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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
Giudice3) Dott.ssa Flora Mazzaro ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 63205 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 24/09/2024,
vertente
TRA
già [...] Parte 1
, in persona del legale Parte 2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliatal
OPPONENTE
E CP 1 c.f.: C.F. 1 nato a [...] il [...], residente in [...], Via Massimi
n°119, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Nicotera
n° 31, presso lo studio dell'Avv. Francesco Astone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 2
OPPOSTO
OGGETTO:OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All'udienza del 24 settembre 2024 compariva
IA TI, in sostituzione l'Avv.
nell'interessedel Prof. Avv. Francesco Astone, del Dott. CP_1 il quale chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione senza concessione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. ovvero con la concessione dei termini ridotti ed insisteva per le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta e meglio precisate con la memoria ai sensi dell'art. 183 6° comma n°1 c.p.c..
Era altresì presente per la parte opponente l'Avv. Francesco Botto, in sostituzione dell'Avv. Annaluce
Licheri, il quale si riportava alle proprie conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio e precisate nella memoria di cui all'art. 183 6° comma n°1 e n°2 c.p.c. e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. opponendosi alla riduzione dei termini ex adverso richiesta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Dott. CP 1 la Controparte_2 Parte 3
[…] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°14139/2021, R.G. n° 43899/2021, emesso in data 29 luglio 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 29.476,03 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Prospettava che:
essa opponente era una società di gestione del risparmio, specializzata in fondi di investimento immobiliare, che, al mese di giugno 2018, gestival un portafoglio immobiliare di circa 2.5 miliardi e n°23. fondi immobiliari operativi;
svolta da essa opponente riguardava
- l'attività
in particolar modo gli immobili sia iconici, sia a sviluppo (turistico ricettivo, commerciale, direzionale rigenerazionee residenziale), che la e la riqualificazione urbana;
fra i fondi comuni di investimenti gestiti vi erano i seguenti:
Fondo Megas;
Fondo Donatello-Comparto Michelangelo Due;
-
Fondo Tintoretto- Comparto Akroterion;
Fondo Tintoretto-Comparto Apollo;
-
Fondo Tintoretto-Comparto Vulcano;
-
Fondo Tiziano-Comparto Venere;
-
- Fondo Aida;
Fondo Norma;
- La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 dicembre 2018, aveva disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo di essa opponente, sottoponendo la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. a) D.Lgs. n°58/1998, per gravi violazioni normative ed irregolarità nell'amministrazione;
con il medesimo provvedimento l'Arch. Persona 1
[...] era stata nominata Commissario straordinario e la Prof. il Prof. Avv.Persona 2 Persona 3
erano stati nominati
[...] e l'Avv. CP 3
componenti del Comitato di sorveglianza con i poteri e le attribuzioni richiamati dal citato art. 56 T.U.F.; con rapporto ispettivo n°3357 del 12 settembre 2016 la Banca d'Italia aveva comunicato ad essa opponente l'esito degli accertamenti ispettivi condotti nel periodo fra il 10 febbraio 2016 ed il 06 maggio 2016; da tale rapporto erano emerse, fra l'altro, le richieste che l'autorità di vigilanza aveva rivolto ad essa opponente per porre rimedio ai rischi operativi el reputazionali cui la stessa si era esposta dopo il deterioramento dei rapporti con il quotista di maggioranza, la Controparte_4 ; - in seguito ai risultati dell'ispezione condotta dalla Banca d'Italia la CP_5 aveva inviato, nel mese di febbraio 2017, un ordine di convocazione dei membri del C.d.A. per indurre essa opponente ad adottare, nel più breve tempo possibile, misure per migliorare l'attività di gestione e per porre rimedi ai suddetti rischi;
all'esito del procedimento sanzionatorio n° 58551/2017, avviato in seguito agli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia nel periodo
10 febbraio 2016 06 maggio 2016, la CP_5
-
,
con delibera n°20354 del 21 marzo 2018, aveva irrogato sanzioni amministrative ad essa opponente per € 300,000,00 nonché ai relativi organi apicali, per la violazione dell'art. 35 decies T.U.F. e delle relative disposizioni di attuazione;
con tale provvedimento era stata contestata ad essa opponente, fra l'altro, la carenza di autonomia e di indipendenza nel processo decisionale di investimento e la mancata mappatura delle situazioni di conflitto d'interesse; successivamente la Banca d'Italia aveva condotto periodouna ulteriore ispezione, nel dal 22 maggio 2018 al 09 agosto 2018, evoluta in unal sanzione amministrativa, per € 135.000,00, irrogata il 12 novembre 2019 per violazioni relative a tale periodo;
CP_5anche la aveva comunicato ad essa opponente (già in A.S.) l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per € 130.000,00- procedimento n°97544/2019, con nota del 10/06/2019 e relazione dell'ufficio sanzioni amministrative del 20/12/2019- conseguenti a fatti avvenuti fra l'01 luglio 2016 ed il 09 agosto
2018; dai provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca
d'Italia e dalla CP 5 erano emerse condotte illegittime in taluni casi anche in conflitto di interessi, ad opera degli amministratori e degli organi di controllo di essa opponente, come succedutisi nel tempo, che avevano cagionato gravissimi danni alla stessa anche quale sottoscrittrice-quotista di fondi da essa gestiti;
le condotte illegittime erano riassumibili in due categorie:
A) comportamenti e omissioni causativi di danni
-
diretti al patrimonio di essa opponente;
B) condotte e omissioni causative di danni a fondi gestiti da essa opponente di cui era anche quotista e, di conseguenza, arrecati alla medesima in termini pure di valore delle commissioni percepite da questa a causa della provocata minore redditività o del minor attivo dei fondi;
per il ristoro di detti pregiudizi aveva agito il Commissario Straordinario di essa opponente ai sensi del combinato disposto ai sensi degli artt. 56.
