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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dr.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1034/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DRAGO FABRIZIO MARIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MELA FRANCESCA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
Per_ 2) disporre l'affido condiviso del figlio minore e regolamentando i tempi di permanenza Per_1 presso la madre;
pagina 1 di 9 3) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di assegno mantenimento del coniuge, la somma di €. 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte resistente:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre il regime di affidamento condiviso di entrambi i figli minori e , Persona_3 Per_4 con collocamento prevalente presso il padre, con facoltà di visita da parte della madre secondo le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
- disporre che l'assegno familiare unico universale spettante per i figli sia percepito dal padre nella misura del 100%;
- assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al Sig. ; CP_1
- respingere la richiesta della Sig.ra di un assegno di mantenimento sia quale Parte_1 contributo al mantenimento dell'ex coniuge sia quale contributo al mantenimento dei figli;
- con il favore delle spese e dei compensi per il giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% e oltre
CPA”
Per il curatore speciale:
“contrariis reiectis;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente Persona_3 Per_4 di entrambi presso il padre, con possibilità di visita da parte della madre secondo tempi e modi individuati dai Servizi competenti;
assegnare la casa coniugare, in comproprietà fra i coniugi, al padre dei minori, sig. ; CP_1
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del CSSM e del Servizio di NPI competente;
- con liquidazione delle spese e delle competenze a carico dello Stato, oltre al rimborso forfettario del
15% e oltre C.P.A., giusta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei minori nn. 216/24 e
217/24.”
Per il PM:
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/04/2023, la Sig.ra esponeva: Parte_1
pagina 2 di 9 - di aver contratto matrimonio con il Sig. in ST CE (Romania) il CP_1
06/06/2015, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] l'[...] e Persona_5
, nato in [...] il [...]; Persona_6
- che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stante l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale senza dare più notizie a seguito della denuncia querela ex art. 572 c.p. nei suoi confronti;
La ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge nonché l'affidamento dei figli minori in via esclusiva con assegnazione a sé della casa coniugale. Dal punto di vista economico la ricorrente chiedeva un contributo al mantenimento dei figli dell'importo pari a euro 800,00 mensili
(euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in suo favore.
Il Presidente, dr. Alberto Tetamo, fissava udienza di prima comparizione al 14/07/2023 poi rinviata d'ufficio dal nuovo assegnatario, dr. Rodolfo Magrì, al 28/07/2023.
All'udienza del 28/07/2023, nel corso della quale compariva la sola parte ricorrente, parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si costituiva né presenziava in udienza e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
il Giudice delegato autorizzava, quindi, i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 16/11/2023.
Con memoria depositata in data 31/08/2023, la ricorrente chiedeva l'emissione dei provvedimenti urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Giudice relatore, pertanto, con provvedimento emesso in data 06/09/2023, in via provvisoria e urgente così disponeva:
“ASSEGNA alla ricorrente, , la casa coniugale sita in Villanova Mondovì, via XX Parte_1
Settembre n. 74;
DISPONE l'affidamento dei figli minori, e , in via esclusiva alla Persona_5 Per_4 madre, riservando al prosieguo di stabilire le modalità di incontro dei predetti con il padre;
PONE a carico del marito, , l'obbligo di versare alla moglie entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie relative ai minori.”
Con memoria integrativa depositata in data 22/09/2023, parte ricorrente informava il Giudice del trasferimento del figlio minore nato a [...] l'[...] presso la Comunità Persona_5
“L'isola di Peter Pan” di Murazzano.
Con relazione pervenuta dal Consorzio Socioassistenziale del Monregalese in data 06/11/2023, si richiedeva la conferma del sopradetto collocamento del minore presso la comunità risultando la soluzione più rispondente alle necessità del minore nonché l'attivazione di incontri in luogo neutro con pagina 3 di 9 il fratello minore, la presa in carico della Sig.ra da parte del CSM/Servizio di Psicologia Adulti e CP_1 la valutazione delle capacità genitoriali della diade genitoriale.
