Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 110/2024 R.G. Cont. promossa da:
Parte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Robassomero C.F._1 (TO) n. 75, elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Cibrario 36 presso lo studio dell'avv. Cristina Donato, che la rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente Contro
, CP_1 nato a [...] il [...] (CF e residente in [...] Sandro Pertini n.75 rappresentat iuntamente quanto disgiuntamente dall'Avv. EF COMMODO (C.F. ) e dall'Avv. Sara C.F._3 COMMODO (C.F. ) con elezione di domicilio presso il loro studio C.F._4 di in Torino, Via Bertola n.2 per delega in atti Parte resistente Con l'intervento del PM Oggetto: “Separazione e divorzio contenziosi”. Conclusioni congiunte Per la Separazione depositate in pct
“ In esito al provvedimento reso ex art. 473 bis 22 c.p.c. da V.S. Ill.ma, i coniugi sono addivenuti ad una intesa complessiva e sono dunque pronti a rassegnare le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, decorso il termine CP_1 Parte_1 previsto dall'art.3 della legge 1 dicembre 1970 n.898, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, alle condizioni infra specificate
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa ex familiare sita a Robassomero (TO) viale Sandro Pertini 75;
3) Assegnare la casa ex familiare alla signora che dovrà per l'effetto sopportarne i costi ordinari, Pt_1 dandosi atto che il signor ha rilasciato l'immobile il 2 Agosto 2024 portando seco i suoi effetti CP_1 personali. Entro il 30 agosto 2024 il signor ha recuperato, col consenso della moglie, il letto CP_1 della sorella entro il 30 settembre recupererà il mobile della nonna del signor Persona_1 CP_1 mentre il ta ta comprensivo delle due panche abbinate, di proprietà del signor Pt_2
verranno recuperati dal signor alla data del 9 gennaio 2026 (o prima se la signora
[...] CP_1 dovesse rilasciare la casa) impegnandosi la signora a non disporne prima di allora;
4) Disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre e, a decorrere dal 1.9.2024, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo con la moglie, con le seguenti modalità: a. A fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella settimana che termina con il weekend dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al Per_2 pagina 1 di 3
nella settimana che termina con il weekend dal lunedì all'uscita da scuola al Pt_3 martedì mattina al rientro a scuola. In caso di non frequentazione della scuola (per vacanza, scioperi, festività, ecc…) le visite decorreranno dalle ore 8.00 nei giorni lavorativi e dalle ore 10.00 nei festivi. Il we del 6.7.8 Settembre sarà di competenza della signora;
Pt_1
5) Disporre altresì che i genitori si alternino secondo le seguenti modalità: b. durante l'estate ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno, in difetto di accordo i bambini trascorreranno negli anni pari i primi 15 gg. del mese di agosto con il padre e gli ultimi 15 con la madre e viceversa nei dispari;
nei rimanenti periodi di sospensione scolastica estiva verrà applicata l'alternanza ordinaria riservata la possibilità di una intesa tra i coniugi rispetto a soggiorni dei figli con i nonni materni o con gli zii materni/paterni; c. durante le vacanze di Pasqua i genitori si alterneranno nella gestione dei figli annualmente per l'intero periodo di sospensione scolastica (Pasqua 2024 con il padre) d. durante le vacanze di Carnevale i genitori si alterneranno nella gestione dei figli annualmente per l'intero periodo di sospensione scolastica (Carnevale 2024 con la madre) e. durante le vacanze natalizie - i genitori, annualmente, si alterneranno con il seguente calendario: negli anni pari dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio col padre;
nei dispari viceversa. f. i bambini trascorreranno il giorno del compleanno, un anno con la madre ed uno con il padre;
Ove il 6 gennaio cadesse di venerdì o sabato il fine settimana immediatamente successivo al 6 gennaio sarà di competenza del genitore che avrà con sé i figli in data 6 gennaio, e da quel momento le parti si atterranno ad una nuova alternanza di ordinaria calendarizzazione, senza guardare all'alternanza rispetto all'ultimo weekend antecedente le festività natalizie;