TUF e 72 D.Lgs. n°385/1993; tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
"I voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contrarial istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta:
- i) in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto l'azione responsabilità promossa dal Commissario di
Straordinario della società in A.S. Controparte_6
unitamente agli nei confronti del Dott. CP_1
altri membri dei disciolti organi di amministrazione e controllo di CP_2 ) pendente innanzi a Codesto
Ill.mo Tribunale con R.G. n°58025/2020, Sez. XVI, giudice Dott.ssa Buonocore, udienza 09 novembre
2021;
ii) ovvero, sempre in via preliminare, disporre
-
la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del predetto giudizio R.G. n°58025/2020;
iii) nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nel presenta atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che nulla è dovuto da parte della
[…]
CP 1 e conseguentemente CP 6 al Dott.
dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e comunque revocare il decreto ingiuntivo n°14139/2021 opposto;
iv) in ogni caso con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio". CP 1 il quale deduceva Si costituiva il Dott.
che il proprio credito era stato determinato a mezzo delibera del C.d.A. che aveva monetizzato di i compensi dovuti a ciascuno dei componenti in ragione degli incarichi svolti.
Contestava, invece, la eccezione di compensazione
-
per asseriti inadempimenti negando la esistenza di responsabilità in ragione dell'incarico svolto.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- i) in via preliminare, giusta la disposizione di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, sia avuto riguardo al fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta sia perché le contestazioni sollevate da CP 2 non sono di pronta ed agevole soluzione;
ii) ulteriormente in via preliminare rigettare in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondata sia la richiesta di riunione sia quella di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. avanzate da CP 2
iii) in ogni caso dichiarare inammissibile e comunque
-
rigettare in quanto non provata e comunque infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivoda CP 2
n° 14319/2021, emesso in data 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma;
iv) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n°14139/2021 con ogni conseguenziale statuizione;
v) in ogni caso con vittoria di spese, competenze
-
ed onorari del presente giudizio".
Si costituiva in corso di causa, in luogo di CP_7
[...] la Parte 1
(d'ora in poi breviter la Pt 1 che faceva proprie le deduzioni, difese e conclusioni della pregressa persona giuridica.
La causa, all'udienza del 24 settembre 2024, all'esito
-
della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, era trattenuta in decisione. Motivi della decisione
Ritiene | Tribunale che debba essere dichiarato il difetto di interesse ad agire per fatti sopravvenuti con riferimento alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo.
Giova rammentare che l'originario contenzioso di cui al giudizio R.G. n° 58025/2020- che è stato ribadito ope exceptionis nella presente sede a mezzo del richiamato atto oppositivo- è stato definito. bonariamente nella indicata sede processuale.
Ed infatti nel connotato processo il G.I., all'udienza d'll'08 aprile 2024, preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, ha dichiarato la estinzione di molteplici segmenti processuali fra i quali quello inerente il Dott. CP 1 e la Parte 1
[...] già Parte 2
[…]
Occorre osservare che il predetto giudizio, introdotto in CP 7 aveva ad oggetto l'azione dalla CP 2
responsabilità di esercitata nei confronti degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione dei conti per asserita commissione di atti di mala gestio e di omesso controllo degli organi preposti. L'azione era stata promossa dal Commissario
Straordinario di su espressa Controparte_7
autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 d.lgs. n°58/1998 e 72 d.lgs. n°385/1993.
Nel suddetto processo nelle more del decorso dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183. comma c.p.c., e precisamente in data 6 °
08 gennaio 2022, era stata disposta all'esito della cessione dei complessi aziendali rappresentati dai Fondi gestiti da Controparte_6 fino all'apertura della CP 7 disposta dalla Banca d'Italia- la revoca di tale provvedimento da parte della stessa autorità che lo aveva pronunciato venendo meno il munus del Commissario Straordinario, con revoca del mandato al difensore.
privata successivamente anche La Controparte_6
della qualifica di Contro e dei Fondi che gestiva- trasformava in società a responsabilità limitata si modificando la propria denominazione in quella vigente, con nomina di nuovi organi sociali, ma restando invariata la compagine societaria.
Da ultimo in via di ulteriore corroborazione della tesi della parte opposta risulta incontroverso che
-
l'assemblea dei soci della Pt 1 in data
"I 11 dicembre 2023, abbia deliberato di rinunciare all'azione ed agli atti di cui al giudizio contrassegnato da R.G. n°58025/2020, pendente dinanzi al Tribunale di Roma".
Opina il Collegio che come noto- la rinuncia agli atti di causa necessiti della conforme accettazione onde consentire la declaratoria di estinzione del giudizio;
il che è occorso nel caso oggetto di indagine.
Del pari risulta univoco che la concorde esplicitazione. non precluda la facoltà di azione in diverso ambito chiaro essendo che la comune volontà delle parti risulta riferibile alla sola sede processuale oggetto di contesa.
Diversamente la rinuncia all'azione palesa la volontà abdicativa del disponente nel contesto pendente ed in qualsivoglia altro contesto processuale.
- non aventeEd infatti la predetta esplicitazione valenza meramente procedurale, sibbene di natural sostanziale-, non necessita di accettazione dovendo ritenersi, per l'effetto, venuta meno la determinazione ad agire in giudizio in qualsiasi sede procedurale.
Il cheche necessariamente conduce alla rifusione delle spese di lite a carico della società opponente liquidate nella misura di cui al dispositivo. Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°14139/2021, R.G. n°43899/2021, emesso in data
29 luglio 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, conferma il decreto monitorio medesimo;
condanna la Parte 1
già Parte 2 a rifondere in favore del Dott. CP 1 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
Così deciso il 23 dicembre 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo