Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.