All'udienza del 16/11/2023, il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione assegnando i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 25/01/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza collegiale del 01/02/2024 - ritenuta la necessità di procedere all'audizione del figlio minore - visti gli artt. 279, 280 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria. Persona_3
In forza della variazione tabellare n. 1 del 15/01/2024 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta e all'udienza del 07/03/2024 si procedeva all'ascolto del minore Persona_3
Con successiva ordinanza del 28/03/2024 il Giudice relatore, in virtù di quanto emerso all'esito dell'escussione di procedeva alla nomina del Curatore Speciale per i minori e Persona_3 disponeva la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (CSSM –
Mondovì) e del Servizio di NPI al fine di compiere gli opportuni accertamenti.
Acquisite le relazioni dai servizi coinvolti, il Giudice relatore con ordinanza emessa in data 10/07/2024 fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c. al 06/11/2024.
In forza della variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 la causa veniva riassegnata alla dr.ssa Pt_2
.
[...]
Nelle more dell'udienza di rimessione della causa in decisione, parte convenuta, con memoria depositata in data 07/10/2024, si costituiva in giudizio chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocazione presso di lui del figlio maggiore e collocazione prevalente presso la madre Persona_3 del figlio minore , l'assegnazione della casa coniugale, stabilirsi un calendario di visite per Persona_7 entrambi i minori con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, prevedersi in favore del figlio un assegno mensile di mantenimento a suo carico pari ad euro 250,00, oltre al Per_4 percepimento al 50% dell'assegno unico, nonché respingersi la richiesta di un assegno di mantenimento quale contributo della coniuge.
All'udienza figurata di remissione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice relatore fissava l'udienza al 18/12/2024 disponendo la comparizione personale dei coniugi e del Curatore
Speciale dei minori al fine di valutare la possibilità di consensualizzare le condizioni di separazione alla luce della costituzione di parte convenuta.
Comparse le parti all'udienza e ravvisata l'impossibilità di trovare una soluzione condivisa, veniva fissata nuova udienza al 26/02/2025 per la rimessione della causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 14/03/2025 veniva depositata da parte dei Servizi relazione di “aggiornamento urgente” relativa ai minori e , in cui segnalavano che il figlio si era Persona_5 Persona_6 Per_4 trasferito presso l'abitazione paterna lamentando episodi di maltrattamento da pate della madre la quale, pur contattata dai Servizi, non aveva dato alcuna disponibilità per un colloquio.
pagina 4 di 9 Conseguentemente, il Collegio con ordinanza emessa in data 17/03/2025 rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ragione delle nuove esigenze di tutela dei figli minori.
Con istanze del Curatore Speciale dei minori e dal difensore del padre, depositate rispettivamente in data 14/03/2025 e 19/03/2025, veniva chiesta in via d'urgenza la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473 bis.22 c.p.c. in ragione dei sopravvenuti mutamenti delle circostanze fattuali.
Il Giudice relatore, pertanto, fissava l'udienza del 25/03/2025 per l'audizione del minore e Per_4 per la valutazione, all'esito, in ordine alla necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti richiesti.
Con ordinanza emessa in data 27/03/2025 il Giudice relatore - a modifica dei provvedimenti provvisori assunti in data 06/09/2023- così disponeva:
“l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
che i genitori si forniscano reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione dei figli minori;
la revoca del contributo al mantenimento dei figli minori disposto a carico del padre;
la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dei minori da parte del Servizio NPI, mandando ai medesimi di relazionare trimestralmente;
che la madre possa incontrare i figli minori in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal servizio sociale.”
All'udienza del 16/04/2025, sentiti i difensori delle parti e l'avv. Francesca Botto, quale Curatore
Speciale dei minori che evidenziava l'opportunità che venisse disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 17/04/202 il Giudice relatore disponeva l'acquisizione di relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI della competente ASL CN1, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione circa il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, oltre che circa il regime delle visite madre-figli.
