TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2821/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni Paolo Parte_1
II, presso lo studio dell'avv. Vecchio Vittorio (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 439202400006503770000, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.776,71, per l'anno 2022 (IV rata) e I, II, e III rata per l'anno 2023 del contributo fisso IVS gestione commercianti. A tal fine rappresentava come la ricorrente fosse socia esclusiva nonché
1 amministratore unico della al 13.07.2017 al 19.07 2021 e, pertanto, non Parte_2 obbligata alla pretesa opposta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione della ricorrente non essendo più socia ed amministratrice della società
“ dal 19.07.2021 - nel merito: accertare e dichiarare l'annullamento e/o Parte_2
l'inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per i motivi indicati in premessa - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato (all. fasc. res.) l'annullamento d'ufficio dell'atto opposto, avvenuta con provvedimento emesso dallo stesso Istituto impositore - a seguito del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Per le ragioni sopra dette, va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la condanna e sono pertanto poste a carico di La condotta processuale delle parti, protende per la compensazione nella CP_1 misura pari al 50%, e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà e condanna l' Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione della restante
[...] metà, liquidata in complessivi € 600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dall'avv. Vittorio Vecchio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni Paolo Parte_1
II, presso lo studio dell'avv. Vecchio Vittorio (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 439202400006503770000, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.776,71, per l'anno 2022 (IV rata) e I, II, e III rata per l'anno 2023 del contributo fisso IVS gestione commercianti. A tal fine rappresentava come la ricorrente fosse socia esclusiva nonché
1 amministratore unico della al 13.07.2017 al 19.07 2021 e, pertanto, non Parte_2 obbligata alla pretesa opposta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione della ricorrente non essendo più socia ed amministratrice della società
“ dal 19.07.2021 - nel merito: accertare e dichiarare l'annullamento e/o Parte_2
l'inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per i motivi indicati in premessa - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato (all. fasc. res.) l'annullamento d'ufficio dell'atto opposto, avvenuta con provvedimento emesso dallo stesso Istituto impositore - a seguito del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Per le ragioni sopra dette, va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la condanna e sono pertanto poste a carico di La condotta processuale delle parti, protende per la compensazione nella CP_1 misura pari al 50%, e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà e condanna l' Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione della restante
[...] metà, liquidata in complessivi € 600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dall'avv. Vittorio Vecchio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2