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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3343/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe La Rocca, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P.IVA ), e per essa la procuratrice CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Cristian Sgaramella, presso il P.IVA_2
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 951/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 22.08.2024 nel procedimento iscritto al n. r.g.
898/2024, su ricorso di quale mandataria della società CP_2 CP_3
2. - La società costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto
[...] CP_1 dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - All'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbali in atti, a seguito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1. - Sul punto, giova ricordare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere (o dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, avuto esclusivo riguardo alle prospettazioni dell'attore. Essa, dunque, va distinta dall'effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva, la quale rileva quale elemento costitutivo del diritto azionato e, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore. Come chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.2. - Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 9073/2025; Cass. n. 12953/2025), in presenza di una contestazione del debitore ceduto avente ad oggetto la titolarità del credito azionato in giudizio, è necessario distinguere due ipotesi concettualmente distinte.
Pag. 2 di 6 4.2.1. - La prima è quella in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice. In tal caso, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere, la cui prova grava integralmente sulla sedicente cessionaria. La pubblicazione dell'avviso di cessione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo. Pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza della cessione,
l'attore deve fornire una prova effettiva e concreta dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
4.2.2. - La seconda ipotesi è quella in cui venga ammessa, in linea generale, l'esistenza della cessione, ma si contesti che il credito specificamente azionato rientri tra quelli oggetto del trasferimento. In tale evenienza, l'onere della prova grava comunque sulla parte cessionaria, la quale può avvalersi dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi, univoci e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione certa del credito dedotto in giudizio. Tali elementi possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito. In mancanza di tali indicazioni specifiche, l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
4.3. - Venendo al caso in esame, in cui la parte opponente ha diffusamente contestato la stessa esistenza delle cessioni enumerate nel ricorso monitorio (cfr. pagg. 4 e ss., atto di citazione), va osservato che la parte opposta ha fondato la propria legittimazione sostanziale sulla dedotta qualità di mandataria della società a sua volta CP_1
asserita cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_4
, per effetto di una catena di trapassi comprendente la fusione per
[...] incorporazione di quest'ultima in e, successivamente, in Controparte_5 [...]
Contr
la cessione in blocco da ad e infine Controparte_6 CP_8 da quest'ultima a CP_1
Pag. 3 di 6 4.3.1. - Ferma la possibilità di ricostruire, anche per atti pubblici e visure camerali, la
Contr continuità soggettiva tra e restano tuttavia decisive le Controparte_4 criticità relative alla prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle successive cessioni in blocco, avvenute ex art. 58 T.U.B. e L. n. 130/1999.
Contr 4.3.2. - In particolare, l'avviso relativo alla cessione da ad pubblicato CP_8
nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020, non consente in alcun modo di ricondurre il credito oggetto di causa alla massa ceduta. Esso, infatti, fa riferimento in termini generici a “crediti [...] derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche” a soggetti classificati “in sofferenza” nel periodo compreso tra ottobre 1983 e agosto 2019
(cfr. doc. 2, fasc. monitorio).
4.3.3. - Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta (cfr. doc. 5, fasc. monitorio) attesta che il credito azionato trae origine da un contratto di conto corrente di corrispondenza, sottoscritto da in data 29.03.2000 con Parte_1 [...]
- sede di . Tale contratto non contiene alcuna clausola di Controparte_4 CP_4
apertura di credito, né una pattuizione espressa di affidamento bancario, risultando privo dell'elemento essenziale del “finanziamento erogato” di cui all'art. 1813 c.c.
Ne consegue che non è possibile ricondurre il contratto suddetto alla categoria dei
“finanziamenti erogati” richiamata nell'avviso di cessione, trattandosi di rapporto passivo di conto corrente ordinario, nel quale eventuali utilizzi in negativo del saldo non autorizzati configurano una ipotesi di sconfinamento di fatto, tollerato dalla Banca, e non un finanziamento in senso tecnico.
4.3.4. - Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, pur essendo menzionata la disponibilità degli elenchi nominali sul sito web del Master Servicer (Centotrenta
Servicing S.p.A.), le liste pubblicate sul portale indicato riportano solamente numeri di
NDG privi di collegamento oggettivo e certo con il contratto prodotto o con il soggetto debitore e, comunque, inidonei ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla cessionaria.
Come già chiarito, infatti, la cessionaria che agisce in giudizio in virtù di cessione in blocco ha l'onere di provare, in presenza di contestazione, la stessa esistenza
Pag. 4 di 6 dell'operazione di cessione. Tale prova non può essere desunta in via automatica dall'avviso di pubblicazione in G.U., il quale può avere valore indiziario, ad esempio qualora la pubblicazione sia avvenuta per iniziativa della cedente, ipotesi, questa, nella specie insussistente.
5. - Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto a tutte le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti, che risultano pertanto superate per effetto dell'accoglimento del motivo principale di opposizione relativo alla carenza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale della società opposta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente. Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (€
11.749,39) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, tali spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nella misura di € 3.387,00 per compensi professionali (considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e quelle di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale), con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3343/2024 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1
e , revoca il decreto ingiuntivo n. 951/2024, emesso
[...] Parte_2
dal Tribunale di Siracusa in data 22.08.2024 nel procedimento iscritto al n. r.g.
898/2024
2) Condanna la alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 145,50 a titolo di Parte_2 spese vive (di cui € 118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed €
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
Pag. 5 di 6 c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 11 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3343/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe La Rocca, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P.IVA ), e per essa la procuratrice CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Cristian Sgaramella, presso il P.IVA_2
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 951/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 22.08.2024 nel procedimento iscritto al n. r.g.