Con deposito effettuato in data 02/05/2025, l'assistente sociale dott.ssa informava il Persona_8
Tribunale di essere stata notiziata dal sig. del trasferimento in Romania dello stesso e dei CP_1 figli minori e in data 18/04/2025; con successivo aggiornamento depositato Persona_3 Per_4 in data 28/05/2025 informava che la sig.ra non aveva più preso contatti con il Parte_1
Servizio a far data dal 12/05/2025 e che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanova
Mondovì, dott. avvisava il Servizio che “non frequenta le lezioni dal Persona_9 Per_4
23 aprile”.
pagina 5 di 9 Il Giudice relatore, all'udienza del 21/07/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, mandava ai
Servizi Sociali (CSSM) ed al Servizio dell'ASL CN1 di depositare, entro Controparte_2
60 giorni, relazione aggiornata relativa alla situazione del nucleo familiare e dei minori Persona_3
e , per quanto nota, e rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle Per_4 parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. nonché invitando il PM a precisare le proprie conclusioni entro i termini assegnati alle parti, prendendo posizione sui fatti emersi.
Richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 in data 18/08/2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
All'udienza figurata del 04/11/2025, viste le conclusioni delle parti costituite, il Giudice relatore rimetteva gli atti al Pubblico Ministero perché formulasse le proprie conclusioni scritte e, quindi, al
Tribunale in camera di consiglio per l'emissione della sentenza richiesta.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 09/12/2025 come in epigrafe riportato.
***
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co 1 lett.
a) Reg. UE 2019/1111.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza dei coniugi (cfr. doc. 3 ricorrente).
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della
Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 1 e 2 ricorrente), il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido in tale Stato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. sent. n. 569 del 14.2.1975).
pagina 6 di 9 Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5292 del 28.10.1985).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, dunque, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti.
Sull'affidamento, collocazione e regime di visita dei figli minori
Preliminarmente il Collegio prende atto che dalle relazioni depositate in atti dal Servizi risulta che il sig. , unitamente, ai figli minori e hanno fatto rientro in Romania CP_1 Persona_3 Per_4 in data 18/04/2025 e che la sig.ra non ha più preso contatti con il Servizio a far Parte_1 data dal 12/05/2025 (cfr. relazioni depositate in data 02/05/2025 e 28/05/2025 nonché le relazioni di aggiornamento del 18/09/2025 e del 24/09/2025).
Occorre poi dare atto che in data 23/07/2025 il PM depositava in atti iscrizione notizia di reato a carico del sig. per il reato di cui all'art. 574bis c.p. in seguito all'allontanamento con i minori CP_1 mentre la ricorrente ha insistito nel disporsi l'affido condiviso dei minori con Parte_1 regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé; medesime conclusioni, in punto affido, hanno avanzato il Curatore Speciale dei minori e il difensore di parte convenuta - che dismetteva il mandato in data 09/07/2025 stante l'irreperibilità del proprio assistito.
Alla luce della situazione di fatto determinatasi per effetto dell'intervenuto trasferimento del convenuto e dei minori in Romania il Collegio dà atto che permane, in ogni caso, la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 9 Reg. UE 2019/1111.
Ciò posto, stante la concorde richiesta delle parti in punto affidamento dei minori, il Collegio ritiene doversi confermare l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione Persona_3 Per_4 prevalente presso il padre in continuità con lo stato di fatto esistente e per il quale i figli hanno espresso preferenza.
In relazione alla situazione di fatto determinatasi per effetto della intervenuta irreperibilità del ricorrente e dei figli, nulla si dispone in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
gli incontri potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con le esigenze pagina 7 di 9 e i desiderata dei minori stessi, se e quando il convenuto e i minori faranno rientro sul territorio nazionale.