g. i bambini trascorreranno la festa della mamma (a maggio) e quella del papà (il 19 marzo) nonché i compleanni dell'uno e dell'altro con i rispettivi interessati (dalle 10 alle 21); h. Le festività infrasettimanali e del fine settimana (e dunque 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre) si intenderanno alternate. I coniugi concordano che l'alternanza straordinaria di cui al punto 5, b, c, d, e, sospende l'alternanza ordinaria che riprenderà a decorrere dalla fine delle vacanze stesse, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto in relazione all'ipotesi sopra dedotta in cui il 6 gennaio cada di venerdì e/o sabato;
Il cane del nucleo verrà gestito dai coniugi seguendo i bambini, tranne il lunedì ed il martedì della settimana che termina con il week-end paterno in cui resterà a casa della signora . Pt_1
6) Disporre che il signor con decorrenza dal mese di settembre 2024, contribuisca al mantenimento CP_1 dei figli versando alla signora la somma mensile di € 100 per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, Pt_1 che si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal settembre 2025. Le parti concordano che ove la signora non adempia tempestivamente al pagamento di cui al punto 9) il signor sia Pt_1 CP_1 autorizzato a compensare l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, col 50% della rata di mutuo di spettanza della signora che si è impegnata a versare sul conto del coniuge, fermo restando il suo Pt_1 credito residuo nei confronti della moglie alla quale invierà ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della rata del mutuo;
7) Disporre che ciascun genitore mantenga in via diretta i figli quando sono presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori richiamato sul punto il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. La signora si farà carico in via esclusiva dei costi della mensa di mentre la Pt_1 Per_3 mensa di EF verrà sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore.
9) Dare atto che ciascun coniuge si farà carico del pagamento del mutuo nella misura del 50% ciascuno, senza obbligo di rivalsa nei confronti di terzi. All'uopo la signora si impegna a versare sul conto del Pt_1 coniuge con IBAN – con data accredito sul conto il primo giorno del mese – la metà della rata pari ad € 350,00 sino alla scadenza. 10) Dare atto che il signor si impegna a volturare alla moglie – che si impegna ad accettare - CP_1 l'autovettura tg. FY363CN con costi di voltura a carico della signora e dietro corrispettivo di € Pt_1 2000,00 entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione Tribunale di Ivrea. Tutte le spese, i costi, le sanzioni maturate e maturande saranno a solo carico della signor;
Pt_1 11) Spese di lite compensate” pagina 2 di 3 Per il PM: R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A presso il Tribunale di Ivrea RG Trib. 110/2024 RG Procura 242 Si pronunci sentenza alle condizioni condivise Ivrea, 13/11/2024 Il Pubblico Ministero Gabriella Viglione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc cumulativo separativo – divorzile parte ricorrente ha esposto che i coniugi han contratto matrimonio concordatario in data 14.9.2013 in Robassomero in separazione beni. Dall'unione nascevano due figli : in Ciriè il 14.7.2014 e EF in data 16.7.2018 in Torino. Ha agito parte ricorrente Per_3
o pronunciarsi la separazione ed il divorzio. Si è costituita parte resistente e – dopo la fase aventi al GR che ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti – le Parti han depositato conclusioni congiunte conformi sopra viste e la causa viene ora a decisione. È infatti venuta a mancare la comunione materiale e spirituale, pertanto, si rende necessario procedere alla separazione personale. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, all'interesse della prole ed al principio di bigenitorialità, possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio. Il PM ha concluso per l'accoglimento. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 in data 14.9.2013 in Robassomero alle condizioni concordate e sopra riportate;
2. Devono eseguirsi le formalità previste per legge;
3. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
4. DISPONE la compensazione delle spese di lite su accordo e richiesta delle Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12.2.2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE Alberto Angelo Balzani Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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