Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo di Sua Maesta' il Re e' autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360 , e 6 dicembre 1923, n. 2769 , relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo di Sua Maesta' il Re e' autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360 , e 6 dicembre 1923, n. 2769 , relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.