Sulla casa coniugale
In merito alla casa familiare il Collegio non reputa la necessità di provvedere non ricorrendo le condizioni dell'art. 337 sexies c.c., in quanto non più habitat dei figli minori, trasferiti con il padre collocatario in Romania nel corso del presente giudizio.
Sul contributo al mantenimento
Nulla si dispone in punto mantenimento dei minori in assenza di domanda sul punto.
Quanto all'assegno che la ricorrente ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di contributo al suo mantenimento, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ancora, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono infatti quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea di separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017, Cass. 9686/2020, Cass. 21132/2002).
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, che nulla ha dedotto e allegato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha riferito di aver reperito attività come collaboratrice domestica e di aver reperito altra abitazione rispetto alla casa coniugale asseritamente con l'aiuto economico di conoscenti e dei servizi sociali, circostanza di cui, tuttavia, non viene fornita prova.
A ciò si aggiunga che la ricorrente è ancora in giovane età e, dunque, dotata di capacità lavorativa, sicché la stessa può impegnarsi a reperire, ora che i figli risultano trasferitisi in Romania con il padre, attività lavorativa maggiormente impegnativa e proficua.
Pertanto, visti gli elementi indicati, questo Collegio ritiene di dover rigettare la domanda della ricorrente di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore non sussistendone i presupposti (cfr. Tribunale di Pavia, Sentenza n. 899/2024 del 27/05/2024).
pagina 8 di 9 Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti considerati il comportamento processuale del convenuto e la soccombenza di parte ricorrente in ordine alle questioni economiche
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con riferimento Parte_1 CP_1 al matrimonio contratto in ST CE (Romania) il 06/06/2015, non trascritto in Italia;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Per_4 genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
3) nulla dispone in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
gli incontri potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e i desiderata dei minori stessi, se e quando il convenuto e i minori faranno rientro sul territorio nazionale;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in proprio favore;
5) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cuneo, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore est.
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dr.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1034/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DRAGO FABRIZIO MARIA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. MELA FRANCESCA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
Per_ 2) disporre l'affido condiviso del figlio minore e regolamentando i tempi di permanenza Per_1 presso la madre;
pagina 1 di 9 3) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di assegno mantenimento del coniuge, la somma di €. 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte resistente:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre il regime di affidamento condiviso di entrambi i figli minori e , Persona_3 Per_4 con collocamento prevalente presso il padre, con facoltà di visita da parte della madre secondo le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
- disporre che l'assegno familiare unico universale spettante per i figli sia percepito dal padre nella misura del 100%;
- assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, al Sig. ; CP_1
- respingere la richiesta della Sig.ra di un assegno di mantenimento sia quale Parte_1 contributo al mantenimento dell'ex coniuge sia quale contributo al mantenimento dei figli;
- con il favore delle spese e dei compensi per il giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% e oltre
CPA”
Per il curatore speciale:
“contrariis reiectis;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente Persona_3 Per_4 di entrambi presso il padre, con possibilità di visita da parte della madre secondo tempi e modi individuati dai Servizi competenti;
assegnare la casa coniugare, in comproprietà fra i coniugi, al padre dei minori, sig. ; CP_1
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del CSSM e del Servizio di NPI competente;
- con liquidazione delle spese e delle competenze a carico dello Stato, oltre al rimborso forfettario del
15% e oltre C.P.A., giusta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei minori nn. 216/24 e
217/24.”
Per il PM:
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/04/2023, la Sig.ra esponeva: Parte_1
pagina 2 di 9 - di aver contratto matrimonio con il Sig. in ST CE (Romania) il CP_1
06/06/2015, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] l'[...] e Persona_5
, nato in [...] il [...]; Persona_6
- che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stante l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale senza dare più notizie a seguito della denuncia querela ex art. 572 c.p. nei suoi confronti;
La ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione dal coniuge nonché l'affidamento dei figli minori in via esclusiva con assegnazione a sé della casa coniugale. Dal punto di vista economico la ricorrente chiedeva un contributo al mantenimento dei figli dell'importo pari a euro 800,00 mensili
(euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in suo favore.
Il Presidente, dr. Alberto Tetamo, fissava udienza di prima comparizione al 14/07/2023 poi rinviata d'ufficio dal nuovo assegnatario, dr. Rodolfo Magrì, al 28/07/2023.
All'udienza del 28/07/2023, nel corso della quale compariva la sola parte ricorrente, parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si costituiva né presenziava in udienza e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
il Giudice delegato autorizzava, quindi, i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 16/11/2023.
Con memoria depositata in data 31/08/2023, la ricorrente chiedeva l'emissione dei provvedimenti urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Giudice relatore, pertanto, con provvedimento emesso in data 06/09/2023, in via provvisoria e urgente così disponeva:
“ASSEGNA alla ricorrente, , la casa coniugale sita in Villanova Mondovì, via XX Parte_1
Settembre n. 74;
DISPONE l'affidamento dei figli minori, e , in via esclusiva alla Persona_5 Per_4 madre, riservando al prosieguo di stabilire le modalità di incontro dei predetti con il padre;
PONE a carico del marito, , l'obbligo di versare alla moglie entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie relative ai minori.”
Con memoria integrativa depositata in data 22/09/2023, parte ricorrente informava il Giudice del trasferimento del figlio minore nato a [...] l'[...] presso la Comunità Persona_5
“L'isola di Peter Pan” di Murazzano.
Con relazione pervenuta dal Consorzio Socioassistenziale del Monregalese in data 06/11/2023, si richiedeva la conferma del sopradetto collocamento del minore presso la comunità risultando la soluzione più rispondente alle necessità del minore nonché l'attivazione di incontri in luogo neutro con pagina 3 di 9 il fratello minore, la presa in carico della Sig.ra da parte del CSM/Servizio di Psicologia Adulti e CP_1 la valutazione delle capacità genitoriali della diade genitoriale.
All'udienza del 16/11/2023, il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione assegnando i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 25/01/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza collegiale del 01/02/2024 - ritenuta la necessità di procedere all'audizione del figlio minore - visti gli artt. 279, 280 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria. Persona_3
In forza della variazione tabellare n. 1 del 15/01/2024 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta e all'udienza del 07/03/2024 si procedeva all'ascolto del minore Persona_3
Con successiva ordinanza del 28/03/2024 il Giudice relatore, in virtù di quanto emerso all'esito dell'escussione di procedeva alla nomina del Curatore Speciale per i minori e Persona_3 disponeva la presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (CSSM –
Mondovì) e del Servizio di NPI al fine di compiere gli opportuni accertamenti.
Acquisite le relazioni dai servizi coinvolti, il Giudice relatore con ordinanza emessa in data 10/07/2024 fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c. al 06/11/2024.
In forza della variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 la causa veniva riassegnata alla dr.ssa Pt_2
.
[...]
Nelle more dell'udienza di rimessione della causa in decisione, parte convenuta, con memoria depositata in data 07/10/2024, si costituiva in giudizio chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocazione presso di lui del figlio maggiore e collocazione prevalente presso la madre Persona_3 del figlio minore , l'assegnazione della casa coniugale, stabilirsi un calendario di visite per Persona_7 entrambi i minori con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, prevedersi in favore del figlio un assegno mensile di mantenimento a suo carico pari ad euro 250,00, oltre al Per_4 percepimento al 50% dell'assegno unico, nonché respingersi la richiesta di un assegno di mantenimento quale contributo della coniuge.
All'udienza figurata di remissione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice relatore fissava l'udienza al 18/12/2024 disponendo la comparizione personale dei coniugi e del Curatore
Speciale dei minori al fine di valutare la possibilità di consensualizzare le condizioni di separazione alla luce della costituzione di parte convenuta.
