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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4304/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4304/2024 promossa da:
, c.f. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Alessandro Massarelli;
e c.f. , con l'avv. Alessandro Massarelli;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in PO (LI) il 31.05.2003 e che dalla loro unione è nato il figlio il 20.02.2008. ER
Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] CP_1
PO (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PO (LI) il 31.05.2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie A anno 2003.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Portoferraio via Bartolommeo Sestini n.17 di proprietà del nonno paterno continuerà ad essere abitata dal marito mentre la moglie si è già trasferita nella casa posta in Portoferraio via Aldo Moro n.66 recentemente dalla stessa acquistata in proprietà esclusiva;
3) Il figlio di anni 16 rimarrà affidato ad entrambi i coniugi congiuntamente e abiterà ER presso il padre nella casa familiare e si recherà presso la madre quando vorrà. In ogni caso i genitori concordano che il figlio minore pernotterà presso la madre la notte tra ER sabato e domenica ed un'altra durante la settimana e trascorrerà con la madre una settimana continuativa durante le vacanze di Natale alternando ogni anno la prima settimana (dal 24 al 31) con la seconda (dal 1 al 7) e tre giorni durante il periodo Pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
inoltre ER trascorrerà con la madre un periodo continuativo di ferie di giorni 15 durante le vacanze estive.
4) I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5) Circa il mantenimento del figlio i coniugi concordano che, quanto al ER mantenimento ordinario (vitto e alloggio), la madre corrisponderà al padre la somma di € 240,00 mensili aggiornata come per legge, al netto delle spese di vestiario da concordarsi come sopra ovvero da dividersi metà ciascuno;
6) Circa le spese straordinarie scolastiche (libri scolastici, frequentazioni scolastiche e universitarie fuori dall'Isola D'Elba), mediche e ludico-educative (ad esempio sport o studio di strumenti musicali) esse dovranno essere concordate e documentate ed i coniugi vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno;
in ogni caso per ogni altra ipotesi i coniugi faranno riferimento alle linee guida del CNF che dichiarano di conoscere;
7) I coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4304/2024 promossa da:
, c.f. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Alessandro Massarelli;
e c.f. , con l'avv. Alessandro Massarelli;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in PO (LI) il 31.05.2003 e che dalla loro unione è nato il figlio il 20.02.2008. ER
Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] CP_1
PO (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PO (LI) il 31.05.2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie A anno 2003.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Portoferraio via Bartolommeo Sestini n.17 di proprietà del nonno paterno continuerà ad essere abitata dal marito mentre la moglie si è già trasferita nella casa posta in Portoferraio via Aldo Moro n.66 recentemente dalla stessa acquistata in proprietà esclusiva;
3) Il figlio di anni 16 rimarrà affidato ad entrambi i coniugi congiuntamente e abiterà ER presso il padre nella casa familiare e si recherà presso la madre quando vorrà. In ogni caso i genitori concordano che il figlio minore pernotterà presso la madre la notte tra ER sabato e domenica ed un'altra durante la settimana e trascorrerà con la madre una settimana continuativa durante le vacanze di Natale alternando ogni anno la prima settimana (dal 24 al 31) con la seconda (dal 1 al 7) e tre giorni durante il periodo Pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
inoltre ER trascorrerà con la madre un periodo continuativo di ferie di giorni 15 durante le vacanze estive.
4) I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5) Circa il mantenimento del figlio i coniugi concordano che, quanto al ER mantenimento ordinario (vitto e alloggio), la madre corrisponderà al padre la somma di € 240,00 mensili aggiornata come per legge, al netto delle spese di vestiario da concordarsi come sopra ovvero da dividersi metà ciascuno;
6) Circa le spese straordinarie scolastiche (libri scolastici, frequentazioni scolastiche e universitarie fuori dall'Isola D'Elba), mediche e ludico-educative (ad esempio sport o studio di strumenti musicali) esse dovranno essere concordate e documentate ed i coniugi vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno;
in ogni caso per ogni altra ipotesi i coniugi faranno riferimento alle linee guida del CNF che dichiarano di conoscere;
7) I coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai