme occorse per CP_1 il mantenimento della convenuta e del suo nucleo familiare, da quantificarsi anche in via presuntiva;
C) per l'effetto, ordinare alla convenuta il conferimento del summenzionato importo di € 30.000,00 nonché del denaro speso dagli ascendenti per il mantenimento di cui sopra, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
D) in ogni caso, accertare l'effettiva consistenza dei beni componenti la massa ereditaria formatasi a seguito dell'apertura della successione di;
E) procedere, con Persona_1 l'ausilio di idonea CTU, alla formazione delle quote, con imputazione di ogni eventuale debito verso ciascuna coerede in dipendenza dei rapporti di comunione con i relativi conguagli ed avuto riguardo ai frutti civili maturati e non distribuiti;
F) predisporre un progetto di divisione a norma dell'art.789 cpc e in caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma pagina 1 di 9
G) porre le spese e competenze, legali e tecniche, a carico della massa ovvero, in ipotesi di contestazione, a carico di chi si oppone. Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 4.4.2024) si richiama il contenuto delle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.01.2021, depositate rispettivamente in data 18.01.2021 e 21.01.2021, ovvero, come da note depositate il 16.1.2021 (visto che le richiamate note 21.1.2021 contengono esclusivamente repliche conclusionali e che non sono state reperite note datate o depositate il 18.1.2021): voglia il Tribunale: (1) rigettare la richiesta di collazione della somma di € 30.000 formulata dalla controparte;
(2) in accoglimento della domanda formulata da parte convenuta e sostanzialmente non contestata da controparte: (a) ordinare il conferimento nell'asse ereditario della somma di € 50.890,00 donata dal sig. alla figlia;
(b) in caso CP_2 Pt_1 di contestazione, come già richiesto nelle II memorie 183 cpc, disporre accertamenti presso “
[...]
per verificare se dal libretto relativo al conto corrente Banco Posta n.76255389 Controparte_3 intestato a siano stati emessi assegni in favore di per l'importo di € CP_2 Parte_1 50.890,00, come da matrici in atti (doc.2); (3) accertare l'effettiva consistenza dei beni facenti parte della massa ereditaria e procedere, con l'ausilio di idonea CTU, alla formazione delle quote, tenendo conto dei rispettivi debiti e crediti così come documentati ed accertati in corso di causa;
(4) con spese legali a carico della massa o in caso di contestazione a carico della parte soccombente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato nell'ottobre del 2016 ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
per concludere come sopra indicato al punto (II), lettere D), E), F) e G), dopo aver dedotto CP_1 che: le attuali parti sono proprietarie, ciascuna per le rispettive quote, dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione di vani 7,5, con annessa cantina, ubicata in CA, via Giotto n.4, e catastalmente distinta al Foglio 4, Numero 790, Sub.7; tale immobile, del valore di € 90.968,00, è pervenuto alle sorelle per successione ereditaria dai CP_2 comuni genitori e (cfr. atto di assegnazione dell'immobile, doc.1, e CP_2 Persona_1 dichiarazione di successione di , doc.2); Persona_1 la compartecipazione di ciascuna coerede al diritto di proprietà sul bene relitto risulta di diversa entità per effetto delle ultime volontà espresse dalla madre, la quale con disposizione testamentaria ricevuta dal Notaio il 20 gennaio 2011 (doc.3) ebbe a devolvere in favore della Persona_2 sola figlia la residua porzione del patrimonio ereditario disponibile;
Pt_1 in conseguenza di tale lascito, pertanto, l'abitazione indicata risulta appartenere all'attrice per il 61,12% del suo valore complessivo, mentre alla coerede , beneficiaria della sola quota CP_1 di riserva, spetta la residua quota del 38,89%; ulteriore elemento di cui tener conto ai fini della formazione della massa dividenda è rappresentato dal fatto che sin dal momento della successione l'immobile di via Giotto è stato occupato ed utilizzato ininterrottamente dalla sola , che vi risiede stabilmente con la sua famiglia ed ha CP_1 impedito alla sorella un analogo uso, rifiutandosi al contempo di pagarle qualsivoglia indennità per tale godimento esclusivo del bene;
l'odierna attrice ha già promosso presso questo Tribunale un procedimento ex art.669 bis cpc (n.7535/2014 RG) per accertare con specifica consulenza tecnica d'ufficio il valore locatizio dell'immobile: nell'ambito di tale giudizio, concluso senza accordo, il CTU ha determinato in € 29.527,56 il valore di locazione complessivo del periodo tra febbraio 2011, data di apertura della successione, e maggio 2015, data della relazione di CTU (doc.4); i tentativi di addivenire ad una divisione concordata non hanno sortito risultati, e analogo esito negativo ha avuto il procedimento di mediazione instaurato dall'attrice, come risulta dal relativo verbale (doc.5). La convenuta, tardivamente costituita con deposito della propria comparsa il giorno della prima udienza, ha ivi concluso chiedendo al Tribunale di: (1) accertare e dichiarare che la somma pari ad € pagina 2 di 9 50.890,00 di cui all'espositiva è stata effettivamente donata da alla figlia , CP_2 Pt_1 ordinando conseguentemente a il conferimento della suddetta somma nell'asse Parte_1 ereditario;
(2) accertare l'effettiva consistenza dei beni facenti parte della massa ereditaria;
(3) procedere alla formazione delle quote, tenendo conto dei rispettivi debiti e crediti nascenti dal rapporto di comunione ereditaria;
(4) con spese legali a carico della massa o in caso di contestazione a carico della parte soccombente. A sostegno delle suddette domande la convenuta, pur condividendo ed associandosi alla richiesta di divisione dei beni ereditari, ha dedotto che: al fine di meglio inquadrare l'intera vicenda successoria occorre preliminarmente rappresentare i fatti che hanno contrassegnato i rapporti delle sorelle e, quindi, specificare quanto segue: CP_2 sino al 2007 e hanno convissuto nell'appartamento di via Giotto con i propri Pt_1 CP_1 genitori;
nel 2007 acquistò un appartamento in Sestu, ottenendo dal padre un cospicuo aiuto Pt_1 economico per l'acquisto: , infatti, donò alla figlia la somma di € 50.890,00, CP_2 Pt_1 come risulta dalla copia delle matrici degli assegni del libretto relativo al conto Banco Posta n.76255389, intestato a , e di uno relativo al c/c Finecobank spa n.3294830 (doc.2); CP_2 l'esponente, invece, continuò ad abitare con i propri genitori anche dopo la nascita del primo figlio, in considerazione del fatto che nel frattempo il padre si ammalò di tumore, per poi morire nel mese di aprile 2010; poiché dopo il padre anche la madre si ammalò di tumore la figlia , pur trovandosi CP_1 nuovamente in stato di gravidanza, continuò a stare con la madre, per non lasciarla sola;
il 7 febbraio 2011 morì anche la madre e si accollò tutte le spese del funerale, per Persona_1 CP_1
€ 5.400,00 (doc.3); dopo la morte della madre , che si trovava in stato di avanzata gravidanza con minacce CP_1
d'aborto, continuò ad abitare nella casa familiare, dove aveva accesso indisturbato anche la sorella;
Pt_1 in tale periodo le sorelle decisero di vendere la casa dei genitori e fece fare una perizia ad Pt_1 una agenzia immobiliare sulla quale entrambe si trovarono d'accordo (doc.4); nel luglio 2012 apprese, con grande dolore, dell'esistenza di un testamento che era stato fatto CP_1 dalla madre in fin di vita, mentre era in ospedale, con cui lasciava a tutta la quota disponibile Pt_1 e a lei solo la legittima (doc.5); era di tutta evidenza, per la convenuta, che il suddetto testamento non fosse il frutto di una libera determinazione della madre, che in quella data (20.1.2011) si trovava allettata in ospedale, in fase terminale e sotto morfina: ciò nonostante decise di non impugnarlo, per evitare di affrontare CP_1 lunghe e dolorose liti giudiziarie con la sorella;
in data 03.08.2012 procedette comunque alla dichiarazione di successione (doc.7), CP_1 accollandosi le spese notarili (doc.8); nel dicembre 2013 , che in attesa di vendere l'abitazione in comunione aveva continuato ad CP_1 abitare lì con i due figli, ricevette da una prima richiesta di pagamento di “indennità” per la Pt_1 detenzione dell'appartamento di via Giotto;
successivamente sul presupposto che la presenza della sorella nell'appartamento le impedisse Pt_1 l'uso diretto del bene, ha promosso il procedimento per ATP descritto in citazione;
nel gennaio 2015 si trasferì in un altro appartamento (via del Commercio 29 a CA), CP_1 lasciando l'appartamento in comunione e tutti gli effetti, mobili e quant'altro ivi contenuti;