Comparse le parti all'udienza e ravvisata l'impossibilità di trovare una soluzione condivisa, veniva fissata nuova udienza al 26/02/2025 per la rimessione della causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 14/03/2025 veniva depositata da parte dei Servizi relazione di “aggiornamento urgente” relativa ai minori e , in cui segnalavano che il figlio si era Persona_5 Persona_6 Per_4 trasferito presso l'abitazione paterna lamentando episodi di maltrattamento da pate della madre la quale, pur contattata dai Servizi, non aveva dato alcuna disponibilità per un colloquio.
pagina 4 di 9 Conseguentemente, il Collegio con ordinanza emessa in data 17/03/2025 rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ragione delle nuove esigenze di tutela dei figli minori.
Con istanze del Curatore Speciale dei minori e dal difensore del padre, depositate rispettivamente in data 14/03/2025 e 19/03/2025, veniva chiesta in via d'urgenza la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473 bis.22 c.p.c. in ragione dei sopravvenuti mutamenti delle circostanze fattuali.
Il Giudice relatore, pertanto, fissava l'udienza del 25/03/2025 per l'audizione del minore e Per_4 per la valutazione, all'esito, in ordine alla necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti richiesti.
Con ordinanza emessa in data 27/03/2025 il Giudice relatore - a modifica dei provvedimenti provvisori assunti in data 06/09/2023- così disponeva:
“l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
che i genitori si forniscano reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione dei figli minori;
la revoca del contributo al mantenimento dei figli minori disposto a carico del padre;
la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dei minori da parte del Servizio NPI, mandando ai medesimi di relazionare trimestralmente;
che la madre possa incontrare i figli minori in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal servizio sociale.”
All'udienza del 16/04/2025, sentiti i difensori delle parti e l'avv. Francesca Botto, quale Curatore
Speciale dei minori che evidenziava l'opportunità che venisse disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 17/04/202 il Giudice relatore disponeva l'acquisizione di relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI della competente ASL CN1, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione circa il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, oltre che circa il regime delle visite madre-figli.
Con deposito effettuato in data 02/05/2025, l'assistente sociale dott.ssa informava il Persona_8
Tribunale di essere stata notiziata dal sig. del trasferimento in Romania dello stesso e dei CP_1 figli minori e in data 18/04/2025; con successivo aggiornamento depositato Persona_3 Per_4 in data 28/05/2025 informava che la sig.ra non aveva più preso contatti con il Parte_1
Servizio a far data dal 12/05/2025 e che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanova
Mondovì, dott. avvisava il Servizio che “non frequenta le lezioni dal Persona_9 Per_4
23 aprile”.
pagina 5 di 9 Il Giudice relatore, all'udienza del 21/07/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, mandava ai
Servizi Sociali (CSSM) ed al Servizio dell'ASL CN1 di depositare, entro Controparte_2
60 giorni, relazione aggiornata relativa alla situazione del nucleo familiare e dei minori Persona_3
e , per quanto nota, e rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle Per_4 parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. nonché invitando il PM a precisare le proprie conclusioni entro i termini assegnati alle parti, prendendo posizione sui fatti emersi.
Richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024 in data 18/08/2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta.
All'udienza figurata del 04/11/2025, viste le conclusioni delle parti costituite, il Giudice relatore rimetteva gli atti al Pubblico Ministero perché formulasse le proprie conclusioni scritte e, quindi, al
Tribunale in camera di consiglio per l'emissione della sentenza richiesta.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 09/12/2025 come in epigrafe riportato.
***
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co 1 lett.
a) Reg. UE 2019/1111.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza dei coniugi (cfr. doc. 3 ricorrente).
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della
Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 1 e 2 ricorrente), il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido in tale Stato.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. sent. n. 569 del 14.2.1975).
pagina 6 di 9 Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5292 del 28.10.1985).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, dunque, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti.
