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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 80 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 29/08/1969, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore. Rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella BERTONA parte ricorrente contro (c.f. nt. a NOVARA il 01/09/1970, domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dell'Avv. Marzia FABIANI e dall'Avv. Sabrina RAINERI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: emettersi sentenza in punto status
Parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario (matrimonio trascritto nei registi dello stato civile del comune di Oleggio, n. atto di matrimonio 10, n. registro atto matrimonio parte II- Serie A) con CP_1 in data 19 maggio 1996.
[...]
Dalla loro unione, sono nate (26 ottobre 1997) e (21 settembre Per_1 Persona_2
2005).
Con decreto di omologa del 19 aprile 2022, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi (disponeva l'affido di , all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione presso la madre, dove viveva anche già maggiorenne, affetta da una Per_1 grave forma di disabilità).
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L. 898/70 (il ricorrente ha chiesto altresì una diversa regolamentazione dei profili economici di cui al decreto di omologa).
Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici.
All'udienza del 3/7/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
***
La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
2
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 19 aprile 2022 del Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5 c. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Oleggio per quanto di sua competenza;
4. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 80 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 29/08/1969, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore. Rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella BERTONA parte ricorrente contro (c.f. nt. a NOVARA il 01/09/1970, domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dell'Avv. Marzia FABIANI e dall'Avv. Sabrina RAINERI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: emettersi sentenza in punto status
Parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario (matrimonio trascritto nei registi dello stato civile del comune di Oleggio, n. atto di matrimonio 10, n. registro atto matrimonio parte II- Serie A) con CP_1 in data 19 maggio 1996.
[...]
Dalla loro unione, sono nate (26 ottobre 1997) e (21 settembre Per_1 Persona_2
2005).
Con decreto di omologa del 19 aprile 2022, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi (disponeva l'affido di , all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione presso la madre, dove viveva anche già maggiorenne, affetta da una Per_1 grave forma di disabilità).
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L. 898/70 (il ricorrente ha chiesto altresì una diversa regolamentazione dei profili economici di cui al decreto di omologa).
Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici.
All'udienza del 3/7/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
***
La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
2
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 19 aprile 2022 del Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5 c. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Oleggio per quanto di sua competenza;
4. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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