898/2024, su ricorso di quale mandataria della società CP_2 CP_3
2. - La società costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto
[...] CP_1 dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - All'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbali in atti, a seguito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1. - Sul punto, giova ricordare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere (o dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, avuto esclusivo riguardo alle prospettazioni dell'attore. Essa, dunque, va distinta dall'effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva, la quale rileva quale elemento costitutivo del diritto azionato e, come tale, dev'essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore. Come chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
4.2. - Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 9073/2025; Cass. n. 12953/2025), in presenza di una contestazione del debitore ceduto avente ad oggetto la titolarità del credito azionato in giudizio, è necessario distinguere due ipotesi concettualmente distinte.
Pag. 2 di 6 4.2.1. - La prima è quella in cui venga contestata l'effettiva conclusione di un atto di cessione tra il creditore originario e la parte attrice. In tal caso, la questione attiene all'esistenza stessa del titolo giuridico in forza del quale la parte attrice assume di essere succeduta al creditore originario nella titolarità del rapporto obbligatorio. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere, la cui prova grava integralmente sulla sedicente cessionaria. La pubblicazione dell'avviso di cessione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha la sola funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce in sé prova del perfezionamento dell'atto traslativo. Pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza della cessione,
l'attore deve fornire una prova effettiva e concreta dell'avvenuto trasferimento del credito, eventualmente anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non potendosi limitare alla produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U.
4.2.2. - La seconda ipotesi è quella in cui venga ammessa, in linea generale, l'esistenza della cessione, ma si contesti che il credito specificamente azionato rientri tra quelli oggetto del trasferimento. In tale evenienza, l'onere della prova grava comunque sulla parte cessionaria, la quale può avvalersi dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma solo a condizione che quest'ultimo contenga elementi oggettivi, univoci e non equivoci, tali da rendere possibile l'individuazione certa del credito dedotto in giudizio. Tali elementi possono consistere, ad esempio, nella tipologia del rapporto ceduto, nel numero identificativo del contratto, nei dati anagrafici del debitore, nell'importo o nella data del credito. In mancanza di tali indicazioni specifiche, l'avviso pubblicato non può considerarsi idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
4.3. - Venendo al caso in esame, in cui la parte opponente ha diffusamente contestato la stessa esistenza delle cessioni enumerate nel ricorso monitorio (cfr. pagg. 4 e ss., atto di citazione), va osservato che la parte opposta ha fondato la propria legittimazione sostanziale sulla dedotta qualità di mandataria della società a sua volta CP_1
asserita cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_4
, per effetto di una catena di trapassi comprendente la fusione per
[...] incorporazione di quest'ultima in e, successivamente, in Controparte_5 [...]
Contr
la cessione in blocco da ad e infine Controparte_6 CP_8 da quest'ultima a CP_1
Pag. 3 di 6 4.3.1. - Ferma la possibilità di ricostruire, anche per atti pubblici e visure camerali, la
Contr continuità soggettiva tra e restano tuttavia decisive le Controparte_4 criticità relative alla prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle successive cessioni in blocco, avvenute ex art. 58 T.U.B. e L. n. 130/1999.
Contr 4.3.2. - In particolare, l'avviso relativo alla cessione da ad pubblicato CP_8
nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020, non consente in alcun modo di ricondurre il credito oggetto di causa alla massa ceduta. Esso, infatti, fa riferimento in termini generici a “crediti [...] derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche” a soggetti classificati “in sofferenza” nel periodo compreso tra ottobre 1983 e agosto 2019
(cfr. doc. 2, fasc. monitorio).
4.3.3. - Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta (cfr. doc. 5, fasc. monitorio) attesta che il credito azionato trae origine da un contratto di conto corrente di corrispondenza, sottoscritto da in data 29.03.2000 con Parte_1 [...]
- sede di . Tale contratto non contiene alcuna clausola di Controparte_4 CP_4
apertura di credito, né una pattuizione espressa di affidamento bancario, risultando privo dell'elemento essenziale del “finanziamento erogato” di cui all'art. 1813 c.c.
Ne consegue che non è possibile ricondurre il contratto suddetto alla categoria dei
“finanziamenti erogati” richiamata nell'avviso di cessione, trattandosi di rapporto passivo di conto corrente ordinario, nel quale eventuali utilizzi in negativo del saldo non autorizzati configurano una ipotesi di sconfinamento di fatto, tollerato dalla Banca, e non un finanziamento in senso tecnico.
4.3.4. - Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, pur essendo menzionata la disponibilità degli elenchi nominali sul sito web del Master Servicer (Centotrenta
Servicing S.p.A.), le liste pubblicate sul portale indicato riportano solamente numeri di
NDG privi di collegamento oggettivo e certo con il contratto prodotto o con il soggetto debitore e, comunque, inidonei ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla cessionaria.
Come già chiarito, infatti, la cessionaria che agisce in giudizio in virtù di cessione in blocco ha l'onere di provare, in presenza di contestazione, la stessa esistenza
Pag. 4 di 6 dell'operazione di cessione. Tale prova non può essere desunta in via automatica dall'avviso di pubblicazione in G.U., il quale può avere valore indiziario, ad esempio qualora la pubblicazione sia avvenuta per iniziativa della cedente, ipotesi, questa, nella specie insussistente.
5. - Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto a tutte le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti, che risultano pertanto superate per effetto dell'accoglimento del motivo principale di opposizione relativo alla carenza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale della società opposta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente. Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (€
11.749,39) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, tali spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nella misura di € 3.387,00 per compensi professionali (considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e quelle di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale), con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3343/2024 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1
e , revoca il decreto ingiuntivo n. 951/2024, emesso
[...] Parte_2
dal Tribunale di Siracusa in data 22.08.2024 nel procedimento iscritto al n. r.g.
898/2024
2) Condanna la alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 145,50 a titolo di Parte_2 spese vive (di cui € 118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed €
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
Pag. 5 di 6 c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 11 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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