Sull'affidamento, collocazione e regime di visita dei figli minori
Preliminarmente il Collegio prende atto che dalle relazioni depositate in atti dal Servizi risulta che il sig. , unitamente, ai figli minori e hanno fatto rientro in Romania CP_1 Persona_3 Per_4 in data 18/04/2025 e che la sig.ra non ha più preso contatti con il Servizio a far Parte_1 data dal 12/05/2025 (cfr. relazioni depositate in data 02/05/2025 e 28/05/2025 nonché le relazioni di aggiornamento del 18/09/2025 e del 24/09/2025).
Occorre poi dare atto che in data 23/07/2025 il PM depositava in atti iscrizione notizia di reato a carico del sig. per il reato di cui all'art. 574bis c.p. in seguito all'allontanamento con i minori CP_1 mentre la ricorrente ha insistito nel disporsi l'affido condiviso dei minori con Parte_1 regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé; medesime conclusioni, in punto affido, hanno avanzato il Curatore Speciale dei minori e il difensore di parte convenuta - che dismetteva il mandato in data 09/07/2025 stante l'irreperibilità del proprio assistito.
Alla luce della situazione di fatto determinatasi per effetto dell'intervenuto trasferimento del convenuto e dei minori in Romania il Collegio dà atto che permane, in ogni caso, la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 9 Reg. UE 2019/1111.
Ciò posto, stante la concorde richiesta delle parti in punto affidamento dei minori, il Collegio ritiene doversi confermare l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione Persona_3 Per_4 prevalente presso il padre in continuità con lo stato di fatto esistente e per il quale i figli hanno espresso preferenza.
In relazione alla situazione di fatto determinatasi per effetto della intervenuta irreperibilità del ricorrente e dei figli, nulla si dispone in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
gli incontri potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con le esigenze pagina 7 di 9 e i desiderata dei minori stessi, se e quando il convenuto e i minori faranno rientro sul territorio nazionale.
Sulla casa coniugale
In merito alla casa familiare il Collegio non reputa la necessità di provvedere non ricorrendo le condizioni dell'art. 337 sexies c.c., in quanto non più habitat dei figli minori, trasferiti con il padre collocatario in Romania nel corso del presente giudizio.
Sul contributo al mantenimento
Nulla si dispone in punto mantenimento dei minori in assenza di domanda sul punto.
Quanto all'assegno che la ricorrente ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di contributo al suo mantenimento, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ancora, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono infatti quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea di separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017, Cass. 9686/2020, Cass. 21132/2002).
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, che nulla ha dedotto e allegato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha riferito di aver reperito attività come collaboratrice domestica e di aver reperito altra abitazione rispetto alla casa coniugale asseritamente con l'aiuto economico di conoscenti e dei servizi sociali, circostanza di cui, tuttavia, non viene fornita prova.
A ciò si aggiunga che la ricorrente è ancora in giovane età e, dunque, dotata di capacità lavorativa, sicché la stessa può impegnarsi a reperire, ora che i figli risultano trasferitisi in Romania con il padre, attività lavorativa maggiormente impegnativa e proficua.
Pertanto, visti gli elementi indicati, questo Collegio ritiene di dover rigettare la domanda della ricorrente di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore non sussistendone i presupposti (cfr. Tribunale di Pavia, Sentenza n. 899/2024 del 27/05/2024).
pagina 8 di 9 Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti considerati il comportamento processuale del convenuto e la soccombenza di parte ricorrente in ordine alle questioni economiche
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con riferimento Parte_1 CP_1 al matrimonio contratto in ST CE (Romania) il 06/06/2015, non trascritto in Italia;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Per_4 genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
3) nulla dispone in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
gli incontri potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con le esigenze e i desiderata dei minori stessi, se e quando il convenuto e i minori faranno rientro sul territorio nazionale;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in proprio favore;
5) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cuneo, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore est.
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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