v'è da dire, infine, che dalla morte della tutte le spese condominiali relative Persona_1 all'appartamento di via Giotto sono state sostenute in via esclusiva da , per un importo di € CP_1 7.668,70 (doc.9). Alla prima udienza l'attrice ha contestato la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione della convenuta, eccependone inoltre la tardività. pagina 3 di 9 Con le prime memorie ex art.183 cpc:
l'attrice ha integrato le originarie conclusioni con quelle sopra indicate al punto (II), lettere A), B) e C), dopo aver ulteriormente dedotto che: la domanda di collazione formulata dalla convenuta al capo (1) delle conclusioni della comparsa di risposta è inammissibile per essersi costituita solo il giorno della prima udienza: secondo CP_1 il sistema di rigide preclusioni che governa il rito civile ordinario, infatti, le domande con cui il convenuto modifica il “thema dedidendum” introducendo nuovi fatti costitutivi, impeditivi, modificativi e/o estintivi - ivi incluse, pertanto, quelle dirette a ricomprendere nell'asse ereditario le somme di denaro donate in vita dal “de cuius” - incontrano lo stringente limite temporale rappresentato dalla tempestiva costituzione in giudizio;
a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha in particolare precisato quanto segue (Cass. Civ., n.22274/2013): “la questione relativa alla possibilità d'introdurre all'interno del giudizio di divisione, ed oltre i limiti derivanti dalle preclusioni di cui agli artt.167 e 183 cpc, domande - di nullità, di simulazione, di riduzione o di collazione – volte ad accertare il relictum o a riunirvi il donatum, è stata oggetto d'intervento delle S.U. di questa Corte, che con sentenza n.14109/06 si è espressa in senso negativo (non condividendo l'opposto indirizzo manifestato, in particolare, da Cass. n.2568/03). Hanno ritenuto, infatti, le S.U. che le caratteristiche del procedimento divisorio - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso”;
“con una successiva pronuncia, in linea con tale orientamento, questa Corte ha ulteriormente precisato che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 cpc, comma 2”; nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la superiore domanda di collazione l'attrice propone a propria volta, quale “reconventio reconventionis” ovvero “reconventio exceptionis”, specifica domanda di collazione: (a) della somma pari a circa € 30.000 - corrispondente all'indennità di fine rapporto percepita da , già agente di commercio - erogata dal “de cuius” alla CP_2 figlia al fine di consentirle di intraprendere l'attività professionale ancora oggi esercitata, CP_1 vale a dire il commercio di prodotti di erboristeria nella sede in CA, V.le Sant'Avendrace; (b) degli oneri sostenuti ininterrottamente dai coniugi e per il mantenimento CP_2 Persona_1 della convenuta e del suo intero nucleo familiare (composto da , dal suo compagno e dai due CP_1 figli della coppia), che sono facilmente quantificabili avuto riguardo agli indici ISTAT dei prezzi dei beni e servizi necessari ad una famiglia di 4 persone;
quanto alle spese condominiali, controparte omette di considerare che l'appartamento in questione è stato da ella occupato in via esclusiva, unitamente al compagno e ai figli, anche dopo il decesso dei genitori e fino ad oggi, per cui va da sé che tutte le spese di conduzione dell'immobile goduto non possono che gravare sulla sola beneficiaria;
la convenuta ha confermato le proprie conclusioni e ulteriormente dedotto che: la convenuta non ha mai inteso proporre alcuna domanda riconvenzionale, né sollevare alcuna eccezione: la stessa, al contrario, ha aderito totalmente alle richieste dell'attrice, portando ulteriori elementi per determinare l'effettiva consistenza della massa ereditaria e dei debiti e crediti in capo alle parti;
per ciò che in particolare attiene alla somma di € 50.890,00 donata dal padre alla figlia , è Pt_1 pacifico che la stessa debba essere conferita nell'asse ereditario ai sensi dell'art.737 cc: la giurisprudenza prevalente, concordemente alla dottrina moderna, ritiene infatti che l'obbligo della collazione sorga automaticamente a seguito dell'apertura della successione, che i beni donati debbano pagina 4 di 9 essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti e che chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornire la prova;
