Articolo 1 della Legge 10 luglio 1925, n. 1238
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13 agosto 1925
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maesta' il Re e' autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360 , e 6 dicembre 1923, n. 2769 , relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 13 agosto 1925