Articolo 1 della Legge 28 giugno 1961, n. 514
Articolo 2
Versione
1 luglio 1961
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.
Entrata in vigore il 1 luglio 1961