anche i pagamenti della somma di € 7.668,70 a titolo di spese condominiali e della somma di € 5.400,00 per il funerale di sono stati indicati allo stesso fine, ovvero per consentire una Persona_1 corretta determinazione di debiti e crediti in capo alle parti, come richiesto dalla stessa attrice nelle proprie conclusioni. Con le seconde memorie ex art.183 cpc, con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta, la convenuta ha ribadito l'ammissibilità della domanda di collazione ulteriormente deducendo che: si conferma che mai si è inteso proporre alcuna domanda riconvenzionale o introdurre fatti nuovi impeditivi, modificativi e/o estintivi, ma solo collaborare con l'attrice al fine di determinare l'effettiva consistenza della massa ereditaria;
sarebbe stato diverso se controparte nell'atto di citazione avesse ben identificato l'asse sia con riferimento ai beni immobili che ai mobili e le somme di denaro, ma avendo lei stessa manifestato dei dubbi sulla reale consistenza della massa ereditaria la domanda di collazione non può mai essere considerata tardiva, visto che si tratta di una obbligazione ex lege che ha la funzione di mantenere tra i coeredi quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge;
la sentenza menzionata da controparte (Cass. Sez. Un., 20 giugno 2006, n.14109) precisa che “…vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art.167, 2° comma, cpc, le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell'asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale”: detta sentenza, quindi, oltre a non far menzione della collazione si riferisce a domande proposte per la prima volta in sede di discussione del progetto divisionale;
per quanto sopra, e considerato che controparte ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto la somma in contestazione, non c'è dubbio che la stessa debba essere conferita nell'asse ereditario;
si nega poi fermamente che l'esponente: abbia ricevuto dal padre la somma di circa 30.000 euro al fine di intraprendere la propria attività professionale;
abbia mai convissuto con il compagno e la figlia più piccola, , nata nel giugno 2011; sia mai stata sostenuta economicamente dai genitori, avendo ER sempre lavorato ed essendo stata semmai lei ad aiutare i genitori nelle loro spese familiari;
si precisa, infine, che l'art.742 cc prevede espressamente, comunque, che le spese di mantenimento non sono soggette a collazione. Con le terze memorie ex art.183 cpc, con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia contraria, l'attrice ha ulteriormente dedotto che: l'attuale orientamento della Suprema Corte in ordine alla “possibilità d'introdurre all'interno del giudizio di divisione, oltre i limiti derivanti dalle preclusioni di cui agli artt.167 e 183 cpc, domande” anche “di collazione” è quello espresso dalla sentenza citata nelle memorie 183 n.1 cpc (n.22274/2013), e non quello della risalente giurisprudenza citata da controparte;
si precisa inoltre, per completezza e definitivo chiarimento sul punto, che nessun riconoscimento espresso o tacito è mai intervenuto in ordine alle presunte somme asseritamente donate dal padre all'attrice. Con ordinanza dell'1.8.2017 il GI, oltre ad ammettere la prova per testi dedotta dall'attrice: ha invitato le parti ad allegare i certificati storici catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, ovvero la relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, al fine di verificare la presenza di condizioni ostative all'azione di divisione e l'eventuale presenza di altri litisconsorti necessari;
richiamata la sentenza della Cassazione 1.2.1995 n.1159 - secondo cui “la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota”, da cui “consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito pagina 5 di 9 dell'apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornire la prova” -, ha inoltre disposto CTU per dare risposta ai seguenti quesiti: (1) stimare il valore dei beni immobili costituenti la massa ereditaria e, in particolare, (a) quanto al relictum, secondo il valore attuale, (b) quando al donatum, da valutare al tempo dell'apertura della successione;
(2) accertare il valore dei frutti percetti e/o percipiendi e/o il valore di godimento di cui ha usufruito
[...]
