TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
e , con l'avvocato Sebastiano Pirisi Parte_14 Parte_15 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di , Persona_1 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “i ricorrenti sono discendenti del sig.
, nato a [...] il [...] (Doc.1) e deceduto a Mogi Persona_1 das Cruzes (San LO – Brasile) l'11.11.1942 (Doc.4); − il sig. non rinunciò Persona_1 mai alla cittadinanza italiana né mai acquisì la cittadinanza brasiliana (Doc.2); − il 6.10.1889 il sig. sposò la sig.ra (Doc.3); − dalla loro unione Persona_1 Persona_2 nacque a Ipeúna (San LO – Brasile) il 31.7.1893 il sig. (Doc.5); − il 4.10.1919 Persona_3 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra , che adottò il nome Persona_3 Persona_4 di (Doc.6) e morì a Ipeúna il 3.1.1983 (Doc.7); − dalla coppia Persona_5 nacquero, a Ipeúna: − il 22.7.1920 il sig. (Doc.8); − il 7.5.1936 il sig. Persona_6
(Doc. 9); − il 23.12.1948 il sig. convolò a nozze con la Persona_7 Persona_6 sig.ra , che passò a firmarsi come (Doc.10), Parte_16 Persona_8
e morì a Rio Claro il 6.9.2011 (Doc.11); − dal loro matrimonio nacquero, a Ipeúna: − il 7.11.1950 la sig.ra (Doc.12), ricorrente;
− il 24.3.1954 la sig.ra Parte_1 Parte_6
(Doc.13), ricorrente;
− il 1.9.1959 il sig. (Doc.14); − il 26.8.1962
[...] Parte_17 il sig. (Doc.15), ricorrente;
− il 3.1.1981 la sig.ra Parte_8 Parte_1
si unì in matrimonio con il sig. e cambiò
[...] Controparte_2 nome in sino alla separazione del 9.5.1997 Parte_18
(Doc.16); − dalla loro unione nacquero, a Piracicaba (San LO – Brasile): − il 28.6.1981 il sig.
(Doc. 17), ricorrente;
− il 17.12.1982 il sig. Pt_2 Parte_2 Parte_2
(Doc.18), ricorrente;
− il Persona_9 Parte_2
14.5.2004 il sig. sposò la sig.ra Parte_3 Parte_2 Parte_2
, che adottò il nome di sino al divorzio Persona_10 Persona_11 del 16.8.2011 (Doc.19) e nuovamente a seguito del secondo matrimonio del 12.1.2022 (Doc.20);
− dalla coppia nacque a Rio Claro il 6.11.2004 la sig.ra Parte_5
(Doc.21), ricorrente;
− dalla relazione non coniugale fra il sig.
[...]
e la sig.ra nacque a San Controparte_3 Controparte_4
LO (San LO – Brasile) il 23.10.2014 il minore (Doc.22), Parte_4 ricorrente;
− il 5.1.1985 la sig.ra contrasse matrimonio con il sig. Parte_6
e passò a firmarsi come (Doc.23); − Persona_12 Parte_6 il 4.2.1978 il sig. convolò a nozze con la sig.ra , Parte_17 Controparte_5 che assunse il nome di , sino alla separazione del 23.2.1996, Parte_19 cui seguì il divorzio del 27.7.1999 (Doc. 24); − dal loro matrimonio nacque a Rio Claro il
19.4.1984 il sig. (Doc. 25), ricorrente;
− il 19.3.2013 il sig. Parte_7
si unì in matrimonio con la sig.ra , che cambiò Parte_7 Persona_13 nome in (Doc.26); − il 6.1.1989 il sig. Persona_14 Parte_8
sposò la sig.ra , che passò a chiamarsi
[...] Persona_15 Persona_16
(Doc.27); − dalla coppia nacquero, a Rio Claro: − il 7.12.1989 il sig. Parte_9
(Doc.28), ricorrente;
− il 5.9.1994 la sig.ra (Doc.29), ricorrente;
− Parte_10
l'11.7.2000 la sig.ra (Doc.30), ricorrente;
− il 21.9.2019 il sig. Parte_11 [...]
contrasse matrimonio con la sig.ra che assunse Parte_9 Persona_17 il nome di (Doc.31); − il 23.7.1970 il sig. Persona_18 [...]
convolò a nozze con la sig.ra che passò a firmarsi come Per_7 Persona_19
(Doc.32), e morì a Ipeúna il 22.11.2019 (Doc.33); − dal Persona_20 loro matrimonio nacquero, a Ipeúna: − il 12.4.1974 il sig. (Doc.34), Parte_12 ricorrente;
− il 19.9.1980 il sig. (Doc.35), ricorrente;
− l'11.10.2002 Parte_14 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Parte_12 Persona_21
che cambiò nome in (Doc.36); − dalla
[...] Persona_22 coppia nacque a Ipeúna il 22.1.2005 la sig.ra (Doc.37), Parte_13 ricorrente;
− il 10.3.2020 il sig. sposò la sig.ra Parte_14 Persona_23 che passò a chiamarsi (Doc. 38); −
[...] Persona_24 dalla loro unione nacque, in epoca antecedente alle nozze, a Ipeúna il 4.8.2006 il minore
(Doc.39), ricorrente”. Parte_15
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che: − si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche di parte resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] (doc. Persona_1
1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente, che si è rimessa alla decisione del giudice, abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali vanno compensate.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 [...]
Persona_25 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Pt_8 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e sono cittadini italiani. Parte_14 Parte_15
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo