Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2221
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la soccombenza totale dell'imputato in appello, anche a fronte dell'inammissibilità dell'appello della parte civile, imponeva la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile. La Corte d'Appello aveva omesso di pronunciarsi su tale punto, incorrendo in violazione di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2221
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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