, nel possesso diretto o indiretto del bene ereditario, a far data dall'apertura della successione CP_1 dei genitori delle parti;
(3) accertare la conformità degli immobili alla normativa urbanistica vigente;
(4) riunire fittiziamente alla massa da dividersi i beni ricevuti per donazione al fine di individuare le quote spettanti a ciascun condividente;
(5) accertare se i beni oggetto di divisione siano comodamente divisibili, ai sensi dell'art.720 cc, in un numero di lotti di valore corrispondente al numero dei condividenti (2 lotti di pari valore), tenuto conto della collazione di quanto ricevuto in donazione, con eventuale determinazione di conguagli (in caso positivo, e qualora fossero necessarie alcune opere per la materiale divisione del compendio, descrivendo dette opere ed indicandone la relativa spesa). Dopo l'istruttoria con documenti ed audizione di un teste di parte attrice il GI, ritenuto che prima di disporre CTU fosse necessario decidere le questioni preliminari relative alla consistenza degli assi relitti da e (incluse quelle relative ai debiti ereditari di ciascun asse, alle CP_2 Persona_1 somme di denaro ivi incluse ed alle quote spettanti alle parti, anche in base al testamento pubblico della , ha invitato le parti a concludere sulle suddette questioni, con conseguente revoca Per_1 dell'ordinanza 2/8/2017 nella parte in cui ha disposto CTU: la causa è stata quindi spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
*** È pacifico e documentato (tra l'altro dalla relazione del notaio datata 17 Persona_2 novembre 2017, prodotta dall'attrice il 20.11.2017, e dal testamento pubblico in atti: doc.3 attrice): che il 30.4.2010 è deceduto in CA, senza testamento, , lasciando quali eredi CP_2 legittimi la moglie e le figlie e , per la quota di 1/3 ciascuna Persona_1 Parte_1 CP_1 (art.581 cc); che nell'asse relitto dal vi fosse la proprietà del 50% pro indiviso dell'immobile di via Giotto CP_2 meglio descritto in atti - acquistato dai coniugi e , per pari quote, con atto di CP_2 Persona_1 assegnazione del 10 luglio 2007 (rogito , rep.32117/11843, regolarmente trascritto nei Persona_4 registri immobiliari: doc.1 attrice) -, che per la restante metà già apparteneva alla Per_1 che il 7.2.2011 è deceduta in CA , la quale con testamento pubblico del 20.1.2012 Persona_1 (rogito notaio , rep.94 degli atti di ultima volontà) ha così disposto: “lascio a Persona_2 titolo di erede in favore di mia figlia la sola quota di riserva alla stessa spettante per legge;
CP_1 lascio a titolo di erede in favore di mia figlia la quota alla stessa spettante per legge oltre alla Pt_1 quota disponibile. Null'altro dispongo”; che conseguentemente, e ai sensi dell'art.537, comma 2, cc, sul suddetto asse della madre spetta all'attrice la quota di 2/3 ed alla convenuta quella di 1/3; che nell'asse relitto dalla madre ci fosse la quota pari a 4/6 dell'immobile sopra indicato (ovvero quella di 3/6 già spettante alla iure proprio, più quella di 1/6 ereditata dal marito). Per_1 Venendo alle questioni controverse, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda di collazione della donazione di € 50.890 formulata dalla convenuta, dovendosi confermare l'adesione all'indirizzo giurisprudenziale espresso sul punto dalla Cassazione con la sentenza citata nella propria ordinanza 1.8.2017 (sentenza n.1159 dell'1.2.1995) e, quindi, ritenere che
“l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti”. Tale domanda, astrattamente ammissibile, è peraltro infondata, nel merito, per le ragioni che seguono. Deve innanzitutto considerarsi provato, perché mai contestato dall'attrice sino alle terze memorie ex pagina 6 di 9 art.183 cpc, il fatto storico allegato dalla convenuta, ovvero che tra il 2007 e il 2008 Parte_1 abbia ricevuto dal padre, in diverse tranche, la somma complessiva di € 50.890 corrispondente al totale degli assegni tratti sul c/c Banco Posta n.76255389 intestato a di cui alle matrici CP_2 prodotte dalla convenuta. Tali dazioni, non essendone stata nemmeno allegata dall'attrice l'onerosità della causa, devono giuridicamente qualificarsi quali donazioni di non modico valore da ritenere nulle, per la mancanza della forma prescritta ad substantiam dall'art.782 cc: conseguentemente, non essendoci stata alcuna valida donazione, nessun obbligo di collazione può essere sorto in capo all'attrice. Quest'ultima, quindi, avrebbe potuto essere semmai chiamata alla restituzione di dette somme solo ad altro titolo (ad esempio di indebito): tale eventuale “nuova” domanda, peraltro, oltre a non essere mai stata espressamente formulata dalla convenuta, non avrebbe potuto essere considerata ammissibile nemmeno sulla base di una diversa qualificazione giuridica da parte del Tribunale dei fatti prospettati dalla deducente, perché a differenza della domanda di collazione (che in accordo con la sopra citata giurisprudenza non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt.167 e 183 cpc) sarebbe stata assoggettata agli ordinari termini processuali e, quindi, avrebbe dovuto proporsi a pena di decadenza (con l'allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento) entro il termine di costituzione previsto dall'art.166 cpc (testo vigente nel 2016). Per quanto precede nell'asse relitto dal può essere incluso solo il 50% dell'immobile indicato. CP_2 È invece fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono, la domanda di rappresentazione dei frutti formulata dall'attrice. È innanzitutto pacifico il contestato godimento esclusivo dell'immobile ereditario dalla data di apertura della successione della sino al dicembre 2014 - non essendo stato invece provato dall'attrice che Per_1 esso si sia protratto oltre la data di rilascio indicata dalla convenuta (gennaio 2015) -, visto che la stessa riconosce di averlo costantemente abitato, in tale periodo, insieme ai suoi due figli (ciò CP_1 che rende evidente come fosse impossibile per l'attrice un analogo e paritario godimento). È altresì pacifico che nessun canone o “indennità” siano mai stati corrisposti all'attrice per tale utilizzo esclusivo. Ciò premesso, occorre rilevare che l'inizio di tale “indebita” occupazione (ovvero la data dalla quale far decorrere l'obbligo di rappresentare i relativi frutti) non può essere collocato prima del dicembre 2013 - data nella quale la convenuta ammette di aver ricevuto dalla sorella “una prima richiesta di
“indennità” per la detenzione dell'appartamento di via Giotto” (capo 12 comparsa di risposta) -, visto che non vi è prova (né allegazione) di analoghe richieste precedenti di rilascio (o di paritario godimento). Per tali ragioni deve essere dichiarata tenuta a corrispondere alla massa della madre i CP_1 frutti prodotti dal suddetto immobile limitatamente al periodo sopra indicato, ovvero dal dicembre 2013 al dicembre 2014. Sulla quantificazione di detti frutti - che come da consolidata giurisprudenza possono equipararsi al valore locatizio dell'immobile - può farsi integrale riferimento alla relazione di CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP a suo tempo promosso da (doc.4 attrice), da Parte_1 condividere integralmente perché fondata su scrupolose e documentate indagini, congruamente argomentata ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica. Facendo quindi riferimento alla suddetta relazione - che ha determinato in € 600,00 mensili circa il canone locatizio dell'immobile nel periodo di riferimento -, tra dicembre 2013 e dicembre 2014 l'immobile ha prodotto frutti (di cui la convenuta è rimasta debitrice verso l'eredità) per complessivi € 7.800,00 (€ 600 per 13 mensilità), alla quale devono aggiungersi gli interessi al tasso legale maturati dalle scadenze delle rispettive mensilità al saldo. È altresì fondata la domanda di accertamento del credito della convenuta nei confronti dell'eredità della madre per il pagamento delle spese funerarie, delle competenze del notaio e delle quote condominiali di cui al documento 9. pagina 7 di 9 Non può essere innanzitutto dubbio che tutti i suddetti pagamenti - compresi quelli riferiti alle quote condominiali relative all'immobile di via Giotto maturate dal 15.3.2011 al 18.11.2016 - siano riferibili a debiti ereditari e, quindi, gravino sulle parti per le rispettive quote (2/3 e 1/3 ). Pt_1 CP_1 È poi documentato (dagli allegati 3, 8 e 9 della convenuta) che detti pagamenti siano stati effettuati dalla sola convenuta (essendo stata tale circostanza riconosciuta dalla stessa attrice, quanto ai pagamenti non riferiti alle quote condominiali). Ne consegue che nell'eredità relitta dalla oltre i 4/6 dell'immobile sopra indicato, vanno inclusi: Per_1 a) dal lato attivo il sopra indicato credito nei confronti di di € 7.800,00, oltre interessi, a CP_1 titolo di rappresentazione dei frutti;
b) dal lato passivo il debito di € 18.468,70 nei confronti della stessa a titolo di rimborso delle anticipazioni dalla stessa effettuate per spese funerarie (€ CP_1 5.400,00), compensi del notaio (€ 550,00) e pagamento quote condominiali (€ 7.668,70), con interessi legali dalle date dei singoli pagamenti (come risultanti dai richiamati documenti 3, 8 e 9) al saldo. Il rigetto della domanda di collazione (e la declaratoria di inammissibilità di eventuali domande di restituzione delle relative somme ad altro titolo) consente di non esaminare le contrapposte domande formulate dall'attrice in “reconventio reconventionis” ovvero “reconventio exceptionis” (che comunque sarebbero state infondate sia per essere rimaste sfornite della necessaria prova - che non può essere costituita, quanto alla contestata donazione della somma di € 30.000,00, dalla testimonianza dell'unico teste dedotto, sulla cui ammissibilità sussistono peraltro forti dubbi, ai sensi degli artt.2721 e ss. cc -, sia per essere riferite - quanto all'allegato “mantenimento” del nucleo familiare della convenuta - a dazioni che non possono ritenersi nemmeno astrattamente assoggettabili a collazione). La causa deve essere rimessa in rilettura, come da contestuale ordinanza, per la valutazione dell'unico immobile in comunione e la successiva prosecuzione delle operazioni di scioglimento dell'eredità Per_1 (con l'adozione del progetto di divisione e, in caso di indivisibilità dell'unico immobile nelle quote spettanti alle parti e di mancata istanza di assegnazione dello stesso, con la sua vendita all'asta). La regolamentazione delle spese deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: (I) dichiara aperta il 30.4.2010 la successione legittima di , accertando e dichiarando: CP_2 a) che eredi dello stesso, per quote di pari valore (1/3 ciascuna), sono la moglie e le figlie Persona_1
e b) che nell'asse relitto dal è compresa unicamente la quota di Parte_1 CP_1 CP_2 proprietà indivisa pari al 50% dell'immobile di vani 7,5 con annessa cantina ubicato in CA, via Giotto n.4, e distinto al NCEU al Foglio 4, Particella 790, Subalterno 7; (II) dichiara aperta il 7.2.2011 la successione di accertando e dichiarando: a) che in forza Persona_1 del testamento pubblico del 20 gennaio 2011 eredi della stessa sono: la figlia per la quota di Pt_1
2/3; la figlia , per la quota (di riserva) di 1/3; b) che l'asse relitto dalla è composto: (1) dal CP_1 Per_1 lato attivo, dalla quota di proprietà indivisa pari ai 4/6 dell'immobile di via Giotto sopra individuato al punto (I)b) e dal credito nei confronti di di € 7.800,00, oltre interessi legali sugli importi CP_1 di € 600,00 dalle rispettive scadenze mensili al saldo, a titolo di rappresentazione dei frutti per il godimento esclusivo dell'immobile in comunione dal dicembre 2013 al dicembre 2014; (2) dal lato passivo, dal debito di € 18.468,70 nei confronti della stessa , oltre interessi legali sui CP_1 relativi importi dalle date dei rispettivi pagamenti (come risultanti dai documenti 3, 8 e 9) al saldo, a titolo di rimborso delle anticipazioni dalla stessa effettuate per debiti ereditari;
rimette la causa in istruttoria, come da contestuale ordinanza;
spese alla sentenza definitiva. CA, 30 giugno 2025 Il giudice dott. Antonio Dessì
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